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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 6061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6061 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 02 luglio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10078 /2024 R.G. vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARESCA MICHELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt. , rappresentato e difeso dall'avv. GRAPPONE CP_1
CRISTINA, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 27 aprile 2024, il ricorrente, in epigrafe indicato, ha esposto di aver presentato domanda amministrativa in data 31.05.2021, ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex l. 118/1971; di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia eseguita nella prima fase dalla dott.ssa la quale ha riconosciuto la ricorrente invalida al 62%, Per_1
non presentando una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74 %.
1 L' si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il Giudicante, ravvisata la necessità, ha nominato il ctu il dott. . Persona_2
Depositata nuova relazione tecnica, disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione è fondato per i motivi di seguito precisati.
La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo.
Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. ( cfr: Cass.
n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004; Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-02-
2008, n. 2435;Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese. (Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n.
14696).
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc e ss., introdotto dal 1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
2 Tuttavia, nella presente fase del giudizio, è stato nominato nuovo ctu, il dott. , Per_2
che ha accertato quanto segue:
“La situazione clinica generale del periziando mostra un soggetto in condizioni cliniche scadute, Il periziando, infatti, mostra patologie a livello cardiovascolare con evidenza di ipertensione arteriosa con danno d'organo (ipertrofia ventricolare sin e lieve rigurgito mitralico) , valutata dal CTU cardiologo con ECG e ecocardiogramma in classe NYHA
II (seconda-terza ) cod. 6442 ( 41-50%) con invalidità del % 45 .
La patologia respiratoria con broncopneumopatia cronica e dispnea per sforzi lievi moderati può essere valutata per analogia con cod 6013 (11-20%) può essere valutata in
15%.
L'artrosi diffusa con moderate limitazioni funzionali soprattutto a carico della colonna vertebrale può essere valutata e gli esiti della frattura tibia e prona gamba dx con anchilosi della tibiotarsica e dismetria di 4 cm degli arti inferiori difficoltà di deambulazione aggravato dal sovrappeso MIBI 29 valutabile in 30%.
Il periziando riferisce esiti di protosi d'anca dx cod 7223 valutabile 31-40% quindi in
35% Il periziando inoltre mostra sindrome depressiva endoreattiva di grado medio codice2205 e percentuale del 25%.
Pertanto il periziando mostra un complesso morboso con diverse patologie a livello di vari organi ed apparati che portano ad un'invalidità del 84% (ottantaquattro) pensionabile. Tale percentuale è la somma delle patologie suddette che sono numerose e sommate comportano una percentuale pensionabile (inabile). Dallo studio degli atti dalle patologie riscontrate tutte di tipo cronico evolutivo e dall'anamnesi posso retrodatare tale situazione può essere retrodatata alla data della domanda amministrativa
31/05/2021 considerate le patologie del periziando tale situazione va rivalutata a due anni dalla visita di CTU marzo 2025 quindi a marzo 2027”.
Il ctu ha evidenziato le contraddizioni presenti nella relazione del ctu nominato nella prima fase ( ATO).
Va accertato, pertanto, che l'istante è invalido all'84% sin dalla data della domanda amministrativa.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dei ratei, si ritiene di dover uniformarsi all'orientamento della Suprema Corte che ha affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire
3 solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”. (Cass. civ.
Sez. lavoro Ord., 26/08/2020, n. 17787; cfr.: Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 24/10/2018, n.
27010). La domanda va pertanto accolta nei termini suddetti
Va precisato comunque che per i ratei maturati dal 1° gennaio 1992 in poi sono dovuti gli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione di valore del credito, ai sensi art. 16, 6° c. della L. n.
412/91.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese peritali, liquidate come da separato decreto, vanno poste a definitivo carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede
- In accoglimento dell'opposizione, dichiara che la parte ricorrente è invalido in misura pari all'84 % dal 31/05/2021;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2300,00, CP_1 oltre spese forfettarie, iva e cpa, con attribuzione all'avvocato antistatario. CP_
- Pone le spese peritali di entrambe le fasi del giudizio a carico dell'
Si comunichi. Napoli, il 2.7.2025 – 1.8.2025 Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 01/08/2025 in
Cancelleria
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 02 luglio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10078 /2024 R.G. vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARESCA MICHELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt. , rappresentato e difeso dall'avv. GRAPPONE CP_1
CRISTINA, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 27 aprile 2024, il ricorrente, in epigrafe indicato, ha esposto di aver presentato domanda amministrativa in data 31.05.2021, ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex l. 118/1971; di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia eseguita nella prima fase dalla dott.ssa la quale ha riconosciuto la ricorrente invalida al 62%, Per_1
non presentando una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74 %.
1 L' si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il Giudicante, ravvisata la necessità, ha nominato il ctu il dott. . Persona_2
Depositata nuova relazione tecnica, disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione è fondato per i motivi di seguito precisati.
La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo.
Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. ( cfr: Cass.
n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004; Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-02-
2008, n. 2435;Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese. (Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n.
14696).
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc e ss., introdotto dal 1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
2 Tuttavia, nella presente fase del giudizio, è stato nominato nuovo ctu, il dott. , Per_2
che ha accertato quanto segue:
“La situazione clinica generale del periziando mostra un soggetto in condizioni cliniche scadute, Il periziando, infatti, mostra patologie a livello cardiovascolare con evidenza di ipertensione arteriosa con danno d'organo (ipertrofia ventricolare sin e lieve rigurgito mitralico) , valutata dal CTU cardiologo con ECG e ecocardiogramma in classe NYHA
II (seconda-terza ) cod. 6442 ( 41-50%) con invalidità del % 45 .
La patologia respiratoria con broncopneumopatia cronica e dispnea per sforzi lievi moderati può essere valutata per analogia con cod 6013 (11-20%) può essere valutata in
15%.
L'artrosi diffusa con moderate limitazioni funzionali soprattutto a carico della colonna vertebrale può essere valutata e gli esiti della frattura tibia e prona gamba dx con anchilosi della tibiotarsica e dismetria di 4 cm degli arti inferiori difficoltà di deambulazione aggravato dal sovrappeso MIBI 29 valutabile in 30%.
Il periziando riferisce esiti di protosi d'anca dx cod 7223 valutabile 31-40% quindi in
35% Il periziando inoltre mostra sindrome depressiva endoreattiva di grado medio codice2205 e percentuale del 25%.
Pertanto il periziando mostra un complesso morboso con diverse patologie a livello di vari organi ed apparati che portano ad un'invalidità del 84% (ottantaquattro) pensionabile. Tale percentuale è la somma delle patologie suddette che sono numerose e sommate comportano una percentuale pensionabile (inabile). Dallo studio degli atti dalle patologie riscontrate tutte di tipo cronico evolutivo e dall'anamnesi posso retrodatare tale situazione può essere retrodatata alla data della domanda amministrativa
31/05/2021 considerate le patologie del periziando tale situazione va rivalutata a due anni dalla visita di CTU marzo 2025 quindi a marzo 2027”.
Il ctu ha evidenziato le contraddizioni presenti nella relazione del ctu nominato nella prima fase ( ATO).
Va accertato, pertanto, che l'istante è invalido all'84% sin dalla data della domanda amministrativa.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dei ratei, si ritiene di dover uniformarsi all'orientamento della Suprema Corte che ha affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire
3 solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”. (Cass. civ.
Sez. lavoro Ord., 26/08/2020, n. 17787; cfr.: Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 24/10/2018, n.
27010). La domanda va pertanto accolta nei termini suddetti
Va precisato comunque che per i ratei maturati dal 1° gennaio 1992 in poi sono dovuti gli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione di valore del credito, ai sensi art. 16, 6° c. della L. n.
412/91.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese peritali, liquidate come da separato decreto, vanno poste a definitivo carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede
- In accoglimento dell'opposizione, dichiara che la parte ricorrente è invalido in misura pari all'84 % dal 31/05/2021;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2300,00, CP_1 oltre spese forfettarie, iva e cpa, con attribuzione all'avvocato antistatario. CP_
- Pone le spese peritali di entrambe le fasi del giudizio a carico dell'
Si comunichi. Napoli, il 2.7.2025 – 1.8.2025 Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 01/08/2025 in
Cancelleria
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