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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 29/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 594 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato,
TRA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. BERETTA ANNALISA, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. RIZZI FILIPPO elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
AVV. dei minori ( nato il Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
30/08/2016) e (nata il [...]), in proprio, nominato con provvedimento del Persona_2
19/06/2024, costituito con memoria depositata in data 19/07/2024;
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 15/04/2024
OGGETTO: separazione giudiziale
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo il 02/04/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile con in Cremona il 17/11/2019 (trascritto presso gli atti CP_1
dello Stato civile del Comune medesimo anno 2019, atto 99, parte I), unione dalla quale sono nati i figli ( nato il [...]) e (nata il [...]), chiedeva a questo Persona_1 Persona_2
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni specificate in ricorso.
Con comparsa depositata il 17/05/2024, si costituiva in giudizio , aderendo alla CP_1
richiesta di separazione della moglie alle condizioni individuate in comparsa.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, nominava curatore speciale in favore dei minori e disponeva la prosecuzione degli interventi di sostegno al nucleo già attivati dal Tribunale per i minorenni di Brescia.
I servizi sociali territorialmente competenti trasmettevano quindi relazioni di aggiornamento sul nucleo familiare dando atto dell'evoluzione positiva dei percorsi, individuali e di coppia, intrapresi dai genitori.
All'udienza del 21/01/2025, infine, le parti comparivano personalmente e dichiaravano di non avere più intenzione di separarsi essendosi riconciliate;
il curatore speciale nulla opponeva, tenuto conto anche dell'andamento positivo degli interventi di supporto. Il Giudice, dato atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 29/01/2025.
*
Osserva il Collegio che i coniugi hanno personalmente dichiarato di essersi riconciliati e di non avere più intenzione di separarsi. La concorde dichiarazione delle parti di aver ricostituito la famiglia non consente di mettere in dubbio la sussistenza di tale nuova situazione di fatto. Del resto, l'accertamento dell'avvenuta riconciliazione tra coniugi, per avere essi tenuto un comportamento non equivoco che risulti incompatibile con lo stato di separazione, va compiuto attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dagli stessi coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ripresa della convivenza e alla costituzione di una rinnovata comunione.
Alla luce di tale sopravvenienza va dichiarata l'estinzione del giudizio. Infatti, ai sensi dell'art. 154
c.c. “la riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta”. Posto che l'abbandono della domanda importa la rinuncia a tutte le richieste formulate nel corso del giudizio, la riconciliazione determina, pertanto, l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite vanno, infine, interamente compensate tra le parti, posto che la riconciliazione determina il ripristino della comunione di vita coniugale e non è configurabile alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta riconciliazione;
2. Dichiara compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato,
TRA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. BERETTA ANNALISA, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. RIZZI FILIPPO elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
AVV. dei minori ( nato il Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
30/08/2016) e (nata il [...]), in proprio, nominato con provvedimento del Persona_2
19/06/2024, costituito con memoria depositata in data 19/07/2024;
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 15/04/2024
OGGETTO: separazione giudiziale
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo il 02/04/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile con in Cremona il 17/11/2019 (trascritto presso gli atti CP_1
dello Stato civile del Comune medesimo anno 2019, atto 99, parte I), unione dalla quale sono nati i figli ( nato il [...]) e (nata il [...]), chiedeva a questo Persona_1 Persona_2
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni specificate in ricorso.
Con comparsa depositata il 17/05/2024, si costituiva in giudizio , aderendo alla CP_1
richiesta di separazione della moglie alle condizioni individuate in comparsa.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, nominava curatore speciale in favore dei minori e disponeva la prosecuzione degli interventi di sostegno al nucleo già attivati dal Tribunale per i minorenni di Brescia.
I servizi sociali territorialmente competenti trasmettevano quindi relazioni di aggiornamento sul nucleo familiare dando atto dell'evoluzione positiva dei percorsi, individuali e di coppia, intrapresi dai genitori.
All'udienza del 21/01/2025, infine, le parti comparivano personalmente e dichiaravano di non avere più intenzione di separarsi essendosi riconciliate;
il curatore speciale nulla opponeva, tenuto conto anche dell'andamento positivo degli interventi di supporto. Il Giudice, dato atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 29/01/2025.
*
Osserva il Collegio che i coniugi hanno personalmente dichiarato di essersi riconciliati e di non avere più intenzione di separarsi. La concorde dichiarazione delle parti di aver ricostituito la famiglia non consente di mettere in dubbio la sussistenza di tale nuova situazione di fatto. Del resto, l'accertamento dell'avvenuta riconciliazione tra coniugi, per avere essi tenuto un comportamento non equivoco che risulti incompatibile con lo stato di separazione, va compiuto attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dagli stessi coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ripresa della convivenza e alla costituzione di una rinnovata comunione.
Alla luce di tale sopravvenienza va dichiarata l'estinzione del giudizio. Infatti, ai sensi dell'art. 154
c.c. “la riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta”. Posto che l'abbandono della domanda importa la rinuncia a tutte le richieste formulate nel corso del giudizio, la riconciliazione determina, pertanto, l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite vanno, infine, interamente compensate tra le parti, posto che la riconciliazione determina il ripristino della comunione di vita coniugale e non è configurabile alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta riconciliazione;
2. Dichiara compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato