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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6673/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6673 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA
con sede a Latina, via Migliara 51 sx n. 6 (P. IVA: )), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Noal (C.F.:
- pec: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1 Email_1
Latina, Viale dello Statuto n. 37, giusto mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, (C.F.: – CP_1 P.IVA_2
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_3
dall'avv. Fabio Cirilli (pec: , ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2
studio in Latina, via dei Piceni n. 59, giusta procura in atti;
OPPOSTA
coatta amministrativa, con sede legale in Latina, Controparte_2
via S.S. dei Monti Lepini Km. 52,200 (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_4
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Fratini, (C.F.: - pec: C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Vincenzo Email_3
Monti n. 35, come da procura in atti;
OPPOSTO
pagina1 di 5 con sede legale in Cotignola (RA), via Controparte_3
Madonna di Genova (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_5
rappresentato e difeso, in via disgiunta, dall'Avv. Paola Giorgia TI (C.F.: C.F._3
- pec: e avv. Giovanna Garrone (C.F.: - Email_4 C.F._4
pec: ed elettivamente domiciliato presso lo studio della Email_5
prima Latina, via Monti, n. 13, come da procura in atti;
OPPOSTO
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_6
(C.F.: Controparte_5 P.IVA_7
OPPOSTI CONTUMACI
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ex art. 615, II comma, cod. proc. civ.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/09/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata assunta in decisione con i termini ex art. 190 cod. proc. civ.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società a ha introdotto la fase di merito Parte_1
del giudizio di opposizione all'esecuzione iniziato con ricorso depositato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 472/2011, conclusosi con ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare e concessione del termine per l'introduzione del presente giudizio;
a sostegno dell'opposizione ha dedotto la nullità del mutuo azionato per violazione dell'art. 38 TUB nonchè in quanto, sull'assunto che il contratto sia qualificabile come mutuo di scopo, “le somme mutuate sono state in parte cospicua distratte dallo scopo….con ciò contravvenendo alle nome in materia di mutuo di scopo”, con conseguente preclusione dell'intrapresa azione esecutiva.
Con comparse depositate rispettivamente in data 16/03/2022, il 31/03/2022 e il 26/01/2024 si costituivano ritualmente in giudizio la (in sostituzione di , CP_1 Controparte_6 [...]
, i quali, eccepita in via preliminare l'inammissibilità Controparte_7
dell'opposizione in quanto tardivamente proposta, e contestate nel merito le avverse pretese, hanno concluso per il suo rigetto poiché infondata.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In via preliminare, vanno qualificate le doglianze mosse dall'attrice come opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento del diritto della di CP_8
pagina2 di 5 procedere a esecuzione forzata in danno della prima sulla scorta del predetto titolo esecutivo.
Va preliminarmente rilevato che risulta priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità della presente opposizione sollevata dal , atteso che la richiamata Controparte_7
modifica operata all'art. 615 dal D.L. 59/2016 conv. in L. 119/2016, in virtù della quale ora:
“l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”, risulta applicabile esclusivamente ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto a noma dell'art. 4, comma 3, d.l. 59/2016. Di conseguenza rimane preclusa l'applicazione della predetta modifica al procedimento esecutivo (R.G. 742/2011) nel cui ambito è stata ritualmente proposta la presente opposizione.
Ciò premesso, l'opposizione nel merito non risulta fondata e non merita accoglimento.
Quanto alla censura con la quale l'opponente ha dedotto la violazione del limite di finanziabilità previsto per legge (art. 38 TUB) occorre evidenziare che le Sezioni Unite, con sentenza
16/11/2022, n. 33719, dirimendo il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto, hanno escluso, in concreto, che l'articolo 38 integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto e, conseguentemente, che il limite di finanziabilità da essa previsto costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto il cui superamento sia suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo;
d'altro canto, una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, per modo che non è consentito all'interprete intervenire
(d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale.
Ne consegue che, anche qualora fosse stato dimostrato dall'opponente il superamento del predetto limite, tale circostanza non sarebbe comunque tale da incidere sulla validità del titolo esecutivo azionato.
