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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 02/10/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 878/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 878/2023
Oggi 2 ottobre 2025 alle ore 9,40 innanzi alla dott.ssa Lorella Scelli, sono comparsi:
Per la parte attrice l'avv. Fabio Sablone il quale si riporta alla comparsa conclusionale e ai mezzi istruttori chiedendone l'accoglimento. Esibisce con riserva di deposito in via telematica delle cartoline nei confronti della sig.ra Parte_1
L'avv. Silvio Carozza il quale si riporta agli scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
I predetti difensori si riportano alle rispettive note conclusive chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esse indicate.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione sull'an all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornata in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott.ssa Lorella Scelli pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. alle ore
16,40 la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 878/2023 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sablone Parte_2 C.F._1
Fabio ed elettivamente domiciliata in Pescara al Corso Vittorio Emanuele II, 15 presso e nello studio dell'avv. Sablone Fabio
ATTRICE
E pagina 1 di 8 (P.I ), in persona del suo procuratore pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carrozza Silvio ed elettivamente domiciliata in Pescara presso lo studio dell'avv. Carrozza Silvio
CONVENUTA
Parte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 16.02.2023 notificato il 20.02.2023 - premesso che in data Parte_2
27.12.2021 mentre attraversava in Cepagatti, alla via Dante Alighieri, nei pressi del Parte_2 distributore di carburanti SOPEA, un tratto di strada totalmente rettilineo e sgombro da ostacoli alla visuale, per andare a comprare del pesce ad un venditore sito nei pressi, veniva investita dall'autovettura tg. EX383ZF di proprietà e condotta da che non si avvedeva della Parte_1 presenza dell'attrice sulla carreggiata , riportava gravi lesioni e veniva trasportata presso il locale
Ospedale Civile di Pescara dove le veniva diagnosticata una frattura metaepifisaria prossimale della tibia dx - qui conveniva la compagnia assicurativa e ad Controparte_2 Parte_1 oggetto di sentire accogliere le seguenti conclusioni nel merito:
1)dichiarare la veridicità dei fatti in premessa e, di conseguenza, condannare, in solido tra di loro o ciascuno per la propria spettanza, la e al risarcimento, Controparte_1 Parte_1 in favore della Sig.ra dei danni subiti in occasione del sinistro di cui in premessa, Parte_2 danni che ammontano ad un totale di € 43.030,44, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali come per legge;
2) con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta la compagnia contestava sia l'an sia il Controparte_1 quantum assumendo, sotto il primo profilo che le autorità intervenute avevano constatato che la in orario serale, aveva accostato la propria autovettura e, senza soluzione di continuità, era Pt_2 scesa dall'autovettura ed aveva iniziato l'attraversamento della strada in una zona peraltro priva degli pagina 2 di 8 attraversamenti pedonali, ponendosi quindi nella condizione di non essere avvistata dai conducenti dei mezzi che si trovavano a circolare sulla predetta via Dante Alighieri, priva di adeguata illuminazione.
Precisava che la nulla poteva fare per evitare l'impatto (peraltro a moderata velocità) posto che Pt_1 la predetta attrice compiva l'attraversamento scendendo direttamente dalla vettura e senza nemmeno guardare se sopraggiungessero o meno delle autovetture.
Contestava il danno alla persona essendo del tutto ingiustificate le richieste, le lesioni lamentate e non dovute le spese assumendo che, il medico fiduciario della compagnia Dott. aveva stimato Parte_3
l'invalidità nella misura del 6\8 %.
Istruita la causa per tabulas, per prova testimoniale la stessa giungeva a decisione, a seguito di discussione orale, ex art. 281sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive autorizzate, da parte dei procuratori costituiti.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta in quanto non si Parte_1 rinviene in atti il provvedimento in tal senso attesa l'esibizione con riserva di deposito telematico da parte del procuratore di parte attorea.
Al fine di accertare la responsabilità del sinistro in parola occorre analizzare il dettato normativo di cui all' art. 2054 del c.c. il cui prima comma dispone che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie
è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Secondo la giurisprudenza prevalente, la formulazione dell'art. 2054 c.c. stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale è onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo;
in caso di investimento di pedone, dunque, vi sarà in ogni caso una responsabilità presunta del conducente ( ex multiis Cass. Civ. n. 1135 del 2015).
