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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/11/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2538/2024 R.G. avente ad oggetto “mantenimento di figli”, promossa da (c.f. , nata a [...] in data [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via Forlanini n. 122, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvia Orecchio
- ricorrente - contro (c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2 nella c.da Buttino snc, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Armenia
- resistente - e contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._3 residente nella via Forlanini 122, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lidia Corallo e Guglielmo Barone
- resistente - e con l'intervento del P.M. in sede (che ha espresso parere favorevole il 17/10/2025)
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ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/09/2024, – premettendo che con sentenza Parte_1
n.190/2012 era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i suoi genitori e che tale sentenza, resa quando era minorenne, aveva disposto l'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i genitori, il suo collocamento presso la madre e l'obbligo del padre di versare a quest'ultima la somma mensile di € 600,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 75% delle spese straordinarie – rappresentava di essere ormai maggiorenne, di non essere economicamente autonoma, di non abitare più con la madre e di vivere a Milano dal
2021 per motivi di studio (aveva conseguito già la laurea triennale in Economia e Management presso l'Università Statale di Milano, con voto di laurea 110 e lode) e di essere iscritta attualmente al corso di laurea magistrale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di pagina 1 di 6 Milano alla facoltà di Economia, dovendo, così, affrontare spese per vitto, utenze, tasse universitarie, trasporti e libri.
La ricorrente chiedeva che l'assegno periodico di € 600,00 al mese fosse versato a lei direttamente, affichè la stessa acquisisse maggiore autonomia finanziaria ed avesse la gestione diretta delle risorse economiche versate in suo favore.
Con comparsa di risposta depositata il 19/11/2024, si costituiva in giudizio la madre della ricorrente, , la quale non si opponeva al versamento diretto di una parte Controparte_2 della somma dovuta da a titolo di contributo al mantenimento della figlia Controparte_1 maggiorenne e, a tal fine;
- deduceva che conviveva ancora con la stessa nei periodi festivi o estivi in cui Pt_1 rientrava da Milano e che la madre contribuiva alle spese ordinarie e straordinarie della figlia, effettuando immediatamente il bonifico dell'intero importo versato dal padre;
- sosteneva che i rapporti tra i genitori si erano incrinati quando aveva dovuto intimare a due atti di precetto e che quest'ultimo aveva avviato il procedimento n. Controparte_1
20/2022 R.G. per ottenere la revoca dell'assegno divorzile, nel corso del quale era stato chiesto in via riconvenzionale l'aumento del contributo al mantenimento per la figlia, in ragione delle maggiori spese universitarie, ma il Tribunale di Ragusa aveva rigettato la domanda di revoca dell'assegno divorzile e confermato la misura del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne;
Pt_1
- eccepiva l'inammissibilità della domanda di , in quanto volta ad ottenere il Pt_1 contributo di € 300,00 da ciascun genitore (in tal modo riducendo l'obbligo a carico del padre)
e, inoltre, che l'importo dell'assegno non era stato rivalutato dal 2012 (per cui avrebbe dovuto essere attualmente pari ad € 694,13 al mese) e, infine, di non potere essere obbligata a versare alla figlia un ulteriore contributo;
- chiedeva, infine, che fosse disposto il versamento diretto alla figlia dei 2/3 del contributo al mantenimento di € 600,00 posto a carico del padre (ossia € 400,00 mensili), respingendosi per il resto il ricorso di . Parte_1
Con comparsa depositata il 25/11/2024, si costituiva il quale aderiva Controparte_1 alla domanda della figlia e chiedeva al Tribunale di disporre il versamento diretto a Pt_1 dell'intera somma di € 600,00 al mese, siccome determinata nella sentenza di divorzio n.
190/2012, oltre al 75% delle spese straordinarie, stante il fatto che viveva a Milano ed Pt_1 aveva “sempre dimostrato di essere assennata e parsimoniosa, perfettamente in grado di gestire il denaro di cui disponeva e dispone”. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 20/12/2024, Controparte_1 prendendo posizione nei confronti delle altre parti:
- contestava le affermazioni di relative alla dedotta convivenza di Controparte_2
con la madre, stante la stabile domiciliazione della ragazza a Milano per motivi Pt_1 di studio, mentre d'estate la stessa permaneva circa tre mesi a Marina di Ragusa con il padre, il quale, comunque, continuava a versare il contributo al mantenimento alla anche durante tale periodo;
CP_2 pagina 2 di 6 - precisava di essere disponibile ad effettuare la rivalutazione della somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento a suo carico e che la domanda di non era Pt_1 volta a ridurre l'obbligo a carico del padre (come prospettato dalla , ma solo CP_2
a modificare il destinatario invece che la madre); Pt_1
- eccepiva l'inammissibilità della richiesta di stante Controparte_2
l'impossibilità di frazionare l'assegno dovuto in favore della figlia;
- condivideva la domanda di , volta a gestire direttamente le risorse Pt_1 economiche, avendo la madre in passato trattenuto indebitamente parte delle somme.
Nelle proprie note di trattazione scritta, anche la ricorrente contestava le accuse di influenza paterna, formulate dalla madre, ritenendole pretestuose ed irrilevanti, così come le problematiche insorte tra i genitori;
si opponeva alla proposta della madre di limitare ad €
400,00 al mese il contributo da versarsi direttamente in suo favore, stante l'insufficienza di tale somma rispetto al costo della vita a Milano, prendeva atto della disponibilità manifestata dai genitori al versamento diretto in suo favore ed insisteva nella domanda di versamento diretto dell'intero contributo posto a carico del padre.
All'udienza cartolare del 4.4.2025, avendo le parti precisato le conclusioni nelle note scritte depositate nel termine di cui all'art. 473-bis.28 n. 1 c.p.c., oltre a depositare gli scritti conclusivi nei termini di cui ai nn. 2 e 3 del citato art. 473-bis.28, il giudice delegato rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio, previa acquisizione del parere del
P.M.-sede.
Il P.M. in sede esprimeva parere favorevole in data 17.10.2025.
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Nel caso in esame, ha chiesto, previo accertamento della sua Parte_1 legittimazione ad ottenere un assegno periodico a titolo di contributo per il suo mantenimento ex art 337-septies c.c. dell'importo di € 600,00, “dire tenuti i sig.ri e Controparte_1
a versare direttamente alla stessa tale importo affinché possa utilizzarlo per Controparte_2 le proprie necessità quotidiane”.
In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha così riformulato la sua domanda iniziale: “Ritenere e dichiarare che la sig.ra nata a [...] il Parte_1
01/11/2002 (cf, ) sia legittimata ad ottenere un assegno periodico a C.F._4 titolo di contributo per il suo mantenimento ex art 337 septies cc dell'importo di € 600,00 a carico del sig. quale somma dallo stesso già versata alla sig.ra in Controparte_1 CP_2 virtù della sentenza di separazione del 2012 da adeguarsi secondo gli indici ISTAT”.
In tal modo, ha specificamente chiesto il versamento diretto in proprio Parte_1 favore dell'assegno di suo mantenimento posto a carico del padre.
ha prestato la sua adesione alla domanda della figlia, chiedendo al Controparte_1
Tribunale di volere disporre “il versamento diretto della somma di euro 600,00 già disposto in sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in favore della stessa”.
La madre ha contestato parzialmente la richiesta di , non Controparte_2 Pt_1 opponendosi, in ultimo, al versamento della somma di € 470,00 direttamente a quest'ultima, ma pagina 3 di 6 chiedendo la corresponsione di € 130,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia per i periodi in cui la stessa era convivente, allorquando rientrava da Milano.
Nelle memorie depositate il 26/02/2025, resosi disponibile anche alla Controparte_1 rivalutazione dell'importo da versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia, ha rilevato, versando in atti documentazione, che in tre diverse occasioni non ha Controparte_2 rifuso alla figlia l'intero importo corrisposto dallo stesso alla resistente, e precisamente nel mese di aprile 2024 l'importo del bonifico è stato di euro 400,00, a maggio di euro 500,00, a giugno zero, per complessivi euro 900,00 in meno rispetto a quanto corrisposto dal alla CP_1
CP_2
Orbene, la domanda di va accolta. Parte_1
Ed infatti, in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, l'art. 337-septies c.c. statuisce che l'assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, salvo diversa determinazione del giudice, va versato direttamente all'avente diritto.
In caso di convivenza del figlio maggiorenne con uno dei genitori, sussiste la legittimazione del genitore convivente (legittimazione concorrente) a richiedere ed ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto si presume che sia lo stesso a farsi carico delle spese per l'alimentazione, le utenze, l'abbigliamento per il figlio;
quando il figlio maggiorenne cessa di convivere con il genitore, si configura la legittimazione iure proprio del figlio stesso ad ottenere tale contributo da parte dei genitori.
L'interpretazione giurisprudenziale ha, inoltre, chiarito che la convivenza del figlio con il genitore sussiste anche quando, pur avendo lo stesso intrapreso un percorso universitario in altra città, la casa familiare costituisca in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore convivente sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio (da ultimo, Cassazione civile sez. I, 22/11/2024, n.30179).
Occorre, ancora, precisare che, se la richiesta del versamento diretto dell'assegno di mantenimento è formulata dal figlio maggiorenne, quest'ultimo deve provare “non solo la mancanza di indipendenza economica, - che è la precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (Cass. n. 17183/2020; Cass. n.
