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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/08/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7281/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7281/2014 promossa da:
, (c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Francesco Mascia e Manuela Carcangiu, attore contro
(P. IVA Controparte_1
) - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1 convenuto
e contro
(P. IVA ) – in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Cugusi;
terzo chiamato in causa
Causa avente ad oggetto: risarcimento del danno trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'ATTORE (comparsa conclusionale): “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis: 1) Accertare e dichiarare che l' Controparte_1
di assegnò al Sig. , durante gli anni a.a. 2008/2009,
[...] CP_1 Parte_1
pagina 1 di 21 2009/2010, 2010/2011, le stanze numero 27 del piano secondo, n. 1 del piano primo, n. 30 del piano terzo, della Casa dello Studente ubicata in nella Via Trentino, le quali erano CP_1 sprovviste degli elementi strutturali e degli accessori necessari per le esigenze del Sig. Pt_1 come meglio specificati in espositiva, ed in particolare non erano dotate di materasso anti decubito;
2) Accertare e dichiarare che nell'a.a. 2009/2010 il Sig. fu privato, nei Parte_1 mesi di Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2009 e Gennaio 2010, dell'alloggio presso la Casa dello studente sita in Via Trentino;
3) Accertare e dichiarare che durante CP_1
l'a.a. 2010/2011 presso la Casa dello Studente sita in Via Trentino, si ruppe il servo scala CP_1 che collegava la hall con gli ascensori, determinando ciò l'impossibilità per il Sig. Parte_1 di raggiungere la stanza a lui assegnata e muoversi all'interno della struttura;
4) Accertare e dichiarare che negli anni 2010, 2011 e 2012 il Sig. ha sofferto di una vasta lesione Parte_1 da decubito in sede perineosottogluteae di sciatalgia o pseudo-sciatica cronica, causate dall'assenza del materasso anti decubito nelle stanze a lui assegnate presso la Casa dello Studente in nella Via Trentino;
Accertare e dichiarare che durante gli anni accademici 2009/2010 e CP_1
2010/2011, a causa e per effetto della piaga e della sciatalgia, il Sig. si è dovuto Parte_1 assentare dalla struttura della Casa dello Studente per diversi mesi al fine di essere sottoposto ad adeguate terapie di cure mediche necessarie per la guarigione;
5) Accertare e dichiarare che a causa delle lunghe assenze forzatamente subite dal , quest'ultimo non ha potuto Parte_1 raggiungere il numero di crediti indispensabile al fine di ottenere l'assegnazione di un alloggio presso la Casa dello Studente;
6) Accertare e dichiarare che il Sig. per i fatti Parte_1 esposti in espositiva ha subito un danno biologico pari al 25% (di cui 15% di punti percentuali di danno psichico;
7% per esiti cicatriziali di vasta lesione da decubito in sede perineosottoglutea con impegno funzionale, 3% per sciatalgia o pseudosciatica cronica), oltre ad un danno morale, esistenziale e patrimoniale, come indicati in espositiva;
7) Per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante, con sede legale in Controparte_1 CP_1
Corso Vittorio Emanuele II, n. 68, al risarcimento integrale di tutti i danni patiti dall'attore, quantificati nella misura complessiva di Euro 180.784,13 oltre interessi e rivalutazione monetaria
(di cui Euro116.635,00 a titolo di danno biologico in senso stretto del 25%; Euro 2.800,00 per inabilità temporanea totale;
Euro 4.000,00 per inabilità temporanea parziale;
aumento del 30%, in ragione dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo subito dal per un Pt_1 importo di € 34.990,50; € 20.000,00 per il danno esistenziale subito a seguito dell'evento dannoso;
€ 2.358,63 per spese mediche e legali), o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
8) Accertare e dichiarare che l'ERSU nel periodo settembre, ottobre, novembre pagina 2 di 21 dicembre 2009 e gennaio 2010 ha decurtato indebitamente al Sig. parte della borsa di Pt_1 studio pari a € 700,00 e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione della predetta somma oltre interessi e rivalutazione monetaria o a quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa. 9) Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite.”.
NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA (di cui alla comparsa di costituzione): “1) in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità delle domande anche sotto il profilo della carenza di giurisdizione del giudice adito;
2) nel merito, rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata, ove occorra anche ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2 cod. civ. 3) dichiarare comunque l'intervenuta decadenza dalle domande ex art. 30 d.lgs. n. 104/2010 ο, per quanto di ragione, la prescrizione di ogni diritto o ragione di credito;
4) in subordine e salvo gravame, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare tenuta e condannare la società assicuratrice in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_3
Bologna, a rilevare e tenere indenne secondo contratto l' da tutte le conseguenze CP_1 pregiudizievoli che dovessero derivare dall'accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese;
3) in tutti i casi con vittoria di spese.”
NELL'INTERESSE DEL TERZO CHIAMATO (di cui alla comparsa conclusionale): “in via principale A.- Respingere la domanda formulata nell'interesse della in via Controparte_2 subordinata, salvo gravame, B.- Condannare la a manlevare l' per quelle voci CP_2 CP_1 di danno eventualmente ritenute coperte da garanzia assicurativa e, comunque, entro i limiti di massimale. in ogni caso C.- Con vittoria di spese competenze ed accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_4
- al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti ed
[...] ascrivibili alla responsabilità per la condotta tenuta dall'ente nel corso degli anni accademici
2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 in concomitanza con il soggiorno dell'attore presso le strutture della Casa dello Studente sita in alla via Trentino. CP_1
*
A sostegno delle proprie domande, l'attore ha allegato: Parte_1
- di essere affetto da tetraplegia dal 2005 a seguito di un grave incidente che non gli consente di vivere una vita dignitosa ed autonoma senza l'ausilio di particolari mezzi e strumenti;
- di essersi iscritto nell'anno accademico 2008/2009 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Cagliari e di essere risultato assegnatario di una stanza presso la Casa pagina 3 di 21 dello Studente alla via Trentino;
- che l'unica stanza a lui assegnabile era risultata la numero 27, posta al secondo piano del complesso residenziale, la quale risultava essere l'unica accessibile strutturalmente ai soggetti diversamente abili;
- che, sin da subito, la stanza in questione si palesava sprovvista degli elementi strutturali ed accessori necessari per una vita confortevole e dignitosa per una persona affetta da "tetraplegia";
- che, più specificamente, alcuni elementi presenti nella stanza e nel bagno erano oramai vetusti, arrugginiti, quasi completamente distaccati dal muro (come il supporto adiacente al wc) e tali da costituire un serio pericolo per l'incolumità fisica della persona;
- che la camera da letto era sprovvista di brande-letto regolabili elettronicamente in altezza, indispensabili per facilitare gli spostamenti letto-carrozzina-deambulatore;
- che risultava presente un ordinario materasso e non, come sarebbe stato necessario, un materasso antidecubito, indispensabile per prevenire l'insorgenza di piaghe, specie in considerazione della sua particolare condizione fisica;
- che la camera, tra l'altro, era priva della scrivania e di mobili creati per coloro che utilizzano la sedia a rotelle, quindi, con particolari caratteristiche nell'altezza;
- che nel bagno difettavano, inoltre, gli accessori essenziali per consentire l'igiene della persona, come il flessibile adiacente al wc o, in alternativa, la tazza wc già fornita di bidet integrato, la carrozzina-doccia auto spingente che consente al diversamente abile di usufruire in piena autonomia della doccia;
- che la situazione veniva prontamente segnalata all' , con nota del 28.05.2009, senza, CP_1 tuttavia, ottenere riscontro alcuno;
- che nel corso dell'anno seguente (Anno Accademico 2009/2010) veniva addirittura privato dell'alloggio in quanto, risultato dapprima assegnatario della stanza n. 1 al primo piano e, successivamente, della stanza numero 30 al terzo piano, poté, di fatto, alloggiarvi soltanto a partire dal mese di febbraio 2010, in quanto la struttura veniva sottoposta ad una serie di interventi di ristrutturazione e, nelle more, l'Ente non era in grado di individuare una sistemazione alternativa;
- che nell'occasione si trovava costretto a trasferirsi presso l'abitazione della propria famiglia in
Simaxis dal mese di settembre 2009 fino a gennaio 2010;
- che in ogni caso l'Ente stornava dal complesso della Borsa di Studio il predetto alloggio
(addebitandolo allo studente), sebbene questi non ne avesse usufruito;
- che una volta preso possesso della nuova stanza assegnata, si avvedeva della persistenza dei medesimi problemi di cui alla precedente, in quanto priva dei requisiti minimi per poter ospitare pagina 4 di 21 soggetti affetti dalla patologia in questione, ed in particolare risultava ancora assente lo specifico materasso antidecubito;
- che da tali sfavorevoli condizioni derivavano ulteriori gravose patologie, quali, in particolare, le piaghe da decubito ed una ingravescente dolorosa forma di sciatalgia in sede glutea dx irradiata lungo la radice di L4 ed L5, omolateralmente e disestesia in regione sacrale, perineale e posteriore della coscia destra, a causa della quale soffriva in tale maniera da non potersi più dedicare ad alcuna attività;
- che a causa di tali condizioni era costretto a prolungate assenze, ed i periodi di dimora presso la Casa dello Studente si riducevano progressivamente, in ragione del fatto che ogniqualvolta vi faceva rientro, le piaghe comparivano dopo poco tempo e per la loro cura si rendeva necessario il ricorso alla assistenza familiare anche per le più elementari incombenze quotidiane;
- che durante l'anno accademico 2010/2011, inoltre, quando risultava assegnatario della stanza n. 30 al piano terzo, dai primi giorni di luglio 2011, si rompeva definitivamente il servo scala che collegava la hall agli ascensori e che, pertanto, risultava impossibile raggiungere la stanza a lui assegnata;
che anche in tale occasione fu costretto a trasferirsi a Simaxis presso la propria abitazione, tra l'altro, proprio in concomitanza con le sessioni degli esami, determinandosi, conseguentemente, un gravoso ritardo nella preparazione e nel superamento degli stessi;
- che le conseguenze negative in termini di rendimento scolastico si traducevano in una irreversibile compromissione dei requisiti necessari per poter accedere alle agevolazioni previste dal diritto allo studio, tanto da non riuscire a raggiungere i crediti formativi universitari richiesti per l'attribuzione del diritto all'assegnazione della Casa dello Studente e/o per il riconoscimento della
Borsa di Studio;
- che tutti questi effetti determinarono un progressivo allontanamento dalla vita universitaria e sportiva (dalle competizioni di tiro a segno);
- che l' non riconobbe un rimborso economico per tutti i mesi in cui, a causa dell'Ente CP_1 stesso si dovette assentare forzatamente dalla Casa dello Studente
- che in conseguenza delle negligenze dell'ente, subiva diversi danni fisici e psichici;
- che per poter adempiere alle sue attività quotidiane, egli necessitava di arredi, strumenti e accessori all'interno dell'abitazione che fossero tali da permettergli di muoversi, lavarsi, curarsi, assistersi in ogni faccenda, in piena autonomia;
- che i danni subiti sono stati oggetto di analisi (oltre che dalla Dott.ssa anche da parte Per_1 della Dott.ssa , medico chirurgo specialista in neurologia e medicina legale e delle Per_2 assicurazioni, la quale, dopo avere svolto l'anamnesi, ha individuato "il danno psichico pagina 5 di 21 caratterizzato da disturbo dell'adattamento con umore depresso cronico, valutabile al 15% di punti percentuali di danno;
esiti cicatriziali di vasta lesione da decubito in sede perineosottoglutea con impegno funzionale valutabile al 7%, sciatalgia o pseudosciatica cronica valutabile al 3%, per un totale complessivo di un danno biologico pari al 25%".
- che in relazione al danno psichico, nella perizia si certificava "la forzata rinuncia alla frequenza delle lezioni con la graduale compromissione del rendimento nello studio e conseguente perdita dei crediti formativi, lo sconvolgimento dello stile di vita, dei rapporti affettivi, delle opportunità di aggregazione e la rinuncia all'attività sportiva praticata di tiro a segno, hanno scatenato sentimenti di inadeguatezza, con ritiro sociale, deflessione del tono dell'umore ed ansia.
