Ordinanza collegiale 11 aprile 2025
Sentenza breve 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 10/12/2025, n. 8025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8025 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08025/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01966/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1966 del 2023, proposto da
Vivai Barretta Garden S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Annalisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo.
per l'ottemperanza e la compiuta esecuzione ai seguenti provvedimenti giurisdizionali del Tribunale di Napoli:
a) Decreto Ingiuntivo n. 8921 del 2018, emesso il 29/11/2018 e divenuto definitivamente esecutivo, per mancata opposizione, in data 16-18/03/18;
b) Decreto Ingiuntivo n. 9192 del 2019, emesso il 16/12/19 e divenuto definitivamente esecutivo, per mancata opposizione, in data 16/09/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 il dott. CO De CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Vivai Barretta Garden s.r.l. ha premesso che:
I) con decreto n. 8921 del 2018 emesso il 29/11/2018 ha ingiunto al Comune di Napoli di pagare alla Vivai Barretta Garden S.r.l., la somma di Euro 17.516,73, oltre interessi al tasso previsto dall’art. 5, D. lgs. n. 231/2002 decorrenti dal 31° giorno successivo a quello di emissione di ciascuna delle fatture depositate agli atti, il tutto sino al soddisfo, nonché le spese del procedimento, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
II) detto decreto è stato notificato, in forma semplice, al Comune di Napoli in data 29/11/2018;
III) attesa la mancata opposizione il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo in data 16-18/03/18 con la apposizione della formula esecutiva in data 11/3/2020;
IV) il decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, è stato notificato al Comune di Napoli in data 02/11/2020, con conseguente, infruttuoso, spirare del termine di 120 giorni di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per lo spontaneo adempimento;
V) Con ulteriore decreto n. 9192 del 2019 emesso il 16/12/2019, il Tribunale di Napoli ha ingiunto al Comune di Napoli di pagare in favore della società istante la somma di Euro 51.151,27 (IVA compresa), oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231/02 e succ. mod. dal giorno successivo alle scadenze al saldo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in euro 286,00 per spese ed euro 1.305,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge
VI) Tale decreto è stato emesso provvisoriamente esecutivo ed ha ricevuto l’apposizione della formula esecutiva in data 11/3/2020 e in tale forma è stata notificata il 02/11/2020, con conseguente, infruttuoso, spirare del termine di 120 giorni di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per lo spontaneo adempimento;
VII) Attesa la mancata opposizione al decreto ingiuntivo, è stato dichiarato definitivamente esecutivo ex art 647 c.p.c. in data 16/09/21.
Ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto la condanna del Comune al pagamento dei decreti ingiuntivi così individuati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli limitandosi a produrre alcuni documenti contabili attestanti l’avvenuto pagamento parziale delle somme portate dai predetti decreti ingiuntivi.
Pertanto, con ordinanza 19 febbraio 2025, n. 3076 questa Sezione ha disposto quanto segue: “dal tenore delle note della Ragioneria comunale prodotte in giudizio, non è chiaro se i pagamenti delle somme siano poi avvenuti e se tali mandati di pagamento siano esaustivi di quanto ingiunto con i provvedimenti oggetto di ottemperanza e che è necessario ai fini del decidere acquisire una documentata relazione da parte competente servizio del Comune di Napoli che chiarisca tali questioni e sia depositata in giudizio entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla notifica della presente ordinanza”.
Di seguito all’ordinanza appena citata il Comune intimato ha prodotto alcuni mandati di pagamento, mentre non produceva la relazione richiesta da questo Tribunale.
Parte ricorrente ha depositato in data 8 ottobre 2025 alcuni documenti, dando atto dell’avvenuto pagamento di parte delle somme portate dai decreti ingiuntivi oggetto di ottemperanza.
Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato nel senso di seguito precisato.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
In rito, il Collegio osserva che ai sensi dell'art. 112, co. 2, lett. c) cod. proc. amm. è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 2334/2012). Il decreto ingiuntivo non opposto, infatti, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l'opposizione di terzo nei limitati casi di cui all'art. 656 cod. proc. civ., ha valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l'ottemperanza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8/9/2011, n. 5045; Cassazione civ., sez. III, 13/2/2002, n. 2083).
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, co. 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all'art. 87, co. 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Inoltre, risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica dei titoli esecutivi previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Va dunque dichiarato l'obbligo dell'Ente intimato di dare esatta ed integrale esecuzione a quanto disposto nei decreti ingiuntivi in oggetto, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme ad essa spettanti in virtù dei detti titoli, detratto quanto già corrisposto. L'ente intimato dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
Sul residuo delle somme dovute in ragione del titolo azionato sono dovuti inoltre gli accessori di legge (interessi e spese del giudizio monitorio) come indicati nel titolo azionato.
Sempre in accoglimento della domanda attorea viene nominato sin da ora quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli che potrà delegare un funzionario dell’ufficio, il quale si insedierà alla scadenza del termine assegnato alle parti resistenti per l’adempimento e previa richiesta in tal senso ad opera di parte ricorrente, provvedendo nel successivo termine di 60 giorni dall’insediamento.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini e limiti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL OR, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
CO De CO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO De CO | OL OR |
IL SEGRETARIO