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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Nicola Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1912/2024, promossa da:
(P.I.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Gian Maria Mosca e Erika Castellani, giusta procura alle liti allegata ricorso
Parte ricorrente contro
quale titolare dell'impresa individuale SB MACH di RT MA (P.IVA: CP_1
) P.IVA_2
Parte resistente contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: Voglia questo Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta
CONCLUSIONI
NEL MERITO In via principale
- Accertare e dichiarare la sussistenza della clausola di garanzia post-vendita del contratto di cui al doc.
3 e conseguentemente dichiarare l'inadempimento contrattuale di SB Mach di TI MA e la risoluzione del contratto di cui al doc. 3, e conseguentemente dichiarare e condannare SB Mach di TI
MA al pagamento in favore di della somma di € 26.230,00 iva compresa pari alla Parte_1 restituzione del prezzo versato, e a riprendere, a proprie spese, il bene oggetto di compravendita.
- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di SB Mach di TI MA e per l'effetto condannarla al pagamento in favore di della somma di € 10.378,58, così suddivisa: Parte_1
• € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno per il ritardo di 7 mesi nella consegna del bene;
• € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno, anche di immagine;
• € 4.378,58 a titolo di rimborso della fattura RPM s.a.s. di IR n. 132 del 30.06.2023 (doc. 11).
- Dichiarare tenuta e condannare SB MACH di RT MA a pagare in favore di la Parte_1 somma di € 10.000,00 indebitamente percepita ed oggetto di appropriazione indebita.
pagina 1 di 5 - Dichiarare tenuta e condannare SB Mach di TI MA a pagare in favore di la somma Parte_1 di € 3.845,88 a titolo di rimborso spese di procedura di arbitrato e spese legali di assistenza stragiudiziale, di negoziazione assistita e di arbitrato, così suddivise:
• € 329,40 quali spese di avvio arbitrato presso ADR Center (doc. 21);
• € 3.516,48 quali spese di assistenza legale Avv. Mosca (doc. 22). Il tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo. In via subordinata
- In ogni caso, nella denegata e non voluta ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale, visto il riconoscimento di debito sottoscritto dalla SB Mach di TI MA in data
05.12.2023 di cui al doc. 20, dichiarare tenuta e condannare parte resistente al pagamento in favore della della somma di € 12.000,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto e sino all'effettivo Parte_1 soddisfo.
LE SPESE
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA come per legge, oltre le spese successive ed occorrende. IN VIA ISTRUTTORIA
- Si insta affinché vengano ammesse a capitoli di prova per interrogatorio e testi le circostanze suesposte nel “premesso in fatto che”, circostanze che qui si intendono integralmente trascritte e precedute dal rituale “vero che”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281 decies e seguenti cpc, la società ricorrente conveniva in giudizio la società SB
MACH di RT MA, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto di un macchinario utensile, del tipo rettificatrice tangenziale, per il prezzo di € 25.610,00 iva compresa, adducendo malfunzionamenti e difetti del macchinario, oltre alla restituzione di un maggior prezzo erroneamente corrisposto e mai restituito dalla venditrice. La ricorrente produceva, a tale riguardo, documentazione attestante l'avvenuto pagamento per totali € 35.620,00, cioè per un importo di 10.000,00€ superiore a quanto convenuto a causa di un errore contabile, specificando che, nonostante le numerose richieste di restituzione di tale importo avanzate e l'impegno della resistente, sottoscritto in data 5.12.2023, tale cifra non veniva restituita alla Parte_1
Quanto alla domanda di risoluzione del contratto, la resistente specificava che il macchinario veniva consegnato e collaudato in data 18.07.2022, con un ritardo sulla consegna di circa 7 mesi rispetto al termine concordato (21.12.2021), e che a decorrere dalla fine del mese di maggio 2023, lo stesso macchinario presentava malfunzionamenti che rendevano necessari interventi tecnici per la sistemazione.