Tale condizione delinea un Disturbo dell'Adattamento con Umore Depresso Cronico.";
- che solo qualche anno prima dei fatti per cui è causa, aveva appena terminato il programma di ricovero in USU, presso l'Ospedale Marino Unità Spinale Unipolare in nella cui relazione CP_1 finale al percorso, redatta dal Dott. si evinceva il raggiungimento di un “successo del Persona_3 percorso riabilitativo”;
- che subito dopo il verificarsi dell'incidente che causò la malattia, venivano, comunque, raggiunti ottimi risultati nella gestione della patologia e conseguentemente della vita, grazie soprattutto alla partecipazione ad un programma di studio presso la scuola secondaria superiore, e che, date le premesse, frequentare l'università costituiva un traguardo dal quale dipendeva un equilibrio psicologico importante;
- di essere stato, conseguentemente, costretto ad abbandonare il sogno di essere parte integrante di un gruppo, di una comunità, come quella studentesca, di conseguire una laurea, con ogni conseguente danno relativo;
- di aver subìto un danno biologico riferibile agli eventi per cui è causa, attestantesi complessivamente in una percentuale pari al 25%;
- di aver altresì subìto un danno morale incidente direttamente sulla dignità umana, e concretizzantesi, in particolare, sulla sofferenza, sullo stato di abbattimento e prostrazione provocati dall'evento; con una conseguente richiesta di personalizzazione del danno biologico nella misura pari al 30% del danno biologico;
- di aver, inoltre, patito un danno esistenziale, concretizzantesi in una alterazione in senso peggiorativo del modo d'essere della persona, dei suoi aspetti individuali e sociali e di aver, a tale effetto, peggiorato lo stile di vita nell'ambito dei rapporti sociali, della famiglia e degli affetti, della progettualità e delle aspettative in generale;
- di aver, infine, subìto danni di natura patrimoniale, stanti le numerose spese sostenute per i pagina 6 di 21 frequenti e forzati viaggi da Simaxis a pari a circa Euro 600,00, oltre alle spese mediche CP_1
(per l'acquisto dei medicinali necessari per la cura e medicazione delle piaghe, antidolorifici ed antiinfiammatori, esami e visite) pari a € 500,00 e legali pari a circa € 1.258,63. A ciò si aggiunga la somma di € 700,00 decurtata indebitamente dalla borsa di studio del Sig. nei periodi in Pt_1 cui non poteva utilizzare, per causa di forza maggiore, la Casa dello Studente;
- di quantificare il risarcimento dei danni non patrimoniali secondo il seguente prospetto: danno non patrimoniale: Euro 178.425.50 oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui Euro116,635,00
a titolo di danno biologico in senso stretto del 25%; Euro 2.800,00 per inabilità temporanea totale;
Euro 4.000,00 per inabilità temporanea parziale, aumento del 30%, in ragione dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo subito per un importo di € 34.990,50; € 20.000,00 per il danno esistenziale subito a seguito dell'evento dannoso;
€ 2.358,63 per spese mediche e legali), o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
*
Si è costituita in giudizio la convenuta Controparte_5
al fine di contestare integralmente, in fatto ed in diritto, l'avversa domanda.
[...]
A sostegno delle proprie difese nello specifico l'ente ha allegato:
- che il beneficiava di borsa di studio e posto alloggio negli anni accademici Pt_1
2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, in corrispondenza agli anni previsti per la frequenza del Corso di Laurea in Scienze Politiche;
- che in data 13.10.2008 al è stata assegnata la stanza n. 27, ubicata presso la Casa Pt_1 dello Studente di Via Trentino in camera attrezzata appositamente per studenti non CP_1 deambulanti;
- che l'attore ha accettato incondizionatamente l'assegnazione senza lamentare alcuna carenza sotto il profilo funzionale e strutturale dell'alloggio attribuito;
- che dal 7.01.2010 al 14.02.2010, il ricorrente usufruiva di altra stanza (la n. 1) all'interno della medesima Casa dello Studente, in accoglimento di una richiesta informale da lui avanzata al responsabile della struttura;
- che dal 15.02.2010 al 30.09.2010, veniva ulteriormente trasferito dalla stanza n.1 alla stanza n. 30, terzo piano, a causa di perdite d'acqua segnalate dallo studente e che il successivo anno accademico, dal 12.10.2010 sino al 30.09.2011, lo studente continuava ad alloggiare nella camera n.
30;
- che tali alloggi n. 1, n. 27 e n. 30, erano tutti strutturati per accogliere studenti non deambulanti ed erano conformi, per dimensioni e servizi, ai requisiti di legge nonché dotati delle pagina 7 di 21 attrezzature e dei dispositivi previsti dalla legge;
- che nell'anno accademico 2011/2012, il usufruiva, in luogo della borsa di studio - non Pt_1 attribuita per carenza dei requisiti di merito - di un contributo studio dell'importo di € 800,00, in quanto studente diversamente abile in disagiate condizioni economiche;
- che l'attore fa riferimento ad una segnalazione che assume risalente al 28.05.2009, con la quale avrebbe indicato alcune carenze dell'alloggio ma che tale nota non risulta acquisita agli atti dell'Ente;
- che nemmeno constano, all'ufficio alloggi, reclami riguardo all'inadeguatezza delle camere e che, dunque, un'eventuale situazione di disagio si sarebbe dovuta manifestare contestualmente all'assegnazione dell'alloggio, sulla base di contestazioni formali, e non diversi mesi dopo;
- che tale ultima circostanza “assume un notevole rilievo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 commi 1 e 2 cod. civ. come espressamente si eccepisce, in quanto ha precluso all'Ente di effettuare i necessari accertamenti ed eventualmente espletare le procedure che in ipotesi si fossero rese necessarie per l'adeguamento della camera alla particolare patologia sofferta dal ricorrente, nel rispetto della normativa in materia di contratti di lavori, servizi e forniture e sulla base di eventuali acquisizioni di perizie mediche in merito”;
- che la contestata assenza nelle stanze assegnate di un materasso antidecubito, risultava inconferente poiché, secondo il D.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 recante "Attuazione della direttiva
93/42/CEE concernente i dispositivi medici" il materasso anti decubito è un dispositivo medico che si utilizza per la prevenzione e/o terapia di lesioni cutanee del corpo a seguito di patologie che costringono i pazienti ad una lunga permanenza a letto in una posizione di stasi obbligata ed è presente all'interno delle strutture sanitarie per prevenire la comparsa di piaghe da decubito in caso di pazienti lungo degenti. Dunque, si tratta di un dispositivo sanitario specifico utilizzato all'interno delle strutture Asl e sanitarie e la cui fornitura non risulta obbligatoria per le residenze studentesche, alberghiere e ricettive in genere. Occorre altresì rilevare che la condizione di lungodegenza indicata nella richiamata disciplina quale presupposto di utilizzo del dispositivo in considerazione, non appare compatibile con la condizione di vita attiva studentesca descritta al CP_ punto 9 in citazione. Più in generale si osserva che esula dai compiti istituzionali affidati all
(di erogazione di misure di sostegno del diritto allo studio) l'erogazione di prestazioni e presidi di assistenza sanitaria, la cui omissione è lamentata dall'attore;
- di contestare altresì la doglianza in punto di mancata corresponsione di un rimborso per mancato utilizzo dell'alloggio nei periodi contestati, poiché in detti periodi gli alloggi sono stati comunque nella disponibilità del Pt_1
pagina 8 di 21 - che negli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011, il fratello dell'attore, CP_6 fruiva di alloggio a titolo gratuito nella stessa camera dell'attore, pur in difetto dei requisiti di merito previsti per l'attribuzione del contributo e che tale beneficio veniva concesso in accoglimento della richiesta presentata dall'attore;
- che dovevano ritenersi infondate altresì le avverse deduzioni ed insussistenti gli asseriti danni che si assumono derivanti dalla rottura del servoscala situato nella Casa dello Studente, poiché la società incaricata dei lavori di sostituzione del servoscala provvedeva nel periodo compreso tra l'affidamento dell'incarico di sostituzione e l'effettivo ricevimento dell'impianto ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione necessari per garantire, in sicurezza, l'utilizzo del servoscala esistente il quale, infatti, funzionava sino alla sua sostituzione;
- di contestare, quindi, la sussistenza di alcun comportamento negligente o colposo imputabile all'Ente, nonché la sussistenza di ogni nesso di causalità tra i fatti addotti (di cui si ribadiva la contestazione) e i danni lamentati;
- di eccepire, comunque, l'intervenuta decadenza dalle pretese ex art 30 d.lgs. n.104/2010 e, in ogni caso, per quanto di ragione, la prescrizione quinquennale dei diritti e crediti azionati.
*
La convenuta ha chiesto e ottenuto di essere autorizzata alla chiamata in causa della società assicurativa tenuta alla manleva, la la quale si è costituita, sia pur tardivamente, Controparte_2 al fine di contestare la fondatezza delle pretese attoree e, in ogni caso, la sussistenza della copertura assicurativa per i lamentati danni.
Nello specifico ha allegato:
A) al fine di contestare le pretese attoree:
- di contestare il diritto al risarcimento del danno da parte dell'attore;
- di fare proprie le argomentazioni difensive svolte dell'ente convenuto
- che le camere adibite ad alloggio godevano dei requisiti di idoneità ed erano dotate delle attrezzature obbligatorie per legge;
- che fra le dotazioni obbligatorie non era certamente incluso il materasso antidecubito, in CP_ quanto costituente vero e proprio presidio sanitario che l' non era tenuto a fornire al sig.
Pt_1
- che negli anni di cui trattasi, l'alloggio era sempre nella disponibilità del Pt_1
- che non vi era stata interruzione del servizio d'uso degli ascensori e del servo scala;
B) al fine di contestare la chiamata in garanzia da parte dell'Ente convenuto:
- che l'ambito di applicazione della garanzia non poteva ritenersi operante con riferimento a pagina 9 di 21 tutte le istanze di risarcimento;
- che dalla garanzia era certamente esclusa la garanzia per i danni derivanti dalla mancanza del materasso antidecubito, sia perché si trattava di un presidio sanitario non previsto in dotazione alla stanza, sia perché la copertura assicurativa presuppone l'accidentalità del fatto che ha generato il danno;
- che nemmeno dalla rottura del servo-scala era ravvisabile alcun danno diretto, dovendosi, pertanto, escludere anche la suddetta garanzia;
- che fra i rischi a copertura nemmeno potevano annoverarsi i rimborsi economici conseguenti alla assenza forzata dalla casa dello Studente durante i lavori di sistemazione del servo scala, né tantomeno le spese per i trasferimenti da Simaxis a e viceversa;
CP_1
- che non potevano ritenersi in garanzia nemmeno le spese sostenute per le cure ed esami medici;
- che in definitiva, l'unico evento indennizzabile potrebbe essere, al più, quello conseguente alla rottura del servo scala che, però, non ha causato alcun danno fisico diretto al essendo Pt_1 stato riparato in tempi ragionevolmente brevi e che comunque il servizio di accesso dalla hall all'area ascensori è sempre stato garantito.
***
La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova per testi e consulenza medico legale.
Nel merito non è in contestazione che l'attore abbia usufruito dei servizi di alloggio ed altri annessi per le annualità scolastiche indicate, presso la Casa dello Studente di gestita dall'ente CP_1 convenuto, mentre è in contestazione l'idoneità dei servizi erogati, nonché la riconducibilità dei lamentati danni alla inadeguatezza dell'alloggio messo a disposizione dello studente da parte dell'Ente per il diritto allo studio.
*
SULLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE ATTINENTE AL DIFETTO DI GIURISDIZIONE
Occorre in primis esaminare la questione pregiudiziale.
L'ente convenuto ha eccepito la carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario invocando la giurisdizione del giudice amministrativo in considerazione della natura giuridica del rapporto derivante dal provvedimento (amministrativo) di assegnazione degli alloggi, in forza del quale l'attore lamenta di aver patito i danni per cui è causa.