Tale presunzione, tuttavia, non esclude che si possa fornire la prova di un eventuale concorso di colpa del pedone nella causazione del fatto, qualora risulti che quest'ultimo abbia tenuto una condotta imprudente o comunque in contrasto con l'art. 190 C.d.S; trattasi infatti di presunzione relativa (e non assoluta) che ammette prova contraria.
L'art. 190 del Codice della Strada pone infatti delle regole comportamentali per il pedone, il quale dovrà ovviamente utilizzare gli appositi attraversamenti, se presenti.
In assenza di strisce o altri attraversamenti, invece, il pedone dovrà prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazione di pericolo per sé o altri, e dare la precedenza ai mezzi in transito.
pagina 3 di 8 La violazione di queste norme integra senza dubbio una condotta colposa che, in caso di investimento, può determinare: a) un concorso di colpa con il conducente, con conseguente diminuzione, proporzionale, del risarcimento;
b) una responsabilità esclusiva del pedone, con conseguente perdita di ogni diritto al risarcimento dei danni.
Allo scopo di determinare l'attribuzione della colpa, la Corte di Cassazione confermando un orientamento consolidato, traccia linee guida molto chiare volte ad accertare le rispettive colpe - e dunque anche l'entità dell'eventuale risarcimento dei danni - in caso di sinistro stradale con investimento di pedone.
Sono tre i passaggi da seguire :1) punto di partenza è la presunzione di colpa del conducente, pari al
100%; 2) occorre poi accertare in concreto l'eventuale comportamento colposo, imprudente, negligente del pedone;
3) infine, ridurre progressivamente la percentuale di colpa a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa del pedone: tanto più il comportamento di quest'ultimo si discosta dall'art. 190 C.d.S., tanto maggiore sarà l'incidenza nella causazione del sinistro
(cfr. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass.19/2/2014, n. 3964).
Precisa poi la Corte di Cassazione che la condotta del pedone che inizi l'attraversamento della strada al di fuori delle strisce pedonali senza dare la precedenza ai veicoli sopraggiungenti costituisce automaticamente una concausa nella produzione dell'evento.
Ciò significa che, pur partendo dal 100% di colpa a carico del conducente, per il solo fatto che l'attraversamento sia avvenuto fuori delle strisce pedonali questa responsabilità dovrà necessariamente essere ridotta, in modo più o meno ampio a seconda delle circostanze concrete che saranno accertate.
Vi è poi la possibilità che l'investimento del pedone al di fuori delle strisce possa essere ricondotto a sua esclusiva responsabilità (con conseguente perdita di ogni diritto al risarcimento dei danni ) quando il conducente, che deve vincere la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., dimostri che il pedone si sia posto come ostacolo imprevisto, imprevedibile, ed inevitabile e, dall'altro lato, di aver tenuto una condotta corretta e rispettosa di ogni prescrizione stradale. Tuttavia, l'imprevedibilità della condotta del pedone dovrà essere valutata con particolare rigore, non potendosi ritenere imprevedibile il semplice attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, soprattutto se questo avviene in un'area particolarmente affollata o vicino ad una scuola (cfr. Cass. n. 12595 del 2015).
Ciò appare in effetti coerente con la nuova disposizione dell'art. 191 C.d.S. ( Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni) che stabilisce che i conducenti debbano rallentare gradualmente e pagina 4 di 8 fermarsi non solo quando un pedone transiti sull'apposito attraversamento, ma anche quando si trovi nelle sue “ immediate prossimità”.
In assenza di attraversamenti, invece, occorrerà distinguere i casi in cui il pedone non abbia ancora impegnato la carreggiata, dove dunque la precedenza spetterà al veicolo sopraggiungente, dai casi in cui il pedone abbia già impegnato la carreggiata, nei quali il conducente dovrà sempre consentirgli di raggiungere in sicurezza il lato opposto della strada.
In definitiva, il conducente sarà in ogni caso responsabile, o quantomeno corresponsabile, dell'investimento del pedone, salvo che non riesca a dimostrare che quest'ultimo abbia tenuto una condotta “imprevista ed imprevedibile” da cui ne è derivata un oggettiva impossibilità di avvistarne tempestivamente i movimenti e di porre in essere una manovra di emergenza.
