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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
composta dai magistrati
Dr. Nicoletta Orlandi Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 679 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del procuratore speciale dr. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Rubino Maria Elisa
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa in primo grado Controparte_1 dall'Avv. Dario Bini
APPELLATA CONTIMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale Ordinario di Pescara n.
79/2024 ed avverso la sentenza definitiva n. 907 depositata il 10/07/2024
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza non definitiva n. 79/2024 il Tribunale Ordinario di Pescara dichiarava la nullità delle clausole aventi ad oggetto la capitalizzazione degli interessi debitori, il rinvio agli usi su piazza per la determinazione degli interessi passivi, le spese e la commissione di massimo scoperto contenute nel contratto di conto corrente ordinario n. 16745 intestato presso a , sul quale erano regolati vari conti Parte_1 Controparte_1
anticipi, e rimetteva la causa sul ruolo per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
2. Con successiva sentenza definitiva n. 907 pubblicata il 10/7/2024 il Tribunale
condannava alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di € 87.350,06 Parte_1
oltre ad interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla notifica dell'atto introduttivo al soddisfo, compensava nella misura del 10% le spese di lite e condannava la banca a rifondere alla controparte la residua quota del 90%.
2. Con atto di citazione notificato il 15/7/2024 proponeva appello Parte_1
avverso le sentenze sopra indicate, chiedendone la riforma.
3. La parte appellata non si costituiva in giudizio.
4. Con istanza depositata il 24/10/2024, sottoscritta dal procuratore speciale e dalla difensora, la parte appellante dichiarava di rinunciare all'appello, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.,
avendo le parti raggiunto un accordo transattivo, e chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio.
4. Con decreto in data 13/2/2025, ritualmente comunicato alla parte costituita, veniva disposto che l'udienza del 4/3/2025, fissata per la prima comparizione, si svolgesse mediante il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. Nelle memorie depositate ai sensi della norma citata, l'appellante ribadiva la rinuncia all'appello.
6. Con ordinanza in data 7/3/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione per la dichiarazione di estinzione.
8. Sulla base di quanto esposto, stante la ritualità della rinuncia all'appello, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
9. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, non essendo l'appellata costituita.
10. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (vedi Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 07/03/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
composta dai magistrati
Dr. Nicoletta Orlandi Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 679 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del procuratore speciale dr. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Rubino Maria Elisa
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa in primo grado Controparte_1 dall'Avv. Dario Bini
APPELLATA CONTIMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale Ordinario di Pescara n.
79/2024 ed avverso la sentenza definitiva n. 907 depositata il 10/07/2024
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza non definitiva n. 79/2024 il Tribunale Ordinario di Pescara dichiarava la nullità delle clausole aventi ad oggetto la capitalizzazione degli interessi debitori, il rinvio agli usi su piazza per la determinazione degli interessi passivi, le spese e la commissione di massimo scoperto contenute nel contratto di conto corrente ordinario n. 16745 intestato presso a , sul quale erano regolati vari conti Parte_1 Controparte_1
anticipi, e rimetteva la causa sul ruolo per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
2. Con successiva sentenza definitiva n. 907 pubblicata il 10/7/2024 il Tribunale
condannava alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di € 87.350,06 Parte_1
oltre ad interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla notifica dell'atto introduttivo al soddisfo, compensava nella misura del 10% le spese di lite e condannava la banca a rifondere alla controparte la residua quota del 90%.
2. Con atto di citazione notificato il 15/7/2024 proponeva appello Parte_1
avverso le sentenze sopra indicate, chiedendone la riforma.
3. La parte appellata non si costituiva in giudizio.
4. Con istanza depositata il 24/10/2024, sottoscritta dal procuratore speciale e dalla difensora, la parte appellante dichiarava di rinunciare all'appello, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.,
avendo le parti raggiunto un accordo transattivo, e chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio.
4. Con decreto in data 13/2/2025, ritualmente comunicato alla parte costituita, veniva disposto che l'udienza del 4/3/2025, fissata per la prima comparizione, si svolgesse mediante il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. Nelle memorie depositate ai sensi della norma citata, l'appellante ribadiva la rinuncia all'appello.
6. Con ordinanza in data 7/3/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione per la dichiarazione di estinzione.
8. Sulla base di quanto esposto, stante la ritualità della rinuncia all'appello, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
9. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, non essendo l'appellata costituita.
10. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (vedi Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 07/03/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi