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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 28/06/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 668/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente in [...]n. 2, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Sabrina
Calcagno;
e da
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente in [...]n. 2, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Maria
Anna Pedevillano;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 01.10.2024 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.03.2024 e sottoscritto personalmente, i coniugi Parte_1
e , premesso di avere contratto matrimonio civile in PI
[...] Controparte_1
ER (EN), in data 29.05.1998, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di PI ER al n. 12, Parte I, Serie, Ufficio 1 dell'anno 1998, optando per il regime della comunione legale dei beni e che dall'unione coniugale sono nati tre figli,
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] Persona_1 Parte_2
ER il 13.11.1998) e (nata a [...] il [...]) hanno chiesto la Parte_3 pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione del decreto di omologa.
2. Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi, con collocazione stabile della stessa presso la madre nella casa sita in PI ER (EN) Via Castellina n. 17.
3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita confermare gli accordi raggiunti nel separato accordo genitoriale.
4. I figli maggiorenni e provvederanno autonomamente al loro mantenimento. Per_1 Parte_2
5. Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia minore versando Parte_1 Pt_3 mensilmente la somma di € 250,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT (Assegno Unico come per legge).
6. Il SI. concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie di carattere medico (in Pt_1 quanto non coperte dal S.S.N.), scolastico e ricreativo sostenute in favore della figlia minore, spese che dovranno essere preventivamente concordate fra i coniugi e successivamente documentate.
7. In considerazione del fatto che il SI. effettuerà mensilmente il pagamento delle rate di Pt_1 mutuo, anche per la quota parte spettante alla SI.ra , quest'ultima oggi rinuncia all'assegno CP_1 di mantenimento in suo favore.
8. Le parti si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo passaporto o altro documento valido per l'espatrio.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. In data 01.10.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1 il 23/01/1979, c.f. e , nata a [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1 il 20.12.1979, c.f. , che hanno contratto matrimonio civile in PI ER C.F._2
(EN), in data 29.05.1998, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di PI ER al n. 12, Parte I, Serie, Ufficio 1 dell'anno 1998;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di PI ER in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 27.06.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente in [...]n. 2, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Sabrina
Calcagno;
e da
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente in [...]n. 2, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Maria
Anna Pedevillano;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 01.10.2024 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.03.2024 e sottoscritto personalmente, i coniugi Parte_1
e , premesso di avere contratto matrimonio civile in PI
[...] Controparte_1
ER (EN), in data 29.05.1998, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di PI ER al n. 12, Parte I, Serie, Ufficio 1 dell'anno 1998, optando per il regime della comunione legale dei beni e che dall'unione coniugale sono nati tre figli,
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] Persona_1 Parte_2
ER il 13.11.1998) e (nata a [...] il [...]) hanno chiesto la Parte_3 pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione del decreto di omologa.
2. Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi, con collocazione stabile della stessa presso la madre nella casa sita in PI ER (EN) Via Castellina n. 17.
3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita confermare gli accordi raggiunti nel separato accordo genitoriale.
4. I figli maggiorenni e provvederanno autonomamente al loro mantenimento. Per_1 Parte_2
5. Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia minore versando Parte_1 Pt_3 mensilmente la somma di € 250,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT (Assegno Unico come per legge).
6. Il SI. concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie di carattere medico (in Pt_1 quanto non coperte dal S.S.N.), scolastico e ricreativo sostenute in favore della figlia minore, spese che dovranno essere preventivamente concordate fra i coniugi e successivamente documentate.
7. In considerazione del fatto che il SI. effettuerà mensilmente il pagamento delle rate di Pt_1 mutuo, anche per la quota parte spettante alla SI.ra , quest'ultima oggi rinuncia all'assegno CP_1 di mantenimento in suo favore.
8. Le parti si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo passaporto o altro documento valido per l'espatrio.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. In data 01.10.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1 il 23/01/1979, c.f. e , nata a [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1 il 20.12.1979, c.f. , che hanno contratto matrimonio civile in PI ER C.F._2
(EN), in data 29.05.1998, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di PI ER al n. 12, Parte I, Serie, Ufficio 1 dell'anno 1998;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di PI ER in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 27.06.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta