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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previ- denza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 953 R.G.A. 2024, promossa in sede di rinvio dalla cassazione
D A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mariangela Acquisto, Parte_1
Salvatore Vaccaro Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Sta- Controparte_1 to Resistente
All'udienza del 15/05/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO
Con sentenza n. 349/2023 questa Corte, in diversa composizio- ne, ha riformato la sentenza n. 197/2021 del Tribunale di Agrigento che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorren- te in epigrafe sul presupposto della violazione dell'art. 4 del D. Ls n. 368/2001 conseguente alla abusiva reiterazione di contratti a tempo deter- minato stipulati con l' a far data dal 2.11.1990; aveva ritenuto, la CP_2
Corte, che valesse ad escludere l'illegittimità della condotta datoriale e, conseguentemente, la fondatezza dell'invocata tutela risarcitoria, l'applicabilità a tali rapporti della disciplina derogatoria di cui all'art. 5 comma 4 ter e 10 D. Lgs n. 368/2001 - oggi riprodotto dall'art. 29 D. Lgs.
n. 81/2015 - giustificata dalla sussistenza di ragioni obiettive idonee a de-
1 rogare al sistema delle tutele del lavoro a termine, ragioni individuate nella stagionalità e comunque nel carattere agricolo delle lavorazioni.
Con ordinanza n. 14921/2024 la Corte di cassazione ha annullato la già menzionata sentenza, fissando i seguenti principi:
“L'Ente Sviluppo Agricolo – ESA è un ente pubblico non economico il qua- le non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135
c.c., con la conseguenza che ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. B), del d.lgs. n. 81 del 2015”;
“La deroga prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo deter- minato è applicabile, anche nel settore dell'agricoltura, solamente quando tali contratti riguardino attività stagionali ai sensi degli articoli citati”;
“In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, non è, di per sé, quali- ficabile come attività agricola stagionale, ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, quella, idonea a perpetuarsi nel tempo, che non dipenda dall'ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze attinenti alla detta attività agricola;
infatti, nell'ambito di attività imprenditoriali di carattere stagio- nale, esistono necessità operative, sia pure di dimensioni limitate, che pro- seguono per tutto il corso dell'anno, come quelle di custodia, riparazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari e, in genere, di preparazione alla nuova stagione piena, con la conseguenza che i lavoratori addetti sta- bilmente (ed oltre i tempi indicati nella normativa nazionale in tema di contratti a tempo determinato) a simili attività devono essere dipendenti a tempo indeterminato e non lavoratori stagionali, anche quando l'attività produttiva come tale, considerata nel suo complesso, abbia carattere sta- gionale”;
“In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e
21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni da eseguire e il carat- tere stagionale delle stesse devono risultare dalla causale dei relativi con- tratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad
2 accertare queste circostanze in concreto;
l'onere di provare che il lavora- tore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad es- se strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro”. La S.C. ha altresì precisato che “del tutto inconferente è il riferimen- to, contenuto nella sentenza impugnata, alla legge Regione Sicilia n. 4 del
2006. Per quanto le assunzioni regolate da quest'ultima normativa si pos- sano eventualmente fondare su ragioni di politica sociale e su finalità di tutela dei valori occupazionali, queste circostanze non possono assoluta- mente consentire una deroga alla normativa nazionale (e alla correlata contrattazione collettiva nazionale) in materia di contratti a termine evin- cibile dal d.lgs. n. 368 del 2001 e dal d.lgs. n. 81 del 2015”. Con ricorso depositato il 27.08.2024 il lavoratore ha riassunto il giu- dizio ribadendo le domande proposte con il giudizio di primo grado e chie- dendo, in particolare, commisurarsi il danno a 14 mensilità dell'ultima re- tribuzione media percepita.
L ha resistito al ricorso eccependo, anzitutto, la formazione CP_2 del giudicato interno sulla questione concernente le finalità politico-sociali di garanzia occupazionale dell'assunzione ex art. 2 comma 2 L. R. n.
