Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO IL GIUDICE Dott.ssa M. FONTANA quale giudice del lavoro letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di previdenza iscritta al n. 12214/'24 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è riunito il procedimento recante n. rg 6506/'23, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
TRA
rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Salvatore Mauriello, presso il cui studio in Napoli alla Piazza Carlo III n. 42, elett.te domicilia
E
, in persona del Controparte_1 suo presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura notarile, dall'Avv. Anna di Stefano con la quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via A. De Gasperi, n.55 CP_2
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 23.5.2024, la ricorrente in epigrafe, nella spiegata qualità, esponeva: di avere presentato domanda per il riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile;
di aver proposto ricorso ex art 445 bis cpc a seguito del mancato accoglimento della domanda in sede amministrativa;
di essere stata riconosciuta invalida nella misura del 100%, con decorrenza differita rispetto alla data di presentazione dell'istanza amministrativa.
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Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato in data 23.5.2024, nel rispetto del relativo termine essenziale. Va premesso che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Parte attrice si è limitato ad osservare “Difatti, dalla documentazione medica prodotta in sede di ATP emerge che la ricorrente è affetta da “sclerosi multipla, ipertensione arteriosa, noduli tiroidei, discopatia con mielopatia dorso lombare sacrale, limitazione articolare, disfunzione tiroidea, disturbo delle radici dei plessi nervosi, distrofia muscolare, miopatia, artrosi generalizzata, anoressia, BPCO, sindrome depressiva grave, e quant'altro….” . La ricorrente quindi presenta un quadro sia clinico sia anamnestico che dimostra il grave e progressivo deterioramento delle sue condizioni fisiche e psichiche. Dal punto di vista “motorio” le sue patologie la rendono incapace di deambulare in
2 accettabile sicurezza in ambiente esterno ove gli spostamenti risultano estremamente pericolosi e di attendere autonomamente agli atti di vita quotidiani. Le stesse infatti le impediscono di compiere tutte quelle attività, caratteristiche della vita quotidiana, come fare la spesa, cucinare, andare dal medico e quant'altro. Peraltro, la documentazione medica allegata in sede di ATP, che non è stata adeguatamente valutata, comprova l'incapacità del ricorrente di attendere autonomamente agli atti di vita quotidiana … Tuttavia nella sua relazione il C.T.U. non dettaglia in alcun modo quali attività della vita quotidiana (A.D.L.) la ricorrente sia in condizioni di svolgere (e neanche come abbia fatto a stabilirlo) ma, soprattutto, per quanto sia evidente che non sia capace di svolgere molte delle attività strumentali (I.A.D.L.), neanche queste sono esaminate in dettaglio”, con riferimenti agli orientamenti giurisprudenziali in ordine al concetto di “incapacità permanente di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano”. In altri termini, parte attrice, limitandosi a proporre una prospettazione differente da quella fornita dal consulente d'ufficio, non esprime doglianze riconoscibili e apprezzabili sotto il profilo dell'iter motivazionale che giustifichi il rigetto delle conclusioni rassegnate in atti dal ctu;
nulla dice in definitiva di apprezzabilmente censorio, limitandosi a censure valutative dell'iter motivazionale seguito dal consulente d'ufficio. In altri termini non esprime specifici rilievi dal punto di vista della violazione di criteri medico legali di valutazione delle patologie che, invece, apoditticamente assume essere tali da incidere negativamente sulla capacità di compimento degli atti della vita quotidiana.
Le contestazioni mosse risultano dunque inammissibili, con la conseguenza che deve ritenersi accertata la sussistenza dello stato invalidante nei limiti di quanto rilevato dal ctu in sede di accertamento preventivo. Pertanto deve dichiararsi la ricorrente invalida nella misura del 100% a far data dal 1.8.2023. In considerazione dell'esito della lite, si compensano le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara nata a [...] il [...], invalida nella misura Parte_1 del 100% dal 1°.8.2023; b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_2
Napoli, 23.1.2025 Il Giudice del lavoro dr Manuela Fontana
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