Il contratto prevedeva una garanzia di 12 mesi dalla messa in servizio, comprensiva di mano d'opera e sostituzione pezzi difettosi.
specificava che, nonostante un primo intervento, la rettificatrice presentava ulteriori Pt_1 malfunzionamenti che richiedevano nuovi interventi da parte della venditrice ma che, nonostante i vari solleciti e l'aggravamento del problema, quest'ultima non interveniva. Di fronte all'inerzia della resistente, si vedeva costretta ad istaurare, preliminarmente, un CP_2 arbitrato, come previsto dalle clausole contrattuali nonchè, stante la mancata adesione di SB MACH allo stesso, un tentativo di negoziazione assistita, risultato anch'esso vano. Solo in data 5.12.2023 la Sig.ra MA TI, legale rappresentante di SB MACH, si presentava presso la sede di ed eseguiva un intervento manutentivo che, tuttavia, non si rivelava risolutivo e, in Pt_1 tale circostanza, sottoscriveva un riconoscimento di debito per la restituzione della somma di € 10.000,00 versata in eccedenza al momento dell'acquisto del macchinario, oltre ad € 2.000,00 a titolo di rimborso spese legali, proponendo un piano rateale che, tuttavia, non veniva rispettato. Per tale ragione la ricorrente istaurava il presente giudizio.
pagina 2 di 5 Con decreto del 26.05.2024 il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti assegnando i termini per la notifica alla resistente del medesimo decreto e del ricorso. Nonostante la regolarità della notifica, la resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace. All'udienza del 15.01.2025 la ricorrente rassegnava le proprie conclusioni e, a seguito di discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
*** La presente controversia verte in tema di garanzia per vizi di cosa venduta e di conseguenti azioni dell'acquirente a tutela del proprio diritto alla conformità del bene acquistato. Nel caso di garanzia per vizi della cosa venduta, si è in presenza di una responsabilità speciale, fondata sul presupposto dell'inidoneità della cosa venduta o dell'anomalia del bene oggetto di vendita. Come specificato anche dalla Cassazione a Sezioni Unite: “il venditore non è tenuto all'obbligo specifico di consegnare la cosa priva di vizi, essendo solamente obbligato a garantire il compratore qualora il bene venduto si dimostri viziato” ... “pertanto, la consegna di una cosa venduta viziata non integra un inadempimento in sé alle obbligazioni del venditore, configurandosi tutt'al più quale inesatto inadempimento, che genera in capo al venditore una responsabilità diversa e speciale, di tipo assicurativo-garantistico, basata sul solo presupposto oggettivo dell'esistenza dei vizi”. (Cass. S.U. 11748/2019). Ai sensi dell'art. 1490 c.c., inoltre, il vizio assume rilevanza se rende inidonea, in tutto o in parte, la cosa all'uso cui è destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore. La tutela dell'acquirente, nella garanzia per vizi, si realizza attraverso una serie di rimedi, le c.d. azioni edilizie, tra le quali si annovera la risoluzione del contratto. Tali azioni si caratterizzano per il fatto che il requisito della gravità, previsto in caso di inadempimento delle obbligazioni in generale, è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore. L'istituto della risoluzione contrattuale, quale rimedio volto a riequilibrare gli interessi contrattuali, è esperibile indipendentemente da qualsiasi giudizio di imputabilità del vizio al venditore e si fonda sul dato obiettivo dell'esistenza di vizi, la cui prova grava su compratore. Nel caso che ci occupa, il ricorrente deduce il malfunzionamento del macchinario acquistato dalla SB
MACH, sottolineando la responsabilità del venditore per essersi tardivamente attivato per rimuovere il difetto e, in ogni caso, per non averlo definitivamente risolto.
A riprova, produce una serie di comunicazioni inviate via mail e via pec, rimaste prive di riscontro da parte del venditore il quale, a fronte di richieste di intervento sin dal 30.05.2023, si presentava presso la sede dell'acquirente solo in data 5.12.2023, senza risolvere il malfunzionamento. Per tale ragione avanza domanda di risoluzione del contratto di vendita, concluso con la resistente SB Mach di TI MA, con conseguente condanna al pagamento della somma di € 26.230,00 iva compresa, quale corrispettivo versato per l'acquisto del macchinario utensile oggetto di causa (una rettificatrice tangenziale per piani stefor mod. RTB 10/5 semiautomatica).
Occorre sul punto disporre accertamento tecnico volto a verificare l'effettiva esistenza di difetti lamentati, la cui prova compete all'acquirente e che non può certo ricavarsi dalla documentazione in atti.
Si tratta di prova che non può prescindere da una valutazione tecnica che esige l'esame diretto del macchinario e che non può demandarsi ad altri mezzi di prova. Ne consegue che la domanda di risoluzione per inadempimento e di restituzione del prezzo pagato potranno essere decise solo all'esito del supplemento di istruttoria.
Vanno invece decise nel merito le seguenti domande avanzate dalla ricorrente. Quanto alla richiesta di condanna della resistente al pagamento di € 10.378,58 a titolo di risarcimento danno da ritardo nella consegna del bene (per € 3.000,00), nonché per risarcimento danni generico, anche di immagine (per € 3.000,00) e rimborso fattura per € 4.378,58, la stessa deve essere respinta per le seguenti assorbenti ragioni, tali da rendere superfluo l'esito dell'ulteriore istruttoria.
pagina 3 di 5 Invero, l'attrice non ha determinato un contenuto effettivo e concreto del pregiudizio lamentato quale conseguenza del ritardo, lasciando tale deduzione sul piano di una mera astratta asserzione, in assenza di qualsiasi riscontro probatorio. La domanda di risarcimento dei danni è regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve allegare e provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Senza alcuna specifica individuazione del danno che si ritiene subito e della sua entità entità non può riconoscersene il risarcimento.
Per quanto attiene, poi, al c.d. danno da immagine, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che il danno all'immagine è un danno-conseguenza e che quindi esso richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011,
Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014). Inoltre, in caso di danno alla reputazione lavorativa, comprensiva anche del danno all'immagine delle persone giuridiche, la prova della lesione non è sufficiente per poter essere risarciti, essendo a tal fine necessaria anche la prova del pregiudizio subito. Infine, quanto all'ulteriore richiesta di rimborso per la fattura di € 4.378,58, emessa dalla società RPM s.a.s. di IR (doc. 11), la stessa non consente di comprendere e valutare la consistenza del servizio offerto a . Trattasi infatti di fattura che riporta una serie di codici tecnici, senza alcuna specifica Pt_1 descrizione della fornitura effettuata, che possa giustificare l'effettiva necessità delle prestazioni fatturate e la loro riconducibilità al malfunzionamento del macchinario per cui è causa.
Si deve, invece, accogliere la domanda di condanna al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di restituzione, in quanto indebitamente corrisposta dalla ricorrente a SB MACH di TI MA per l'acquisto della rettificatrice. Trattasi di un pagamento indebito della venditrice, la quale ha percepito la somma di € 10.000,00 in più rispetto a quanto pattuito e indebitamente trattenuta dalla stessa, come riconosciuto dalla stessa convenuta: TI MA si impegnava a restituire tale somma “come rientro del doppio pagamento di € 10.000,00”, sottoscrivendo un riconoscimento di debito a favore di in data 5.12.2023 (doc. 20). CP_2
Alla luce di tale documento deve pertanto riconoscersi, in capo alla ricorrente, il diritto ad ottenere la restituzione di € 10.000,00 dalla resistente. Con l'accoglimento di tale domanda in via principale deve ritenersi assorbita la domanda svolta in via subordinata per il medesimo titolo. La richiesta di condanna al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 12.000,00 oltre interessi dal dovuto al soddisfo viene, infatti, svolta “nella denegata e non voluta ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale”. Deve quindi essere pronunciata sentenza parziale sulla domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale di SB MACH di TI MA e la risoluzione del contratto e rimessa la causa sul ruolo per istruire la relativa domanda.
