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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/07/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott.
Michelangelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 4901 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Angela Cantone (c.f. , domiciliata in Aversa, alla C.F._2
Via Ada de Negri n. 16, presso il suo studio
OPPONENTE
E
(c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Controparte_1 P.IVA_1
Zurlo (c.f. ) e Andrea Ornati (c.f. , C.F._3 C.F._4
domiciliati in La Spezia, alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, pertanto da intendersi domiciliati ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 presso la
Cancelleria del Tribunale
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 02/05/2023, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 999/2023 del
[...]
08/03/2023 notificatogli in data 21/03/2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di 22.970,42 euro, in virtù del contratto di finanziamento n. 20118200716712 del 25/02/2014.
A fondamento dell'opposizione deduceva che:
a) il credito oggetto di esame non era stato provato in quanto l'opposta aveva depositato un estratto di conto corrente che era stato prodotto e certificato dalla
Findomestic Banca S.p.A., riferito al rapporto contrattuale originario, pertanto,
l'estratto conto prodotto era inadatto a fondare la pretesa giudiziale della ricorrente, in quanto questo, ai sensi dell'art. 50 T.U.B., doveva essere certificato da uno dei dirigenti della banca interessata alla richiesta del decreto ingiuntivo;
a fortiori la certificazione apposta sull'estratto conto era viziata in quanto non riportava il nome del dirigente e la data;
b) era priva di legittimazione attiva in quanto, a prova della Controparte_1
cessione del credito in suo favore, aveva depositato l'avviso di cessione pubblicato in G.U. ai sensi dell'art. 58, comma 2, T.U.B. non contenente il riferimento alle posizioni debitorie cedute;
c) il contratto di finanziamento n. 20118200716712, originariamente stipulato con Findomestic Banca S.p.A., era nullo per violazione degli artt. 116 e 117
T.U.B., in quanto mancava la sottoscrizione e l'allegato contenente le voci di costo applicate al finanziamento;
d) la banca aveva applicato, durante il rapporto di finanziamento, il “TDMN” sull'intera rata, maggiorata delle spese di incasso rata mensile, generando un tasso di mora effettivo superiore al TSU vigente alla stipula del contratto;
e) il T.A.E.G. e il T.A.N. in concreto applicati non corrispondevano a quelli contrattualmente pattuiti;
f) il piano di ammortamento del contratto oggetto di esame etra stato determinato applicando il “regime composto degli interessi” contrariamente a quanto pattuito.
2. Con comparsa di costituzione del 03/10/2023, si costituiva in giudizio la la quale, impugnando ogni avversa deduzione e istanza, chiedeva il Controparte_1
2
R.g.a.c.c. 4901/2023 rigetto delle domande spiegate dall' opponente in quanto infondate per i seguenti motivi:
a) l'eccezione di carenza di legittimazione attiva era infondata in quanto il credito vantato nei confronti dell'opponente era stato oggetto di una cessione, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n.
130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla G.U.; a fortiori la cessione era stata comunicata con lettera raccomandata a/r come emerge dall'avviso di ricevimento depositato in atti;
b) l'eccezione di mancata prova del credito oggetto di esame era infondata in quanto erano stati depositati il contratto originale, il contratto di cessione e la lista dei crediti oggetto di cessione;
c) l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma ex art. 117 T.U.B. era infondata in quanto lo stesso era stato firmato digitalmente dall'opponente ed a fortiori lo stesso aveva proceduto al pagamento di parte delle rate manifestando la sua volontà di dare esecuzione al contratto;
d) l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti era infondata in quanto dall'estratto conto certificato conforme ex art. 50 T.U.B. depositato in atti emerge l'integrale movimentazione del rapporto oggetto di esame e il dettaglio degli importi dovuti;
e) l'eccezione di nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi era infondata in quanto nel contratto oggetti di esame, stipulato in data 25/02/2014, il T.A.N. (9,45%) e il T.A.E.G. (9,87%) contrattualmente pattuiti non configuravano usura essendo al di sotto del tasso soglia, pari al 18,99% (tasso medio 11,99%), relativo alle operazioni di “crediti personali” per il periodo in esame;
f) l'eccezione di nullità delle clausole relative agli interessi moratori ex art. 1815,
3
R.g.a.c.c. 4901/2023 comma 2, c.c. era infondata in quanto nel caso di specie i tassi pattuiti erano al di sotto delle soglie di usura ex L, n. 108/1996, dovendo peraltro essere esclusa la sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi di mora al fine di evitare il cumulo di voci eterogenee per natura e funzione;
g) l'eccezione di difformità tra il tasso di interesse convenuto e quello effettivamente applicato era generica e priva di riscontri probatori.
3. L'opposizione è infondata.
4. Il credito ingiunto per l'ammontare di 22.970,42 euro è esistente, in quanto ne ha fornito ampia prova producendo: - l'originale del contratto Controparte_1
di finanziamento sottoscritto dall'opponente con Findomestic Banca S.p.A. il
25/02/2014; - copia dell'estratto conto analitico certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 T.U.B.; - copia dei prospetti degli interessi di mora.
La legittimazione ad agire di sussiste, in quanto è divenuta titolare Controparte_1
del credito controverso per effetto di una cessione del credito effettuata in suo favore da Findomestic Banca S.p.A. Tale contratto di cessione del credito è stato concluso in occasione di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della L.
n. 130 del 30 aprile 1999 e art. 58 T.U.B., della quale è stata fornita comunicazione mediante pubblicazione nella G.U. E' noto che la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 10200 del 16 aprile 2021, ha affermato il principio secondo cui nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B. è sufficiente che si dia avviso della cessione mediante pubblicazione in G.U. Affinché la cessione del credito abbia effetto verso il debitore è sufficiente la conclusione del contratto di cessione mediante lo scambio di consenso tra cedente e cessionario.
La notificazione del contratto di cessione è prevista al sol fine di escludere la buona fede del debitore che, avvenuta la cessione e ricevuta la notificazione, effettui il pagamento in favore del cedente. Per consolidato orientamento, infatti,
l'art. 1264 c.c., che consente al debitore di liberarsi qualora, a seguito di cessione
4
R.g.a.c.c. 4901/2023 e prima della notificazione, effettui il pagamento in favore del cedente, deve intendersi nel senso che la cessione produce effetti verso il ceduto immediatamente, pertanto nell'immediato il cessionario è legittimato a pretendere l'adempimento del debito, tuttavia, in assenza di notificazione, dovendosi presumere la mancata conoscenza della cessione da parte del debitore, se il debitore effettua il pagamento si consente la produzione dell'effetto liberatorio. Peraltro, pur supponendo che la notificazione sia necessaria affinché la cessione del credito produca effetti, l'opposta ha piena legittimazione ad agire, in quanto ha fornito comunicazione all'opponente dell'avvenuta cessione del credito mediante lettera raccomandata n. 61727954980-9 del 06/11/2018 notificata in data 13/11/2018 e mediante richiesta di decreto ingiuntivo.
Pertanto, non può dubitarsi della piena efficacia della suddetta cessione verso il debitore.
La L. n.108/1996 ha introdotto il concetto del tasso soglia (artt. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si verifica il fenomeno usurario, con la conseguente sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c. secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Nel dettaglio, è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108/1996, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. Inoltre, la normativa citata ha introdotto, con l'art. 1 comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. prevedendo che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Nella fattispecie, l'opponente si è limitato ad una contestazione estremamente generica che giustifica l'integrale rigetto della deduzione non essendo nemmeno stati allegati in fatto i periodi nei quali si assume superato il
5
R.g.a.c.c. 4901/2023 tasso soglia, la percentuale ed i criteri di calcolo utilizzati per giungere a tale conclusione. Anche la Cassazione, sezione III, con sentenza n. 8883 del 13 maggio 2020, ha ribadito il principio secondo cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare modi, tempi e misura del superamento del tasso soglia. Tale principio è stato confermato anche dalla Cassazione, Sezioni Unite, nella sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, secondo cui “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intende provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m- nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
L'opponente lamenta che il contratto posto a fondamento della pretesa monitoria, n. 20118200716712 del 25/02/2014, sarebbe nullo per violazione dell'art. 117 T.U.B. nella parte in cui prevede che “i contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, glie eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Tale motivo di opposizione è infondato in quanto il contratto di finanziamento oggetto di esame contiene l'indicazione del
T.A.N. applicato nella misura del 9,45% e del T.A.E.G. applicato nella misura del
9,87%.
L'eccezione di nullità del contratto di finanziamento n. 20118200716712 del
25/02/2014 per difetto di forma ex art. 117 T.U.B. è infondata in quanto sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1653 del
23/01/2018, hanno precisato che “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente,
6
R.g.a.c.c. 4901/2023 ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”. Nel caso di specie il contratto è stato firmato digitalmente dall'opponente e quest'ultimo ha provveduto al pagamento di alcune rate, manifestando la volontà di dare esecuzione al contratto.
Quanto all'eccezione circa l'illegittimità dell'ammortamento alla francese, deve rilevarsi che la questione è stata prospettata in termini generici, del tutto slegati dalla specifica indicazione della previsione contrattuale concernente la medesima nonché della sua effettiva applicazione nel corso del rapporto.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna a rimborsare le spese di lite alla Parte_1 CP_1
liquidandole in 3.500,00 euro per compensi oltre a il 15% a titolo di
[...]
rimborso spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 14/07/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
7
R.g.a.c.c. 4901/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott.
Michelangelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 4901 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Angela Cantone (c.f. , domiciliata in Aversa, alla C.F._2
Via Ada de Negri n. 16, presso il suo studio
OPPONENTE
E
(c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Controparte_1 P.IVA_1
Zurlo (c.f. ) e Andrea Ornati (c.f. , C.F._3 C.F._4
domiciliati in La Spezia, alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, pertanto da intendersi domiciliati ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 presso la
Cancelleria del Tribunale
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 02/05/2023, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 999/2023 del
[...]
08/03/2023 notificatogli in data 21/03/2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di 22.970,42 euro, in virtù del contratto di finanziamento n. 20118200716712 del 25/02/2014.
A fondamento dell'opposizione deduceva che:
a) il credito oggetto di esame non era stato provato in quanto l'opposta aveva depositato un estratto di conto corrente che era stato prodotto e certificato dalla
Findomestic Banca S.p.A., riferito al rapporto contrattuale originario, pertanto,
l'estratto conto prodotto era inadatto a fondare la pretesa giudiziale della ricorrente, in quanto questo, ai sensi dell'art. 50 T.U.B., doveva essere certificato da uno dei dirigenti della banca interessata alla richiesta del decreto ingiuntivo;
a fortiori la certificazione apposta sull'estratto conto era viziata in quanto non riportava il nome del dirigente e la data;
b) era priva di legittimazione attiva in quanto, a prova della Controparte_1
cessione del credito in suo favore, aveva depositato l'avviso di cessione pubblicato in G.U. ai sensi dell'art. 58, comma 2, T.U.B. non contenente il riferimento alle posizioni debitorie cedute;
c) il contratto di finanziamento n. 20118200716712, originariamente stipulato con Findomestic Banca S.p.A., era nullo per violazione degli artt. 116 e 117
T.U.B., in quanto mancava la sottoscrizione e l'allegato contenente le voci di costo applicate al finanziamento;
d) la banca aveva applicato, durante il rapporto di finanziamento, il “TDMN” sull'intera rata, maggiorata delle spese di incasso rata mensile, generando un tasso di mora effettivo superiore al TSU vigente alla stipula del contratto;
e) il T.A.E.G. e il T.A.N. in concreto applicati non corrispondevano a quelli contrattualmente pattuiti;
f) il piano di ammortamento del contratto oggetto di esame etra stato determinato applicando il “regime composto degli interessi” contrariamente a quanto pattuito.
2. Con comparsa di costituzione del 03/10/2023, si costituiva in giudizio la la quale, impugnando ogni avversa deduzione e istanza, chiedeva il Controparte_1
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R.g.a.c.c. 4901/2023 rigetto delle domande spiegate dall' opponente in quanto infondate per i seguenti motivi:
a) l'eccezione di carenza di legittimazione attiva era infondata in quanto il credito vantato nei confronti dell'opponente era stato oggetto di una cessione, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n.
130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla G.U.; a fortiori la cessione era stata comunicata con lettera raccomandata a/r come emerge dall'avviso di ricevimento depositato in atti;
b) l'eccezione di mancata prova del credito oggetto di esame era infondata in quanto erano stati depositati il contratto originale, il contratto di cessione e la lista dei crediti oggetto di cessione;
c) l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma ex art. 117 T.U.B. era infondata in quanto lo stesso era stato firmato digitalmente dall'opponente ed a fortiori lo stesso aveva proceduto al pagamento di parte delle rate manifestando la sua volontà di dare esecuzione al contratto;
d) l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti era infondata in quanto dall'estratto conto certificato conforme ex art. 50 T.U.B. depositato in atti emerge l'integrale movimentazione del rapporto oggetto di esame e il dettaglio degli importi dovuti;
e) l'eccezione di nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi era infondata in quanto nel contratto oggetti di esame, stipulato in data 25/02/2014, il T.A.N. (9,45%) e il T.A.E.G. (9,87%) contrattualmente pattuiti non configuravano usura essendo al di sotto del tasso soglia, pari al 18,99% (tasso medio 11,99%), relativo alle operazioni di “crediti personali” per il periodo in esame;
f) l'eccezione di nullità delle clausole relative agli interessi moratori ex art. 1815,
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R.g.a.c.c. 4901/2023 comma 2, c.c. era infondata in quanto nel caso di specie i tassi pattuiti erano al di sotto delle soglie di usura ex L, n. 108/1996, dovendo peraltro essere esclusa la sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi di mora al fine di evitare il cumulo di voci eterogenee per natura e funzione;
g) l'eccezione di difformità tra il tasso di interesse convenuto e quello effettivamente applicato era generica e priva di riscontri probatori.