In proposito da un lato occorre rilevare come l'attore non abbia mosso contestazioni in relazione alla fase provvedimentale precedente e coincidente con l'assegnazione dell'alloggio, essendosi limitato a contestare la fase successiva all'assegnazione, lamentando come gli alloggi assegnati nel pagina 10 di 21 tempo (più precisamente le stanze contraddistinte dai numeri 27, 1 e 30) non fossero idonei alle sue condizioni di salute e gli abbiano per tale inadeguatezza determinato danni fisici e psichici.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha recentemente ribadito che “La domanda di risarcimento del danno alla salute nei confronti della P.A., avendo ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo inviolabile (come tale, insuscettibile di affievolimento da parte di provvedimenti amministrativi) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che non si verta in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva, tornando, peraltro, ad applicarsi la regola generale della giurisdizione del giudice ordinario allorquando, anche nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva, la lesione della salute sia stata provocata non dall'adozione d'un provvedimento amministrativo, bensì da una mera attività materiale della P.A.” (Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 9837 del 13/04/2023).
Trattandosi di istanze risarcitorie che attengono alla condotta dell'Ente in un momento successivo all'assegnazione dell'alloggio – allorquando si configura in capo allo studente un diritto soggettivo
- deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Tribunale Ordinario.
***
SULLA NATURA DELLA RESPONSABILITA' DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Un adeguato inquadramento della fattispecie risarcitoria in esame impone di qualificare l'azione proposta nei confronti dell'ente convenuto.
Si allega che l'ente, dopo avere assunto l'impegno di fornire al vincitore del bando di gara un alloggio adeguato alla fruizione da parte di un soggetto tetraplegico non deambulante, abbia posto a disposizione del degli alloggi non adeguati e che ciò sia stato foriero di danni alla persona Pt_1 dei quali si chiede il risarcimento.
I bandi Ersu cui ha partecipato il (docc. 17, 18 e 19) prevedevano l'assegnazione di alloggi Pt_1
“in camere appositamente attrezzate, per studenti non deambulanti, costretti all'utilizzo di sedia a rotelle”. CP_ In ogni caso non è contestato che l' avesse assunto l'onere di porre a disposizione del – Pt_1 per i tre anni accademici in esame – un alloggio appositamente attrezzato per studenti non deambulanti.
Occorre chiarire che la parte attrice non ha espressamente qualificato la natura dell'azione, ragion per cui occorre chiarire se abbia inteso agire invocando una responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
Ritiene la scrivente che la causa petendi della domanda di risarcimento sia il rapporto negoziale pagina 11 di 21 sorto tra le parti all'esito dell'assegnazione dell'alloggio, come emerge dai seguenti elementi: a) il ha chiesto il risarcimento dei danni provocati dall'inadeguatezza dell'alloggio assegnato Pt_1 all'uso cui era destinato: tale richiesta è giustificata solo ove proveniente da un soggetto titolare di un diritto soggettivo al godimento del bene;
b) l'attore nel chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale, ha fatto riferimento alla lesione del diritto a godere di un alloggio adeguato all'uso da parte di un soggetto non deambulante: il diritto della persona – del quale si deduce la lesione – è frutto della proiezione del diritto a godere di una abitazione consona alle esigenze di una persona con disabilità; c) il danno lamentato è connesso all'inadeguatezza del bene rispetto all'uso cui era destinato, ovvero garantire al un alloggio attrezzato e idoneo a garantirgli autonomia e la Pt_1 possibilità di partecipare alla vita universitaria.
Tanto premesso, se pure non risulta che tra le parti, all'esito dell'assegnazione dell'alloggio, sia stato sottoscritto uno specifico accordo negoziale, non può dubitarsi del vincolo nascente dall'assegnazione per entrambe le parti.
Deve pertanto trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1218 cod. civ. in forza del quale “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
È peraltro pacifico che anche in ipotesi di responsabilità contrattuale sia onere del danneggiato fornire la prova del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'inadempimento ascritto all'obbligato
(“In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e
l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto
"assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno”(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
Al fine di acclarare la sussistenza del nesso di causalità tra l'asserito inadempimento dell'ente e i CP_ danni lamentati occorre chiarire quali fossero le obbligazioni assunte dall'
[...]
. Controparte_1
In tal senso occorre rilevare che gli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge pagina 12 di 21 104/1992 o con una percentuale di invalidità pari o superiore al 66%, possono avere diritto all'assegnazione prioritaria di posti letto nelle residenze universitarie, spesso con precedenza rispetto ad altri studenti.
In ragione di ciò le università e le aziende regionali per il diritto allo studio – come accaduto nel caso in esame - offrono alloggi con caratteristiche specifiche per rispondere alle diverse esigenze degli studenti con disabilità, come alloggi senza barriere architettoniche, con bagni attrezzati e arredi idonei.
Nel caso di specie è pacifico in causa che per le tre annualità in esame il abbia ottenuto Pt_1
l'assegnazione di un alloggio per studenti con disabilità. Risulta documentato in atti come in allegato alla domanda di partecipazione al bando di gara il avesse allegato documentazione Pt_1 medica (doc. 43) attestante: “il paziente è affetto da tetraplegia per frattura traumatica di C6 e vescica e alvo neurogeno. Disturbi della respirazione. Il quadro appare irreversibile e non autonomo negli atti quotidiani della vita.”
Resta da comprendere quali obbligazioni abbia assunto l'ente regionale allo studio nel garantire un alloggio idoneo ad uno studente universitario tetraplegico.
Al fine di inquadrare la fattispecie in esame appare opportuno richiamare le disposizioni prescritte dalla Legge vigente all'epoca dei fatti in materia di accessibilità/visitabilità, adattabilità e vivibilità dell'edilizia abitativa pubblica o residenziale pubblica sovvenzionata, ai fini del superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e all'inclusione dei soggetti portatori di disabilità in tutte le attività della vita quotidiana, prima fra tutte quella del diritto allo studio.
In primis occorre citare la L. 9 gennaio 1989 n. 13 (poi trasfusa nel T.U. dell'edilizia approvato con
DPR 380/2001) ed articolata in dettaglio nella normativa tecnica di attuazione di cui al D.M.LLPP
236/1989, entrambe richiamate dal DPR 503/1996.
Il DPR 503/96, Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, con riferimento generico agli edifici (e quindi non solo con riferimento a quelli di nuova costruzione), stabilisce, in particolare, che: tit. V, edilizia scolastica, art. 23 co 1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione; co 2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7 - scale e rampe -, 15 -unità ambientali e loro componenti, intendendosi con ciò, porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse…), e 17, le strutture esterne quelle di cui all'art. pagina 13 di 21 10; co 3. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
Si tratta di norme che nel dare concreta esecuzione alle disposizioni costituzionali, mirano a garantire una concreta tutela ai soggetti portatori di disabilità fisiche, con interventi mirati a rimuovere situazioni preclusive dello sviluppo della persona e dello svolgimento di una normale vita di relazione.
Ed ulteriormente, per barriere architettoniche, ai sensi del DM 236/89, devono intendersi: “a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque…”.
L'imprescindibilità di tali prescrizioni è rinvenibile, tra l'altro, in una nota sentenza della Corte costituzionale del 10 maggio 1999 n. 167, con la quale (sebbene in un altro ambito ma con un principio sussunto valevole universalmente) è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1052 c.c. comma 2, sancendo il principio per cui ogni cittadino, ed in particolare quelli con ridotte capacità motorie e i portatori di handicap, ha diritto ad un accesso agevole e sicuro alla propria residenza.
Tanto premesso, occorre rilevare come la normativa, certamente via via col tempo sempre più specifica e di dettaglio, preveda alcuni parametri di riferimento inevitabilmente generici (anche in ragione delle molteplici forme di disabilità, e conseguentemente dei molteplici presidi utilizzabili e della impossibilità/inopportunità di regolamentare preventivamente ogni specifico caso), come per esempio il concetto di spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza ecc., o ancora, la disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale deve essere tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote o l'agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute (DM 236). Tutti concetti evidentemente non suscettibili di univoca “misurazione” preventiva, ma che forniscono delle indicazioni precise sui parametri di valutazione nel caso concreto.
La Cassazione civile, ha addirittura affermato: “l'esistenza di ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull'obbligo dell'eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente precettiva ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la pagina 14 di 21 discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare queste ultime", consentendo loro "il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l'accessibilità sia impedita o limitata" ciò, a prescindere, "dall'esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi" (così, in motivazione, Cass. n. 18762/2016, tema affrontato anche in Cass. n. 3691/2020), ed ha così messo in luce che ciò che rileva, ai fini dell'accertamento ex D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, è la situazione di fatto concretamente verificata e non la qualificazione giuridica dei luoghi.”
(Cassazione civile sez. I, 15/06/2023, n.17138). Dovrà ritenersi ravvisabile un'attività discriminatoria, dunque, ogniqualvolta una persona affetta da disabilità venga trattata in modo diverso, in diritto o in fatto, rispetto ad un soggetto abile o ove si trovi in una posizione di svantaggio rispetto ai soggetti abili (Cass. Sez. unite n. 25101/2019; Cass. n. 9384/2023; Cass. n.
9095/2023; Cass. n. 9870/2022).
***
LE DOGLIANZE DELL'ATTORE IN MERITO ALLE CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO
E IL PROFILO DELL'ESIGIBILITA'
Tanto premesso, l'attore, come si è detto, ha allegato l'inadeguatezza di tutte le aree, sia private
(camera e bagno) che comuni (cucina e, in diversi frangenti, spazi di accesso o transito) della Casa dello Studente alla Via Trentino in CP_1
L'attore, nello specifico, ha lamentato:
- che le stanze fossero sprovviste degli elementi strutturali ed accessori necessari per una vita confortevole e dignitosa per una persona affetta da "tetraplegia";
- che nel bagno difettavano, inoltre, gli accessori essenziali per consentire l'igiene della persona, come il flessibile adiacente al wc o, in alternativa, la tazza wc già fornita di bidet
- integrato, la carrozzina-doccia auto spingente che consente al diversamente abile di usufruire in piena autonomia della doccia;
inoltre alcuni elementi presenti nel bagno erano oramai vetusti, arrugginiti, quasi completamente distaccati dal muro (come il supporto adiacente al wc);
- che la camera da letto era sprovvista di brande-letto regolabili elettronicamente in altezza, indispensabili per facilitare gli spostamenti letto-carrozzina-deambulatore, nonché di materasso antidecubito;
- che la camera, tra l'altro, era priva della scrivania e di mobili creati per coloro che utilizzano la sedia a rotelle, quindi, con particolari caratteristiche nell'altezza.
A tali inadempimento dell'Ente l'attore ha attribuito principalmente due esiti infausti: a) gli esiti cicatriziali di vasta lesione da decubito (piaga da decubito) in sede perineosottoglutea e per pagina 15 di 21 sciatalgia o pseudosciatica cronica riconducibili principalmente all'assenza di materasso antidecubito;
b) disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso riconducibili al fatto di non aver potuto beneficiare del diritto allo studio.
L'Ente convenuto non ha specificamente contestato le circostanze di fatto così descritte, essendo limitato a sostenere la conformità delle camere assegnate al “per dimensioni e servizi Pt_1 presenti ai requisiti di legge”.
L'ente convenuto, infatti, si è limitato ad affermare il rispetto della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e l'idoneità dei presidi in dotazione ai disabili, senza peraltro muovere specifiche contestazioni circa le dotazioni rispondente alle prescrizioni di legge di cui sarebbero state dotate le stanze.
L'unica specifica contestazione non attiene alla presenza del materasso anti decubito – che è pacifico non ci fosse – bensì al fatto che fosse dovuta l'assegnazione di un materasso antidecubito, peraltro mai richiesto o prescritto.
In applicazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. deve ritenersi che le condizioni degli alloggi fossero quelle lamentate dal non potendosi ritenere assimilabile ad una contestazione delle Pt_1 specifiche delle circostanze di fatto allegate dalla parte attrice l'avere allegato che gli alloggi fossero conformi alle disposizioni di legge, neppure meglio specificate, senza alcuna indicazione dei presidi volti ad assicurare l'idoneità dell'alloggio all'uso cui era destinato.
Dando per presupposta la situazione degli alloggi come descritta dalla parte attrice, pertanto, può legittimamente dubitarsi che la stessa fosse adeguata rispetto alle esigenze specifiche di un soggetto tetraplegico con disabilità motoria costretto a deambulare con l'ausilio di una sedia a rotelle.
