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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/12/2025, n. 4987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4987 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1537/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio R.G. n. 1537/2022
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Angelo Igor Ludwig Parzanese Parte_1
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del Direttore generale, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv.
[...]
Vincenzo D'OR;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 715/2021
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato alla controparte, si opponeva al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 715/2021 con il quale il Tribunale di Napoli Nord, ad istanza dell'
[...]
gli ingiungeva Controparte_1 il pagamento della somma di € 27.690,89, oltre interessi e spese di procedimento per l'omesso pagamento di contributi relativi alle annualità 2017, 2018 e 2019. Deduceva, in particolare, che la Parte_2 asseriva di essere creditrice nei suoi confronti dell'importo complessivo di €
[...]
27.690,89, di cui € 22.351,19 a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, € 4.439,70 a titolo di interessi ed € 900,00 a titolo di sanzioni, in virtù attestazione di credito sottoscritta dal Direttore generale della . CP_1
Eccepiva tuttavia che in data 31/12/2018 veniva a cessare la sua attività la P.IVA n. , e P.IVA_1
che, a seguito della cessazione della partita IVA, effettuava quindi richiesta di cancellazione alla
CNPR. Eccepiva poi il mancato esperimento della negoziazione assistita, la prescrizione del credito nonché la illegittimità della proporzione delle sanzioni applicate.
Chiedeva pertanto, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita e, nel merito, di dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta, respingendo e rigettando le domande tutte formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 715/21 avente
R.G. 13329/2021, perché infondato, ingiusto ed illegittimo sia in fatto che in diritto;
in via subordinata, in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, vista la cessazione della P.IVA in data 31/12/2018, rideterminare l'importo e le sanzioni secondo giustizia, con massima riduzione delle sanzioni irrogate o da irrogare., ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge, il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 20.1.2023 la eccependo CP_1 preliminarmente la tardività dell'opposizione, chiedendo altresì la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e comunque il rigetto della domanda in quanto infondata, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Rinviata la causa per la decisione, lette le note scritte depositate dalle parti per l'udienza, trattata con modalità scritta ex art 127 ter c.p.c., la causa è decisa all'esito con la presente sentenza
In via preliminare deve rigettarsi la eccezione sollevata da parte opponente circa il mancato esperimento della negoziazione assistita, in quanto il D.L. 132/2014 all'art. 3 comma precisa che l'obbligo della negoziazione non si applica ai procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, senza alcuna eccezione.
Va altresì rigettata anche l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, sollevata dalla atteso che dall'esame del fascicolo telematico il ricorso in opposizione risulta essere stato CP_1 depositato in data 29.1.2022, e dunque entro il termine di quaranta giorni decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., avvenuta in data 20.12.2021.
Quanto al merito, rileva il Tribunale che l'opponente non ha affatto contestato il presupposto dell'obbligazione contributiva, ossia la sua regolare iscrizione alla ente di mutualità per i ragionieri e periti commerciali, né la sussistenza del CP_1
presupposto che rende obbligatoria tale iscrizione, ossia l'esercizio della professione autonoma cui la offre copertura previdenziale, essendo cessata l'attività da questi svolta in data CP_1
31.12.2018.
Dall'iscrizione a tale fondo previdenziale discende, come noto, per l'assicurato, l'accettazione del regolamento, atto negoziale che disciplina la misura ed i termini per il versamento dei contributi, nonché la misura degli interessi e delle sanzioni conseguenti al mancato versamento ovvero all'omessa dichiarazione dei redditi conseguenti all'esercizio della professione, soggetti all'imposizione contributiva, nonché la tipologia delle prestazioni previdenziali.
La ha prodotto il regolamento cui ha fatto riferimento per la quantificazione delle CP_1 spettanze: esso prevede, in particolare, l'obbligo degli iscritti al pagamento di contributi soggettivi, percentualmente determinati in base al reddito professionale prodotto, di contributi supplementari ed integrativi, di maternità e di solidarietà; prevede altresì, in caso di mancata comunicazione dei redditi e/o omesso versamento dei contributi dovuti, al pagamento di sanzioni ed interessi.