Vale la pena inoltre osservare che il mero riferimento al valore di stima dei beni come risultante dalla perizia allegata al fascicolo dell'esecuzione (euro 945.000,00) non è sufficiente a comprovare il dedotto superamento del limite dell'80%, dovendo la verifica essere effettuata sulla base non soltanto del valore commerciale, né di quello venale, risultato di speculazioni, ma di quello c.d. cauzionale, con riferimento al quale le allegazioni dell'opponente risultano del tutto generiche.
pagina3 di 5 Quanto al rilievo di nullità del mutuo azionato, in quanto qualificato quale mutuo di scopo e in ragione dell'inadempimento al vincolo di destinazione indicato in contratto, va osservato quanto segue.
Per “mutuo di scopo” si intende quel mutuo il quale risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, che, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata ed a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa (in termini, Cass. 15929/18; 25180/07; 7116/98; 5805/94).
Qualora invece, come nel caso in esame, venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario, si realizza una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale.
In tale caso, non può parlarsi di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il mutuatario), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale.
Alla stregua dei principi fin qui esposti, può concludersi che nella fattispecie de qua, mancando una clausola di destinazione della somma mutuata che incida sulla causa del contratto, la circostanza che la somma erogata mediante la consegna al mutuatario sia stata da questi utilizzata per il ripianamento di esposizioni debitorie pregresse, non è idonea a determinare alcuna nullità del mutuo con riferimento alla pretesa violazione dello scopo (Tribunale di Roma, Sez. XVII Civile, sentenza n.
13898/2023).
Conclusivamente, per tutti i motivi espla proposta opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, in favore delle parti opposte, nella misura liquidata in dispositivo ex d.m. 147/2022, sulla base dei valori minimi relativi ai giudizi di valore indeterminabile a bassa complessità, esclusa la fase istruttoria (non espletata).
pagina4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione, in favore delle parti opposte costituite, delle spese processuali che liquida, per ciascuna parte, in euro 2.906,00, oltre accessori (spese generali al
15%, IVA e c.p.a.) come per legge.
Così deciso in Latina, 2 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6673 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA
con sede a Latina, via Migliara 51 sx n. 6 (P. IVA: )), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Noal (C.F.:
- pec: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1 Email_1
Latina, Viale dello Statuto n. 37, giusto mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, (C.F.: – CP_1 P.IVA_2
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_3
dall'avv. Fabio Cirilli (pec: , ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2
studio in Latina, via dei Piceni n. 59, giusta procura in atti;
OPPOSTA
coatta amministrativa, con sede legale in Latina, Controparte_2
via S.S. dei Monti Lepini Km. 52,200 (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_4
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Fratini, (C.F.: - pec: C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Vincenzo Email_3
Monti n. 35, come da procura in atti;
OPPOSTO
pagina1 di 5 con sede legale in Cotignola (RA), via Controparte_3
Madonna di Genova (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_5
rappresentato e difeso, in via disgiunta, dall'Avv. Paola Giorgia TI (C.F.: C.F._3
- pec: e avv. Giovanna Garrone (C.F.: - Email_4 C.F._4
pec: ed elettivamente domiciliato presso lo studio della Email_5
prima Latina, via Monti, n. 13, come da procura in atti;
OPPOSTO
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_6
(C.F.: Controparte_5 P.IVA_7
OPPOSTI CONTUMACI
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ex art. 615, II comma, cod. proc. civ.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/09/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata assunta in decisione con i termini ex art. 190 cod. proc. civ.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società a ha introdotto la fase di merito Parte_1
del giudizio di opposizione all'esecuzione iniziato con ricorso depositato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 472/2011, conclusosi con ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare e concessione del termine per l'introduzione del presente giudizio;
a sostegno dell'opposizione ha dedotto la nullità del mutuo azionato per violazione dell'art. 38 TUB nonchè in quanto, sull'assunto che il contratto sia qualificabile come mutuo di scopo, “le somme mutuate sono state in parte cospicua distratte dallo scopo….con ciò contravvenendo alle nome in materia di mutuo di scopo”, con conseguente preclusione dell'intrapresa azione esecutiva.
