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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 8698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8698 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.7215/2025RG T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 30/9/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7215/2025 R.G.
tra nato a [...] il [...] CF: e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], CF: residenti in [...]alla Parte_2 C.F._2
via P. Testi 118 elettivamente dom.ti in Napoli alla Via P. Della Valle 4, presso lo studio dell'Avv.
IG IN ( CF: – pec: dal quale sono rapp.ti e CodiceFiscale_3 Email_1
difesi per mandato in atti ATTORI
e
(CF: , in persona dell'amm.re Controparte_1 P.IVA_1
p.t. Dott. con studio in Napoli alla via G. Sanfelice 33 Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
oggetto: impugnativa delibera condominiale conclusioni per le parti costituite: come da rispettivi atti e come da verbale del 30/9/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c.
Parte attrice, e , comproprietari dell' unità immobiliare sita in Napoli Parte_1 Parte_2
alla Via Pietro Testi n. 118, fabbricato "E”, posto al piano quinto della scala A, contraddistinto con il numero interno 11, facente parte del Condominio , hanno impugnato la delibera Controparte_1
assembleare del 5/12/2024 limitatamente al punto 2 all'OdG (
2. Discussione e delibere consequenziali circa la possibilità di realizzare cancello separato da quello condominiale comune alle parti (MD discount- Garage La Quercia di Recano Salvatore-Farmacia AS.FA.NA. S.C.A.R.L.) assumendo l'invalidità della decisione dell'assemblea che, con 260,69 millesimi e senza la preventiva convocazione di tutti i condomini/comunisti, aveva deciso “la realizzazione del cancello separato da quello condominiale, e di conseguenza il vecchio cancello non verrà più gestito ne manutenzionato dal condominio di Via Pietro Testi, 118. Sempre in riferimento al secondo punto prende la parola l'amministratore chiedendo a chiunque ne sia in possesso di consegnare il deliberato assembleare che prevedeva l'assegnazione dei posti auto assegnando un termine di 20 giorni, decorso il quale si procederà alla fuoriuscita di tutte le auto dal viale condominiale, contestualmente l'amministratore convocherà nuova assemblea per stabilire la rotazione dei posti auto”: deducono, inoltre, che con tale decisione si abbandona alla mercè di terzi l'unico ingresso del condominio , che , trattandosi di innovazione la relativa deliberazione doveva essere approvata dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio, ai sensi dell'art. 1120cc, che, infine, viene modificato l'uso delle parti comuni e l'amministratore ha deciso unilateralmente sull'utilizzo del viale di accesso .
Premesso che le domande sono state compiutamente illustrate quanto al petitum e alla causa petendi, che la titolarità attiva è stata comprovata dalla copia del contratto di compravendita del
30/9/2022 e che il è rimasto ritualmente contumace, nel merito la domanda è fondata e CP_1
la delibera assembleare del 5/12/2024 va annullata limitatamente al capo 2) impugnato, sulla base della ragione più liquida qui di seguito illustrata.
Con orientamento ormai costante la S.C. ha statuito che : “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma
l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al ” ( sent Cass.S.U. n. 4806/2005; n. 4014/2007; CP_1
n.17014/2010 tra le tante); poiché l'assemblea ha deliberato la realizzazione di un nuovo cancello separato da quello preesistente che i condomini hanno intenzione di abbandonare, le statuizione è stata presa in violazione di qualsiasi quorum stabilito dall'art 1136 cc finanche quello del terzo comma, che prevede quantomeno 1/3 del valore dell'edificio atteso che il quorum deliberativo è stato di 260,69 millesimi, il tutto anche volendo tralasciare il quorum previsto dl quinto comma;
pertanto la delibera sul punto è viziata e va annullata.
Le spese di lite sopportate dagli attori liquidate in base al DM 55/20124 , valore medio dello scaglione fino ad € 26.000,00 ridotto per la semplicità delle questioni e l'esiguità dell'istruttoria , seguono la soccombenza , con attribuzione in favore dell'avvto IG IN.
P.Q.M
.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie le domande ed annulla la delibera assembleare del 5/12/2024 limitatamente al capo 2)
all'OdG.
Condanna il a pagare le spese di lite attoree che liquida in Controparte_1
€ 2.800,00 per compenso ed €264,00 per spese oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to IG IN.