Come si evince da detto Regolamento, le sanzioni, a mente dell'art. 15 comma 4 del
Regolamento, sono calcolate sui contributi inevasi e sono dovute in maniera scalare: 1% entro il 10° giorno dalla scadenza, 5% oltre il 10° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
10% oltre il 90° giorno ed entro il 180° giorno dalla scadenza e 15% se il pagamento interviene oltre il 180° giorno dalla scadenza. Si osserva inoltre che il credito, distinto per anno di riferimento e per causali (contributi, sanzioni ed interessi), risultava adeguatamente documentato, già in sede monitoria, dall'attestazione a firma del direttore responsabile, a norma dell'art. 635 comma 2 c.p.c., documento che, valutato unitamente alle disposizioni contenute nel regolamento dell'ente, costituisce anche nel presente giudizio di opposizione, prova idonea del credito azionato, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente. Del tutto generiche risultano le contestazioni in ordine al non corretto calcolo degli interessi e delle sanzioni.
Il calcolo delle summenzionate somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, in ogni caso, è stato redatto secondo le risultanze dell'estratto conto semplificato dell'estratto conto contributi e della conseguente attestazione sottoscritta dal Direttore Generale della CP_1
A tal proposito la giurisprudenza ha precisato che per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali, l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore costituisce prova idonea ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma secondo cod. proc. civ. (Cass. Civ. n.
15208/14). Sulla scorta di tale consolidato orientamento giurisprudenziale si può affermare che la dichiarazione di credito allegata dall'odierna opposta al ricorso monitorio costituisce prova scritta del credito stesso, in quanto rientra nelle facoltà del
Direttore Generale dell'Ente previdenziale accertare l'entità dei contributi dovuti e non versati dall'iscritto. Peraltro, il calcolo dei contributi, degli interessi e delle sanzioni è analiticamente specificato dal Regolamento di Previdenza, richiamato nel ricorso per decreto ingiuntivo e ad esso allegato.
Quanto all'eccepita prescrizione, in materia è applicabile la L. 335/95 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare la quale, all'art. 3 (commi 9 e 10), ha previsto che tutti i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e, di conseguenza, non possono più essere versati con il decorso di 5 anni.
In ogni caso, già il Regolamento della Previdenza all'art. 16, stabilisce che “i contributi dovuti alla si prescrivono e non possono essere versati con il decorso di cinque anni”. CP_1
La Corte di Cassazione, in diverse occasioni ha affrontato il problema della prescrizione, fino ad affermare che il termine di prescrizione è divenuto quinquennale anche per le gestioni dei liberi professionisti (Cass.
9.4.2003 n. 5522; Cass. 13.12.2006 n. 2662).
Inoltre, con la sentenza n. 20343 del 2006, ha affermato in modo chiaro che “la prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, L. 8 agosto 1995 n. 335, riguarda anche i crediti contributivi degli enti previdenziali privatizzati (…) e si estende agli accessori e alle sanzioni per le omissioni contributive”.
Ebbene, ciò posto, i contributi di cui è causa sono relativi alle annualità dal 2017 al 2019 e, limitatamente all'anno 2019, è stato richiesto dalla unicamente il contributo integrativo – ed CP_1 accessori –ottenuto calcolando il c.d. “volume di affari” sul reddito prodotto nell'anno precedente
(2018).
L'opposta ha inoltre allegato diffida di pagamento del 19.7.2021, notificata al , non contestato Pt_1
invero da controparte, atto che è idoneo comunque ad interrompere il termine di prescrizione per tutto il periodo ingiunto.
Per tali motivi l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata, con conseguente debenza delle somme relative alle annualità ingiunte da parte del alla Pt_1 CP_1
Il ricorso deve quindi essere rigettato, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della Dott.ssa Federica Izzo, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, disattesa così provvede:
rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 715/2021, che dichiara definitivo ed esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento delle le spese di lite, liquidate in euro 2.165,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Aversa, 11.12.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio R.G. n. 1537/2022
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Angelo Igor Ludwig Parzanese Parte_1
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del Direttore generale, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv.