Le ulteriori domande e le spese di lite saranno decise e regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda di risarcimento danni;
condanna la resistente a pagare a favore di la somma di € 10.000,00 indebitamente percepita Parte_1
e trattenuta, oltre interessi legali dal dì dell'esborso al saldo;
rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Così deciso in Busto Arsizio in data 05.02.2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Nicola Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1912/2024, promossa da:
(P.I.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Gian Maria Mosca e Erika Castellani, giusta procura alle liti allegata ricorso
Parte ricorrente contro
quale titolare dell'impresa individuale SB MACH di RT MA (P.IVA: CP_1
) P.IVA_2
Parte resistente contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: Voglia questo Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta
CONCLUSIONI
NEL MERITO In via principale
- Accertare e dichiarare la sussistenza della clausola di garanzia post-vendita del contratto di cui al doc.
3 e conseguentemente dichiarare l'inadempimento contrattuale di SB Mach di TI MA e la risoluzione del contratto di cui al doc. 3, e conseguentemente dichiarare e condannare SB Mach di TI
MA al pagamento in favore di della somma di € 26.230,00 iva compresa pari alla Parte_1 restituzione del prezzo versato, e a riprendere, a proprie spese, il bene oggetto di compravendita.
- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di SB Mach di TI MA e per l'effetto condannarla al pagamento in favore di della somma di € 10.378,58, così suddivisa: Parte_1
• € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno per il ritardo di 7 mesi nella consegna del bene;
• € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno, anche di immagine;
• € 4.378,58 a titolo di rimborso della fattura RPM s.a.s. di IR n. 132 del 30.06.2023 (doc. 11).
- Dichiarare tenuta e condannare SB MACH di RT MA a pagare in favore di la Parte_1 somma di € 10.000,00 indebitamente percepita ed oggetto di appropriazione indebita.
pagina 1 di 5 - Dichiarare tenuta e condannare SB Mach di TI MA a pagare in favore di la somma Parte_1 di € 3.845,88 a titolo di rimborso spese di procedura di arbitrato e spese legali di assistenza stragiudiziale, di negoziazione assistita e di arbitrato, così suddivise:
• € 329,40 quali spese di avvio arbitrato presso ADR Center (doc. 21);
• € 3.516,48 quali spese di assistenza legale Avv. Mosca (doc. 22). Il tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo. In via subordinata
- In ogni caso, nella denegata e non voluta ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale, visto il riconoscimento di debito sottoscritto dalla SB Mach di TI MA in data
05.12.2023 di cui al doc. 20, dichiarare tenuta e condannare parte resistente al pagamento in favore della della somma di € 12.000,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto e sino all'effettivo Parte_1 soddisfo.
LE SPESE
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA come per legge, oltre le spese successive ed occorrende. IN VIA ISTRUTTORIA
- Si insta affinché vengano ammesse a capitoli di prova per interrogatorio e testi le circostanze suesposte nel “premesso in fatto che”, circostanze che qui si intendono integralmente trascritte e precedute dal rituale “vero che”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281 decies e seguenti cpc, la società ricorrente conveniva in giudizio la società SB
MACH di RT MA, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto di un macchinario utensile, del tipo rettificatrice tangenziale, per il prezzo di € 25.610,00 iva compresa, adducendo malfunzionamenti e difetti del macchinario, oltre alla restituzione di un maggior prezzo erroneamente corrisposto e mai restituito dalla venditrice. La ricorrente produceva, a tale riguardo, documentazione attestante l'avvenuto pagamento per totali € 35.620,00, cioè per un importo di 10.000,00€ superiore a quanto convenuto a causa di un errore contabile, specificando che, nonostante le numerose richieste di restituzione di tale importo avanzate e l'impegno della resistente, sottoscritto in data 5.12.2023, tale cifra non veniva restituita alla Parte_1
Quanto alla domanda di risoluzione del contratto, la resistente specificava che il macchinario veniva consegnato e collaudato in data 18.07.2022, con un ritardo sulla consegna di circa 7 mesi rispetto al termine concordato (21.12.2021), e che a decorrere dalla fine del mese di maggio 2023, lo stesso macchinario presentava malfunzionamenti che rendevano necessari interventi tecnici per la sistemazione.