Napoli 3/10/2025 Il Giudice
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 30/9/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7215/2025 R.G.
tra nato a [...] il [...] CF: e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], CF: residenti in [...]alla Parte_2 C.F._2
via P. Testi 118 elettivamente dom.ti in Napoli alla Via P. Della Valle 4, presso lo studio dell'Avv.
IG IN ( CF: – pec: dal quale sono rapp.ti e CodiceFiscale_3 Email_1
difesi per mandato in atti ATTORI
e
(CF: , in persona dell'amm.re Controparte_1 P.IVA_1
p.t. Dott. con studio in Napoli alla via G. Sanfelice 33 Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
oggetto: impugnativa delibera condominiale conclusioni per le parti costituite: come da rispettivi atti e come da verbale del 30/9/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c.
Parte attrice, e , comproprietari dell' unità immobiliare sita in Napoli Parte_1 Parte_2
alla Via Pietro Testi n. 118, fabbricato "E”, posto al piano quinto della scala A, contraddistinto con il numero interno 11, facente parte del Condominio , hanno impugnato la delibera Controparte_1
assembleare del 5/12/2024 limitatamente al punto 2 all'OdG (
2. Discussione e delibere consequenziali circa la possibilità di realizzare cancello separato da quello condominiale comune alle parti (MD discount- Garage La Quercia di Recano Salvatore-Farmacia AS.FA.NA. S.C.A.R.L.) assumendo l'invalidità della decisione dell'assemblea che, con 260,69 millesimi e senza la preventiva convocazione di tutti i condomini/comunisti, aveva deciso “la realizzazione del cancello separato da quello condominiale, e di conseguenza il vecchio cancello non verrà più gestito ne manutenzionato dal condominio di Via Pietro Testi, 118. Sempre in riferimento al secondo punto prende la parola l'amministratore chiedendo a chiunque ne sia in possesso di consegnare il deliberato assembleare che prevedeva l'assegnazione dei posti auto assegnando un termine di 20 giorni, decorso il quale si procederà alla fuoriuscita di tutte le auto dal viale condominiale, contestualmente l'amministratore convocherà nuova assemblea per stabilire la rotazione dei posti auto”: deducono, inoltre, che con tale decisione si abbandona alla mercè di terzi l'unico ingresso del condominio , che , trattandosi di innovazione la relativa deliberazione doveva essere approvata dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio, ai sensi dell'art. 1120cc, che, infine, viene modificato l'uso delle parti comuni e l'amministratore ha deciso unilateralmente sull'utilizzo del viale di accesso .
Premesso che le domande sono state compiutamente illustrate quanto al petitum e alla causa petendi, che la titolarità attiva è stata comprovata dalla copia del contratto di compravendita del
30/9/2022 e che il è rimasto ritualmente contumace, nel merito la domanda è fondata e CP_1
la delibera assembleare del 5/12/2024 va annullata limitatamente al capo 2) impugnato, sulla base della ragione più liquida qui di seguito illustrata.
Con orientamento ormai costante la S.C. ha statuito che : “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma
l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al ” ( sent Cass.S.U. n. 4806/2005; n. 4014/2007; CP_1
n.17014/2010 tra le tante); poiché l'assemblea ha deliberato la realizzazione di un nuovo cancello separato da quello preesistente che i condomini hanno intenzione di abbandonare, le statuizione è stata presa in violazione di qualsiasi quorum stabilito dall'art 1136 cc finanche quello del terzo comma, che prevede quantomeno 1/3 del valore dell'edificio atteso che il quorum deliberativo è stato di 260,69 millesimi, il tutto anche volendo tralasciare il quorum previsto dl quinto comma;
pertanto la delibera sul punto è viziata e va annullata.
Le spese di lite sopportate dagli attori liquidate in base al DM 55/20124 , valore medio dello scaglione fino ad € 26.000,00 ridotto per la semplicità delle questioni e l'esiguità dell'istruttoria , seguono la soccombenza , con attribuzione in favore dell'avvto IG IN.
P.Q.M
.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie le domande ed annulla la delibera assembleare del 5/12/2024 limitatamente al capo 2)
all'OdG.
Condanna il a pagare le spese di lite attoree che liquida in Controparte_1
€ 2.800,00 per compenso ed €264,00 per spese oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to IG IN.
Napoli 3/10/2025 Il Giudice