Peraltro, ad abundantiam, può evidenziarsi come dalla documentazione prodotta dalla parte attrice
– e fornita dall'ente – al doc. 61 emerga con chiarezza come gli arredi degli alloggi fossero arredi
“ordinari”, privi di specificità.
Nelle stanze, infatti, risultano presenti: 2 letti in legno con reti a doghe indipendenti, Comodino, librerie, armadi, scrittoi, sedie, lampada e frigorifero, senza che risulti presente qualsivoglia dotazione specifica per l'utilizzo da parte di soggetti affetti da disabilità motoria.
È stata inoltre versata agli atti una relazione redatta dalla Ditta Sitor di (doc. 29), a Persona_4 seguito di un sopralluogo effettuato in data 5.05.2014 presso gli alloggi di Via Trentino, da cui emerge conferma della lamentata situazione delle stanze.
Nello stesso senso depongono le dichiarazioni dei testimoni escussi nel corso del giudizio, ovvero dei testi e (fratello e compagno di stanza dell'attore), Tes_1 Tes_2 Tes_3 CP_6 studenti e residenti presso la Casa dello studente o comunque frequentatori della stanza dell'attore pagina 16 di 21 (in veste di amici o conoscenti). I citati testi confermano che le camere fossero sprovviste di brande letto regolabili elettronicamente e della carrozzina-doccia autospingente, di un wc con funzione di bidet o di un flessibile-doccia con funzione di bidet, nonché dell'assenza di scrivania e mobilio predisposti all'utilizzo di persona in sedia a rotelle.
Può pertanto ritenersi, alla luce del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. e delle risultanze processuali come descritte, che gli alloggi in esame non fossero del tutto idonei all'uso da parte di un soggetto affetto da disabilità motoria.
***
A differenti conclusioni occorre giungere, ad avviso della scrivente, con riferimento alle doglianze relative al materasso antidecubito.
Non è contestato che le stanze in questione non fossero dotate del materasso antidecubito, mentre deve escludersi che tale presidio medico fosse dovuto di default in ogni stanza destinata a studenti con disabilità. Come correttamente evidenziato dall'Ente convenuto, il materasso antidecubito costituisce un presidio medico e nel caso di specie non risulta documentazione medica attestante tale specifica esigenza, né risulta che il abbia proposto istanza di attribuzione di un tale Pt_1 presidio medico all'Ersu o all'Azienda Sanitaria Locale. Né risulta che dopo l'insorgere della piaga CP_ da decubito il abbia proposto istanza per l'assegnazione del citato presidio all' e/o Pt_1 all'Azienda sanitaria allegando l'insorgere della citata patologia. CP_ Deve per l'effetto escludersi che sussistesse in capo all' l'obbligo di fornire il citato presidio cui viene ascritto l'insorgere della piaga di decubito. Tutto ciò fermo restando che attingendo al notorio può affermarsi come l'uso della sedia a rotelle sia un importante fattore di rischio per l'insorgenza delle piaghe da decubito, il che non consentirebbe di ascrivere l'insorgere della problematica lamentata all'uso del materasso e non ad altre cause.
Deve pertanto ritenersi che l'ente abbia fornito un alloggio idoneo alle condizioni di disabilità del mentre non può ritenersi responsabile per non aver dotato l'alloggio stesso del materasso Pt_1 antidecubito, in assenza di prescrizioni mediche e specifiche istanze da parte dello studente.
*
Occorre di seguito esaminare le ulteriori doglianze del in merito ai servizi posti a Pt_1 disposizione da parte dell' . CP_1
In particolare viene chiesto accertarsi “che nell'a.a. 2009/2010 il fu privato, nei mesi di Pt_1
Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2009 e Gennaio 2010, dell'alloggio presso la
Casa dello studente sita in Via Trentino”. CP_1
Così come viene chiesto accertarsi “che durante l'a.a. 2010/2011 presso la Casa dello Studente sita pagina 17 di 21 in Via Trentino, si ruppe il servo scala che collegava la hall con gli ascensori, CP_1 determinando ciò l'impossibilità per il di raggiungere la stanza a lui assegnata e muoversi Pt_1 all'interno della struttura”. CP_ In merito alla prima delle doglianze citate occorre rilevare come non risulti agli atti che l' abbia revocato o sospeso il provvedimento di assegnazione dell'alloggio, fermo restando che in tal caso l'interessato avrebbe dovuto adire il Giudice Amministrativo avverso il provvedimento di sospensione o revoca.
In merito alla rottura del servo scala occorre rilevare come sia pacifico che si sia rotto e che si sia reso necessario un intervento di riparazione. La citata problematica, peraltro, deve essere valutata unitamente al quadro complessivo dell'inadempimento dell'ente e dei danni lamentati dal Pt_1 in punto di lesioni psicofisiche.
*
SULLA SUSSISTENZA DEL NESSO DI CAUSALITA'
Occorre pertanto chiarire se e in che misura la condotta inadempiente dell'Ente possa avere causato i danni alla persona lamentati dal Pt_1
Nello specifico il ha chiesto: “Accertare e dichiarare che negli anni 2010, 2011 e 2012 il Pt_1
Sig. ha sofferto di una vasta lesione da decubito in sede perineosottoglutea e di Parte_1 sciatalgia o pseudo-sciatica cronica, causate dall'assenza del materasso anti decubito nelle stanze
a lui assegnate presso la Casa dello Studente in nella Via Trentino;
Accertare e dichiarare CP_1 che durante gli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011, a causa e per effetto della piaga e della sciatalgia, il Sig. si è dovuto assentare dalla struttura della Casa dello Studente Parte_1 per diversi mesi al fine di essere sottoposto ad adeguate terapie di cure mediche necessarie per la guarigione. Accertare e dichiarare che il Sig. per i fatti esposti in espositiva ha Parte_1 subito un danno biologico pari al 25% (di cui 15% di punti percentuali di danno psichico;
7% per esiti cicatriziali di vasta lesione da decubito in sede perineosottoglutea con impegno funzionale, 3% per sciatalgia o pseudosciatica cronica), oltre ad un danno morale, esistenziale e patrimoniale, come indicati in espositiva”.
Occorre quindi chiarire se i danni lamentati possano ascriversi in rapporto di causalità rispetto alle inadeguate condizioni delle sistemazioni abitative attribuite al nel periodo in esame. Pt_1
Come si è detto, la mancata dotazione del materasso antidecubito non può ascriversi all'Ente – in mancanza di specifica indicazione e prescrizione medica – ragione per cui lesione da decubito non CP_ può porsi in rapporto di causalità rispetto alle azioni ed omissioni dell' .
Per completezza e in ragione della delicatezza della vicenda in esame occorre rilevare che dagli atti pagina 18 di 21 non emergono con chiarezza le cause dell'insorgenza della piaga da decubito. Il consulente medico legale, infatti , dopo aver chiarito che si tratta di lesioni eziologicamente riconducibile a molteplici condizioni e plurimi fattori, ha affermato: “Posto che…gli esiti cicatriziali, da cui è affetto il
Periziato non siano in discussione, affinché nel caso di specie si possa parlare di Lesioni/Postumi da associare alla permanenza nell'alloggio presso la Casa dello Studente sita in Via CP_1
Trentino negli anni universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, è indispensabile accertare che
abbia concretamente esperito sintomi/segni psicofisici, di nuova insorgenza, a Parte_1 decorrere dal predetto lasso temporale. Ne deriva per il CTU una maggiore difficoltà della prova;
il nesso di causalità biologico perde quindi il suo valore di criterio assoluto e diviene estremamente complicato accertare tecnicamente lo specifico momento, causa delle lesioni da cui sono derivate le menomazioni rilevate dallo Scrivente Specialista Psichiatra e Medico Legale”.
Le circostanze che il materasso antidecubito non fosse un presidio medico dovuto di default in assenza di indicazioni e prescrizioni mediche impedisce di ascrivere all'Ente lo specifico inadempimento e, di conseguenza, la responsabilità per le conseguenze ascritte a tale omissione, fermo restando che non vi è neppure chiarezza sulle ragioni e sull'insorgenza delle piaghe da decubito. Non può infatti ignorarsi come l'uso della sedia a rotelle sia un importante fattore di rischio per l'insorgenza delle piaghe da decubito, il che comunque non consentirebbe di ascrivere l'insorgere della problematica lamentata al non uso del materasso antidecubito e non ad altre cause.
Lo stesso consulente d'ufficio, nel rispondere ai chiarimenti richiesti dalla difesa di parte attrice ha affermato: “La lombalgia è un sintomo aspecifico, a cui l'Interessato non ha fatto riferimento alcuno all'atto della visita espletata per le presenti Operazioni Peritali. In un soggetto come
il dolore in regione lombare può essere dovuto a plurimi fattori correlati alla Parte_1 condizione di tetraplegia incompleta. Pur ribadendo che la predetta condizione clinica non è stata evidenziata dallo stesso non è inoltre dimostrabile che i fatti oggetto del presente Pt_1 procedimento abbiano avuto un ruolo causale o concausale, nel determinare il sintomo cui fanno riferimento i Legali di Parte Attrice”.
Per le plurime ragioni che precedono deve escludersi la fondatezza delle pretese quanto al risarcimento del danno biologico in parte de qua.
A ciò consegue che il fatto che il si sia ripetutamente assentato dal frequentare l'università Pt_1
a causa della piaga da decubito, non può essere ascritto all'ente convenuto.
Tali considerazioni appaiono dirimenti, posto che buona parte delle doglianze del si fonda Pt_1 da un lato sull'assenza nell'alloggio del materasso antidecubito e, dall'altro, sulle gravi conseguenze determinate dall'insorgere della piaga da decubito. In particolare viene ascritto pagina 19 di 21 all'insorgenza della piaga da decubito l'allontanamento del dagli alloggi universitari e, più Pt_1 in generale, dalla vita universitaria e, di seguito, l'impossibilità di proseguire un proficuo percorso universitario e l'insorgere di un disturbo dell'adattamento.
Al netto delle conseguenze ascritte e ascrivibili all'insorgere delle piaghe da decubito, peraltro, non vi è alcuna evidenza della riconducibilità del danno psichico lamentato alle condizioni dell'alloggio.
Il consulente tecnico ha chiarito non essere emersi elementi concreti che deponessero in senso univoco per una associazione esclusiva e diretta tra lesioni psico-fisiche e i fatti avvenuti presso la casa dello studente. Tale difficoltà è ancora più evidente laddove si escluda – per le ragioni che precedono – la responsabilità dell'ente quanto all'insorgere della piaga da decubito e alle conseguenze che ne sono derivate.
La stessa valutazione della dottoressa psicologa e psicoterapeuta (del gennaio del 2013 e Per_1 relativo agli esiti di una visita effettuata sul nel novembre 2012) traccia un quadro generale Pt_1 delle condizioni del che oltre a fondarsi su quanto riferito dal alla terapeuta, non Pt_1 Pt_1 consentono di scindere le conseguenze ascrivibili all'insorgere della piaga da decubito e al conseguente allontanamento dalla vita universitaria (non ascrivibili all'ente), da quelle ipoteticamente riconducibili alle (ulteriori) condizioni dell'alloggio.
In un quadro di tal fatta non vi è modo di ricondurre il disturbo dell'adattamento lamentato dal alle condizioni dell'alloggio e non all'insorgenza della piaga da decubito e alle Pt_1 conseguenze della stessa, che pacificamente ha imposto al di assentarsi dall'università Pt_1 facendo ricorso alle cure familiari.
Deve pertanto escludersi che in causa sia emersa la prova del nesso di causalità tra i danni psicofisici lamentati dal e le condizioni dell'alloggio fornito dall'ente nei limiti sopra Pt_1 chiariti di esigibilità (ed esclusa ogni conseguenza correlata allo speciale materasso antidecubito di cui si è detto, mai prescritto né richiesto).
L'assenza di prova quanto al nesso di causalità rispetto ai danni lamentati rende superfluo l'esame di ogni ulteriore questione, anche in merito al rapporto di assicurazione dedotto in giudizio dall'ente convenuto.
