Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 17/06/2025, n. 11819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11819 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11819/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05328/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5328 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Maci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del provvedimento di diniego di cittadinanza
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato in data 27.04.21 e depositato il giorno 20.05.2021 il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento che ha respinto la sua istanza del -OMISSIS- per ottenere la cittadinanza italiana, a causa di un precedente penale per calunnia risalente al -OMISSIS- (in tesi non conosciuta in precedenza dal ricorrente).
2. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto “ ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, INADEGUATA MOTIVAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 3 L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 91 ”, in quanto non sarebbe stata compiutamente valutata la sua buona condotta, anche tenuto conto del fatto che, nel corso del procedimento, lo stesso – dopo aver ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi – ha avvisato la PA di aver chiesto la riabilitazione, successivamente ottenuta. Il diniego sarebbe quindi irragionevolmente fondato su un unico episodio, senza tenere conto del contesto di vita generale, in difetto, dunque, di idonea motivazione.
3. Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso.
4. All’udienza pubblica del giorno 21.03.2025, svolta ex art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6. In primo luogo, il Tribunale, pur prendendo atto delle deduzioni sollevate in ordine alla integrazione del ricorrente nel tessuto sociale del luogo di residenza, deve ricordare, innanzitutto, che, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “ può ” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica e che l'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue " una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale " (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce dunque in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile -OMISSIS-).
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
A ciò si aggiunga che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può invece estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino (Consiglio di Stato, III Sez., 9 maggio 2023, n. 4684).
Ciò chiarito, in questa peculiare ottica, nella fattispecie non risulta irragionevole né perplesso (e non è dunque ulteriormente sindacabile) il fatto che l’Amministrazione abbia deciso di tenere conto della commissione di un fatto illecito che, peraltro, era anche piuttosto recente al momento della domanda, rientrando dunque nel cosiddetto periodo di osservazione decennale.
Si può in questa sede prendere atto della circostanza dedotta, illustrata anche nel corso del procedimento dinanzi al Ministero, per cui il ricorrente avrebbe provveduto a presentare una querela (a seguito della quale è stato poi condannato per calunnia) per bloccare l’incasso di un assegno per somme (in tesi) non dovute; il che, secondo quanto esposto nel gravame, dimostrerebbe l’irrilevanza della questione ai fini qui di interesse.
Tuttavia, a ben vedere l’operato dell’Amministrazione resta scevro dai vizi denunciati, dovendosi ritenere che, in ogni caso, il descritto modus agendi – in uno alla circostanza per cui il ricorrente ha dichiarato di non essere neanche venuto a conoscenza del conseguente processo – può ragionevolmente essere stata valutata dalla P.A. quale spia della mancata integrazione della ricorrente nel tessuto sociale del Paese (prova della valutazione si rinviene anche nella scelta amministrativa di non procedere per l’omessa dichiarazione della condanna in sede di presentazione dell’istanza).
D’altro canto, come sopra accennato, l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante, atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli, esso rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
Valga comunque ricordare che il diniego impugnato non determina un effetto preclusivo definitivo, ma ha carattere temporaneo: il richiedente potrà infatti ripresentare l'istanza e comunque il rigetto non incide sui diritti di soggiorno e sulle altre prerogative riconosciute agli stranieri regolarmente residenti in Italia.
6. In conclusione, per quanto detto il ricorso va respinto.
Le spese possono comunque essere compensate alla luce della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.