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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/06/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Dora Bonifacio presidente
Antonino Fichera consigliere relatore
Enrico Rao consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1309/2022 R.G. promossa da:
Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. SCAPELLATO SEBASTIANO,
[...] P.IVA_1
; C.F._1
Appellante contro
Controparte_1
, c.f. , rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso, dall'avv. GINEX ANNA, ; C.F._2
Appellato
°°°
- 1 - All'udienza del 20.12.2024, precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.5.2021 il Fallimento CP_2
conveniva in giudizio il domandando la Controparte_3 dichiarazione di inefficacia nei confronti della massa, ai sensi dell'art. 67, co. 1, n.
2, L.Fall. o, in subordine ex art. 67, co. 2, del pagamento ricevuto in seguito ad ordinanza di assegnazione somme del giudice dell'esecuzione all'esito di una procedura esecutiva promossa nei confronti della Regione Siciliana, quale soggetto terzo, debitore di CP_1
Il Tribunale, qualificato il pagamento, ai fini della proposta azione revocatoria, come anomalo, con sentenza n. 1125/22 accoglieva la domanda e condannava il alla restituzione del pagamento ricevuto. Parte_2
Avverso la decisione di primo grado il propone gravame Controparte_3
affidandolo ai motivi di seguito esaminati.
Resiste all'appello la curatela del fallimento domandandone il rigetto.
All'udienza del 20.12.2024, precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
QUALIFICAZIONE DEL PAGAMENTO COME “ANOMALO”
La società appellante ritiene che non ricorra un pagamento anomalo bensì un pagamento con mezzi normali perché eseguito a mezzo bonifico bancario che integra un mezzo normale di pagamento senza che su questa valutazione possa incidere il titolo del pagamento quando si tratta di una delegazione di pagamento.
Il motivo è infondato.
- 2 - Ciò che nella fattispecie rileva non è lo strumento di pagamento in sé quanto la fattispecie processuale, di fatto assimilabile alla delegazione di pagamento, all'esito della quale il pagamento viene eseguito.
La questione è stata già affrontata dalla corte di legittimità e da questa corte di merito ed a tale pronunzia, aderendovi questo collegio, può farsi rinvio riferendone i passaggi salienti.
“… è evidente che il pagamento è eseguito dal terzo al fine di estinguere il debito
a propria volta maturato con la società in bonis, ciò costituendo un pagamento anomalo revocabile ai sensi dell'art.67 comma 1 numero 2 della legge fallimentare che dispone vadano revocati ”gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”. A tal proposito la
Suprema Corte ha statuito che “Il pagamento, effettuato da un terzo, di un debito comunque gravante sul fallito è revocabile, ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., dovendo ritenersene una modalità anomala, ove si accerti che la relativa provvista abbia leso, direttamente o indirettamente, la "par condicio creditorum", come quando il terzo, debitore del fallito, lo abbia eseguito con denaro a questi dovuto
(Cassazione civile, sez. I, 23/12/2015, n. 25928). La citata sentenza richiamando la giurisprudenza della corte, chiarisce che “la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito L. Fall., exart. 67, è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purchè questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento, con recupero del relativo importo, essendo in tali casi ravvisabile una potenziale idoneità di detto pagamento ad incidere sulla "par condicio", stante la configurabilità di una effettiva relazione interazione con il patrimonio del fallito
(Cass., sez. 1, 10 gennaio 2003, n. 142, n.559534, Cass., sez. 1, 17 aprile 2007, n.
9143, n. 596649). Per stabilire dunque se è revocabile il pagamento eseguito dal terzo di un debito comunque gravante sul fallito, è determinante accertare se la
- 3 - provvista dell'operazione incida direttamente o indirettamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori concorsuali. Si ritiene infatti che sia revocabile anche il pagamento da parte del terzo, debitore del fallito, quando eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il "solvens" obbligato verso il debitore successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti
(Cass., sez. 1, 20 dicembre 2012, n. 23652, m. 624599,Cass., sez. 1, 25 luglio 2006,
n. 16973, m. 592312)”. Trattasi della stessa fattispecie oggetto di esame in cui il pagamento del debito della fallita … è stato eseguito dal terzo … con il denaro destinato alla stessa società poi fallita ad estinguere un proprio debito e così sottraendolo alla massa dei creditori per soddisfare in via preferenziale il creditore
…” (Corte App. Catania, sentenza 1369/18, estensore Balsamo).
Alla stregua dei principi enunziati, il pagamento oggetto della domanda di revoca configura un pagamento “anomalo”, come tale, soggetto a revocatoria fallimentare.
Elemento soggettivo
Venendo all'esame dell'elemento soggettivo, l'esistenza di un pagamento
“anomalo” determina la presunzione legale di conoscenza dello stato di insolvenza prevista dall'art. 67, co. 1, n. 2, L. Fall. e diviene onere processuale della parte che la subisce dare la prova positiva del fatto contrario (presunzione cd. iuris tantum).
L'appellante ritiene di avere dato la prova della ignoranza dello stato di insolvenza e critica la sentenza per non averlo rilevato.
In proposito, afferma che non sussisteva alcun elemento che denotasse la sussistenza dello stato di insolvenza della società poi fallita e, in particolare, nega che gli elementi sintomatici valorizzati dalla curatela (ritardo nei pagamenti da parte del debitore e le notizie di stampa reperibili) potessero dare la prova della scientia decoctionis. Afferma poi che al creditore comune non può imporsi un onere di auto informazione sulla solvibilità del debitore e che, nel caso, mancava ogni elemento dal quale desumere lo stato di insolvenza.
Il motivo è infondato.
- 4 - In linea di principio, nel caso di specie, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto “non ha contenuto meramente negativo, e non può quindi essere assolto con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee a evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo – invece – la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da far ritenere a una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa” (Cass. 11.04.2011 n. 8224; conf. Cass.
19.07.2010 n. 16876; Cass. 06.08.2009 n. 17998; Cass. 09.05.2007 n. 10629).
E tale valutazione deve essere tanto più rigorosa quanto “le circostanze rivelino un'accentuata anormalità dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto della revocatoria” (Cass. 17.11.2016 n. 23424; conf. Cass. 18.05.2005 n. 10432; Cass.
09.01.1998 n. 119).
Le difese spiegate sul punto dall'appellante cadono in un equivoco, richiamando i principi probatori che valgono nel caso in cui la domanda riguarda la revoca di un pagamento “normale” e incentrando, quindi, la propria difesa sull'inidoneità della prova offerta dal fallimento (attore in primo grado) e dell'assenza di un onere a proprio carico di assumere informazioni sulla solvibilità del debitore.
Nella fattispecie di pagamento anormale, come detto, si ha l'inversione dell'onere probatorio, presumendosi la conoscenza dello stato di insolvenza.
La prova dell'elemento soggettivo che la legge presume esistente non può essere smentita tramite il semplice ricorso ad altra prova negativa di valore al più presuntivo, richiedendosi la prova di fatti dai quali inferire in modo diretto e positivo lo stato soggettivo (di “inscientia”) del convenuto in revocatoria.
La società appellante, come eccepito dal fallimento, si è anche costituita tardivamente nel primo grado di giudizio incorrendo nella decadenza di rito per la produzione documentale che, dunque, non potrà essere valutata.
Per completezza di argomentazione può osservarsi che la sentenza di primo grado valorizza un dato del tutto trascurato dall'appello; si tratta dell'ingiunzione
- 5 - di pagamento, preceduta da vari solleciti di pagamento rimasti inevasi, ottenuta dal nei confronti del debitore poi seguita, nel Controparte_3 CP_1 permanere dell'inadempimento, dalla procedura esecutiva. Tale elemento di prova, come già argomentato dal tribunale, è certamente idoneo a provare in via diretta la conoscenza dello stato di insolvenza.
In conclusione, il motivo in esame non merita accoglimento.
Corresponsione interessi
L'appellante lamenta che il tribunale abbia fissato la data di decorrenza degli interessi da corrispondere sulla somma da restituire dal momento del pagamento piuttosto che dalla data della domanda.
Il motivo è fondato.
L'azione revocatoria ha natura costitutiva e l'obbligazione restitutoria che nasce dall'accoglimento della domanda ha natura di debito di valuta (tra le tante si veda Cass. su, 437/2000).
Gli interessi decorrono, pertanto, dalla data della domanda.
°°°
L'appello merita, dunque, accoglimento solo in relazione al motivo ultimo esaminato. Le ulteriori questioni sottoposte dalle parti rimangono assorbite.
Le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto del complessivo esito, seguono la soccombenza per i 4/5 dovendosi compensare per la quota residua e si liquidano come in dispositivo, precisandosi che per il presente grado non possono liquidarsi compensi per la fase istruttoria/trattazione non essendo stata svolta attività difensiva ad essa pertinente.
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1309/2022 R.G, così statuisce: in parziale accoglimento dell'appello principale e riforma della sentenza n. 1125/2022 emessa dal Tribunale di Catania, dichiara che gli interessi sulla somma da restituire al fallimento di decorrono dalla Controparte_1
- 6 - data della domanda giudiziale;
rigetta ogni altro motivo di appello;
liquida le spese del primo grado di giudizio in euro 4.800,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa e per il presente giudizio in euro 3.900,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa e condanna
[...]
al pagamento dei 4/5 delle spese Controparte_4
liquidate, compensandole per la quota residua.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della
Corte di appello, il 18.06.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Dora Bonifacio
- 7 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Dora Bonifacio presidente
Antonino Fichera consigliere relatore
Enrico Rao consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1309/2022 R.G. promossa da:
Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. SCAPELLATO SEBASTIANO,
[...] P.IVA_1
; C.F._1
Appellante contro
Controparte_1
, c.f. , rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso, dall'avv. GINEX ANNA, ; C.F._2
Appellato
°°°
- 1 - All'udienza del 20.12.2024, precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.5.2021 il Fallimento CP_2
conveniva in giudizio il domandando la Controparte_3 dichiarazione di inefficacia nei confronti della massa, ai sensi dell'art. 67, co. 1, n.
