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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 564 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
28/08/1980, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valeria Marrocu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato ad [...] il CP_1 C.F._2
27/10/1979, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella
Cinquemani, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 27/08/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Somma Vesuviana.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
27/08/2016 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Somma Vesuviana, anno 2016, numero 72, parte
2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 27/08/2016 in CP_1 Parte_1
Somma Vesuviana, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Somma
Vesuviana all'anno 2016, parte 2 serie A al n. 72.
2) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato Civile del
Comune di Somma Vesuviana affinché proceda alle annotazioni prescritte dall'art. 69 del d.p.r. 396/2000.
3) I coniugi concordano che ciascuno provvederà al proprio sostentamento, pertanto, dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 06/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 564 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
28/08/1980, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valeria Marrocu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato ad [...] il CP_1 C.F._2
27/10/1979, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella
Cinquemani, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 27/08/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Somma Vesuviana.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
27/08/2016 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Somma Vesuviana, anno 2016, numero 72, parte
2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 27/08/2016 in CP_1 Parte_1
Somma Vesuviana, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Somma
Vesuviana all'anno 2016, parte 2 serie A al n. 72.
2) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato Civile del
Comune di Somma Vesuviana affinché proceda alle annotazioni prescritte dall'art. 69 del d.p.r. 396/2000.
3) I coniugi concordano che ciascuno provvederà al proprio sostentamento, pertanto, dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 06/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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