3. L'opposizione è infondata.
4. Il credito ingiunto per l'ammontare di 22.970,42 euro è esistente, in quanto ne ha fornito ampia prova producendo: - l'originale del contratto Controparte_1
di finanziamento sottoscritto dall'opponente con Findomestic Banca S.p.A. il
25/02/2014; - copia dell'estratto conto analitico certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 T.U.B.; - copia dei prospetti degli interessi di mora.
La legittimazione ad agire di sussiste, in quanto è divenuta titolare Controparte_1
del credito controverso per effetto di una cessione del credito effettuata in suo favore da Findomestic Banca S.p.A. Tale contratto di cessione del credito è stato concluso in occasione di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della L.
n. 130 del 30 aprile 1999 e art. 58 T.U.B., della quale è stata fornita comunicazione mediante pubblicazione nella G.U. E' noto che la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 10200 del 16 aprile 2021, ha affermato il principio secondo cui nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B. è sufficiente che si dia avviso della cessione mediante pubblicazione in G.U. Affinché la cessione del credito abbia effetto verso il debitore è sufficiente la conclusione del contratto di cessione mediante lo scambio di consenso tra cedente e cessionario.
La notificazione del contratto di cessione è prevista al sol fine di escludere la buona fede del debitore che, avvenuta la cessione e ricevuta la notificazione, effettui il pagamento in favore del cedente. Per consolidato orientamento, infatti,
l'art. 1264 c.c., che consente al debitore di liberarsi qualora, a seguito di cessione
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R.g.a.c.c. 4901/2023 e prima della notificazione, effettui il pagamento in favore del cedente, deve intendersi nel senso che la cessione produce effetti verso il ceduto immediatamente, pertanto nell'immediato il cessionario è legittimato a pretendere l'adempimento del debito, tuttavia, in assenza di notificazione, dovendosi presumere la mancata conoscenza della cessione da parte del debitore, se il debitore effettua il pagamento si consente la produzione dell'effetto liberatorio. Peraltro, pur supponendo che la notificazione sia necessaria affinché la cessione del credito produca effetti, l'opposta ha piena legittimazione ad agire, in quanto ha fornito comunicazione all'opponente dell'avvenuta cessione del credito mediante lettera raccomandata n. 61727954980-9 del 06/11/2018 notificata in data 13/11/2018 e mediante richiesta di decreto ingiuntivo.
Pertanto, non può dubitarsi della piena efficacia della suddetta cessione verso il debitore.
La L. n.108/1996 ha introdotto il concetto del tasso soglia (artt. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si verifica il fenomeno usurario, con la conseguente sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c. secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Nel dettaglio, è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108/1996, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. Inoltre, la normativa citata ha introdotto, con l'art. 1 comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. prevedendo che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Nella fattispecie, l'opponente si è limitato ad una contestazione estremamente generica che giustifica l'integrale rigetto della deduzione non essendo nemmeno stati allegati in fatto i periodi nei quali si assume superato il
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R.g.a.c.c. 4901/2023 tasso soglia, la percentuale ed i criteri di calcolo utilizzati per giungere a tale conclusione. Anche la Cassazione, sezione III, con sentenza n. 8883 del 13 maggio 2020, ha ribadito il principio secondo cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare modi, tempi e misura del superamento del tasso soglia. Tale principio è stato confermato anche dalla Cassazione, Sezioni Unite, nella sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, secondo cui “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intende provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m- nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
L'opponente lamenta che il contratto posto a fondamento della pretesa monitoria, n. 20118200716712 del 25/02/2014, sarebbe nullo per violazione dell'art. 117 T.U.B. nella parte in cui prevede che “i contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, glie eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Tale motivo di opposizione è infondato in quanto il contratto di finanziamento oggetto di esame contiene l'indicazione del
T.A.N. applicato nella misura del 9,45% e del T.A.E.G. applicato nella misura del
9,87%.
L'eccezione di nullità del contratto di finanziamento n. 20118200716712 del
25/02/2014 per difetto di forma ex art. 117 T.U.B. è infondata in quanto sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1653 del
23/01/2018, hanno precisato che “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente,
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R.g.a.c.c. 4901/2023 ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”. Nel caso di specie il contratto è stato firmato digitalmente dall'opponente e quest'ultimo ha provveduto al pagamento di alcune rate, manifestando la volontà di dare esecuzione al contratto.
Quanto all'eccezione circa l'illegittimità dell'ammortamento alla francese, deve rilevarsi che la questione è stata prospettata in termini generici, del tutto slegati dalla specifica indicazione della previsione contrattuale concernente la medesima nonché della sua effettiva applicazione nel corso del rapporto.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna a rimborsare le spese di lite alla Parte_1 CP_1
liquidandole in 3.500,00 euro per compensi oltre a il 15% a titolo di
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rimborso spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 14/07/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 4901/2023