*
La peculiarità della vicenda e, in particolare, la novità delle questioni relative alle caratteristiche di cui deve essere dotato un alloggio per soggetti affetti da disabilità motoria – avuto riguardo alle disposizioni normative in continuo divenire – giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 20 di 21 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione;
2) rigetta le domande attoree;
3) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Cagliari, 18 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Murru
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7281/2014 promossa da:
, (c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Francesco Mascia e Manuela Carcangiu, attore contro
(P. IVA Controparte_1
) - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1 convenuto
e contro
(P. IVA ) – in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Cugusi;
terzo chiamato in causa
Causa avente ad oggetto: risarcimento del danno trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'ATTORE (comparsa conclusionale): “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis: 1) Accertare e dichiarare che l' Controparte_1
di assegnò al Sig. , durante gli anni a.a. 2008/2009,
[...] CP_1 Parte_1
pagina 1 di 21 2009/2010, 2010/2011, le stanze numero 27 del piano secondo, n. 1 del piano primo, n. 30 del piano terzo, della Casa dello Studente ubicata in nella Via Trentino, le quali erano CP_1 sprovviste degli elementi strutturali e degli accessori necessari per le esigenze del Sig. Pt_1 come meglio specificati in espositiva, ed in particolare non erano dotate di materasso anti decubito;
2) Accertare e dichiarare che nell'a.a. 2009/2010 il Sig. fu privato, nei Parte_1 mesi di Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2009 e Gennaio 2010, dell'alloggio presso la Casa dello studente sita in Via Trentino;
3) Accertare e dichiarare che durante CP_1
l'a.a. 2010/2011 presso la Casa dello Studente sita in Via Trentino, si ruppe il servo scala CP_1 che collegava la hall con gli ascensori, determinando ciò l'impossibilità per il Sig. Parte_1 di raggiungere la stanza a lui assegnata e muoversi all'interno della struttura;
4) Accertare e dichiarare che negli anni 2010, 2011 e 2012 il Sig. ha sofferto di una vasta lesione Parte_1 da decubito in sede perineosottogluteae di sciatalgia o pseudo-sciatica cronica, causate dall'assenza del materasso anti decubito nelle stanze a lui assegnate presso la Casa dello Studente in nella Via Trentino;
Accertare e dichiarare che durante gli anni accademici 2009/2010 e CP_1
2010/2011, a causa e per effetto della piaga e della sciatalgia, il Sig. si è dovuto Parte_1 assentare dalla struttura della Casa dello Studente per diversi mesi al fine di essere sottoposto ad adeguate terapie di cure mediche necessarie per la guarigione;
5) Accertare e dichiarare che a causa delle lunghe assenze forzatamente subite dal , quest'ultimo non ha potuto Parte_1 raggiungere il numero di crediti indispensabile al fine di ottenere l'assegnazione di un alloggio presso la Casa dello Studente;
6) Accertare e dichiarare che il Sig. per i fatti Parte_1 esposti in espositiva ha subito un danno biologico pari al 25% (di cui 15% di punti percentuali di danno psichico;
7% per esiti cicatriziali di vasta lesione da decubito in sede perineosottoglutea con impegno funzionale, 3% per sciatalgia o pseudosciatica cronica), oltre ad un danno morale, esistenziale e patrimoniale, come indicati in espositiva;
7) Per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante, con sede legale in Controparte_1 CP_1
Corso Vittorio Emanuele II, n. 68, al risarcimento integrale di tutti i danni patiti dall'attore, quantificati nella misura complessiva di Euro 180.784,13 oltre interessi e rivalutazione monetaria
(di cui Euro116.635,00 a titolo di danno biologico in senso stretto del 25%; Euro 2.800,00 per inabilità temporanea totale;
Euro 4.000,00 per inabilità temporanea parziale;
aumento del 30%, in ragione dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo subito dal per un Pt_1 importo di € 34.990,50; € 20.000,00 per il danno esistenziale subito a seguito dell'evento dannoso;
€ 2.358,63 per spese mediche e legali), o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
8) Accertare e dichiarare che l'ERSU nel periodo settembre, ottobre, novembre pagina 2 di 21 dicembre 2009 e gennaio 2010 ha decurtato indebitamente al Sig. parte della borsa di Pt_1 studio pari a € 700,00 e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione della predetta somma oltre interessi e rivalutazione monetaria o a quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa. 9) Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite.”.
NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA (di cui alla comparsa di costituzione): “1) in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità delle domande anche sotto il profilo della carenza di giurisdizione del giudice adito;
2) nel merito, rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata, ove occorra anche ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2 cod. civ. 3) dichiarare comunque l'intervenuta decadenza dalle domande ex art. 30 d.lgs. n. 104/2010 ο, per quanto di ragione, la prescrizione di ogni diritto o ragione di credito;
4) in subordine e salvo gravame, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare tenuta e condannare la società assicuratrice in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_3
Bologna, a rilevare e tenere indenne secondo contratto l' da tutte le conseguenze CP_1 pregiudizievoli che dovessero derivare dall'accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese;
3) in tutti i casi con vittoria di spese.”
NELL'INTERESSE DEL TERZO CHIAMATO (di cui alla comparsa conclusionale): “in via principale A.- Respingere la domanda formulata nell'interesse della in via Controparte_2 subordinata, salvo gravame, B.- Condannare la a manlevare l' per quelle voci CP_2 CP_1 di danno eventualmente ritenute coperte da garanzia assicurativa e, comunque, entro i limiti di massimale. in ogni caso C.- Con vittoria di spese competenze ed accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_4
- al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti ed
[...] ascrivibili alla responsabilità per la condotta tenuta dall'ente nel corso degli anni accademici
2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 in concomitanza con il soggiorno dell'attore presso le strutture della Casa dello Studente sita in alla via Trentino. CP_1
*
A sostegno delle proprie domande, l'attore ha allegato: Parte_1
- di essere affetto da tetraplegia dal 2005 a seguito di un grave incidente che non gli consente di vivere una vita dignitosa ed autonoma senza l'ausilio di particolari mezzi e strumenti;
- di essersi iscritto nell'anno accademico 2008/2009 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Cagliari e di essere risultato assegnatario di una stanza presso la Casa pagina 3 di 21 dello Studente alla via Trentino;
- che l'unica stanza a lui assegnabile era risultata la numero 27, posta al secondo piano del complesso residenziale, la quale risultava essere l'unica accessibile strutturalmente ai soggetti diversamente abili;
- che, sin da subito, la stanza in questione si palesava sprovvista degli elementi strutturali ed accessori necessari per una vita confortevole e dignitosa per una persona affetta da "tetraplegia";
- che, più specificamente, alcuni elementi presenti nella stanza e nel bagno erano oramai vetusti, arrugginiti, quasi completamente distaccati dal muro (come il supporto adiacente al wc) e tali da costituire un serio pericolo per l'incolumità fisica della persona;
- che la camera da letto era sprovvista di brande-letto regolabili elettronicamente in altezza, indispensabili per facilitare gli spostamenti letto-carrozzina-deambulatore;
- che risultava presente un ordinario materasso e non, come sarebbe stato necessario, un materasso antidecubito, indispensabile per prevenire l'insorgenza di piaghe, specie in considerazione della sua particolare condizione fisica;
- che la camera, tra l'altro, era priva della scrivania e di mobili creati per coloro che utilizzano la sedia a rotelle, quindi, con particolari caratteristiche nell'altezza;
- che nel bagno difettavano, inoltre, gli accessori essenziali per consentire l'igiene della persona, come il flessibile adiacente al wc o, in alternativa, la tazza wc già fornita di bidet integrato, la carrozzina-doccia auto spingente che consente al diversamente abile di usufruire in piena autonomia della doccia;
- che la situazione veniva prontamente segnalata all' , con nota del 28.05.2009, senza, CP_1 tuttavia, ottenere riscontro alcuno;
- che nel corso dell'anno seguente (Anno Accademico 2009/2010) veniva addirittura privato dell'alloggio in quanto, risultato dapprima assegnatario della stanza n. 1 al primo piano e, successivamente, della stanza numero 30 al terzo piano, poté, di fatto, alloggiarvi soltanto a partire dal mese di febbraio 2010, in quanto la struttura veniva sottoposta ad una serie di interventi di ristrutturazione e, nelle more, l'Ente non era in grado di individuare una sistemazione alternativa;
- che nell'occasione si trovava costretto a trasferirsi presso l'abitazione della propria famiglia in
Simaxis dal mese di settembre 2009 fino a gennaio 2010;
- che in ogni caso l'Ente stornava dal complesso della Borsa di Studio il predetto alloggio
(addebitandolo allo studente), sebbene questi non ne avesse usufruito;
- che una volta preso possesso della nuova stanza assegnata, si avvedeva della persistenza dei medesimi problemi di cui alla precedente, in quanto priva dei requisiti minimi per poter ospitare pagina 4 di 21 soggetti affetti dalla patologia in questione, ed in particolare risultava ancora assente lo specifico materasso antidecubito;
- che da tali sfavorevoli condizioni derivavano ulteriori gravose patologie, quali, in particolare, le piaghe da decubito ed una ingravescente dolorosa forma di sciatalgia in sede glutea dx irradiata lungo la radice di L4 ed L5, omolateralmente e disestesia in regione sacrale, perineale e posteriore della coscia destra, a causa della quale soffriva in tale maniera da non potersi più dedicare ad alcuna attività;
- che a causa di tali condizioni era costretto a prolungate assenze, ed i periodi di dimora presso la Casa dello Studente si riducevano progressivamente, in ragione del fatto che ogniqualvolta vi faceva rientro, le piaghe comparivano dopo poco tempo e per la loro cura si rendeva necessario il ricorso alla assistenza familiare anche per le più elementari incombenze quotidiane;
- che durante l'anno accademico 2010/2011, inoltre, quando risultava assegnatario della stanza n. 30 al piano terzo, dai primi giorni di luglio 2011, si rompeva definitivamente il servo scala che collegava la hall agli ascensori e che, pertanto, risultava impossibile raggiungere la stanza a lui assegnata;
che anche in tale occasione fu costretto a trasferirsi a Simaxis presso la propria abitazione, tra l'altro, proprio in concomitanza con le sessioni degli esami, determinandosi, conseguentemente, un gravoso ritardo nella preparazione e nel superamento degli stessi;
- che le conseguenze negative in termini di rendimento scolastico si traducevano in una irreversibile compromissione dei requisiti necessari per poter accedere alle agevolazioni previste dal diritto allo studio, tanto da non riuscire a raggiungere i crediti formativi universitari richiesti per l'attribuzione del diritto all'assegnazione della Casa dello Studente e/o per il riconoscimento della
Borsa di Studio;
- che tutti questi effetti determinarono un progressivo allontanamento dalla vita universitaria e sportiva (dalle competizioni di tiro a segno);
- che l' non riconobbe un rimborso economico per tutti i mesi in cui, a causa dell'Ente CP_1 stesso si dovette assentare forzatamente dalla Casa dello Studente
- che in conseguenza delle negligenze dell'ente, subiva diversi danni fisici e psichici;
- che per poter adempiere alle sue attività quotidiane, egli necessitava di arredi, strumenti e accessori all'interno dell'abitazione che fossero tali da permettergli di muoversi, lavarsi, curarsi, assistersi in ogni faccenda, in piena autonomia;
- che i danni subiti sono stati oggetto di analisi (oltre che dalla Dott.ssa anche da parte Per_1 della Dott.ssa , medico chirurgo specialista in neurologia e medicina legale e delle Per_2 assicurazioni, la quale, dopo avere svolto l'anamnesi, ha individuato "il danno psichico pagina 5 di 21 caratterizzato da disturbo dell'adattamento con umore depresso cronico, valutabile al 15% di punti percentuali di danno;
esiti cicatriziali di vasta lesione da decubito in sede perineosottoglutea con impegno funzionale valutabile al 7%, sciatalgia o pseudosciatica cronica valutabile al 3%, per un totale complessivo di un danno biologico pari al 25%".
- che in relazione al danno psichico, nella perizia si certificava "la forzata rinuncia alla frequenza delle lezioni con la graduale compromissione del rendimento nello studio e conseguente perdita dei crediti formativi, lo sconvolgimento dello stile di vita, dei rapporti affettivi, delle opportunità di aggregazione e la rinuncia all'attività sportiva praticata di tiro a segno, hanno scatenato sentimenti di inadeguatezza, con ritiro sociale, deflessione del tono dell'umore ed ansia.