Il contratto prevedeva una garanzia di 12 mesi dalla messa in servizio, comprensiva di mano d'opera e sostituzione pezzi difettosi.
specificava che, nonostante un primo intervento, la rettificatrice presentava ulteriori Pt_1 malfunzionamenti che richiedevano nuovi interventi da parte della venditrice ma che, nonostante i vari solleciti e l'aggravamento del problema, quest'ultima non interveniva. Di fronte all'inerzia della resistente, si vedeva costretta ad istaurare, preliminarmente, un CP_2 arbitrato, come previsto dalle clausole contrattuali nonchè, stante la mancata adesione di SB MACH allo stesso, un tentativo di negoziazione assistita, risultato anch'esso vano. Solo in data 5.12.2023 la Sig.ra MA TI, legale rappresentante di SB MACH, si presentava presso la sede di ed eseguiva un intervento manutentivo che, tuttavia, non si rivelava risolutivo e, in Pt_1 tale circostanza, sottoscriveva un riconoscimento di debito per la restituzione della somma di € 10.000,00 versata in eccedenza al momento dell'acquisto del macchinario, oltre ad € 2.000,00 a titolo di rimborso spese legali, proponendo un piano rateale che, tuttavia, non veniva rispettato. Per tale ragione la ricorrente istaurava il presente giudizio.
pagina 2 di 5 Con decreto del 26.05.2024 il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti assegnando i termini per la notifica alla resistente del medesimo decreto e del ricorso. Nonostante la regolarità della notifica, la resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace. All'udienza del 15.01.2025 la ricorrente rassegnava le proprie conclusioni e, a seguito di discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
*** La presente controversia verte in tema di garanzia per vizi di cosa venduta e di conseguenti azioni dell'acquirente a tutela del proprio diritto alla conformità del bene acquistato. Nel caso di garanzia per vizi della cosa venduta, si è in presenza di una responsabilità speciale, fondata sul presupposto dell'inidoneità della cosa venduta o dell'anomalia del bene oggetto di vendita. Come specificato anche dalla Cassazione a Sezioni Unite: “il venditore non è tenuto all'obbligo specifico di consegnare la cosa priva di vizi, essendo solamente obbligato a garantire il compratore qualora il bene venduto si dimostri viziato” ... “pertanto, la consegna di una cosa venduta viziata non integra un inadempimento in sé alle obbligazioni del venditore, configurandosi tutt'al più quale inesatto inadempimento, che genera in capo al venditore una responsabilità diversa e speciale, di tipo assicurativo-garantistico, basata sul solo presupposto oggettivo dell'esistenza dei vizi”. (Cass. S.U. 11748/2019). Ai sensi dell'art. 1490 c.c., inoltre, il vizio assume rilevanza se rende inidonea, in tutto o in parte, la cosa all'uso cui è destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore. La tutela dell'acquirente, nella garanzia per vizi, si realizza attraverso una serie di rimedi, le c.d. azioni edilizie, tra le quali si annovera la risoluzione del contratto. Tali azioni si caratterizzano per il fatto che il requisito della gravità, previsto in caso di inadempimento delle obbligazioni in generale, è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore. L'istituto della risoluzione contrattuale, quale rimedio volto a riequilibrare gli interessi contrattuali, è esperibile indipendentemente da qualsiasi giudizio di imputabilità del vizio al venditore e si fonda sul dato obiettivo dell'esistenza di vizi, la cui prova grava su compratore. Nel caso che ci occupa, il ricorrente deduce il malfunzionamento del macchinario acquistato dalla SB
MACH, sottolineando la responsabilità del venditore per essersi tardivamente attivato per rimuovere il difetto e, in ogni caso, per non averlo definitivamente risolto.
A riprova, produce una serie di comunicazioni inviate via mail e via pec, rimaste prive di riscontro da parte del venditore il quale, a fronte di richieste di intervento sin dal 30.05.2023, si presentava presso la sede dell'acquirente solo in data 5.12.2023, senza risolvere il malfunzionamento. Per tale ragione avanza domanda di risoluzione del contratto di vendita, concluso con la resistente SB Mach di TI MA, con conseguente condanna al pagamento della somma di € 26.230,00 iva compresa, quale corrispettivo versato per l'acquisto del macchinario utensile oggetto di causa (una rettificatrice tangenziale per piani stefor mod. RTB 10/5 semiautomatica).
