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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/12/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3807 R.G.A.C., anno 2024, assegnata in decisione all'udienza del 19.11.2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e Parte_1
difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio Pascarella e con questi elett.te dom.to in Sant' Agata de' Goti alla via dei Goti n. 4, presso il suo studio.
Opponente
E
nata a [...] il Controparte_1
30/05/1990, elettivamente domiciliata in Benevento al viale A.
Mellusi n°3, presso studio dell'Avvocato Alberto Mignone, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, unita al presente atto e già allegata al fascicolo monitorio pagina 1 di 8 Opposta
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
19.11.2025, da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso monitorio, otteneva l'emissione Controparte_1
del decreto ingiuntivo n. 924/2024, con il quale veniva ingiunto a , nato il [...], il pagamento della somma Parte_1
di € 8.143,03, oltre interessi in favore dell'odierna opposta, nonché € 6.187,35, oltre interessi, in favore dell'Avv. Iannotta
NA.
Invero, con sentenza n. 407/2017, resa il 2/3/2017, nel giudizio promosso dall'odierno opponente nei confronti di Pt_1
'65, padre dell'odierna opposta, il Tribunale di
[...]
Benevento accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento delle spese nei confronti di , Controparte_2
nonché dell'Avv. Iannotta antistataria.
Avverso, tale decisione di primo grado, '65 Parte_1
proponeva appello e, nelle more del giudizio, donava in favore della figlia, odierna opposta, dei beni immobili.
'57 notificava, dunque, ad entrambi, sia il titolo Parte_1
esecutivo che l'atto di precetto;
successivamente, in data
6.4.2018, notificava esclusivamente a , quale Controparte_1
terza proprietaria, atto di pignoramento per sottoporre ad espropriazione i beni donati.
La procedura esecutiva veniva iscritta al n. 92/2018 R.G.E. e, a seguito di istanza di conversione del pignoramento immobiliare,
veniva ammessa al suddetto beneficio sia per Controparte_1
pagina 2 di 8 il credito vantato da che per quello vantato Controparte_2
dall'Avv. Iannotta, intervenuta nella procedura esecutiva, per un totale di € 13.367,89.
L'odierna opposta, allora debitrice, provvedeva a tutti i versamenti dovuti;
successivamente, in data 29/07/2024, la
Corte d'Appello di Napoli accoglieva l'appello proposto da Pt_1
'65 riformando la sentenza di I grado.
[...]
Alla luce di tale sentenza l'odierna opposta chiedeva la restituzione delle somme pagate in esecuzione del provvedimento di primo grado, caducato poi dalla decisione di secondo grado, presentando ricorso per ingiunzione e notificandolo sia all'odierno opponente che all'Avv. Iannotta, che non proponeva opposizione e pagava quanto statuito in suo danno.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo, Controparte_2
proponeva opposizione, contestando la pretesa creditoria dell'ingiungente e la validità del D.I emesso, di cui chiedeva la revoca con vittoria di spese e competenze di giudizio, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto (istanza rigettata per insussistenza dei presupposti di legge), nonché di sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito di quello instaurato davanti alla Corte di Cassazione
(ritenuta non necessaria, alla luce degli orientamenti della stessa sul punto).
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti e successivamente veniva assegnata in decisione all'udienza del
19.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 8 Ai sensi dell'art. 2697 c.c.: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tanto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale dà luogo ad un giudizio di cognizione nel quale le parti, apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Invero, “il creditore al quale compete la posizione sostanziale di attore (per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id
14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile
1975 n. 1304) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria”.
