Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2495/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. 2495/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2495/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. Mirco Evangelista con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Tolve (PZ) in data 07.04.1999 trascritto presso il
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 1999, parte I, n. 1; che dalla predetta unione sono nate le figlie , nata a [...]à di Piave (VE) in data 06.07.1999 Per_1
(maggiorenne), e nata a [...] in data [...] (minorenne); Per_2 che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di cui al ricorso, di seguito riportate, e confermate con le note di trattazione scritta appaiono conformi alla legge;
CONDIZIONI
a)i coniugi vivranno separati;
b) i figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi, con collocazione stabile presso la madre;
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d) entrambi i genitori contribuiranno in parti uguali alle eventuali spese mediche non coperte dal
S.S.N. e a quelle scolastiche di inizio anno e, ferma restando la richiesta di affidamento condiviso dei ragazzi ai sensi della normativa vigente, tutte le decisioni e le questioni riguardanti i figli verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore della prole;
e) l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra che sarà l'unica a poter fare Parte_1 richiesta di erogazione del contributo all'INPS;
f) marito e moglie sono titolari di rapporti di c/c bancario, di cui si produce l'estratto conto relativo agli ultimi tre anni (all.ti 7 e 8);
g) la sig.ra detiene il 25% (1/4) della proprietà di una villetta a schiera ubicata nel comune di Parte_1
Vita (Tp), al Largo Europa, n. 15; il restante 50% (2/4) è di proprietà della sig.ra e il Parte_3
25% (1/4) è di proprietà del sig. (all. 9); Parte_2
h) il padre potrà tenere con sé i figli, portarli eventualmente in vacanza e/o in qualunque altro posto, previo accordo con la madre che non dovrà in alcun modo ostacolarne gli spostamenti, compatibilmente con le loro esigenze, senza intralciare i loro interessi scolastici ed extra scolastici e, pertanto, per esclusiva completezza si stabilisce che il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé i figli:
a) per il periodo natalizio potrà tenere con sé i figli, per sei giorni consecutivi, comprendenti, alternativamente Natale, Capodanno e la Befana, salvo diverso accordo con la madre. Per il 2024 si partirà con il Natale;
b) nel periodo pasquale potrà tenere con sé i figli a Pasqua o a Pasquetta. Per il 2024 si partirà con la Pasquetta, salvo diverso accordo con la madre;
c) nel periodo estivo potrà tenere con sé e portare fuori i figli per dieci giorni consecutivi alternativamente a giugno, luglio o ad agosto. Per il 2024 si partirà con agosto, salvo diverso accordo con la madre;
i)il padre dovrà avvisare con congruo anticipo la madre quando vorrà tenere con sé la figlia minorenne al fine di consentire alla sig.ra di organizzarsi in tempo utile. Allo stesso modo, il Parte_1 padre dovrà attenersi scrupolosamente al rispetto dell'orario concordato con la madre per il rientro a casa della figlia;
j) i coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere per quanto nelle loro possibilità lavorative ai bisogni della prole e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione e lo studio dei figli;
k) le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
l) i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
m) i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis 49) c.p.c.”
pagina 2 di 3 Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 02.08.2024 esprimendo parere favorevole;
Considerato che nel ricorso le parti hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata Ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis. 49, 473 bis. 51 e 279 cod. prod. civ.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che il presente decreto sia trasmesso a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tolve (PZ) (N. 1 Parte I Serie - dell'anno 1999).
- provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 18.12.2024
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Silvia Barison
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