4/2006, questione che non sarebbe stata fatta oggetto di censura innanzi al- la Corte di legittimità e sulla quale, dunque, la Suprema Corte non si sareb- be pronunciata;
rileva, sotto tale profilo, il carattere assorbente dell'eccepito giudicato, trattandosi di ragione sufficiente al rigetto delle domande proposte con il ricorso di primo grado. In via gradata, poi, reitera le difese già spiegate nei precedenti gradi del giudizio con riferimento all'individuazione delle “ragioni oggettive” che giustificherebbero la la- mentata reiterazione dei contratti a termine stipulati dal ricorrente, ravvi- sandole nelle finalità di politica sociale dirette a garantire una garanzia oc- cupazionale nonché nella natura agricola e stagionale delle mansioni svolte.
All'udienza del 15.05.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo in calce.
MOTIVI
Per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n.10046/2002; Cass.
n.327/2010; Cass. n.26200/2014; Cass. 29320/2008), nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sosti- tuzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il "thema decidendum", formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano
3 le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la senten- za di cassazione;
con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono in sede di rinvio esse- re dedotte o comunque esaminate, giacché la loro analisi tende a porre nel nulla o a modificare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in con- trasto con il principio della sua intangibilità e degli effetti del giudicato in- terno.
Inoltre, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza sia stata annullata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, atteso che solo in quest'ultimo caso l'annullamento tra- volge la valutazione dei fatti compiuta in sede di appello, onde il giudice è libero di riesaminare ex novo tutte le risultanze processuali e di risolvere le questioni devolutegli senza limitazioni di sorta (Cass. 22.04.2009 n.9617;
Cass. 10.08.2002 12148; Cass. sez.un. 13.09.1997 n.9095).
Ciò posto, va anzitutto disattesa l'eccezione di giudicato interno sol- levata dall'ESA. Il profilo relativo alle finalità politico sociali delle assunzioni di che trattasi è stato infatti oggetto di specifico motivo di ricorso in cassazione ed accogliendolo, la Suprema Corte ha espresso con chiarezza il proprio orientamento (sebbene non specificamente riportato nel conclusivo riepilo- go del principio di diritto), secondo cui le ragioni di politica sociale e di tu- tela dei valori occupazionali sottese alla legge Regione Sicilia n. 4 del 2006 non possono “consentire una deroga alla normativa nazionale (e alla cor- relata contrattazione collettiva nazionale) in materia di contratti a termine evincibile dal d.lgs. n. 368 del 2001 e dal d.lgs. n. 81 del 2015”.
Ciò detto, alla luce del perimetro interpretativo consegnato al giudice di merito dall'ordinanza di rinvio, va esclusa l'applicabilità ai contratti de quibus delle deroghe previste all'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del
2001, che prescriveva, fino al 24 giugno 2015: “Sono esclusi dalla discipli- na del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375” (disposizione poi confermata dall'art. 29 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.
81/2015).
4 La Suprema Corte ha negato l'applicabilità di tale normativa sulla base Contr della natura giuridica dell di ente pubblico non economico sulla quale ha lungamente argomentato, sebbene, per vero, la sentenza cassata, non ne avesse dubitato affatto, avendo argomentato sul diverso terreno dei compiti Contr istituzionali dell di incentivazione dell'agricoltura, della previsione (l. n. 386/76, all'art.3) che a tale Ente possa essere affidata la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli, assumendone la gestione diretta come " impianti collettivi", e della previsione (L.R. n. 13 del 1990, art. 12) che "i centri di zona di meccanizzazione agricola dell'ente di sviluppo agricolo sono considerati impianti collettivi ai sensi della l. 30 aprile 1976 n. 386, art. 3, u.c.").