[...]
Vincenzo D'OR;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 715/2021
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato alla controparte, si opponeva al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 715/2021 con il quale il Tribunale di Napoli Nord, ad istanza dell'
[...]
gli ingiungeva Controparte_1 il pagamento della somma di € 27.690,89, oltre interessi e spese di procedimento per l'omesso pagamento di contributi relativi alle annualità 2017, 2018 e 2019. Deduceva, in particolare, che la Parte_2 asseriva di essere creditrice nei suoi confronti dell'importo complessivo di €
[...]
27.690,89, di cui € 22.351,19 a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, € 4.439,70 a titolo di interessi ed € 900,00 a titolo di sanzioni, in virtù attestazione di credito sottoscritta dal Direttore generale della . CP_1
Eccepiva tuttavia che in data 31/12/2018 veniva a cessare la sua attività la P.IVA n. , e P.IVA_1
che, a seguito della cessazione della partita IVA, effettuava quindi richiesta di cancellazione alla
CNPR. Eccepiva poi il mancato esperimento della negoziazione assistita, la prescrizione del credito nonché la illegittimità della proporzione delle sanzioni applicate.
Chiedeva pertanto, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita e, nel merito, di dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta, respingendo e rigettando le domande tutte formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 715/21 avente
R.G. 13329/2021, perché infondato, ingiusto ed illegittimo sia in fatto che in diritto;
in via subordinata, in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, vista la cessazione della P.IVA in data 31/12/2018, rideterminare l'importo e le sanzioni secondo giustizia, con massima riduzione delle sanzioni irrogate o da irrogare., ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge, il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 20.1.2023 la eccependo CP_1 preliminarmente la tardività dell'opposizione, chiedendo altresì la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e comunque il rigetto della domanda in quanto infondata, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Rinviata la causa per la decisione, lette le note scritte depositate dalle parti per l'udienza, trattata con modalità scritta ex art 127 ter c.p.c., la causa è decisa all'esito con la presente sentenza
In via preliminare deve rigettarsi la eccezione sollevata da parte opponente circa il mancato esperimento della negoziazione assistita, in quanto il D.L. 132/2014 all'art. 3 comma precisa che l'obbligo della negoziazione non si applica ai procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, senza alcuna eccezione.
Va altresì rigettata anche l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, sollevata dalla atteso che dall'esame del fascicolo telematico il ricorso in opposizione risulta essere stato CP_1 depositato in data 29.1.2022, e dunque entro il termine di quaranta giorni decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., avvenuta in data 20.12.2021.
Quanto al merito, rileva il Tribunale che l'opponente non ha affatto contestato il presupposto dell'obbligazione contributiva, ossia la sua regolare iscrizione alla ente di mutualità per i ragionieri e periti commerciali, né la sussistenza del CP_1
presupposto che rende obbligatoria tale iscrizione, ossia l'esercizio della professione autonoma cui la offre copertura previdenziale, essendo cessata l'attività da questi svolta in data CP_1
31.12.2018.
Dall'iscrizione a tale fondo previdenziale discende, come noto, per l'assicurato, l'accettazione del regolamento, atto negoziale che disciplina la misura ed i termini per il versamento dei contributi, nonché la misura degli interessi e delle sanzioni conseguenti al mancato versamento ovvero all'omessa dichiarazione dei redditi conseguenti all'esercizio della professione, soggetti all'imposizione contributiva, nonché la tipologia delle prestazioni previdenziali.
La ha prodotto il regolamento cui ha fatto riferimento per la quantificazione delle CP_1 spettanze: esso prevede, in particolare, l'obbligo degli iscritti al pagamento di contributi soggettivi, percentualmente determinati in base al reddito professionale prodotto, di contributi supplementari ed integrativi, di maternità e di solidarietà; prevede altresì, in caso di mancata comunicazione dei redditi e/o omesso versamento dei contributi dovuti, al pagamento di sanzioni ed interessi.
