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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n.
1757/2024 R.G.L. promossa
d a
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Walter Gulotta ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo in Via Nicolò Turrisi 38/a, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- convenuto contumace - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 07.05.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' , per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore dei ratei CP_1
maturati e non riscossi di cui alla prestazione dedotta (assegno mensile di assistenza) il cui requisito era stato riconosciuto con decreto di omologa del 27.09.2023 - RG
1173/2022 di questo Tribunale, ritualmente notificato all' , con la decorrenza ivi Pt_2
prevista, oltre accessori di legge, con vittoria di spese e distrazione.
Non si costituiva in giudizio il l' , benché ritualmente citato, sicché ne va CP_1
dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria ( a seguito della revoca dell'incarico conferito al CTU erroneamente nominato), a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 10.12.2024 per il deposito di note.
***
Il ricorso è fondato a va accolto.
Ed invero, parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto il pagamento della prestazione già accertata in via definitiva in sede di ATP, insistendo per la condanna dell' , che nulla ha dedotto, non depositando note di trattazione scritta e non Pt_2
costituendosi neppure in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- Condanna parte convenuta - di cui dichiara la contumacia - al pagamento CP_1
in favore di dei ratei maturati e non riscossi di cui alla prestazione Parte_1
dedotta (assegno mensile di assistenza) a far data dalla decorrenza indicata in sede di Omologa (data di presentazione della domanda amministrativa) oltre interessi legali e sino al saldo effettivo.
- Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore dell'avvocato CP_1
antistatario delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso, il 23.01.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n.
1757/2024 R.G.L. promossa
d a
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Walter Gulotta ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo in Via Nicolò Turrisi 38/a, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- convenuto contumace - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 07.05.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' , per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore dei ratei CP_1
maturati e non riscossi di cui alla prestazione dedotta (assegno mensile di assistenza) il cui requisito era stato riconosciuto con decreto di omologa del 27.09.2023 - RG
1173/2022 di questo Tribunale, ritualmente notificato all' , con la decorrenza ivi Pt_2
prevista, oltre accessori di legge, con vittoria di spese e distrazione.
Non si costituiva in giudizio il l' , benché ritualmente citato, sicché ne va CP_1
dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria ( a seguito della revoca dell'incarico conferito al CTU erroneamente nominato), a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 10.12.2024 per il deposito di note.
***
Il ricorso è fondato a va accolto.
Ed invero, parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto il pagamento della prestazione già accertata in via definitiva in sede di ATP, insistendo per la condanna dell' , che nulla ha dedotto, non depositando note di trattazione scritta e non Pt_2
costituendosi neppure in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- Condanna parte convenuta - di cui dichiara la contumacia - al pagamento CP_1
in favore di dei ratei maturati e non riscossi di cui alla prestazione Parte_1
dedotta (assegno mensile di assistenza) a far data dalla decorrenza indicata in sede di Omologa (data di presentazione della domanda amministrativa) oltre interessi legali e sino al saldo effettivo.
- Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore dell'avvocato CP_1
antistatario delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso, il 23.01.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo