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Decreto 14 marzo 2025
Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 96/2025 R.G.
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Consigliere, letti gli atti del procedimento iscritto al n. 96/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.3.2025; vista l'istanza di convalida del provvedimento di trattenimento dello straniero, emesso ai sensi dell'art. 6, co 3 D. lgs. 142/2015 dal Questore della provincia di Caltanissetta il
13.3.2025, nei confronti di nato in [...] il [...], notificato alla CP_1 parte in pari data;
considerato che
la suddetta istanza è stata depositata, ai fini della convalida, in Cancelleria il 13.3.2025; visto il verbale dell'udienza di convalida;
considerate le dichiarazioni del richiedente, nonché le richieste dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Caltanissetta e le allegazioni difensive formulate dall'Avv. Giuseppe
Orlando;
considerato che
il Questore della Provincia di RA, con decreto del 10.3.2025, ha disposto, ai sensi dell'art. 10 co. 2 lett. a) e b) del d.lgs. 286/1998, il respingimento del richiedente, trattandosi di cittadino straniero fermato all'atto dell'ingresso nel territorio dello
Stato avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera;
rilevato, invero, che il Questore, nel detto provvedimento, ha dato atto che il cittadino straniero in questione non ha inteso avvalersi della possibilità di chiedere la protezione internazionale, pur essendone stato informato al momento della pre-identificazione;
considerato che
il Questore di RA, con decreto emesso in pari data, ha disposto il trattenimento di presso il CPR di Caltanissetta – Pian del Lago ai sensi CP_1 dell'art. 14 TUI, in quanto destinatario del provvedimento di respingimento sopra menzionato, la cui immediata esecuzione mediante accompagnamento alla frontiera non è stata possibile per la necessità di procedere ad accertamenti supplementari sulla sua identità
(cfr. allegati istanza di convalida);
1 rilevato che il decreto di trattenimento del Questore di RA è stato convalidato dal
Giudice di Pace di Caltanissetta in data 13.3.2025;
considerato che
il richiedente, in data 13.3.2025, ha manifestato la volontà di avanzare richiesta di protezione internazionale;
considerato, pertanto, che il Questore di Caltanissetta, prendendo atto della suddetta manifestazione di volontà, con provvedimento emesso in pari data, ha disposto il trattenimento dello stesso presso il CPR di Caltanissetta – Pian del Lago per un periodo di giorni 60 prorogabile ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 6 co. 3 d.lgs. 142/2015;
ritenuto che il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore è soggetto al medesimo controllo di legittimità proprio di tutte le ipotesi di convalida di provvedimenti coercitivi a carico di cittadini extracomunitari e, conseguentemente, tale controllo deve essere limitato all'esistenza ed all'efficacia del decreto e alla sua adozione in una delle ipotesi contemplate dal legislatore nonché all'accertamento incidentale della non “manifesta illegittimità” del provvedimento di respingimento o di espulsione (cfr. Cass. Civ. n.
18128/2022); ritenuto che, nella fattispecie in esame, il provvedimento di trattenimento è stato tempestivamente depositato in Cancelleria ed è stato ritualmente emesso ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. 142/2015, in quanto risultano indicati i presupposti che ne hanno giustificato l'adozione, ravvisati, nell'ipotesi in esame, nel co. 3 dell'art. 6 da ultimo citato;
rilevato invero che, sebbene nella parte dispositiva del decreto di trattenimento venga menzionato – verosimilmente per mero errore materiale - anche il co. 2 dell'art. 6 del d.lgs.
142/2015, nella motivazione del medesimo provvedimento si argomenta ed, in effetti, si menziona solo il co. 3 della norma da ultimo citata, di talché è solo rispetto a tale ipotesi che dovrà svolgersi la valutazione oggetto del presente procedimento;
ritenuto peraltro, ai fini di mera completezza, che trattandosi di soggetto dotato di passaporto in corso di validità, non sussistono le condizioni di cui al co. 2 dell'art. 6 d.lgs
142/2015;
ritenuto che
la volontà di presentare domanda di protezione internazionale è stata manifestata in occasione dell'udienza di convalida dinanzi al Giudice di Pace soltanto il
13.3.2025, in concomitanza con un'attività di rimpatrio che, trattandosi di soggetto dotato di idoneo titolo di viaggio, si sarebbe svolta in tempi rapidi (cfr. verbale di udienza del
14.3.2025);
2 preso atto della circostanza per cui il ricorrente è stato posto nelle condizioni di comprendere il tenore e il significato del precedente e del nuovo decreto di trattenimento, tenuto conto che detti provvedimenti recano la traduzione in lingua bangla e risultano sottoscritti dal richiedente;
ritenuto, pertanto, che il ricorrente non poteva non essere a conoscenza delle ragioni del suo collocamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta;
considerato, per quel che rileva nel presente giudizio, che il ricorrente ha giustificato e motivato il suo timore di fare rientro nel Paese d'origine con motivazioni essenzialmente riferite a diatribe familiari scaturenti da ragioni di ordine economico, poiché i fratelli avrebbero venduto le loro proprietà per ricavare il denaro necessario alla sua liberazione , essendo stato sequestrato e torturato in Libia e , a causa di tale situazione economica in cui sarebbero stati coinvolti, vorrebbero ucciderlo;
ritenuto tuttavia che il richiedente non ha chiarito come mai i fratelli prima decidano spontaneamente di pagare il riscatto per la sua liberazione e poi minaccino di ucciderlo a causa dei debiti contratti e delle proprietà dismesse proprio per riuscire ad effettuare il suddetto pagamento;
