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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/01/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 10600/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/01/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10600/2024 R.G.
TRA
n. a VILLA DI BRIANO (CE) il 19/08/1943 rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. VINCENZO PECORARIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti LUCA CP_1
CUZZUPOLI, ITALA DE BENEDICTIS, DAVIDE CATALANO, NICOLA FUMO E IDA
VERRENGIA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.-Con ricorso depositato in data 29/08/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, che non ha avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U.
1 nominato ha ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare delle prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. 104/92.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni per non aver considerato adeguatamente le patologie sofferte, l'incidenza delle stesse sulla capacità di deambulare autonomamente e per non aver somministrato i test ADL e IADL.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. , ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da “Vasculopatia cerebrale cronica con lieve deterioramento cognitivo;
Artrosi polidistrettuale;
Miocardiopatia ipertensiva;
Ipoacusia
2 neurosensoriale bilaterale” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni invocate.
Il CTU, in relazione ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità, ha rilevato che “Nel caso in oggetto, il periziando manifesta un buon orientamento temporo – spaziale, deambula autonomamente, esegue i cambiamenti posturali da quello clinostatico e assiso a quello ortostatico senza l'aiuto di terzi. Dagli accertamenti da me praticati non sono emerse insufficienze dell'apparato locomotore e/o dell'apparato neuro – psichico tali da rendere impossibili lo svolgimento autonomo delle comuni occupazioni della vita di relazione. Ne consegue la non ammissibilità dei requisiti medico – legali per il riconoscimento della indennità di accompagnamento… Tenuto conto del grado e della natura delle minorazioni accertate, si può riconoscere la ricorrente come persona che presenta una minorazione fisica, in parte stabilizzata che è causa di difficoltà di relazione e di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale. La minorazione non è tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo, per tale motivo è da ritenersi “Persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui ai c.
1. art. 3 della
Legge 104/92, (SUPERIORE AI 2/3).”
Con riguardo, poi, alla censura di parte ricorrente relativa alla omessa somministrazione dei test ADL
e IADL deve osservarsi che gli stessi, quali test dell'autonomia, non sono da soli né risolutivi né determinanti ai fini della decisione tanto più che essi raccolgono informazioni direttamente dall'interessato e si prestano, perciò, a delle probabili forzature. Ed infatti, pur riconoscendo la loro validità, i test suddetti risentono necessariamente ed in parte di un fattore non eliminabile di discrezionalità sia dell'esaminatore sia della persona nella risposta. Le informazioni relative alla sfera cognitiva, inoltre, sono influenzate anche dal livello culturale, dal grado di collaborazione, dall'emotività e dal modo di porsi del valutatore.
Tali scale di valutazione, pertanto, non possono da sole essere poste alla base del giudizio medico – legale, rappresentando un ausilio in favore del CTU ma non potendo surrogare l'esame clinico sulla base della documentazione medica a disposizione, né l'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente nel corso della visita.
Del resto, non può non evidenziarsi come nel compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio rivesta un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero elenco delle patologie sofferte dal ricorrente, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento
3 espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Pertanto, la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale. Sul punto, poi, si sottolinea che a nulla rileva il certificato medico depositato da parte ricorrente con le note per la presente udienza (certificato geriatrico del 12.03.2024) considerato che
è stato già esaminato dal CTU, come risulta dalla perizia in atti.
Non si riscontrano, infine, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
4 Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 14195/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 29/01/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/01/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10600/2024 R.G.
TRA
n. a VILLA DI BRIANO (CE) il 19/08/1943 rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. VINCENZO PECORARIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti LUCA CP_1
CUZZUPOLI, ITALA DE BENEDICTIS, DAVIDE CATALANO, NICOLA FUMO E IDA
VERRENGIA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.-Con ricorso depositato in data 29/08/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, che non ha avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U.
1 nominato ha ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare delle prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. 104/92.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni per non aver considerato adeguatamente le patologie sofferte, l'incidenza delle stesse sulla capacità di deambulare autonomamente e per non aver somministrato i test ADL e IADL.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. , ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da “Vasculopatia cerebrale cronica con lieve deterioramento cognitivo;
Artrosi polidistrettuale;
Miocardiopatia ipertensiva;
Ipoacusia
2 neurosensoriale bilaterale” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni invocate.
Il CTU, in relazione ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità, ha rilevato che “Nel caso in oggetto, il periziando manifesta un buon orientamento temporo – spaziale, deambula autonomamente, esegue i cambiamenti posturali da quello clinostatico e assiso a quello ortostatico senza l'aiuto di terzi. Dagli accertamenti da me praticati non sono emerse insufficienze dell'apparato locomotore e/o dell'apparato neuro – psichico tali da rendere impossibili lo svolgimento autonomo delle comuni occupazioni della vita di relazione. Ne consegue la non ammissibilità dei requisiti medico – legali per il riconoscimento della indennità di accompagnamento… Tenuto conto del grado e della natura delle minorazioni accertate, si può riconoscere la ricorrente come persona che presenta una minorazione fisica, in parte stabilizzata che è causa di difficoltà di relazione e di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale. La minorazione non è tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo, per tale motivo è da ritenersi “Persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui ai c.
1. art. 3 della
Legge 104/92, (SUPERIORE AI 2/3).”
Con riguardo, poi, alla censura di parte ricorrente relativa alla omessa somministrazione dei test ADL
e IADL deve osservarsi che gli stessi, quali test dell'autonomia, non sono da soli né risolutivi né determinanti ai fini della decisione tanto più che essi raccolgono informazioni direttamente dall'interessato e si prestano, perciò, a delle probabili forzature. Ed infatti, pur riconoscendo la loro validità, i test suddetti risentono necessariamente ed in parte di un fattore non eliminabile di discrezionalità sia dell'esaminatore sia della persona nella risposta. Le informazioni relative alla sfera cognitiva, inoltre, sono influenzate anche dal livello culturale, dal grado di collaborazione, dall'emotività e dal modo di porsi del valutatore.
Tali scale di valutazione, pertanto, non possono da sole essere poste alla base del giudizio medico – legale, rappresentando un ausilio in favore del CTU ma non potendo surrogare l'esame clinico sulla base della documentazione medica a disposizione, né l'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente nel corso della visita.
Del resto, non può non evidenziarsi come nel compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio rivesta un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero elenco delle patologie sofferte dal ricorrente, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento
3 espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Pertanto, la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale. Sul punto, poi, si sottolinea che a nulla rileva il certificato medico depositato da parte ricorrente con le note per la presente udienza (certificato geriatrico del 12.03.2024) considerato che
è stato già esaminato dal CTU, come risulta dalla perizia in atti.
Non si riscontrano, infine, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
4 Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 14195/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 29/01/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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