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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3180/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 7 ottobre 2024 da:
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati in Sassari nella via Manno n.55 presso lo studio dell'avv. Valentina Pinna
(C.F. ) che li rappresenta e difende giusta delega in atti, C.F._3
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 7 ottobre
2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“chiedono pertanto la pronunzia di separazione con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, regolando in questa sede i rapporti come in appresso:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco;
pagina 1 di 4 2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza presso l'abitazione familiare. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla residenza del bambino dovranno essere assunte di comune accordo;
3) La casa familiare ubicata in Sassari Via Luna e Sole n.61, censita nel NCEU al foglio 110 mappale
361 sub 5, cat A/2, viene assegnata alla SI.ra che vi abiterà unitamente al figlio minore Parte_2
, e sulla stessa SI.ra graverà l'onere di farsi carico delle relative spese ordinarie e delle Per_1 Pt_2
utenze;
4) Salvo diversi accordi il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì e giovedì Per_1 dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, e nei fine settimana alternati dal sabato mattina sino al lunedì quando il bambino verrà riaccompagnato a scuola. Le festività comandate seguiranno il criterio dell'alternanza ripartendosi le vacanze natalizie in due periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 7 gennaio;
durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori un periodo di due settimane, anche non continuative, da regolare tenuto conto dell'organizzazione delle ferie che entrambi i genitori hanno obbligo di comunicarsi con un congruo preavviso;
5) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli il padre si farà carico di corrispondere in favore della SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, una somma pari a € 700,00 mensili, rivalutabile Pt_2 secondo gli indici ISTAT, riconoscendo alla predetta il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico
Universale;
6) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% secondo il
Protocollo del CNF”.
All'udienza del 9 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Ossi il 13.06.2009 Parte_1 Parte_2
regolarmente trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del predetto Comune (Anno 2009 Atto n.07 parte II serie A), optando per il regime della separazione dei beni dalla cui unione è nato l'unico figlio della coppia in Sassari il 25.03.2014, frequentante la 5 a classe della scuola primaria al Convitto Per_1
Canopoleno.
pagina 2 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 1 comma c.p.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse del figlio minore e, ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con il suo interesse, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ( C.F. Parte_1 C.F._4
) nato a [...] il [...] e (C.F. ) nata a
[...] Parte_2 C.F._5
Sassari il 13.08.1979 entrambi residenti in [...] CF, che hanno contratto pagina 3 di 4 matrimonio concordatario in Ossi (SS) in data 13 /06/ 2009, atto regolarmente trascritto presso gli atti dello Stato Civile del predetto Comune (anno 2009 atto 07, parte II serie A,
Ufficio 1) alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ossi
(Sassari) per l'annotazione della presente sentenza;
2. dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di cessazione effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Sassari nella camera di conSIlio del 23 gennaio 2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 7 ottobre 2024 da:
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati in Sassari nella via Manno n.55 presso lo studio dell'avv. Valentina Pinna
(C.F. ) che li rappresenta e difende giusta delega in atti, C.F._3
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 7 ottobre
2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“chiedono pertanto la pronunzia di separazione con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, regolando in questa sede i rapporti come in appresso:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco;
pagina 1 di 4 2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza presso l'abitazione familiare. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla residenza del bambino dovranno essere assunte di comune accordo;
3) La casa familiare ubicata in Sassari Via Luna e Sole n.61, censita nel NCEU al foglio 110 mappale
361 sub 5, cat A/2, viene assegnata alla SI.ra che vi abiterà unitamente al figlio minore Parte_2
, e sulla stessa SI.ra graverà l'onere di farsi carico delle relative spese ordinarie e delle Per_1 Pt_2
utenze;
4) Salvo diversi accordi il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì e giovedì Per_1 dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, e nei fine settimana alternati dal sabato mattina sino al lunedì quando il bambino verrà riaccompagnato a scuola. Le festività comandate seguiranno il criterio dell'alternanza ripartendosi le vacanze natalizie in due periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 7 gennaio;
durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori un periodo di due settimane, anche non continuative, da regolare tenuto conto dell'organizzazione delle ferie che entrambi i genitori hanno obbligo di comunicarsi con un congruo preavviso;
5) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli il padre si farà carico di corrispondere in favore della SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, una somma pari a € 700,00 mensili, rivalutabile Pt_2 secondo gli indici ISTAT, riconoscendo alla predetta il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico
Universale;
6) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% secondo il
Protocollo del CNF”.
All'udienza del 9 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Ossi il 13.06.2009 Parte_1 Parte_2
regolarmente trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del predetto Comune (Anno 2009 Atto n.07 parte II serie A), optando per il regime della separazione dei beni dalla cui unione è nato l'unico figlio della coppia in Sassari il 25.03.2014, frequentante la 5 a classe della scuola primaria al Convitto Per_1
Canopoleno.
pagina 2 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 1 comma c.p.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse del figlio minore e, ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con il suo interesse, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ( C.F. Parte_1 C.F._4
) nato a [...] il [...] e (C.F. ) nata a
[...] Parte_2 C.F._5
Sassari il 13.08.1979 entrambi residenti in [...] CF, che hanno contratto pagina 3 di 4 matrimonio concordatario in Ossi (SS) in data 13 /06/ 2009, atto regolarmente trascritto presso gli atti dello Stato Civile del predetto Comune (anno 2009 atto 07, parte II serie A,
Ufficio 1) alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ossi
(Sassari) per l'annotazione della presente sentenza;
2. dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di cessazione effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Sassari nella camera di conSIlio del 23 gennaio 2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4