Nella fattispecie i testi e , entrambi indifferenti nel corso Testimone_1 Testimone_2 dell'udienza del 12.07.2024 hanno dichiarato rispettivamente e testualmente quanto segue: il primo: “
Il 27 dicembre 2021, verso le ore 17,30, stavo lavorando presso l'area di servizio in Cepagatti, via
Dante Alighieri e vidi l'auto dell'attrice procedere da Cepagatti in direzione Villanova;
ricordo che fermò l'auto ed uscì attraversando la strada senza guardare. L'attrice venne investita dall'auto che usciva dall'area di servizio e si era già immessa sulla carreggiata, procedendo piano. Non posso dire con certezza che le foto mostratemi rappresentino esattamente lo stato dei luoghi quale io vidi.
Ricordo che la signora venne investita con il lato destro dell'auto. Non ricordo se dopo l'impatto restò in piedi o cadde a terra…. omissis;
il secondo teste: Il 27 dicembre 2021, era buio, stavo uscendo dal bar dell'area di servizio che si trova a Cepagatti;
vidi uscire una signora con l'auto dall'area di servizio, dopo essersi arrestata allo stop, procedendo verso Villanova;
si era già immessa nella carreggiata ed una signora dall'altro lato della strada la attraversava velocemente, dopo aver arrestato la propria auto. In linea di massima le foto che mi si mostrano rappresentano lo stato dei luoghi dopo l'incidente La signora venne attinta con il lato destro dell'auto investitrice. Non ricordo se la persona investita battè i pugni sull'auto, ricordo che rimase in piedi senza cadere. L'auto investitrice rimase nella posizione sino all'arrivo dei vigili urbani.
Il teste agente presso la Polizia Locale di Cepagatti ha dichiarato, nel corso dell'udienza del Tes_3
22.11.2024 quanto segue: “Il giorno 27 dicembre 2021 alle ore 17,28 insieme ad un collega, agente
, passavo con l'auto di servizio sulla SS 81 del Comune di Cepagatti e vidi Testimone_4 un'auto di traverso sulla strada ed un pedone a terra. Successivamente identificammo rispettivamente il conducente e proprietario dell'auto come ed il pedone come . Parte_1 Parte_2 pagina 5 di 8 Noi procedevamo in direzione Cepagatti/Villanova e l'auto era posizionata con la parte anteriore sul centro strada e la posteriore sulla corsia opposta a quella di marcia dell'auto. Facemmo i rilievi e redigemmo il verbale che è agli atti.
Siamo intervenuti otto minuti dopo il sinistro e presumo che l'impatto con il pedone sia avvenuto con
l'angolo anteriore sinistro dell'auto, come ho dedotto dallo stato dei luoghi e dalle dichiarazioni testimoniali raccolte successivamente ed allegate al verbale.”
Dall'esame delle riproduzioni fotografiche e dai rilievi in atti, si può constatare che la è Pt_2 riversata a terra dalla parte della fiancata sinistra dell'auto in prossimità del paraurti anteriore sinistro nel punto in cui è caduta e nel momento in cui è stata investita, circostanza questa non contestata dalla la quale è rimasta contumace e, peraltro la stessa non è comparsa neanche nel corso Parte_1 dell'udienza del 22.11.2024 per rendere l'interrogatorio deferitole.
Le predette circostanze trovano conferma nel rilevamento tecnico descrittivo redatto dai predetti agenti del Comando di Polizia Locale di Cepagatti (cfr. doc. 1 all. comparsa di costituzione e risposta).
In particolare sono state elevate le seguenti violazioni:
Veicolo A: l'art. 191, commi 2 e 4, del Codice della Strada (CDS) conducente del veicolo su strada priva di attraversamenti pedonali non consentiva al pedone, che aveva già iniziato l'attraversamento della carreggiata di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
Pedone art. 190 c. 5 e 10 per aver attraversato la carreggiata in una zona sprovvista di attraversamenti pedonali omettendo di dare la precedenza ai veicoli ( cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta).
Sul punto occorre precisare che la sussistenza della presunzione di responsabilità del conducente del mezzo investitore prevista dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., anche se non superata in quanto non ha dimostrato di aver fatto il possibile per evitarlo, non preclude comunque l'accertamento dell'imprudenza e della pericolosità della condotta tenuta dal pedone investito.
Analizzando il comportamento del pedone rileviamo che lo stesso ha attraversato la strada fuori dal perimetro delle strisce pedonali e in modo repentino come confermato dai testi.