Quanto, poi, al requisito della stagionalità, la Suprema Corte ha rammentato che “il concetto di attività stagionale vada inteso in modo mol- to rigoroso ossia che in esso possano comprendersi soltanto situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione) e non anche, ad esempio, situazioni aziendali collegate ad esigenze d'intensificazione dell'attività lavorativa determinate da maggiori richieste di mercato o da altre ragioni di natura economico produttiva”, con la precisazione che l'onere di provare la natura stagionale dell'attività svolta dal lavoratore è sempre a carico del datore di lavoro;
tale onere con- cerne non solo “l'esplicazione in concreto di un'attività stagionale ed ag- giuntiva rispetto a quella normalmente svolta” ma anche “che la specificità dell'attività stagionale considerata dal legislatore, sebbene riferita all'impresa, implica di per sé un collegamento con l'attività lavorativa che vi corrisponde”. Considerato, inoltre, che “Il d.P.R. n. 1525 del 1963 e ss.mm., cui la norma rinvia per definire le attività stagionali, contiene un'elencazione, da considerarsi tassativa, e non suscettibile, pertanto, di interpretazione ana- logica, delle attività stagionali (Cass., Sez. L, n. 10442 dell'8 maggio 2006)”, la Suprema Corte ha ritenuto imprescindibile, al fine della qualifi- cazione dell'attività come stagionale, “la necessaria tipizzazione dell'attività stagionale che, in imprese che svolgono continuativamente la loro attività, deve essere chiaramente identificata”, ciò competendo, in vir- tù del rinvio effettuato dall'art. 5 comma 4 ter del D. Lgs. n. 368/2001, alla
5 contrattazione collettiva (Cass. Sez. L, n. 5064 del 17 febbraio 2023, ri- chiamata dall'ordinanza di rinvio).
Tale essendo il perimetro decisorio cui questo Collegio deve attener- si, si impone la verifica delle caratteristiche delle mansioni cui era stato adibito il lavoratore, pacificamente corrispondenti a quelle descritte nei contratti di lavoro in atti.
Dagli stessi emerge che, il lavoratore era adibito a compiti connessi a lavorazioni agricole (“operaio conduttore di macchine semplici e comples- se, di movimento terra, di automezzi”) e a quelli collaterali di “lavori di of- ficina, di manutenzione e riparazione dei mezzi in dotazione, di collabora- zione con il Servizio di Meccanizzazione …”.
Non risulta, nella causale delle assunzioni, altro riferimento alla atti- vità svolta e alla sua esplicazione in funzione dell'alternarsi temporale delle coltivazioni né è stato provato aliunde il predetto connotato lavorativo, nell'ottica di legittimare la reiterazione contrattuale in contestazione. Ebbene, una volta escluso, come impone di fare il decisum della Cor- te di cassazione, che la complementarità rispetto alla coltivazione agricola in senso stretto, di cui l'attività del ricorrente è certamente connotata, valga a ricondurla a quelle “stagionali” deve affermarsi che i contratti oggetto di causa non possono solo per questo soggiacere alle deroghe di cui all'art. 10 comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001.
La vincolatività, per questa Corte, quale giudice del rinvio, dei prin- cipi ermeneutici consegnati dalla Suprema Corte induce, inoltre, ad affer- mare l'irrilevanza dell'intervenuta archiviazione del procedimento di infra- zione n. CPLT(2013)02870, promosso nei confronti dello Stato Italiano dalla Commissione Europea (circostanza dedotta dall'ESA in sede di di- scussione), riguardando, peraltro, la questione ivi attenzionata, altre catego- rie di lavoratori e rapporti di lavoro connotati da caratteristiche diverse da quella coinvolta nel presente giudizio.
Alla stregua di tali considerazioni, deve confermarsi la sentenza di primo grado, anche in ordine alla determinazione del danno ivi liquidato, non avendo sul punto l'originario ricorrente interposto gravame e non po- tendo qui trovare applicazione retroattiva la sopravvenuta modifica dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 (operata dall'art. 12 del D.L. n. 131/2024 conv. in L. n. 166/2024), che assume come parametro di riferimento del danno li-
6 quidabile “l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamen- to di fine rapporto”.
Le spese del giudizio di cassazione e di questo giudizio di rinvio se- guono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori antistatari rispettivamente costituiti in tali gradi.
Nulla sulle spese processuali per il precedente grado di appello nel quale l'odierno ricorrente in riassunzione era rimasto contumace.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando su rinvio della Corte di cassazione, nel con- traddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 197/2021 del Tribunale di Agrigento. Nulla sulle spese del precedente appello. Contr Condanna l a rifondere al ricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità e di questo giudizio di rinvio che liquida rispettivamente in euro 1.541,00 per compensi, oltre oneri di legge e spese, con distrazione dell'Avvocato Salvatore Vaccaro, ed euro 1.984,00 per compensi, oltre spese e oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori indicati in epigrafe. Palermo 15 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Maria G. Di Marco
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