2, L.Fall. o, in subordine ex art. 67, co. 2, del pagamento ricevuto in seguito ad ordinanza di assegnazione somme del giudice dell'esecuzione all'esito di una procedura esecutiva promossa nei confronti della Regione Siciliana, quale soggetto terzo, debitore di CP_1
Il Tribunale, qualificato il pagamento, ai fini della proposta azione revocatoria, come anomalo, con sentenza n. 1125/22 accoglieva la domanda e condannava il alla restituzione del pagamento ricevuto. Parte_2
Avverso la decisione di primo grado il propone gravame Controparte_3
affidandolo ai motivi di seguito esaminati.
Resiste all'appello la curatela del fallimento domandandone il rigetto.
All'udienza del 20.12.2024, precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
QUALIFICAZIONE DEL PAGAMENTO COME “ANOMALO”
La società appellante ritiene che non ricorra un pagamento anomalo bensì un pagamento con mezzi normali perché eseguito a mezzo bonifico bancario che integra un mezzo normale di pagamento senza che su questa valutazione possa incidere il titolo del pagamento quando si tratta di una delegazione di pagamento.
Il motivo è infondato.
- 2 - Ciò che nella fattispecie rileva non è lo strumento di pagamento in sé quanto la fattispecie processuale, di fatto assimilabile alla delegazione di pagamento, all'esito della quale il pagamento viene eseguito.
La questione è stata già affrontata dalla corte di legittimità e da questa corte di merito ed a tale pronunzia, aderendovi questo collegio, può farsi rinvio riferendone i passaggi salienti.
“… è evidente che il pagamento è eseguito dal terzo al fine di estinguere il debito
a propria volta maturato con la società in bonis, ciò costituendo un pagamento anomalo revocabile ai sensi dell'art.67 comma 1 numero 2 della legge fallimentare che dispone vadano revocati ”gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”. A tal proposito la
Suprema Corte ha statuito che “Il pagamento, effettuato da un terzo, di un debito comunque gravante sul fallito è revocabile, ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., dovendo ritenersene una modalità anomala, ove si accerti che la relativa provvista abbia leso, direttamente o indirettamente, la "par condicio creditorum", come quando il terzo, debitore del fallito, lo abbia eseguito con denaro a questi dovuto
(Cassazione civile, sez. I, 23/12/2015, n. 25928). La citata sentenza richiamando la giurisprudenza della corte, chiarisce che “la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito L. Fall., exart. 67, è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purchè questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento, con recupero del relativo importo, essendo in tali casi ravvisabile una potenziale idoneità di detto pagamento ad incidere sulla "par condicio", stante la configurabilità di una effettiva relazione interazione con il patrimonio del fallito
(Cass., sez. 1, 10 gennaio 2003, n. 142, n.559534, Cass., sez. 1, 17 aprile 2007, n.
9143, n. 596649). Per stabilire dunque se è revocabile il pagamento eseguito dal terzo di un debito comunque gravante sul fallito, è determinante accertare se la
- 3 - provvista dell'operazione incida direttamente o indirettamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori concorsuali. Si ritiene infatti che sia revocabile anche il pagamento da parte del terzo, debitore del fallito, quando eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il "solvens" obbligato verso il debitore successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti
(Cass., sez. 1, 20 dicembre 2012, n. 23652, m. 624599,Cass., sez. 1, 25 luglio 2006,
n. 16973, m. 592312)”. Trattasi della stessa fattispecie oggetto di esame in cui il pagamento del debito della fallita … è stato eseguito dal terzo … con il denaro destinato alla stessa società poi fallita ad estinguere un proprio debito e così sottraendolo alla massa dei creditori per soddisfare in via preferenziale il creditore
…” (Corte App. Catania, sentenza 1369/18, estensore Balsamo).
Alla stregua dei principi enunziati, il pagamento oggetto della domanda di revoca configura un pagamento “anomalo”, come tale, soggetto a revocatoria fallimentare.
Elemento soggettivo
Venendo all'esame dell'elemento soggettivo, l'esistenza di un pagamento
“anomalo” determina la presunzione legale di conoscenza dello stato di insolvenza prevista dall'art. 67, co. 1, n. 2, L. Fall. e diviene onere processuale della parte che la subisce dare la prova positiva del fatto contrario (presunzione cd. iuris tantum).