Tale condizione delinea un Disturbo dell'Adattamento con Umore Depresso Cronico.";
- che solo qualche anno prima dei fatti per cui è causa, aveva appena terminato il programma di ricovero in USU, presso l'Ospedale Marino Unità Spinale Unipolare in nella cui relazione CP_1 finale al percorso, redatta dal Dott. si evinceva il raggiungimento di un “successo del Persona_3 percorso riabilitativo”;
- che subito dopo il verificarsi dell'incidente che causò la malattia, venivano, comunque, raggiunti ottimi risultati nella gestione della patologia e conseguentemente della vita, grazie soprattutto alla partecipazione ad un programma di studio presso la scuola secondaria superiore, e che, date le premesse, frequentare l'università costituiva un traguardo dal quale dipendeva un equilibrio psicologico importante;
- di essere stato, conseguentemente, costretto ad abbandonare il sogno di essere parte integrante di un gruppo, di una comunità, come quella studentesca, di conseguire una laurea, con ogni conseguente danno relativo;
- di aver subìto un danno biologico riferibile agli eventi per cui è causa, attestantesi complessivamente in una percentuale pari al 25%;
- di aver altresì subìto un danno morale incidente direttamente sulla dignità umana, e concretizzantesi, in particolare, sulla sofferenza, sullo stato di abbattimento e prostrazione provocati dall'evento; con una conseguente richiesta di personalizzazione del danno biologico nella misura pari al 30% del danno biologico;
- di aver, inoltre, patito un danno esistenziale, concretizzantesi in una alterazione in senso peggiorativo del modo d'essere della persona, dei suoi aspetti individuali e sociali e di aver, a tale effetto, peggiorato lo stile di vita nell'ambito dei rapporti sociali, della famiglia e degli affetti, della progettualità e delle aspettative in generale;
- di aver, infine, subìto danni di natura patrimoniale, stanti le numerose spese sostenute per i pagina 6 di 21 frequenti e forzati viaggi da Simaxis a pari a circa Euro 600,00, oltre alle spese mediche CP_1
(per l'acquisto dei medicinali necessari per la cura e medicazione delle piaghe, antidolorifici ed antiinfiammatori, esami e visite) pari a € 500,00 e legali pari a circa € 1.258,63. A ciò si aggiunga la somma di € 700,00 decurtata indebitamente dalla borsa di studio del Sig. nei periodi in Pt_1 cui non poteva utilizzare, per causa di forza maggiore, la Casa dello Studente;
- di quantificare il risarcimento dei danni non patrimoniali secondo il seguente prospetto: danno non patrimoniale: Euro 178.425.50 oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui Euro116,635,00
a titolo di danno biologico in senso stretto del 25%; Euro 2.800,00 per inabilità temporanea totale;
Euro 4.000,00 per inabilità temporanea parziale, aumento del 30%, in ragione dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo subito per un importo di € 34.990,50; € 20.000,00 per il danno esistenziale subito a seguito dell'evento dannoso;
€ 2.358,63 per spese mediche e legali), o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
*
Si è costituita in giudizio la convenuta Controparte_5
al fine di contestare integralmente, in fatto ed in diritto, l'avversa domanda.
[...]
A sostegno delle proprie difese nello specifico l'ente ha allegato:
- che il beneficiava di borsa di studio e posto alloggio negli anni accademici Pt_1
2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, in corrispondenza agli anni previsti per la frequenza del Corso di Laurea in Scienze Politiche;
- che in data 13.10.2008 al è stata assegnata la stanza n. 27, ubicata presso la Casa Pt_1 dello Studente di Via Trentino in camera attrezzata appositamente per studenti non CP_1 deambulanti;
- che l'attore ha accettato incondizionatamente l'assegnazione senza lamentare alcuna carenza sotto il profilo funzionale e strutturale dell'alloggio attribuito;
- che dal 7.01.2010 al 14.02.2010, il ricorrente usufruiva di altra stanza (la n. 1) all'interno della medesima Casa dello Studente, in accoglimento di una richiesta informale da lui avanzata al responsabile della struttura;
- che dal 15.02.2010 al 30.09.2010, veniva ulteriormente trasferito dalla stanza n.1 alla stanza n. 30, terzo piano, a causa di perdite d'acqua segnalate dallo studente e che il successivo anno accademico, dal 12.10.2010 sino al 30.09.2011, lo studente continuava ad alloggiare nella camera n.
30;
- che tali alloggi n. 1, n. 27 e n. 30, erano tutti strutturati per accogliere studenti non deambulanti ed erano conformi, per dimensioni e servizi, ai requisiti di legge nonché dotati delle pagina 7 di 21 attrezzature e dei dispositivi previsti dalla legge;
- che nell'anno accademico 2011/2012, il usufruiva, in luogo della borsa di studio - non Pt_1 attribuita per carenza dei requisiti di merito - di un contributo studio dell'importo di € 800,00, in quanto studente diversamente abile in disagiate condizioni economiche;
- che l'attore fa riferimento ad una segnalazione che assume risalente al 28.05.2009, con la quale avrebbe indicato alcune carenze dell'alloggio ma che tale nota non risulta acquisita agli atti dell'Ente;
- che nemmeno constano, all'ufficio alloggi, reclami riguardo all'inadeguatezza delle camere e che, dunque, un'eventuale situazione di disagio si sarebbe dovuta manifestare contestualmente all'assegnazione dell'alloggio, sulla base di contestazioni formali, e non diversi mesi dopo;
- che tale ultima circostanza “assume un notevole rilievo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 commi 1 e 2 cod. civ. come espressamente si eccepisce, in quanto ha precluso all'Ente di effettuare i necessari accertamenti ed eventualmente espletare le procedure che in ipotesi si fossero rese necessarie per l'adeguamento della camera alla particolare patologia sofferta dal ricorrente, nel rispetto della normativa in materia di contratti di lavori, servizi e forniture e sulla base di eventuali acquisizioni di perizie mediche in merito”;
- che la contestata assenza nelle stanze assegnate di un materasso antidecubito, risultava inconferente poiché, secondo il D.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 recante "Attuazione della direttiva
93/42/CEE concernente i dispositivi medici" il materasso anti decubito è un dispositivo medico che si utilizza per la prevenzione e/o terapia di lesioni cutanee del corpo a seguito di patologie che costringono i pazienti ad una lunga permanenza a letto in una posizione di stasi obbligata ed è presente all'interno delle strutture sanitarie per prevenire la comparsa di piaghe da decubito in caso di pazienti lungo degenti. Dunque, si tratta di un dispositivo sanitario specifico utilizzato all'interno delle strutture Asl e sanitarie e la cui fornitura non risulta obbligatoria per le residenze studentesche, alberghiere e ricettive in genere. Occorre altresì rilevare che la condizione di lungodegenza indicata nella richiamata disciplina quale presupposto di utilizzo del dispositivo in considerazione, non appare compatibile con la condizione di vita attiva studentesca descritta al CP_ punto 9 in citazione. Più in generale si osserva che esula dai compiti istituzionali affidati all
(di erogazione di misure di sostegno del diritto allo studio) l'erogazione di prestazioni e presidi di assistenza sanitaria, la cui omissione è lamentata dall'attore;
- di contestare altresì la doglianza in punto di mancata corresponsione di un rimborso per mancato utilizzo dell'alloggio nei periodi contestati, poiché in detti periodi gli alloggi sono stati comunque nella disponibilità del Pt_1
pagina 8 di 21 - che negli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011, il fratello dell'attore, CP_6 fruiva di alloggio a titolo gratuito nella stessa camera dell'attore, pur in difetto dei requisiti di merito previsti per l'attribuzione del contributo e che tale beneficio veniva concesso in accoglimento della richiesta presentata dall'attore;
- che dovevano ritenersi infondate altresì le avverse deduzioni ed insussistenti gli asseriti danni che si assumono derivanti dalla rottura del servoscala situato nella Casa dello Studente, poiché la società incaricata dei lavori di sostituzione del servoscala provvedeva nel periodo compreso tra l'affidamento dell'incarico di sostituzione e l'effettivo ricevimento dell'impianto ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione necessari per garantire, in sicurezza, l'utilizzo del servoscala esistente il quale, infatti, funzionava sino alla sua sostituzione;
- di contestare, quindi, la sussistenza di alcun comportamento negligente o colposo imputabile all'Ente, nonché la sussistenza di ogni nesso di causalità tra i fatti addotti (di cui si ribadiva la contestazione) e i danni lamentati;
- di eccepire, comunque, l'intervenuta decadenza dalle pretese ex art 30 d.lgs. n.104/2010 e, in ogni caso, per quanto di ragione, la prescrizione quinquennale dei diritti e crediti azionati.
*
La convenuta ha chiesto e ottenuto di essere autorizzata alla chiamata in causa della società assicurativa tenuta alla manleva, la la quale si è costituita, sia pur tardivamente, Controparte_2 al fine di contestare la fondatezza delle pretese attoree e, in ogni caso, la sussistenza della copertura assicurativa per i lamentati danni.
Nello specifico ha allegato:
A) al fine di contestare le pretese attoree:
- di contestare il diritto al risarcimento del danno da parte dell'attore;
- di fare proprie le argomentazioni difensive svolte dell'ente convenuto
- che le camere adibite ad alloggio godevano dei requisiti di idoneità ed erano dotate delle attrezzature obbligatorie per legge;
- che fra le dotazioni obbligatorie non era certamente incluso il materasso antidecubito, in CP_ quanto costituente vero e proprio presidio sanitario che l' non era tenuto a fornire al sig.
Pt_1
- che negli anni di cui trattasi, l'alloggio era sempre nella disponibilità del Pt_1
- che non vi era stata interruzione del servizio d'uso degli ascensori e del servo scala;
B) al fine di contestare la chiamata in garanzia da parte dell'Ente convenuto:
- che l'ambito di applicazione della garanzia non poteva ritenersi operante con riferimento a pagina 9 di 21 tutte le istanze di risarcimento;
- che dalla garanzia era certamente esclusa la garanzia per i danni derivanti dalla mancanza del materasso antidecubito, sia perché si trattava di un presidio sanitario non previsto in dotazione alla stanza, sia perché la copertura assicurativa presuppone l'accidentalità del fatto che ha generato il danno;
- che nemmeno dalla rottura del servo-scala era ravvisabile alcun danno diretto, dovendosi, pertanto, escludere anche la suddetta garanzia;
- che fra i rischi a copertura nemmeno potevano annoverarsi i rimborsi economici conseguenti alla assenza forzata dalla casa dello Studente durante i lavori di sistemazione del servo scala, né tantomeno le spese per i trasferimenti da Simaxis a e viceversa;
CP_1
- che non potevano ritenersi in garanzia nemmeno le spese sostenute per le cure ed esami medici;
- che in definitiva, l'unico evento indennizzabile potrebbe essere, al più, quello conseguente alla rottura del servo scala che, però, non ha causato alcun danno fisico diretto al essendo Pt_1 stato riparato in tempi ragionevolmente brevi e che comunque il servizio di accesso dalla hall all'area ascensori è sempre stato garantito.
***
La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova per testi e consulenza medico legale.
Nel merito non è in contestazione che l'attore abbia usufruito dei servizi di alloggio ed altri annessi per le annualità scolastiche indicate, presso la Casa dello Studente di gestita dall'ente CP_1 convenuto, mentre è in contestazione l'idoneità dei servizi erogati, nonché la riconducibilità dei lamentati danni alla inadeguatezza dell'alloggio messo a disposizione dello studente da parte dell'Ente per il diritto allo studio.
*
SULLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE ATTINENTE AL DIFETTO DI GIURISDIZIONE
Occorre in primis esaminare la questione pregiudiziale.
L'ente convenuto ha eccepito la carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario invocando la giurisdizione del giudice amministrativo in considerazione della natura giuridica del rapporto derivante dal provvedimento (amministrativo) di assegnazione degli alloggi, in forza del quale l'attore lamenta di aver patito i danni per cui è causa.
