Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/06/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del
24.6.2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11522/2024
promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to IGNAZIO GRECO giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to pier Luigi Tomaselli ( - p.e.c. CP_1 C.F._1
t ) per procura generale alle liti nn. 37875/7313 del Email_1
22.3.2024, rogito del notaio di Fiumicino (RM),; Persona_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – assegno di invalidità civile
Le parti concludevano come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 7 dicembre 2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità civile) fin dalla data della domanda amministrativa, atteso che erroneamente era stato
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Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la CP_1
prospettazione avversaria.
Espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio, alla luce dei rilievi di parte ricorrente, all'udienza del 24 giugno 2025 trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha concluso come da note in atti.
Indi la causa viene decisa e definita nei termini che seguono.
Va subito premesso, in relazione alla contestazione formulata dall' che eccepisce CP_1
l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, che nel giudizio di merito in esame introdotto per contestare le risultanze della CTU depositata a seguito dell'espletamento dell'ATP, ai sensi dell'art. 445 bis cpc, il ricorso è stato formulato proponendosi specifici motivi di contestazione delle conclusioni e delle argomentazioni elaborate dal
CTU nella precedente fase di ATPO, giusta quanto disposto dall'art. 445, comma 6, c.p.c.
D'altro verso si ribadisce che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità da questo giudice condivisa che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò posto, nel procedimento per ATP il CTU aveva concluso il suo giudizio reputando, quanto alla esistenza dei presupposti per il godimento della prestazione richiesta, che il ricorrente versasse in condizioni tali da potere essere ritenuto invalido solo nella misura del 66%.
Parte ricorrente ha, tuttavia, contestato specificamente l'esito del suddetto accertamento sanitario.
2 Il CTU nominato nell'ambito dell'opposizione, ritenendo che il ricorrente sia affetto da “Artrite psoriasica in poliartropatico con plurime ernie discali toraco-lombari a moderata incidenza funzionale e obesità I° - (BMI= 31); Cardiopatia II^ - III^ Cl. Funzionale N.Y.H.A. in soggetto pluri- rivascolarizzato + 02 stent;
Bronchite asmatica cronica:” ha quindi concluso ritenendo che per tali infermità il predetto debba essere considerato invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale del 85% a partire dal luglio 2024.
La relazione, immune da vizi, e avverso la quale alcuna contestazione è stata formulata dalle parti nel termine assegnato, va condivisa e richiamata.
In definitiva deve concludersi nel senso che la ricorrente presenti i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Il ricorso va, quindi, accolto.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione vanno poste a carico dell' rimasto CP_1
soccombente, mentre vanno compensate le spese afferenti alla fase di ATP, considerato che comunque la decorrenza è successiva alla data della domanda amministrativa;
e ciò atteso che già alla data di espletamento della visita in sede di ATP il ricorrente presentava i requisiti medico legali per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta.
Le stesse vanno liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014 sì come integrato e modificato dal DM 147/2022 applicando i valori minimi avuto riguardo alla natura del procedimento e alla modesta rilevanza giuridica delle questioni affrontate.
Il valore della causa va stabilito alla stregua del criterio previsto dall'articolo 13 comma 1 c.p.c. (ciò richiamando quanto statuito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza 21 maggio
2015, n. 10454 secondo cui “Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni”).
Precisato dunque che lo scaglione di riferimento è quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 e che ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 55/2014, comma 1, secondo periodo, come modificato dal DM
3 147/2022 il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere diminuiti del 50% per cento;
che quanto alla fase di opposizione, muovendo dalla tabella numero 4 (cause di previdenza), i valori sono pari ad € 2695,50, determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle varie voci afferenti le diverse fasi (studio, introduttiva, istruttoria decisionale);
le spese di tale fase vanno poste a carico dell' , con distrazione in favore dell'avv.to Greco CP_1
Ignazio ex art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro di Catania, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in accoglimento del ricorso e in riforma dell'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. dichiara che è invalido al 85% a decorrere dal luglio 2024; Parte_1
dichiara compensate le spese della fase di ATP e condanna l' a rifondere in favore della CP_1
ricorrente le spese di lite della fase di opposizione che liquida in misura pari ad € 2695,50 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge che distrae in favore dell'avv.to
IGNAZIO GRECO.
Pone a carico dell' le spese tanto della consulenza tecnica espletata nel corso dell'accertamento CP_1
tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio, liquidate con separati decreti.
Catania il 24 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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