Nella specie, dall'esame degli atti risulta pacifico che l'odierna opposta, con ordinanza del 15.06.2020, veniva ammessa al beneficio della conversione del pignoramento immobiliare sia per il credito vantato da '57, ammontante ad € Parte_1
7.591,71, che per quello vantato dall'Avv. NA Iannotta, intervenuta nella procedura esecutiva n. 92/2018; è incontestato che tale importo veniva regolarmente versato;
tale circostanza risulta provata anche dalla produzione del libretto depositi giudiziari n. 0037374, recante i versamenti effettuati da
. Controparte_1
pagina 4 di 8 Parte opponente sosteneva la carenza di legittimazione attiva dell'opposta nei confronti di '57, in quanto la Parte_1
stessa non era parte nei giudizi di merito. Riteneva quindi che alcuna statuizione veniva emessa nei confronti dell'opponente, che risultava semplicemente destinataria dell'atto di pignoramento in qualità di donataria e terza proprietaria, non quale debitrice ma quale mera delegata al pagamento.
La tesi di parte opponente non risulta condivisibile:
[...]
agisce per la ripetizione d'indebito, ovvero di un CP_1
pagamento non dovuto in quanto divenuto senza causa.
In proposito, deve premettersi che l'articolo 336 c.p.c. comma 2 stabilisce che la riforma o la cassazione della sentenza impugnata estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla pronuncia riformata o cassata.
Secondo la S.C con la pubblicazione della sentenza di riforma, viene meno immediatamente l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente…” (Cass. Civ., Sez. III, n. 10124 del 30 aprile 2009).
Nel caso in esame la legittimazione dell'ingiungente non deriva dalla partecipazione ai giudizi, ma dal pagamento indebito.
Invero, l'opposta era parte della procedura esecutiva n.
92/2018, promossa in suo danno dall'opponente, in virtù del titolo caducato di effetti a seguito della riforma della sentenza da parte della Corte d'Appello; per tale motivo, a seguito dell'accolta istanza di ammissione al beneficio della conversione pagina 5 di 8 del pignoramento immobiliare per il credito vantato dall'attuale opponente, versava quanto dovuto.
Successivamente, il Giudice d'appello accoglieva il gravame e riformava la sentenza impugnata;
ne consegue che, caducata la pronuncia di primo grado, il pagamento effettuato dall'opponente è rimasto privo di giustificazione, per cui la stessa ha diritto alla restituzione della somma indebitamente versata.
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che “la legittimazione attiva all'azione di ripetizione di indebito compete al soggetto cui
è legalmente riferibile il pagamento” (Cass. n. 24184/2023)
Inoltre, “In tema di restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata, ai sensi dell'art. 336 c.p.c. la riforma della sentenza comporta il venir meno dell'efficacia esecutiva della stessa e degli atti di esecuzione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate.
La legittimazione attiva alla domanda restitutoria spetta al solvens, ossia a colui che ha materialmente effettuato il pagamento, indipendentemente dalla sua qualità di parte del giudizio conclusosi con la sentenza riformata”. (Trib Napoli sent.
N. 6005 11.06.24)
Pertanto, il pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna poi riformato, determina un obbligo di reintegrazione patrimoniale di chi ha ingiustamente pagato;
ciò che assume rilievo è, quindi, esclusivamente la caducazione del titolo in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte.
pagina 6 di 8 Invero, il diritto alla restituzione deriva dalla riforma della sentenza di primo grado e si qualifica come diritto soggettivo autonomo, dunque la natura del rapporto all'origine della controversia non ha alcuna influenza;
dunque “una volta venuto meno (in tutto o in parte) il titolo a seguito della sentenza d'appello, che ha effetto sostitutivo, il pagamento, per la parte non più dovuta, resta privo di titolo, con la sua conseguente restituzione, a prescindere dal giudicato”. (Cass. Civ. n.
28167/2013)
In altri termini, la Corte d'appello ha ripristinato la situazione esistente prima dell'inizio del giudizio originario e dunque l'odierno opponente deve restituire le somme percepite in precedenza, che -a causa della caducazione del titolo originario- sono da considerarsi un indebito oggettivo.
Alla stregua di tali considerazioni, l'opposizione è infondata e va dunque rigettata e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 924/2024, proposta da
[...]
con atto di citazione regolarmente notificato, nei CP_2
confronti di , ogni altra istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, che liquida in € 700,00 per la pagina 7 di 8 fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria e € 900,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge, con distrazione in favore dell'Avv.to A. Mignone ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento, 3/12/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa
Fylena Piscitelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3807 R.G.A.C., anno 2024, assegnata in decisione all'udienza del 19.11.2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e Parte_1
difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio Pascarella e con questi elett.te dom.to in Sant' Agata de' Goti alla via dei Goti n. 4, presso il suo studio.