16327/2023).
Al fine di stabilire se l'azione volta ad ottenere il mantenimento del figlio diventato maggiorenne spetti direttamente a quest'ultimo oppure al genitore separato o divorziato con cui continua a coabitare, occorre distinguere l'ipotesi del figlio che faccia valere direttamente la sua pretesa sulla base di una sua autonoma posizione (per cui la legittimazione spetta esclusivamente allo stesso figlio), da quella in cui il figlio ometta di esercitare i suoi diritti nei confronti del genitore con cui non convive, lasciando che al suo mantenimento provveda direttamente e totalmente il genitore con cui convive, atteso che in tale ipotesi quest'ultimo genitore è legittimato ad agire iure proprio per il rimborso di quanto da lui costantemente pagina 4 di 6 anticipato per conto dell'altro coniuge, tenuto al mantenimento ai sensi dell'art 148 c.c., trattandosi di obbligazione solidale alla quale sono applicabili gli art. 1298 e 1299 c.c..
(Cassazione civile sez. I, 29/03/1994, n.3049).
In altro arresto, la Suprema Corte ha precisato che “nel giudizio incardinato dallo stesso figlio nei confronti di uno solo dei genitori per ottenere il suddetto mantenimento, inoltre,
l'altro genitore non è litisconsorte necessario, poiché non si tratta di obbligazione solidale.
Una volta individuata la misura dell'assegno, tuttavia, il quantum non può che ripartirsi fra i genitori in misura proporzionale alle possibilità di ciascuno di essi” (Cass. 18451/2022).
Applicati i superiori principi alla fattispecie in esame, si osserva innanzitutto che è incontestato che la figlia ricorrente non ha raggiunto l'indipendenza economica e che vive e studia a Milano, tornando a Ragusa solo nei periodi di sospensione delle attività universitarie.
ha sostenuto che la figlia risulta convivente con la stessa in via Controparte_2
Forlanini, “ove ha la residenza (v. certificato già in atti), che raggiunge ogni qualvolta è libera dagli impegni di studio”; ha precisato, inoltre, di avere “cura di trasmettere immediatamente tramite bonifico il contributo per il mantenimento ricevuto dal padre” (pag. 2 della comparsa di costituzione) alla figlia nei periodi in cui è fuori sede per motivi di studio e di provvedere al mantenimento diretto in favore della stessa che con lei convive “atteso che attende a tutte le sue esigenze nei periodi in cui ritorna a casa, ai bisogni correnti, alle utenze dell'immobile di residenza e sostiene le spese straordinarie nel suo interesse” (pag. 3 della comparsa).
ha dedotto che la figlia permane “quasi per tre mesi continuativi presso Controparte_1 la residenza estiva del padre a Marina di Ragusa”, durante la pausa estiva degli studi universitari e tale circostanza non è stata contestata dalla CP_2
Deve pertanto ritenersi venuto meno il rapporto di stabile convivenza della ricorrente con la madre, posto che abita per lo più a Milano, ove attende proficuamente al suo Pt_1 percorso di studi, mentre trascorre l'intero periodo estivo con il padre, sicchè torna a casa della madre solo per irrilevanti e brevi periodi.
, inoltre, non ha dato prova di contribuire materialmente alle spese della Controparte_2 figlia allorquando la stessa vive a Milano, essendosi limitata a dedurre e provare che la stessa trasferisce a esclusivamente le somme versate dal padre, senza invece dedurre e Pt_1 provare il suo mantenimento diretto in favore della figlia, specie quando la stessa è fuori sede per studio (v. quanto espresso da Cass. 30179/2024, sopra citata); per altro verso, si è limitata ad allegare di provvedere al mantenimento della figlia nei brevi periodi in cui trascorre con la madre qualche giorno di vacanza.
Ne consegue che, in mancanza di convivenza con la figlia e in difetto di mantenimento diretto di quest'ultima, non è più legittimata a percepire il contributo del padre Controparte_2 al mantenimento della figlia, contributo che, quindi, deve essere corrisposto da Controparte_1 direttamente alla figlia maggiorenne , nell'importo stabilito nella sentenza di divorzio, Pt_1 rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
il diritto al pagamento diretto deve dirsi sorto in data 24.9.2024, di deposito del ricorso.
pagina 5 di 6 La natura della causa giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2538/2024 R.G., a modifica della sentenza di divorzio n. 190/2012, depositata il 2.4.2012, tra e Controparte_1 CP_2
ferma ogni altra statuizione,
[...]
Dispone che versi direttamente alla figlia maggiorenne , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di €
600,00, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di Consiglio del Tribunale, in data 28.11.2025
Il Giudice estensore Dott.ssa Sandra Levanti Il Presidente Dott. Massimo Pulvirenti
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