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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 29/07/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21-1 /2025
Procedimento Unitario DO RE
TRIBUNALE DI ROVERETO
Sentenza di apertura della Liquidazione controllata del
sovraindebitato
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott. Giulio Adilardi Presidente
dott. Michele Cuccaro Giudice relatore dott.ssa Giulia Paoli Giudice
premesso
Visto il ricorso proposto in data 20.05.20258 nell'interesse del sig. ID
IN;
Sentito il Giudice relatore;
Vista la relazione depositata ex art. 269 CCII del Gestore della Crisi avv.
Gianpaolo Vaia con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione e con attestazione delle possibilità da parte della procedura di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
Rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
Visto l'art. 270 CCII;
PQM
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di DO RE (C.F. ) C.F._1
2. nomina quale giudice delegato alla procedura, il dott. Michele Cuccaro;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII,
l'avv. Gianpaolo Vaia
4. ordina, ove disponibili, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e autorizza il ricorrente a restare nell'abitazione sino alla sua eventuale vendita;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. ordina l'annotazione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. determina, valutate le osservazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia, ad
eccezione della somma di Euro 300,00 da versare con cadenza mensile
per i successivi tre anni che dovrà essere messa a disposizione della procedura;
10. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura, salvo che ricorra l'ipotesi di chiusura anticipata ex art. 272,
comma 3 CCII;
11. precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3,
CCII;
14. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Rovereto, 25/07/2025
Il Presidente
dott. Giulio Adilardi
Il Giudice Relatore
dott. Michele Cuccaro
Procedimento Unitario DO RE
TRIBUNALE DI ROVERETO
Sentenza di apertura della Liquidazione controllata del
sovraindebitato
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott. Giulio Adilardi Presidente
dott. Michele Cuccaro Giudice relatore dott.ssa Giulia Paoli Giudice
premesso
Visto il ricorso proposto in data 20.05.20258 nell'interesse del sig. ID
IN;
Sentito il Giudice relatore;
Vista la relazione depositata ex art. 269 CCII del Gestore della Crisi avv.
Gianpaolo Vaia con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione e con attestazione delle possibilità da parte della procedura di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
Rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
Visto l'art. 270 CCII;
PQM
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di DO RE (C.F. ) C.F._1
2. nomina quale giudice delegato alla procedura, il dott. Michele Cuccaro;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII,
l'avv. Gianpaolo Vaia
4. ordina, ove disponibili, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e autorizza il ricorrente a restare nell'abitazione sino alla sua eventuale vendita;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. ordina l'annotazione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. determina, valutate le osservazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia, ad
eccezione della somma di Euro 300,00 da versare con cadenza mensile
per i successivi tre anni che dovrà essere messa a disposizione della procedura;
10. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura, salvo che ricorra l'ipotesi di chiusura anticipata ex art. 272,
comma 3 CCII;
11. precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3,
CCII;
14. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Rovereto, 25/07/2025
Il Presidente
dott. Giulio Adilardi
Il Giudice Relatore
dott. Michele Cuccaro