Con comparse depositate rispettivamente in data 16/03/2022, il 31/03/2022 e il 26/01/2024 si costituivano ritualmente in giudizio la (in sostituzione di , CP_1 Controparte_6 [...]
, i quali, eccepita in via preliminare l'inammissibilità Controparte_7
dell'opposizione in quanto tardivamente proposta, e contestate nel merito le avverse pretese, hanno concluso per il suo rigetto poiché infondata.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In via preliminare, vanno qualificate le doglianze mosse dall'attrice come opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento del diritto della di CP_8
pagina2 di 5 procedere a esecuzione forzata in danno della prima sulla scorta del predetto titolo esecutivo.
Va preliminarmente rilevato che risulta priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità della presente opposizione sollevata dal , atteso che la richiamata Controparte_7
modifica operata all'art. 615 dal D.L. 59/2016 conv. in L. 119/2016, in virtù della quale ora:
“l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”, risulta applicabile esclusivamente ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto a noma dell'art. 4, comma 3, d.l. 59/2016. Di conseguenza rimane preclusa l'applicazione della predetta modifica al procedimento esecutivo (R.G. 742/2011) nel cui ambito è stata ritualmente proposta la presente opposizione.
Ciò premesso, l'opposizione nel merito non risulta fondata e non merita accoglimento.
Quanto alla censura con la quale l'opponente ha dedotto la violazione del limite di finanziabilità previsto per legge (art. 38 TUB) occorre evidenziare che le Sezioni Unite, con sentenza
16/11/2022, n. 33719, dirimendo il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto, hanno escluso, in concreto, che l'articolo 38 integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto e, conseguentemente, che il limite di finanziabilità da essa previsto costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto il cui superamento sia suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo;
d'altro canto, una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, per modo che non è consentito all'interprete intervenire
(d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale.
Ne consegue che, anche qualora fosse stato dimostrato dall'opponente il superamento del predetto limite, tale circostanza non sarebbe comunque tale da incidere sulla validità del titolo esecutivo azionato.
Vale la pena inoltre osservare che il mero riferimento al valore di stima dei beni come risultante dalla perizia allegata al fascicolo dell'esecuzione (euro 945.000,00) non è sufficiente a comprovare il dedotto superamento del limite dell'80%, dovendo la verifica essere effettuata sulla base non soltanto del valore commerciale, né di quello venale, risultato di speculazioni, ma di quello c.d. cauzionale, con riferimento al quale le allegazioni dell'opponente risultano del tutto generiche.
pagina3 di 5 Quanto al rilievo di nullità del mutuo azionato, in quanto qualificato quale mutuo di scopo e in ragione dell'inadempimento al vincolo di destinazione indicato in contratto, va osservato quanto segue.
Per “mutuo di scopo” si intende quel mutuo il quale risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, che, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata ed a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa (in termini, Cass. 15929/18; 25180/07; 7116/98; 5805/94).
Qualora invece, come nel caso in esame, venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario, si realizza una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale.
In tale caso, non può parlarsi di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il mutuatario), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale.
Alla stregua dei principi fin qui esposti, può concludersi che nella fattispecie de qua, mancando una clausola di destinazione della somma mutuata che incida sulla causa del contratto, la circostanza che la somma erogata mediante la consegna al mutuatario sia stata da questi utilizzata per il ripianamento di esposizioni debitorie pregresse, non è idonea a determinare alcuna nullità del mutuo con riferimento alla pretesa violazione dello scopo (Tribunale di Roma, Sez. XVII Civile, sentenza n.
13898/2023).
Conclusivamente, per tutti i motivi espla proposta opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, in favore delle parti opposte, nella misura liquidata in dispositivo ex d.m. 147/2022, sulla base dei valori minimi relativi ai giudizi di valore indeterminabile a bassa complessità, esclusa la fase istruttoria (non espletata).
pagina4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione, in favore delle parti opposte costituite, delle spese processuali che liquida, per ciascuna parte, in euro 2.906,00, oltre accessori (spese generali al
15%, IVA e c.p.a.) come per legge.
Così deciso in Latina, 2 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
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