In proposito da un lato occorre rilevare come l'attore non abbia mosso contestazioni in relazione alla fase provvedimentale precedente e coincidente con l'assegnazione dell'alloggio, essendosi limitato a contestare la fase successiva all'assegnazione, lamentando come gli alloggi assegnati nel pagina 10 di 21 tempo (più precisamente le stanze contraddistinte dai numeri 27, 1 e 30) non fossero idonei alle sue condizioni di salute e gli abbiano per tale inadeguatezza determinato danni fisici e psichici.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha recentemente ribadito che “La domanda di risarcimento del danno alla salute nei confronti della P.A., avendo ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo inviolabile (come tale, insuscettibile di affievolimento da parte di provvedimenti amministrativi) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che non si verta in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva, tornando, peraltro, ad applicarsi la regola generale della giurisdizione del giudice ordinario allorquando, anche nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva, la lesione della salute sia stata provocata non dall'adozione d'un provvedimento amministrativo, bensì da una mera attività materiale della P.A.” (Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 9837 del 13/04/2023).
Trattandosi di istanze risarcitorie che attengono alla condotta dell'Ente in un momento successivo all'assegnazione dell'alloggio – allorquando si configura in capo allo studente un diritto soggettivo
- deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Tribunale Ordinario.
***
SULLA NATURA DELLA RESPONSABILITA' DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Un adeguato inquadramento della fattispecie risarcitoria in esame impone di qualificare l'azione proposta nei confronti dell'ente convenuto.
Si allega che l'ente, dopo avere assunto l'impegno di fornire al vincitore del bando di gara un alloggio adeguato alla fruizione da parte di un soggetto tetraplegico non deambulante, abbia posto a disposizione del degli alloggi non adeguati e che ciò sia stato foriero di danni alla persona Pt_1 dei quali si chiede il risarcimento.
I bandi Ersu cui ha partecipato il (docc. 17, 18 e 19) prevedevano l'assegnazione di alloggi Pt_1
“in camere appositamente attrezzate, per studenti non deambulanti, costretti all'utilizzo di sedia a rotelle”. CP_ In ogni caso non è contestato che l' avesse assunto l'onere di porre a disposizione del – Pt_1 per i tre anni accademici in esame – un alloggio appositamente attrezzato per studenti non deambulanti.
Occorre chiarire che la parte attrice non ha espressamente qualificato la natura dell'azione, ragion per cui occorre chiarire se abbia inteso agire invocando una responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
Ritiene la scrivente che la causa petendi della domanda di risarcimento sia il rapporto negoziale pagina 11 di 21 sorto tra le parti all'esito dell'assegnazione dell'alloggio, come emerge dai seguenti elementi: a) il ha chiesto il risarcimento dei danni provocati dall'inadeguatezza dell'alloggio assegnato Pt_1 all'uso cui era destinato: tale richiesta è giustificata solo ove proveniente da un soggetto titolare di un diritto soggettivo al godimento del bene;
b) l'attore nel chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale, ha fatto riferimento alla lesione del diritto a godere di un alloggio adeguato all'uso da parte di un soggetto non deambulante: il diritto della persona – del quale si deduce la lesione – è frutto della proiezione del diritto a godere di una abitazione consona alle esigenze di una persona con disabilità; c) il danno lamentato è connesso all'inadeguatezza del bene rispetto all'uso cui era destinato, ovvero garantire al un alloggio attrezzato e idoneo a garantirgli autonomia e la Pt_1 possibilità di partecipare alla vita universitaria.
Tanto premesso, se pure non risulta che tra le parti, all'esito dell'assegnazione dell'alloggio, sia stato sottoscritto uno specifico accordo negoziale, non può dubitarsi del vincolo nascente dall'assegnazione per entrambe le parti.
Deve pertanto trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1218 cod. civ. in forza del quale “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
È peraltro pacifico che anche in ipotesi di responsabilità contrattuale sia onere del danneggiato fornire la prova del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'inadempimento ascritto all'obbligato
(“In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e
l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto
"assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno”(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
Al fine di acclarare la sussistenza del nesso di causalità tra l'asserito inadempimento dell'ente e i CP_ danni lamentati occorre chiarire quali fossero le obbligazioni assunte dall'
[...]
. Controparte_1
In tal senso occorre rilevare che gli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge pagina 12 di 21 104/1992 o con una percentuale di invalidità pari o superiore al 66%, possono avere diritto all'assegnazione prioritaria di posti letto nelle residenze universitarie, spesso con precedenza rispetto ad altri studenti.
In ragione di ciò le università e le aziende regionali per il diritto allo studio – come accaduto nel caso in esame - offrono alloggi con caratteristiche specifiche per rispondere alle diverse esigenze degli studenti con disabilità, come alloggi senza barriere architettoniche, con bagni attrezzati e arredi idonei.
Nel caso di specie è pacifico in causa che per le tre annualità in esame il abbia ottenuto Pt_1
l'assegnazione di un alloggio per studenti con disabilità. Risulta documentato in atti come in allegato alla domanda di partecipazione al bando di gara il avesse allegato documentazione Pt_1 medica (doc. 43) attestante: “il paziente è affetto da tetraplegia per frattura traumatica di C6 e vescica e alvo neurogeno. Disturbi della respirazione. Il quadro appare irreversibile e non autonomo negli atti quotidiani della vita.”
Resta da comprendere quali obbligazioni abbia assunto l'ente regionale allo studio nel garantire un alloggio idoneo ad uno studente universitario tetraplegico.
Al fine di inquadrare la fattispecie in esame appare opportuno richiamare le disposizioni prescritte dalla Legge vigente all'epoca dei fatti in materia di accessibilità/visitabilità, adattabilità e vivibilità dell'edilizia abitativa pubblica o residenziale pubblica sovvenzionata, ai fini del superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e all'inclusione dei soggetti portatori di disabilità in tutte le attività della vita quotidiana, prima fra tutte quella del diritto allo studio.
In primis occorre citare la L. 9 gennaio 1989 n. 13 (poi trasfusa nel T.U. dell'edilizia approvato con
DPR 380/2001) ed articolata in dettaglio nella normativa tecnica di attuazione di cui al D.M.LLPP
236/1989, entrambe richiamate dal DPR 503/1996.
Il DPR 503/96, Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, con riferimento generico agli edifici (e quindi non solo con riferimento a quelli di nuova costruzione), stabilisce, in particolare, che: tit. V, edilizia scolastica, art. 23 co 1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione; co 2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7 - scale e rampe -, 15 -unità ambientali e loro componenti, intendendosi con ciò, porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse…), e 17, le strutture esterne quelle di cui all'art. pagina 13 di 21 10; co 3. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
Si tratta di norme che nel dare concreta esecuzione alle disposizioni costituzionali, mirano a garantire una concreta tutela ai soggetti portatori di disabilità fisiche, con interventi mirati a rimuovere situazioni preclusive dello sviluppo della persona e dello svolgimento di una normale vita di relazione.
Ed ulteriormente, per barriere architettoniche, ai sensi del DM 236/89, devono intendersi: “a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque…”.
L'imprescindibilità di tali prescrizioni è rinvenibile, tra l'altro, in una nota sentenza della Corte costituzionale del 10 maggio 1999 n. 167, con la quale (sebbene in un altro ambito ma con un principio sussunto valevole universalmente) è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1052 c.c. comma 2, sancendo il principio per cui ogni cittadino, ed in particolare quelli con ridotte capacità motorie e i portatori di handicap, ha diritto ad un accesso agevole e sicuro alla propria residenza.
Tanto premesso, occorre rilevare come la normativa, certamente via via col tempo sempre più specifica e di dettaglio, preveda alcuni parametri di riferimento inevitabilmente generici (anche in ragione delle molteplici forme di disabilità, e conseguentemente dei molteplici presidi utilizzabili e della impossibilità/inopportunità di regolamentare preventivamente ogni specifico caso), come per esempio il concetto di spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza ecc., o ancora, la disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale deve essere tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote o l'agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute (DM 236). Tutti concetti evidentemente non suscettibili di univoca “misurazione” preventiva, ma che forniscono delle indicazioni precise sui parametri di valutazione nel caso concreto.
La Cassazione civile, ha addirittura affermato: “l'esistenza di ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull'obbligo dell'eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente precettiva ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la pagina 14 di 21 discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare queste ultime", consentendo loro "il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l'accessibilità sia impedita o limitata" ciò, a prescindere, "dall'esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi" (così, in motivazione, Cass. n. 18762/2016, tema affrontato anche in Cass. n. 3691/2020), ed ha così messo in luce che ciò che rileva, ai fini dell'accertamento ex D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, è la situazione di fatto concretamente verificata e non la qualificazione giuridica dei luoghi.”
(Cassazione civile sez. I, 15/06/2023, n.17138). Dovrà ritenersi ravvisabile un'attività discriminatoria, dunque, ogniqualvolta una persona affetta da disabilità venga trattata in modo diverso, in diritto o in fatto, rispetto ad un soggetto abile o ove si trovi in una posizione di svantaggio rispetto ai soggetti abili (Cass. Sez. unite n. 25101/2019; Cass. n. 9384/2023; Cass. n.
9095/2023; Cass. n. 9870/2022).
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LE DOGLIANZE DELL'ATTORE IN MERITO ALLE CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO
E IL PROFILO DELL'ESIGIBILITA'
Tanto premesso, l'attore, come si è detto, ha allegato l'inadeguatezza di tutte le aree, sia private
(camera e bagno) che comuni (cucina e, in diversi frangenti, spazi di accesso o transito) della Casa dello Studente alla Via Trentino in CP_1
L'attore, nello specifico, ha lamentato:
- che le stanze fossero sprovviste degli elementi strutturali ed accessori necessari per una vita confortevole e dignitosa per una persona affetta da "tetraplegia";
- che nel bagno difettavano, inoltre, gli accessori essenziali per consentire l'igiene della persona, come il flessibile adiacente al wc o, in alternativa, la tazza wc già fornita di bidet
- integrato, la carrozzina-doccia auto spingente che consente al diversamente abile di usufruire in piena autonomia della doccia;
inoltre alcuni elementi presenti nel bagno erano oramai vetusti, arrugginiti, quasi completamente distaccati dal muro (come il supporto adiacente al wc);
- che la camera da letto era sprovvista di brande-letto regolabili elettronicamente in altezza, indispensabili per facilitare gli spostamenti letto-carrozzina-deambulatore, nonché di materasso antidecubito;
- che la camera, tra l'altro, era priva della scrivania e di mobili creati per coloro che utilizzano la sedia a rotelle, quindi, con particolari caratteristiche nell'altezza.
A tali inadempimento dell'Ente l'attore ha attribuito principalmente due esiti infausti: a) gli esiti cicatriziali di vasta lesione da decubito (piaga da decubito) in sede perineosottoglutea e per pagina 15 di 21 sciatalgia o pseudosciatica cronica riconducibili principalmente all'assenza di materasso antidecubito;
b) disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso riconducibili al fatto di non aver potuto beneficiare del diritto allo studio.
L'Ente convenuto non ha specificamente contestato le circostanze di fatto così descritte, essendo limitato a sostenere la conformità delle camere assegnate al “per dimensioni e servizi Pt_1 presenti ai requisiti di legge”.
L'ente convenuto, infatti, si è limitato ad affermare il rispetto della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e l'idoneità dei presidi in dotazione ai disabili, senza peraltro muovere specifiche contestazioni circa le dotazioni rispondente alle prescrizioni di legge di cui sarebbero state dotate le stanze.
L'unica specifica contestazione non attiene alla presenza del materasso anti decubito – che è pacifico non ci fosse – bensì al fatto che fosse dovuta l'assegnazione di un materasso antidecubito, peraltro mai richiesto o prescritto.
In applicazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. deve ritenersi che le condizioni degli alloggi fossero quelle lamentate dal non potendosi ritenere assimilabile ad una contestazione delle Pt_1 specifiche delle circostanze di fatto allegate dalla parte attrice l'avere allegato che gli alloggi fossero conformi alle disposizioni di legge, neppure meglio specificate, senza alcuna indicazione dei presidi volti ad assicurare l'idoneità dell'alloggio all'uso cui era destinato.
Dando per presupposta la situazione degli alloggi come descritta dalla parte attrice, pertanto, può legittimamente dubitarsi che la stessa fosse adeguata rispetto alle esigenze specifiche di un soggetto tetraplegico con disabilità motoria costretto a deambulare con l'ausilio di una sedia a rotelle.
Peraltro, ad abundantiam, può evidenziarsi come dalla documentazione prodotta dalla parte attrice
– e fornita dall'ente – al doc. 61 emerga con chiarezza come gli arredi degli alloggi fossero arredi
“ordinari”, privi di specificità.