Il rapporto tra l'art. 2054 e l'art. 1227 cod. civ. è, alla luce della giurisprudenza di legittimità, impostato nel senso che “la prevenzione degli incidenti è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente da responsabilità solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma appunto imprevedibili ed in quanto tali inevitabili”.
pagina 6 di 8 Secondo la giurisprudenza però, l'attraversamento improvviso del pedone, anche se avviene al di fuori delle strisce, non è da considerarsi un evento imprevedibile e quindi non esonera il conducente dalle responsabilità in caso di investimento.
Ne consegue che il rilievo che può essere mosso all'attrice è proprio quello di aver attraversato al di fuori delle strisce pedonali (cfr. Cass. n.2241 del 2019).
Alla luce delle predette argomentazioni sussiste una responsabilità prevalente a carico della conducente dell'autovettura in quanto non si è arrestata nonostante l'attraversamento del pedone il quale si trovava a metà della carreggiata fermo restando che l'attraversamento del pedone è stato effettuato al di fuori delle strisce pedonali.
Ne consegue che è possibile ascrivere tra le parti un concorso di colpa nella misura del 70% a carico del conducente del mezzo e del 30% a carico del pedone il quale avrebbe dovuto adottare una condotta adeguata, nel senso dinanzi descritto, attesa anche la scarsa illuminazione del luogo.
La causa, dunque, dev'essere rimessa in istruttoria per l'accertamento del danno come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, pronunziando in via non definitiva, sulla domanda proposta da nei confronti di in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante pro-tempore e Parte_1
a)accerta e dichiara il concorso di colpa delle convenute e dell'attrice rispettivamente nella misura del
70% in solido tra la e e nella misura del 30% a carico di Controparte_1 Parte_1
per i danni patiti da quest'ultima in conseguenza del sinistro in oggetto, danni da Parte_2 liquidarsi nel prosieguo del giudizio, previa rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza e rinvio, all'esito del giudizio, della regolamentazione delle spese di lite tra l'attrice e le convenute;
b) restituisce la causa in istruttoria con separata ordinanza per la quantificazione dei danni.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
pagina 7 di 8 Pescara, 2 ottobre 2025
Il Giudice dott. Lorella Scelli
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 878/2023
Oggi 2 ottobre 2025 alle ore 9,40 innanzi alla dott.ssa Lorella Scelli, sono comparsi:
Per la parte attrice l'avv. Fabio Sablone il quale si riporta alla comparsa conclusionale e ai mezzi istruttori chiedendone l'accoglimento. Esibisce con riserva di deposito in via telematica delle cartoline nei confronti della sig.ra Parte_1
L'avv. Silvio Carozza il quale si riporta agli scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
I predetti difensori si riportano alle rispettive note conclusive chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esse indicate.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione sull'an all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornata in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott.ssa Lorella Scelli pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. alle ore
16,40 la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 878/2023 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sablone Parte_2 C.F._1
Fabio ed elettivamente domiciliata in Pescara al Corso Vittorio Emanuele II, 15 presso e nello studio dell'avv. Sablone Fabio
ATTRICE
E pagina 1 di 8 (P.I ), in persona del suo procuratore pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carrozza Silvio ed elettivamente domiciliata in Pescara presso lo studio dell'avv. Carrozza Silvio
CONVENUTA
Parte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 16.02.2023 notificato il 20.02.2023 - premesso che in data Parte_2
27.12.2021 mentre attraversava in Cepagatti, alla via Dante Alighieri, nei pressi del Parte_2 distributore di carburanti SOPEA, un tratto di strada totalmente rettilineo e sgombro da ostacoli alla visuale, per andare a comprare del pesce ad un venditore sito nei pressi, veniva investita dall'autovettura tg. EX383ZF di proprietà e condotta da che non si avvedeva della Parte_1 presenza dell'attrice sulla carreggiata , riportava gravi lesioni e veniva trasportata presso il locale
Ospedale Civile di Pescara dove le veniva diagnosticata una frattura metaepifisaria prossimale della tibia dx - qui conveniva la compagnia assicurativa e ad Controparte_2 Parte_1 oggetto di sentire accogliere le seguenti conclusioni nel merito:
1)dichiarare la veridicità dei fatti in premessa e, di conseguenza, condannare, in solido tra di loro o ciascuno per la propria spettanza, la e al risarcimento, Controparte_1 Parte_1 in favore della Sig.ra dei danni subiti in occasione del sinistro di cui in premessa, Parte_2 danni che ammontano ad un totale di € 43.030,44, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali come per legge;
2) con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta la compagnia contestava sia l'an sia il Controparte_1 quantum assumendo, sotto il primo profilo che le autorità intervenute avevano constatato che la in orario serale, aveva accostato la propria autovettura e, senza soluzione di continuità, era Pt_2 scesa dall'autovettura ed aveva iniziato l'attraversamento della strada in una zona peraltro priva degli pagina 2 di 8 attraversamenti pedonali, ponendosi quindi nella condizione di non essere avvistata dai conducenti dei mezzi che si trovavano a circolare sulla predetta via Dante Alighieri, priva di adeguata illuminazione.