Opponente
E
nata a [...] il Controparte_1
30/05/1990, elettivamente domiciliata in Benevento al viale A.
Mellusi n°3, presso studio dell'Avvocato Alberto Mignone, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, unita al presente atto e già allegata al fascicolo monitorio pagina 1 di 8 Opposta
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
19.11.2025, da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso monitorio, otteneva l'emissione Controparte_1
del decreto ingiuntivo n. 924/2024, con il quale veniva ingiunto a , nato il [...], il pagamento della somma Parte_1
di € 8.143,03, oltre interessi in favore dell'odierna opposta, nonché € 6.187,35, oltre interessi, in favore dell'Avv. Iannotta
NA.
Invero, con sentenza n. 407/2017, resa il 2/3/2017, nel giudizio promosso dall'odierno opponente nei confronti di Pt_1
'65, padre dell'odierna opposta, il Tribunale di
[...]
Benevento accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento delle spese nei confronti di , Controparte_2
nonché dell'Avv. Iannotta antistataria.
Avverso, tale decisione di primo grado, '65 Parte_1
proponeva appello e, nelle more del giudizio, donava in favore della figlia, odierna opposta, dei beni immobili.
'57 notificava, dunque, ad entrambi, sia il titolo Parte_1
esecutivo che l'atto di precetto;
successivamente, in data
6.4.2018, notificava esclusivamente a , quale Controparte_1
terza proprietaria, atto di pignoramento per sottoporre ad espropriazione i beni donati.
La procedura esecutiva veniva iscritta al n. 92/2018 R.G.E. e, a seguito di istanza di conversione del pignoramento immobiliare,
veniva ammessa al suddetto beneficio sia per Controparte_1
pagina 2 di 8 il credito vantato da che per quello vantato Controparte_2
dall'Avv. Iannotta, intervenuta nella procedura esecutiva, per un totale di € 13.367,89.
L'odierna opposta, allora debitrice, provvedeva a tutti i versamenti dovuti;
successivamente, in data 29/07/2024, la
Corte d'Appello di Napoli accoglieva l'appello proposto da Pt_1
'65 riformando la sentenza di I grado.
[...]
Alla luce di tale sentenza l'odierna opposta chiedeva la restituzione delle somme pagate in esecuzione del provvedimento di primo grado, caducato poi dalla decisione di secondo grado, presentando ricorso per ingiunzione e notificandolo sia all'odierno opponente che all'Avv. Iannotta, che non proponeva opposizione e pagava quanto statuito in suo danno.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo, Controparte_2
proponeva opposizione, contestando la pretesa creditoria dell'ingiungente e la validità del D.I emesso, di cui chiedeva la revoca con vittoria di spese e competenze di giudizio, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto (istanza rigettata per insussistenza dei presupposti di legge), nonché di sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito di quello instaurato davanti alla Corte di Cassazione
(ritenuta non necessaria, alla luce degli orientamenti della stessa sul punto).
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti e successivamente veniva assegnata in decisione all'udienza del
19.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 8 Ai sensi dell'art. 2697 c.c.: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tanto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale dà luogo ad un giudizio di cognizione nel quale le parti, apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Invero, “il creditore al quale compete la posizione sostanziale di attore (per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id
14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile
1975 n. 1304) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria”.
Nella specie, dall'esame degli atti risulta pacifico che l'odierna opposta, con ordinanza del 15.06.2020, veniva ammessa al beneficio della conversione del pignoramento immobiliare sia per il credito vantato da '57, ammontante ad € Parte_1
7.591,71, che per quello vantato dall'Avv. NA Iannotta, intervenuta nella procedura esecutiva n. 92/2018; è incontestato che tale importo veniva regolarmente versato;
tale circostanza risulta provata anche dalla produzione del libretto depositi giudiziari n. 0037374, recante i versamenti effettuati da
. Controparte_1
pagina 4 di 8 Parte opponente sosteneva la carenza di legittimazione attiva dell'opposta nei confronti di '57, in quanto la Parte_1
stessa non era parte nei giudizi di merito. Riteneva quindi che alcuna statuizione veniva emessa nei confronti dell'opponente, che risultava semplicemente destinataria dell'atto di pignoramento in qualità di donataria e terza proprietaria, non quale debitrice ma quale mera delegata al pagamento.
