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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6338/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240037654142000 TASSA AUTOMOBIL 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in oggetto portante le tasse auto per l'anno 2021.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'Assessorato regionale dell'Economia della Regione Siciliana - ente impositore nel presente giudizio - si è costituito in giudizio.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorso è infondato.
E invero, "In tema di tassa automobilistica, nel caso di vendita di autoveicolo non seguita da annotazione nel pubblico registro automobilistico, l'intestatario non è esonerato dal pagamento in via solidale del tributo, anche se il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è, da un punto di vista sostanziale, colui che, a prescindere dalle risultanze di detto registro, abbia la disponibilità reale ed effettiva del veicolo in base a documenti di data certa e verso il quale il primo, ove provveda al pagamento della tassa, ha diritto di rivalsa." (Cass. civ., 8737/2018, ord.)
Sul punto è chiaro l'orientamento della giurisprudenza secondo cui "l soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, da un punto di vista sostanziale, non può che essere il soggetto che, a prescindere dalle risultanze del pubblico registro automobilistico, abbia la disponibilità effettiva e reale del veicolo sulla base di documenti di data certa (v. Cass. n. 10011/2006), tuttavia, ciò non esonera l'intestatario del veicolo dal pagamento dell'imposta, nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà del veicolo non venga annotata al PRA, dal momento che quest'ultimo, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà o la perdita di possesso del veicolo, assume la veste di responsabile d'imposta, nel senso che rimane obbligato in solido con il compratore del veicolo al pagamento della tassa automobilistica, con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo" (Cass. civ., 8727/2018, ord).
Nel caso di specie, quindi, in assenza di trascrizione della perdita di possesso dell'auto al PRA per l'anno in contestazione, il ricorrente è tenuto a pagare l'imposta, non perché non avvia sufficientemente provato la vendita del mezzo, ma in quanto responsabile d'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti dell'acquirente, fino alla trascrizione dell'atto di vendita al PRA.
In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'Assessorato regionale intimato, in euro 200,00 (duecento/00) e, in favore concessionario, in euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n.
55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Così deciso in Catania il 31 dicembre 2025, sciogliendo la riserva ex art. 35, comma 2, del d.lgs. n.
546/1992.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6338/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240037654142000 TASSA AUTOMOBIL 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in oggetto portante le tasse auto per l'anno 2021.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'Assessorato regionale dell'Economia della Regione Siciliana - ente impositore nel presente giudizio - si è costituito in giudizio.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorso è infondato.
E invero, "In tema di tassa automobilistica, nel caso di vendita di autoveicolo non seguita da annotazione nel pubblico registro automobilistico, l'intestatario non è esonerato dal pagamento in via solidale del tributo, anche se il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è, da un punto di vista sostanziale, colui che, a prescindere dalle risultanze di detto registro, abbia la disponibilità reale ed effettiva del veicolo in base a documenti di data certa e verso il quale il primo, ove provveda al pagamento della tassa, ha diritto di rivalsa." (Cass. civ., 8737/2018, ord.)
Sul punto è chiaro l'orientamento della giurisprudenza secondo cui "l soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, da un punto di vista sostanziale, non può che essere il soggetto che, a prescindere dalle risultanze del pubblico registro automobilistico, abbia la disponibilità effettiva e reale del veicolo sulla base di documenti di data certa (v. Cass. n. 10011/2006), tuttavia, ciò non esonera l'intestatario del veicolo dal pagamento dell'imposta, nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà del veicolo non venga annotata al PRA, dal momento che quest'ultimo, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà o la perdita di possesso del veicolo, assume la veste di responsabile d'imposta, nel senso che rimane obbligato in solido con il compratore del veicolo al pagamento della tassa automobilistica, con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo" (Cass. civ., 8727/2018, ord).
Nel caso di specie, quindi, in assenza di trascrizione della perdita di possesso dell'auto al PRA per l'anno in contestazione, il ricorrente è tenuto a pagare l'imposta, non perché non avvia sufficientemente provato la vendita del mezzo, ma in quanto responsabile d'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti dell'acquirente, fino alla trascrizione dell'atto di vendita al PRA.
In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'Assessorato regionale intimato, in euro 200,00 (duecento/00) e, in favore concessionario, in euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n.
55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Così deciso in Catania il 31 dicembre 2025, sciogliendo la riserva ex art. 35, comma 2, del d.lgs. n.
546/1992.