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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 618 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “infortunio sul lavoro”, e vertenteTRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Perito, fraz. Ostigliano, al Viale Silvio Baratta n. 59, presso lo studio dell'Avv. Loredana Baratta, dalla quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ) -l' CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
sede di Salerno via De Leo,12 in persona del Dirigente
[...]
Regionale pro-tempore della - dr. Controparte_3 CP_4 rappresentato e difeso dagli avv. ti Filomena Sacco (c. f. CodiceFiscale_2
,dell'Avvocatura Distrettuale dell' di Salerno, in Email_1 CP_1 virtù di procura generale alle liti a rogito TA , di Capri del Persona_1
18.06.2014, rep. n. 17705 racc.8545,registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.06.2014 al n.4058 serie 1T, che delega altresì a sostituirla in udienza l' avv. Teresa Magnoni ( ), - indirizzo C.F._3 di PEC –per comunicazioni e notificazioni Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 21.01.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.04.2022 il ricorrente chiedeva al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni:…“ Accertare e dichiarare che il ricorrente a seguito degli eventi descritti ha diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro come già avvenuto con l'aggiornamento e la rivalutazione dei parametri alla percentuale del 30% ed in via subordinata nella percentuale riconosciuta prima della revisione, (27%) stante il peggioramento che c'è stato nella realtà all'occhio, al ginocchio e alla spalla, e tanto anche a mezzo ctu;
b) Condannare l' , in persona Controparte_5 del suo legale rappresentante pro-tempore, al riconoscimento dell'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando in fatto CP_1
e diritto gli avversi assunti, asserendo che i postumi erano risultati migliorati e il grado di menomazione risultava diminuito dal 27% al 24%. Pertanto concludeva per il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita con CTU medico legale nella persona del Dott. Persona_2 ed all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda è parzialmente fondata. Orbene, il C.T.U. dott. nominato CTU, nella relazione depositata ha Persona_2 accertato che il grado di menomazione dell'integrità psico fisica assunto ai sensi degli art. 13 DLGS 38/2000 complessivo è pari al 27 % (ventisette percento) a decorrere dall'epoca di revisione 23.11.21. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere medico scientifico per cui meritano di essere condivise. Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono, come già detto, essere fatte proprie da questo giudice. Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte resistente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Per tutto quanto detto, sussistono i requisiti sanitari previsti per legge per il riconoscimento del diritto richiesto in subordine da parte ricorrente. Sulla scorta dei motivi sopra esposti, accerta e dichiara che il ricorrente , a causa dell'infortunio occorso sul lavoro, presenta un Parte_1 grado di invalidità nella misura del 27% e per l'effetto condanna l' al CP_1 pagamento del relativo indennizzo. L'accoglimento di parte della domanda costituisce motivo di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese di lite. Le spese di ctu sono poste a carico dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda
Pag. 2 di 3 proposta con ricorso del 20.04.2022 da nei confronti dell' in Parte_1 CP_1 persona del legale rapp.te p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che il ricorrente , a Parte_1 causa dell'infortunio occorso sul lavoro, presenta un grado di invalidità nella misura del 27% (ventisette percento) e per l'effetto condanna l' a CP_1 corrispondere allo il conseguente indennizzo, corrispondente ai Parte_1 sensi degli art. 13 DLGS 38/2000, complessivo pari al 27 % (ventisette percento) a decorrere dall'epoca di revisione 23.11.21;
- compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto. Così deciso in Vallo della Lucania 21 gennaio 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 618 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “infortunio sul lavoro”, e vertenteTRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Perito, fraz. Ostigliano, al Viale Silvio Baratta n. 59, presso lo studio dell'Avv. Loredana Baratta, dalla quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ) -l' CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
sede di Salerno via De Leo,12 in persona del Dirigente
[...]
Regionale pro-tempore della - dr. Controparte_3 CP_4 rappresentato e difeso dagli avv. ti Filomena Sacco (c. f. CodiceFiscale_2
,dell'Avvocatura Distrettuale dell' di Salerno, in Email_1 CP_1 virtù di procura generale alle liti a rogito TA , di Capri del Persona_1
18.06.2014, rep. n. 17705 racc.8545,registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.06.2014 al n.4058 serie 1T, che delega altresì a sostituirla in udienza l' avv. Teresa Magnoni ( ), - indirizzo C.F._3 di PEC –per comunicazioni e notificazioni Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 21.01.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.04.2022 il ricorrente chiedeva al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni:…“ Accertare e dichiarare che il ricorrente a seguito degli eventi descritti ha diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro come già avvenuto con l'aggiornamento e la rivalutazione dei parametri alla percentuale del 30% ed in via subordinata nella percentuale riconosciuta prima della revisione, (27%) stante il peggioramento che c'è stato nella realtà all'occhio, al ginocchio e alla spalla, e tanto anche a mezzo ctu;
b) Condannare l' , in persona Controparte_5 del suo legale rappresentante pro-tempore, al riconoscimento dell'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando in fatto CP_1
e diritto gli avversi assunti, asserendo che i postumi erano risultati migliorati e il grado di menomazione risultava diminuito dal 27% al 24%. Pertanto concludeva per il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita con CTU medico legale nella persona del Dott. Persona_2 ed all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda è parzialmente fondata. Orbene, il C.T.U. dott. nominato CTU, nella relazione depositata ha Persona_2 accertato che il grado di menomazione dell'integrità psico fisica assunto ai sensi degli art. 13 DLGS 38/2000 complessivo è pari al 27 % (ventisette percento) a decorrere dall'epoca di revisione 23.11.21. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere medico scientifico per cui meritano di essere condivise. Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono, come già detto, essere fatte proprie da questo giudice. Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte resistente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Per tutto quanto detto, sussistono i requisiti sanitari previsti per legge per il riconoscimento del diritto richiesto in subordine da parte ricorrente. Sulla scorta dei motivi sopra esposti, accerta e dichiara che il ricorrente , a causa dell'infortunio occorso sul lavoro, presenta un Parte_1 grado di invalidità nella misura del 27% e per l'effetto condanna l' al CP_1 pagamento del relativo indennizzo. L'accoglimento di parte della domanda costituisce motivo di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese di lite. Le spese di ctu sono poste a carico dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda
Pag. 2 di 3 proposta con ricorso del 20.04.2022 da nei confronti dell' in Parte_1 CP_1 persona del legale rapp.te p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che il ricorrente , a Parte_1 causa dell'infortunio occorso sul lavoro, presenta un grado di invalidità nella misura del 27% (ventisette percento) e per l'effetto condanna l' a CP_1 corrispondere allo il conseguente indennizzo, corrispondente ai Parte_1 sensi degli art. 13 DLGS 38/2000, complessivo pari al 27 % (ventisette percento) a decorrere dall'epoca di revisione 23.11.21;
- compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto. Così deciso in Vallo della Lucania 21 gennaio 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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