Come si evince da detto Regolamento, le sanzioni, a mente dell'art. 15 comma 4 del
Regolamento, sono calcolate sui contributi inevasi e sono dovute in maniera scalare: 1% entro il 10° giorno dalla scadenza, 5% oltre il 10° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
10% oltre il 90° giorno ed entro il 180° giorno dalla scadenza e 15% se il pagamento interviene oltre il 180° giorno dalla scadenza. Si osserva inoltre che il credito, distinto per anno di riferimento e per causali (contributi, sanzioni ed interessi), risultava adeguatamente documentato, già in sede monitoria, dall'attestazione a firma del direttore responsabile, a norma dell'art. 635 comma 2 c.p.c., documento che, valutato unitamente alle disposizioni contenute nel regolamento dell'ente, costituisce anche nel presente giudizio di opposizione, prova idonea del credito azionato, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente. Del tutto generiche risultano le contestazioni in ordine al non corretto calcolo degli interessi e delle sanzioni.
Il calcolo delle summenzionate somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, in ogni caso, è stato redatto secondo le risultanze dell'estratto conto semplificato dell'estratto conto contributi e della conseguente attestazione sottoscritta dal Direttore Generale della CP_1
A tal proposito la giurisprudenza ha precisato che per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali, l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore costituisce prova idonea ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma secondo cod. proc. civ. (Cass. Civ. n.
15208/14). Sulla scorta di tale consolidato orientamento giurisprudenziale si può affermare che la dichiarazione di credito allegata dall'odierna opposta al ricorso monitorio costituisce prova scritta del credito stesso, in quanto rientra nelle facoltà del
Direttore Generale dell'Ente previdenziale accertare l'entità dei contributi dovuti e non versati dall'iscritto. Peraltro, il calcolo dei contributi, degli interessi e delle sanzioni è analiticamente specificato dal Regolamento di Previdenza, richiamato nel ricorso per decreto ingiuntivo e ad esso allegato.
Quanto all'eccepita prescrizione, in materia è applicabile la L. 335/95 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare la quale, all'art. 3 (commi 9 e 10), ha previsto che tutti i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e, di conseguenza, non possono più essere versati con il decorso di 5 anni.
In ogni caso, già il Regolamento della Previdenza all'art. 16, stabilisce che “i contributi dovuti alla si prescrivono e non possono essere versati con il decorso di cinque anni”. CP_1
La Corte di Cassazione, in diverse occasioni ha affrontato il problema della prescrizione, fino ad affermare che il termine di prescrizione è divenuto quinquennale anche per le gestioni dei liberi professionisti (Cass.
9.4.2003 n. 5522; Cass. 13.12.2006 n. 2662).
Inoltre, con la sentenza n. 20343 del 2006, ha affermato in modo chiaro che “la prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, L. 8 agosto 1995 n. 335, riguarda anche i crediti contributivi degli enti previdenziali privatizzati (…) e si estende agli accessori e alle sanzioni per le omissioni contributive”.
Ebbene, ciò posto, i contributi di cui è causa sono relativi alle annualità dal 2017 al 2019 e, limitatamente all'anno 2019, è stato richiesto dalla unicamente il contributo integrativo – ed CP_1 accessori –ottenuto calcolando il c.d. “volume di affari” sul reddito prodotto nell'anno precedente
(2018).
L'opposta ha inoltre allegato diffida di pagamento del 19.7.2021, notificata al , non contestato Pt_1
invero da controparte, atto che è idoneo comunque ad interrompere il termine di prescrizione per tutto il periodo ingiunto.
Per tali motivi l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata, con conseguente debenza delle somme relative alle annualità ingiunte da parte del alla Pt_1 CP_1
Il ricorso deve quindi essere rigettato, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della Dott.ssa Federica Izzo, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, disattesa così provvede:
rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 715/2021, che dichiara definitivo ed esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento delle le spese di lite, liquidate in euro 2.165,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Aversa, 11.12.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Federica Izzo