Nelle stanze, infatti, risultano presenti: 2 letti in legno con reti a doghe indipendenti, Comodino, librerie, armadi, scrittoi, sedie, lampada e frigorifero, senza che risulti presente qualsivoglia dotazione specifica per l'utilizzo da parte di soggetti affetti da disabilità motoria.
È stata inoltre versata agli atti una relazione redatta dalla Ditta Sitor di (doc. 29), a Persona_4 seguito di un sopralluogo effettuato in data 5.05.2014 presso gli alloggi di Via Trentino, da cui emerge conferma della lamentata situazione delle stanze.
Nello stesso senso depongono le dichiarazioni dei testimoni escussi nel corso del giudizio, ovvero dei testi e (fratello e compagno di stanza dell'attore), Tes_1 Tes_2 Tes_3 CP_6 studenti e residenti presso la Casa dello studente o comunque frequentatori della stanza dell'attore pagina 16 di 21 (in veste di amici o conoscenti). I citati testi confermano che le camere fossero sprovviste di brande letto regolabili elettronicamente e della carrozzina-doccia autospingente, di un wc con funzione di bidet o di un flessibile-doccia con funzione di bidet, nonché dell'assenza di scrivania e mobilio predisposti all'utilizzo di persona in sedia a rotelle.
Può pertanto ritenersi, alla luce del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. e delle risultanze processuali come descritte, che gli alloggi in esame non fossero del tutto idonei all'uso da parte di un soggetto affetto da disabilità motoria.
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A differenti conclusioni occorre giungere, ad avviso della scrivente, con riferimento alle doglianze relative al materasso antidecubito.
Non è contestato che le stanze in questione non fossero dotate del materasso antidecubito, mentre deve escludersi che tale presidio medico fosse dovuto di default in ogni stanza destinata a studenti con disabilità. Come correttamente evidenziato dall'Ente convenuto, il materasso antidecubito costituisce un presidio medico e nel caso di specie non risulta documentazione medica attestante tale specifica esigenza, né risulta che il abbia proposto istanza di attribuzione di un tale Pt_1 presidio medico all'Ersu o all'Azienda Sanitaria Locale. Né risulta che dopo l'insorgere della piaga CP_ da decubito il abbia proposto istanza per l'assegnazione del citato presidio all' e/o Pt_1 all'Azienda sanitaria allegando l'insorgere della citata patologia. CP_ Deve per l'effetto escludersi che sussistesse in capo all' l'obbligo di fornire il citato presidio cui viene ascritto l'insorgere della piaga di decubito. Tutto ciò fermo restando che attingendo al notorio può affermarsi come l'uso della sedia a rotelle sia un importante fattore di rischio per l'insorgenza delle piaghe da decubito, il che non consentirebbe di ascrivere l'insorgere della problematica lamentata all'uso del materasso e non ad altre cause.
Deve pertanto ritenersi che l'ente abbia fornito un alloggio idoneo alle condizioni di disabilità del mentre non può ritenersi responsabile per non aver dotato l'alloggio stesso del materasso Pt_1 antidecubito, in assenza di prescrizioni mediche e specifiche istanze da parte dello studente.
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Occorre di seguito esaminare le ulteriori doglianze del in merito ai servizi posti a Pt_1 disposizione da parte dell' . CP_1
In particolare viene chiesto accertarsi “che nell'a.a. 2009/2010 il fu privato, nei mesi di Pt_1
Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2009 e Gennaio 2010, dell'alloggio presso la
Casa dello studente sita in Via Trentino”. CP_1
Così come viene chiesto accertarsi “che durante l'a.a. 2010/2011 presso la Casa dello Studente sita pagina 17 di 21 in Via Trentino, si ruppe il servo scala che collegava la hall con gli ascensori, CP_1 determinando ciò l'impossibilità per il di raggiungere la stanza a lui assegnata e muoversi Pt_1 all'interno della struttura”. CP_ In merito alla prima delle doglianze citate occorre rilevare come non risulti agli atti che l' abbia revocato o sospeso il provvedimento di assegnazione dell'alloggio, fermo restando che in tal caso l'interessato avrebbe dovuto adire il Giudice Amministrativo avverso il provvedimento di sospensione o revoca.
In merito alla rottura del servo scala occorre rilevare come sia pacifico che si sia rotto e che si sia reso necessario un intervento di riparazione. La citata problematica, peraltro, deve essere valutata unitamente al quadro complessivo dell'inadempimento dell'ente e dei danni lamentati dal Pt_1 in punto di lesioni psicofisiche.
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SULLA SUSSISTENZA DEL NESSO DI CAUSALITA'
Occorre pertanto chiarire se e in che misura la condotta inadempiente dell'Ente possa avere causato i danni alla persona lamentati dal Pt_1
Nello specifico il ha chiesto: “Accertare e dichiarare che negli anni 2010, 2011 e 2012 il Pt_1
Sig. ha sofferto di una vasta lesione da decubito in sede perineosottoglutea e di Parte_1 sciatalgia o pseudo-sciatica cronica, causate dall'assenza del materasso anti decubito nelle stanze
a lui assegnate presso la Casa dello Studente in nella Via Trentino;
Accertare e dichiarare CP_1 che durante gli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011, a causa e per effetto della piaga e della sciatalgia, il Sig. si è dovuto assentare dalla struttura della Casa dello Studente Parte_1 per diversi mesi al fine di essere sottoposto ad adeguate terapie di cure mediche necessarie per la guarigione. Accertare e dichiarare che il Sig. per i fatti esposti in espositiva ha Parte_1 subito un danno biologico pari al 25% (di cui 15% di punti percentuali di danno psichico;
7% per esiti cicatriziali di vasta lesione da decubito in sede perineosottoglutea con impegno funzionale, 3% per sciatalgia o pseudosciatica cronica), oltre ad un danno morale, esistenziale e patrimoniale, come indicati in espositiva”.
Occorre quindi chiarire se i danni lamentati possano ascriversi in rapporto di causalità rispetto alle inadeguate condizioni delle sistemazioni abitative attribuite al nel periodo in esame. Pt_1
Come si è detto, la mancata dotazione del materasso antidecubito non può ascriversi all'Ente – in mancanza di specifica indicazione e prescrizione medica – ragione per cui lesione da decubito non CP_ può porsi in rapporto di causalità rispetto alle azioni ed omissioni dell' .
Per completezza e in ragione della delicatezza della vicenda in esame occorre rilevare che dagli atti pagina 18 di 21 non emergono con chiarezza le cause dell'insorgenza della piaga da decubito. Il consulente medico legale, infatti , dopo aver chiarito che si tratta di lesioni eziologicamente riconducibile a molteplici condizioni e plurimi fattori, ha affermato: “Posto che…gli esiti cicatriziali, da cui è affetto il
Periziato non siano in discussione, affinché nel caso di specie si possa parlare di Lesioni/Postumi da associare alla permanenza nell'alloggio presso la Casa dello Studente sita in Via CP_1
Trentino negli anni universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, è indispensabile accertare che
abbia concretamente esperito sintomi/segni psicofisici, di nuova insorgenza, a Parte_1 decorrere dal predetto lasso temporale. Ne deriva per il CTU una maggiore difficoltà della prova;
il nesso di causalità biologico perde quindi il suo valore di criterio assoluto e diviene estremamente complicato accertare tecnicamente lo specifico momento, causa delle lesioni da cui sono derivate le menomazioni rilevate dallo Scrivente Specialista Psichiatra e Medico Legale”.
Le circostanze che il materasso antidecubito non fosse un presidio medico dovuto di default in assenza di indicazioni e prescrizioni mediche impedisce di ascrivere all'Ente lo specifico inadempimento e, di conseguenza, la responsabilità per le conseguenze ascritte a tale omissione, fermo restando che non vi è neppure chiarezza sulle ragioni e sull'insorgenza delle piaghe da decubito. Non può infatti ignorarsi come l'uso della sedia a rotelle sia un importante fattore di rischio per l'insorgenza delle piaghe da decubito, il che comunque non consentirebbe di ascrivere l'insorgere della problematica lamentata al non uso del materasso antidecubito e non ad altre cause.
Lo stesso consulente d'ufficio, nel rispondere ai chiarimenti richiesti dalla difesa di parte attrice ha affermato: “La lombalgia è un sintomo aspecifico, a cui l'Interessato non ha fatto riferimento alcuno all'atto della visita espletata per le presenti Operazioni Peritali. In un soggetto come
il dolore in regione lombare può essere dovuto a plurimi fattori correlati alla Parte_1 condizione di tetraplegia incompleta. Pur ribadendo che la predetta condizione clinica non è stata evidenziata dallo stesso non è inoltre dimostrabile che i fatti oggetto del presente Pt_1 procedimento abbiano avuto un ruolo causale o concausale, nel determinare il sintomo cui fanno riferimento i Legali di Parte Attrice”.
Per le plurime ragioni che precedono deve escludersi la fondatezza delle pretese quanto al risarcimento del danno biologico in parte de qua.
A ciò consegue che il fatto che il si sia ripetutamente assentato dal frequentare l'università Pt_1
a causa della piaga da decubito, non può essere ascritto all'ente convenuto.
Tali considerazioni appaiono dirimenti, posto che buona parte delle doglianze del si fonda Pt_1 da un lato sull'assenza nell'alloggio del materasso antidecubito e, dall'altro, sulle gravi conseguenze determinate dall'insorgere della piaga da decubito. In particolare viene ascritto pagina 19 di 21 all'insorgenza della piaga da decubito l'allontanamento del dagli alloggi universitari e, più Pt_1 in generale, dalla vita universitaria e, di seguito, l'impossibilità di proseguire un proficuo percorso universitario e l'insorgere di un disturbo dell'adattamento.
Al netto delle conseguenze ascritte e ascrivibili all'insorgere delle piaghe da decubito, peraltro, non vi è alcuna evidenza della riconducibilità del danno psichico lamentato alle condizioni dell'alloggio.
Il consulente tecnico ha chiarito non essere emersi elementi concreti che deponessero in senso univoco per una associazione esclusiva e diretta tra lesioni psico-fisiche e i fatti avvenuti presso la casa dello studente. Tale difficoltà è ancora più evidente laddove si escluda – per le ragioni che precedono – la responsabilità dell'ente quanto all'insorgere della piaga da decubito e alle conseguenze che ne sono derivate.
La stessa valutazione della dottoressa psicologa e psicoterapeuta (del gennaio del 2013 e Per_1 relativo agli esiti di una visita effettuata sul nel novembre 2012) traccia un quadro generale Pt_1 delle condizioni del che oltre a fondarsi su quanto riferito dal alla terapeuta, non Pt_1 Pt_1 consentono di scindere le conseguenze ascrivibili all'insorgere della piaga da decubito e al conseguente allontanamento dalla vita universitaria (non ascrivibili all'ente), da quelle ipoteticamente riconducibili alle (ulteriori) condizioni dell'alloggio.
In un quadro di tal fatta non vi è modo di ricondurre il disturbo dell'adattamento lamentato dal alle condizioni dell'alloggio e non all'insorgenza della piaga da decubito e alle Pt_1 conseguenze della stessa, che pacificamente ha imposto al di assentarsi dall'università Pt_1 facendo ricorso alle cure familiari.
Deve pertanto escludersi che in causa sia emersa la prova del nesso di causalità tra i danni psicofisici lamentati dal e le condizioni dell'alloggio fornito dall'ente nei limiti sopra Pt_1 chiariti di esigibilità (ed esclusa ogni conseguenza correlata allo speciale materasso antidecubito di cui si è detto, mai prescritto né richiesto).
L'assenza di prova quanto al nesso di causalità rispetto ai danni lamentati rende superfluo l'esame di ogni ulteriore questione, anche in merito al rapporto di assicurazione dedotto in giudizio dall'ente convenuto.
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La peculiarità della vicenda e, in particolare, la novità delle questioni relative alle caratteristiche di cui deve essere dotato un alloggio per soggetti affetti da disabilità motoria – avuto riguardo alle disposizioni normative in continuo divenire – giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 20 di 21 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione;
2) rigetta le domande attoree;
3) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Cagliari, 18 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Murru
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