L'appellante ritiene di avere dato la prova della ignoranza dello stato di insolvenza e critica la sentenza per non averlo rilevato.
In proposito, afferma che non sussisteva alcun elemento che denotasse la sussistenza dello stato di insolvenza della società poi fallita e, in particolare, nega che gli elementi sintomatici valorizzati dalla curatela (ritardo nei pagamenti da parte del debitore e le notizie di stampa reperibili) potessero dare la prova della scientia decoctionis. Afferma poi che al creditore comune non può imporsi un onere di auto informazione sulla solvibilità del debitore e che, nel caso, mancava ogni elemento dal quale desumere lo stato di insolvenza.
Il motivo è infondato.
- 4 - In linea di principio, nel caso di specie, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto “non ha contenuto meramente negativo, e non può quindi essere assolto con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee a evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo – invece – la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da far ritenere a una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa” (Cass. 11.04.2011 n. 8224; conf. Cass.
19.07.2010 n. 16876; Cass. 06.08.2009 n. 17998; Cass. 09.05.2007 n. 10629).
E tale valutazione deve essere tanto più rigorosa quanto “le circostanze rivelino un'accentuata anormalità dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto della revocatoria” (Cass. 17.11.2016 n. 23424; conf. Cass. 18.05.2005 n. 10432; Cass.
09.01.1998 n. 119).
Le difese spiegate sul punto dall'appellante cadono in un equivoco, richiamando i principi probatori che valgono nel caso in cui la domanda riguarda la revoca di un pagamento “normale” e incentrando, quindi, la propria difesa sull'inidoneità della prova offerta dal fallimento (attore in primo grado) e dell'assenza di un onere a proprio carico di assumere informazioni sulla solvibilità del debitore.
Nella fattispecie di pagamento anormale, come detto, si ha l'inversione dell'onere probatorio, presumendosi la conoscenza dello stato di insolvenza.
La prova dell'elemento soggettivo che la legge presume esistente non può essere smentita tramite il semplice ricorso ad altra prova negativa di valore al più presuntivo, richiedendosi la prova di fatti dai quali inferire in modo diretto e positivo lo stato soggettivo (di “inscientia”) del convenuto in revocatoria.
La società appellante, come eccepito dal fallimento, si è anche costituita tardivamente nel primo grado di giudizio incorrendo nella decadenza di rito per la produzione documentale che, dunque, non potrà essere valutata.
Per completezza di argomentazione può osservarsi che la sentenza di primo grado valorizza un dato del tutto trascurato dall'appello; si tratta dell'ingiunzione
- 5 - di pagamento, preceduta da vari solleciti di pagamento rimasti inevasi, ottenuta dal nei confronti del debitore poi seguita, nel Controparte_3 CP_1 permanere dell'inadempimento, dalla procedura esecutiva. Tale elemento di prova, come già argomentato dal tribunale, è certamente idoneo a provare in via diretta la conoscenza dello stato di insolvenza.
In conclusione, il motivo in esame non merita accoglimento.
Corresponsione interessi
L'appellante lamenta che il tribunale abbia fissato la data di decorrenza degli interessi da corrispondere sulla somma da restituire dal momento del pagamento piuttosto che dalla data della domanda.
Il motivo è fondato.
L'azione revocatoria ha natura costitutiva e l'obbligazione restitutoria che nasce dall'accoglimento della domanda ha natura di debito di valuta (tra le tante si veda Cass. su, 437/2000).
Gli interessi decorrono, pertanto, dalla data della domanda.
°°°
L'appello merita, dunque, accoglimento solo in relazione al motivo ultimo esaminato. Le ulteriori questioni sottoposte dalle parti rimangono assorbite.
Le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto del complessivo esito, seguono la soccombenza per i 4/5 dovendosi compensare per la quota residua e si liquidano come in dispositivo, precisandosi che per il presente grado non possono liquidarsi compensi per la fase istruttoria/trattazione non essendo stata svolta attività difensiva ad essa pertinente.
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1309/2022 R.G, così statuisce: in parziale accoglimento dell'appello principale e riforma della sentenza n. 1125/2022 emessa dal Tribunale di Catania, dichiara che gli interessi sulla somma da restituire al fallimento di decorrono dalla Controparte_1
- 6 - data della domanda giudiziale;
rigetta ogni altro motivo di appello;
liquida le spese del primo grado di giudizio in euro 4.800,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa e per il presente giudizio in euro 3.900,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa e condanna
[...]
al pagamento dei 4/5 delle spese Controparte_4
liquidate, compensandole per la quota residua.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della
Corte di appello, il 18.06.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Dora Bonifacio
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