La tesi di parte opponente non risulta condivisibile:
[...]
agisce per la ripetizione d'indebito, ovvero di un CP_1
pagamento non dovuto in quanto divenuto senza causa.
In proposito, deve premettersi che l'articolo 336 c.p.c. comma 2 stabilisce che la riforma o la cassazione della sentenza impugnata estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla pronuncia riformata o cassata.
Secondo la S.C con la pubblicazione della sentenza di riforma, viene meno immediatamente l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente…” (Cass. Civ., Sez. III, n. 10124 del 30 aprile 2009).
Nel caso in esame la legittimazione dell'ingiungente non deriva dalla partecipazione ai giudizi, ma dal pagamento indebito.
Invero, l'opposta era parte della procedura esecutiva n.
92/2018, promossa in suo danno dall'opponente, in virtù del titolo caducato di effetti a seguito della riforma della sentenza da parte della Corte d'Appello; per tale motivo, a seguito dell'accolta istanza di ammissione al beneficio della conversione pagina 5 di 8 del pignoramento immobiliare per il credito vantato dall'attuale opponente, versava quanto dovuto.
Successivamente, il Giudice d'appello accoglieva il gravame e riformava la sentenza impugnata;
ne consegue che, caducata la pronuncia di primo grado, il pagamento effettuato dall'opponente è rimasto privo di giustificazione, per cui la stessa ha diritto alla restituzione della somma indebitamente versata.
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che “la legittimazione attiva all'azione di ripetizione di indebito compete al soggetto cui
è legalmente riferibile il pagamento” (Cass. n. 24184/2023)
Inoltre, “In tema di restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata, ai sensi dell'art. 336 c.p.c. la riforma della sentenza comporta il venir meno dell'efficacia esecutiva della stessa e degli atti di esecuzione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate.
La legittimazione attiva alla domanda restitutoria spetta al solvens, ossia a colui che ha materialmente effettuato il pagamento, indipendentemente dalla sua qualità di parte del giudizio conclusosi con la sentenza riformata”. (Trib Napoli sent.
N. 6005 11.06.24)
Pertanto, il pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna poi riformato, determina un obbligo di reintegrazione patrimoniale di chi ha ingiustamente pagato;
ciò che assume rilievo è, quindi, esclusivamente la caducazione del titolo in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte.
pagina 6 di 8 Invero, il diritto alla restituzione deriva dalla riforma della sentenza di primo grado e si qualifica come diritto soggettivo autonomo, dunque la natura del rapporto all'origine della controversia non ha alcuna influenza;
dunque “una volta venuto meno (in tutto o in parte) il titolo a seguito della sentenza d'appello, che ha effetto sostitutivo, il pagamento, per la parte non più dovuta, resta privo di titolo, con la sua conseguente restituzione, a prescindere dal giudicato”. (Cass. Civ. n.
28167/2013)
In altri termini, la Corte d'appello ha ripristinato la situazione esistente prima dell'inizio del giudizio originario e dunque l'odierno opponente deve restituire le somme percepite in precedenza, che -a causa della caducazione del titolo originario- sono da considerarsi un indebito oggettivo.
Alla stregua di tali considerazioni, l'opposizione è infondata e va dunque rigettata e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 924/2024, proposta da
[...]
con atto di citazione regolarmente notificato, nei CP_2
confronti di , ogni altra istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, che liquida in € 700,00 per la pagina 7 di 8 fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria e € 900,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge, con distrazione in favore dell'Avv.to A. Mignone ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento, 3/12/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa
Fylena Piscitelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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