Occorre sul punto disporre accertamento tecnico volto a verificare l'effettiva esistenza di difetti lamentati, la cui prova compete all'acquirente e che non può certo ricavarsi dalla documentazione in atti.
Si tratta di prova che non può prescindere da una valutazione tecnica che esige l'esame diretto del macchinario e che non può demandarsi ad altri mezzi di prova. Ne consegue che la domanda di risoluzione per inadempimento e di restituzione del prezzo pagato potranno essere decise solo all'esito del supplemento di istruttoria.
Vanno invece decise nel merito le seguenti domande avanzate dalla ricorrente. Quanto alla richiesta di condanna della resistente al pagamento di € 10.378,58 a titolo di risarcimento danno da ritardo nella consegna del bene (per € 3.000,00), nonché per risarcimento danni generico, anche di immagine (per € 3.000,00) e rimborso fattura per € 4.378,58, la stessa deve essere respinta per le seguenti assorbenti ragioni, tali da rendere superfluo l'esito dell'ulteriore istruttoria.
pagina 3 di 5 Invero, l'attrice non ha determinato un contenuto effettivo e concreto del pregiudizio lamentato quale conseguenza del ritardo, lasciando tale deduzione sul piano di una mera astratta asserzione, in assenza di qualsiasi riscontro probatorio. La domanda di risarcimento dei danni è regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve allegare e provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Senza alcuna specifica individuazione del danno che si ritiene subito e della sua entità entità non può riconoscersene il risarcimento.
Per quanto attiene, poi, al c.d. danno da immagine, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che il danno all'immagine è un danno-conseguenza e che quindi esso richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011,
Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014). Inoltre, in caso di danno alla reputazione lavorativa, comprensiva anche del danno all'immagine delle persone giuridiche, la prova della lesione non è sufficiente per poter essere risarciti, essendo a tal fine necessaria anche la prova del pregiudizio subito. Infine, quanto all'ulteriore richiesta di rimborso per la fattura di € 4.378,58, emessa dalla società RPM s.a.s. di IR (doc. 11), la stessa non consente di comprendere e valutare la consistenza del servizio offerto a . Trattasi infatti di fattura che riporta una serie di codici tecnici, senza alcuna specifica Pt_1 descrizione della fornitura effettuata, che possa giustificare l'effettiva necessità delle prestazioni fatturate e la loro riconducibilità al malfunzionamento del macchinario per cui è causa.
Si deve, invece, accogliere la domanda di condanna al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di restituzione, in quanto indebitamente corrisposta dalla ricorrente a SB MACH di TI MA per l'acquisto della rettificatrice. Trattasi di un pagamento indebito della venditrice, la quale ha percepito la somma di € 10.000,00 in più rispetto a quanto pattuito e indebitamente trattenuta dalla stessa, come riconosciuto dalla stessa convenuta: TI MA si impegnava a restituire tale somma “come rientro del doppio pagamento di € 10.000,00”, sottoscrivendo un riconoscimento di debito a favore di in data 5.12.2023 (doc. 20). CP_2
Alla luce di tale documento deve pertanto riconoscersi, in capo alla ricorrente, il diritto ad ottenere la restituzione di € 10.000,00 dalla resistente. Con l'accoglimento di tale domanda in via principale deve ritenersi assorbita la domanda svolta in via subordinata per il medesimo titolo. La richiesta di condanna al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 12.000,00 oltre interessi dal dovuto al soddisfo viene, infatti, svolta “nella denegata e non voluta ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale”. Deve quindi essere pronunciata sentenza parziale sulla domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale di SB MACH di TI MA e la risoluzione del contratto e rimessa la causa sul ruolo per istruire la relativa domanda.
Le ulteriori domande e le spese di lite saranno decise e regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda di risarcimento danni;
condanna la resistente a pagare a favore di la somma di € 10.000,00 indebitamente percepita Parte_1
e trattenuta, oltre interessi legali dal dì dell'esborso al saldo;
rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Così deciso in Busto Arsizio in data 05.02.2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
pagina 5 di 5