Precisava che la nulla poteva fare per evitare l'impatto (peraltro a moderata velocità) posto che Pt_1 la predetta attrice compiva l'attraversamento scendendo direttamente dalla vettura e senza nemmeno guardare se sopraggiungessero o meno delle autovetture.
Contestava il danno alla persona essendo del tutto ingiustificate le richieste, le lesioni lamentate e non dovute le spese assumendo che, il medico fiduciario della compagnia Dott. aveva stimato Parte_3
l'invalidità nella misura del 6\8 %.
Istruita la causa per tabulas, per prova testimoniale la stessa giungeva a decisione, a seguito di discussione orale, ex art. 281sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive autorizzate, da parte dei procuratori costituiti.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta in quanto non si Parte_1 rinviene in atti il provvedimento in tal senso attesa l'esibizione con riserva di deposito telematico da parte del procuratore di parte attorea.
Al fine di accertare la responsabilità del sinistro in parola occorre analizzare il dettato normativo di cui all' art. 2054 del c.c. il cui prima comma dispone che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie
è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Secondo la giurisprudenza prevalente, la formulazione dell'art. 2054 c.c. stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale è onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo;
in caso di investimento di pedone, dunque, vi sarà in ogni caso una responsabilità presunta del conducente ( ex multiis Cass. Civ. n. 1135 del 2015).
Tale presunzione, tuttavia, non esclude che si possa fornire la prova di un eventuale concorso di colpa del pedone nella causazione del fatto, qualora risulti che quest'ultimo abbia tenuto una condotta imprudente o comunque in contrasto con l'art. 190 C.d.S; trattasi infatti di presunzione relativa (e non assoluta) che ammette prova contraria.
L'art. 190 del Codice della Strada pone infatti delle regole comportamentali per il pedone, il quale dovrà ovviamente utilizzare gli appositi attraversamenti, se presenti.
In assenza di strisce o altri attraversamenti, invece, il pedone dovrà prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazione di pericolo per sé o altri, e dare la precedenza ai mezzi in transito.
pagina 3 di 8 La violazione di queste norme integra senza dubbio una condotta colposa che, in caso di investimento, può determinare: a) un concorso di colpa con il conducente, con conseguente diminuzione, proporzionale, del risarcimento;
b) una responsabilità esclusiva del pedone, con conseguente perdita di ogni diritto al risarcimento dei danni.
Allo scopo di determinare l'attribuzione della colpa, la Corte di Cassazione confermando un orientamento consolidato, traccia linee guida molto chiare volte ad accertare le rispettive colpe - e dunque anche l'entità dell'eventuale risarcimento dei danni - in caso di sinistro stradale con investimento di pedone.
Sono tre i passaggi da seguire :1) punto di partenza è la presunzione di colpa del conducente, pari al
100%; 2) occorre poi accertare in concreto l'eventuale comportamento colposo, imprudente, negligente del pedone;
3) infine, ridurre progressivamente la percentuale di colpa a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa del pedone: tanto più il comportamento di quest'ultimo si discosta dall'art. 190 C.d.S., tanto maggiore sarà l'incidenza nella causazione del sinistro
(cfr. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass.19/2/2014, n. 3964).
Precisa poi la Corte di Cassazione che la condotta del pedone che inizi l'attraversamento della strada al di fuori delle strisce pedonali senza dare la precedenza ai veicoli sopraggiungenti costituisce automaticamente una concausa nella produzione dell'evento.
Ciò significa che, pur partendo dal 100% di colpa a carico del conducente, per il solo fatto che l'attraversamento sia avvenuto fuori delle strisce pedonali questa responsabilità dovrà necessariamente essere ridotta, in modo più o meno ampio a seconda delle circostanze concrete che saranno accertate.
Vi è poi la possibilità che l'investimento del pedone al di fuori delle strisce possa essere ricondotto a sua esclusiva responsabilità (con conseguente perdita di ogni diritto al risarcimento dei danni ) quando il conducente, che deve vincere la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., dimostri che il pedone si sia posto come ostacolo imprevisto, imprevedibile, ed inevitabile e, dall'altro lato, di aver tenuto una condotta corretta e rispettosa di ogni prescrizione stradale. Tuttavia, l'imprevedibilità della condotta del pedone dovrà essere valutata con particolare rigore, non potendosi ritenere imprevedibile il semplice attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, soprattutto se questo avviene in un'area particolarmente affollata o vicino ad una scuola (cfr. Cass. n. 12595 del 2015).
Ciò appare in effetti coerente con la nuova disposizione dell'art. 191 C.d.S. ( Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni) che stabilisce che i conducenti debbano rallentare gradualmente e pagina 4 di 8 fermarsi non solo quando un pedone transiti sull'apposito attraversamento, ma anche quando si trovi nelle sue “ immediate prossimità”.
In assenza di attraversamenti, invece, occorrerà distinguere i casi in cui il pedone non abbia ancora impegnato la carreggiata, dove dunque la precedenza spetterà al veicolo sopraggiungente, dai casi in cui il pedone abbia già impegnato la carreggiata, nei quali il conducente dovrà sempre consentirgli di raggiungere in sicurezza il lato opposto della strada.
In definitiva, il conducente sarà in ogni caso responsabile, o quantomeno corresponsabile, dell'investimento del pedone, salvo che non riesca a dimostrare che quest'ultimo abbia tenuto una condotta “imprevista ed imprevedibile” da cui ne è derivata un oggettiva impossibilità di avvistarne tempestivamente i movimenti e di porre in essere una manovra di emergenza.
Nella fattispecie i testi e , entrambi indifferenti nel corso Testimone_1 Testimone_2 dell'udienza del 12.07.2024 hanno dichiarato rispettivamente e testualmente quanto segue: il primo: “
Il 27 dicembre 2021, verso le ore 17,30, stavo lavorando presso l'area di servizio in Cepagatti, via
Dante Alighieri e vidi l'auto dell'attrice procedere da Cepagatti in direzione Villanova;
ricordo che fermò l'auto ed uscì attraversando la strada senza guardare. L'attrice venne investita dall'auto che usciva dall'area di servizio e si era già immessa sulla carreggiata, procedendo piano. Non posso dire con certezza che le foto mostratemi rappresentino esattamente lo stato dei luoghi quale io vidi.
Ricordo che la signora venne investita con il lato destro dell'auto. Non ricordo se dopo l'impatto restò in piedi o cadde a terra…. omissis;
il secondo teste: Il 27 dicembre 2021, era buio, stavo uscendo dal bar dell'area di servizio che si trova a Cepagatti;
vidi uscire una signora con l'auto dall'area di servizio, dopo essersi arrestata allo stop, procedendo verso Villanova;
si era già immessa nella carreggiata ed una signora dall'altro lato della strada la attraversava velocemente, dopo aver arrestato la propria auto. In linea di massima le foto che mi si mostrano rappresentano lo stato dei luoghi dopo l'incidente La signora venne attinta con il lato destro dell'auto investitrice. Non ricordo se la persona investita battè i pugni sull'auto, ricordo che rimase in piedi senza cadere. L'auto investitrice rimase nella posizione sino all'arrivo dei vigili urbani.
Il teste agente presso la Polizia Locale di Cepagatti ha dichiarato, nel corso dell'udienza del Tes_3
22.11.2024 quanto segue: “Il giorno 27 dicembre 2021 alle ore 17,28 insieme ad un collega, agente
, passavo con l'auto di servizio sulla SS 81 del Comune di Cepagatti e vidi Testimone_4 un'auto di traverso sulla strada ed un pedone a terra. Successivamente identificammo rispettivamente il conducente e proprietario dell'auto come ed il pedone come . Parte_1 Parte_2 pagina 5 di 8 Noi procedevamo in direzione Cepagatti/Villanova e l'auto era posizionata con la parte anteriore sul centro strada e la posteriore sulla corsia opposta a quella di marcia dell'auto. Facemmo i rilievi e redigemmo il verbale che è agli atti.
Siamo intervenuti otto minuti dopo il sinistro e presumo che l'impatto con il pedone sia avvenuto con
l'angolo anteriore sinistro dell'auto, come ho dedotto dallo stato dei luoghi e dalle dichiarazioni testimoniali raccolte successivamente ed allegate al verbale.”
Dall'esame delle riproduzioni fotografiche e dai rilievi in atti, si può constatare che la è Pt_2 riversata a terra dalla parte della fiancata sinistra dell'auto in prossimità del paraurti anteriore sinistro nel punto in cui è caduta e nel momento in cui è stata investita, circostanza questa non contestata dalla la quale è rimasta contumace e, peraltro la stessa non è comparsa neanche nel corso Parte_1 dell'udienza del 22.11.2024 per rendere l'interrogatorio deferitole.
Le predette circostanze trovano conferma nel rilevamento tecnico descrittivo redatto dai predetti agenti del Comando di Polizia Locale di Cepagatti (cfr. doc. 1 all. comparsa di costituzione e risposta).
In particolare sono state elevate le seguenti violazioni:
Veicolo A: l'art. 191, commi 2 e 4, del Codice della Strada (CDS) conducente del veicolo su strada priva di attraversamenti pedonali non consentiva al pedone, che aveva già iniziato l'attraversamento della carreggiata di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
Pedone art. 190 c. 5 e 10 per aver attraversato la carreggiata in una zona sprovvista di attraversamenti pedonali omettendo di dare la precedenza ai veicoli ( cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta).
Sul punto occorre precisare che la sussistenza della presunzione di responsabilità del conducente del mezzo investitore prevista dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., anche se non superata in quanto non ha dimostrato di aver fatto il possibile per evitarlo, non preclude comunque l'accertamento dell'imprudenza e della pericolosità della condotta tenuta dal pedone investito.
Analizzando il comportamento del pedone rileviamo che lo stesso ha attraversato la strada fuori dal perimetro delle strisce pedonali e in modo repentino come confermato dai testi.
Il rapporto tra l'art. 2054 e l'art. 1227 cod. civ. è, alla luce della giurisprudenza di legittimità, impostato nel senso che “la prevenzione degli incidenti è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente da responsabilità solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma appunto imprevedibili ed in quanto tali inevitabili”.
pagina 6 di 8 Secondo la giurisprudenza però, l'attraversamento improvviso del pedone, anche se avviene al di fuori delle strisce, non è da considerarsi un evento imprevedibile e quindi non esonera il conducente dalle responsabilità in caso di investimento.
Ne consegue che il rilievo che può essere mosso all'attrice è proprio quello di aver attraversato al di fuori delle strisce pedonali (cfr. Cass. n.2241 del 2019).
Alla luce delle predette argomentazioni sussiste una responsabilità prevalente a carico della conducente dell'autovettura in quanto non si è arrestata nonostante l'attraversamento del pedone il quale si trovava a metà della carreggiata fermo restando che l'attraversamento del pedone è stato effettuato al di fuori delle strisce pedonali.
Ne consegue che è possibile ascrivere tra le parti un concorso di colpa nella misura del 70% a carico del conducente del mezzo e del 30% a carico del pedone il quale avrebbe dovuto adottare una condotta adeguata, nel senso dinanzi descritto, attesa anche la scarsa illuminazione del luogo.
La causa, dunque, dev'essere rimessa in istruttoria per l'accertamento del danno come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, pronunziando in via non definitiva, sulla domanda proposta da nei confronti di in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante pro-tempore e Parte_1
a)accerta e dichiara il concorso di colpa delle convenute e dell'attrice rispettivamente nella misura del
70% in solido tra la e e nella misura del 30% a carico di Controparte_1 Parte_1
per i danni patiti da quest'ultima in conseguenza del sinistro in oggetto, danni da Parte_2 liquidarsi nel prosieguo del giudizio, previa rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza e rinvio, all'esito del giudizio, della regolamentazione delle spese di lite tra l'attrice e le convenute;
b) restituisce la causa in istruttoria con separata ordinanza per la quantificazione dei danni.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
pagina 7 di 8 Pescara, 2 ottobre 2025
Il Giudice dott. Lorella Scelli
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