ritenuto, poi, quanto ai rilievi avanzati dalla difesa del richiedente all'udienza odierna in ordine all'informativa ricevuta, che dal compendio documentale in atti e, segnatamente, dalla scheda informativa per l'eventuale richiesta di accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale secondo la normativa di cui all'art. 8 della
Direttiva 2013/32/UE, risulta che lo stesso abbia espressamente dichiarato di essere giunto in Italia per problemi economici nel suo Paese e di non intendere richiedere asilo (cfr. allegati istanza convalida); ritenuto pertanto che le dichiarazioni rese dal richiedente all'udienza odierna in ordine all'asserita assenza di informativa trovano smentita nel documento in atti, che risulta tradotto in lingua bangla e sottoscritto dal richiedente;
ritenuto, poi, quanto alla richiesta di applicazione di una misura alternativa meno afflittiva, individuata dalla difesa nella permanenza presso un centro di accoglienza, non disponendo il richiedente di un luogo diverso ove possa rendersi rintracciabile, che giova osservare quanto segue:
l'introduzione nell'ordinamento interno delle misure alternative al trattenimento pre- espulsivo è dovuta al recepimento della Direttiva 115/2008/CE il cui art. 15, § 1 stabilisce che gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure
3 di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, quando sussiste un rischio di fuga ovvero il cittadino del paese terzo eviti o ostacoli la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento.
Tale previsione è tuttavia accompagnata dalla precisazione “salvo che nel caso concreto possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive”: è proprio tale previsione ad aver condotto all'inserimento nell'art. 14 TUI (rubricato
“esecuzione dell'espulsione”) – ad opera della Legge 129/2011 - del co. 1 bis, che disciplina tali misure, così confermando il carattere residuale del trattenimento, da effettuarsi solo se nessun'altra misura meno restrittiva possa in concreto applicarsi, al fine di evitare che il cittadino del Paese terzo si sottragga all'obbligo di rimpatrio.
L'applicazione delle misure alternative soggiace, tuttavia, a delle condizioni, risultando necessario che lo straniero sia in possesso di passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità e che, inoltre, l'espulsione non sia stata disposta ai sensi dell'art. 9 co. 10
TUI né per i motivi di pericolosità sociale previsti dall'art. 13, co. 2, lett. c) TUI, né si versi nelle ipotesi di espulsioni ministeriali per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato ai sensi dell'art. 13, co. 1 TUI e neppure in quelle di prevenzione del terrorismo, anche internazionale, di cui all'art. 3, Legge 31 luglio 2005, n. 155.
Ne consegue che potrà essere sottoposto alle misure alternative solo lo straniero in attesa di rimpatrio che sia identificato tramite passaporto valido (per il quale non risulti necessario procedere ad ulteriori accertamenti in ordine alla sua nazionalità e identità) e nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento ablativo per ragioni di irregolarità amministrativa dell'ingresso e/o del soggiorno (con esclusione delle ipotesi di pericolosità appena indicate).
Ai sensi dell'art. 14, co.
1-bis, d.lgs. 286/98 le misure alternative che il questore o l'autorità giudiziaria hanno la facoltà di disporre sono:
a) la consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento dell'accompagnamento coattivo verso il Paese di destinazione dello straniero;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, ove lo straniero possa essere agevolmente rintracciato al momento in cui si riesce ad organizzare l'accompagnamento;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente per il tempo necessario all'esecuzione del rimpatrio.
4 La legge non determina, nell'applicazione di tali misure, limiti temporali massimi, trattandosi di restrizioni aventi un diverso grado di intensità coercitiva variabile a seconda che si applichino singolarmente o cumulativamente (infatti la legge dispone che possano applicarsi “una o più delle seguenti misure”).
Non pare superfluo poi sottolineare che, al pari del trattenimento, anche le misure alternative attengono alla fase dell'esecuzione coattiva dell'espulsione amministrativa e rispondono alla finalità di garantire, mediante la graduazione della limitazione della libertà personale, l'attuazione dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale (Cass. Civ., sez.
I, sentenza 30 ottobre 2018, n. 27692).
Ciò posto in linea generale, deve osservarsi come nel caso di specie sussistano i presupposti per l'applicazione delle misure alternative al trattenimento in favore del richiedente.
In via preliminare, si precisa invero che, diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione istante, le misure alternative non risultano circoscritte alle sole ipotesi di espulsione ( risultando, secondo tale assunto, avulse dai casi di respingimento) atteso che il co. 1 bis dell'art. 14 d.lgs. 286/1998, nel disporre che tali misure si applichino “in luogo del trattenimento” fa espresso riferimento al co. 1 della stessa norma che, a sua volta, nell'indicare il presupposto del trattenimento presso il CPR più vicino, richiama l'impossibilità di “eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento”, così elidendo ogni dubbio sul fatto che l'esecuzione dell'espulsione, nel cui perimetro si inserisce l'applicazione delle misure alternative, include anche le ipotesi di rimpatrio per respingimento.
Venendo al merito dei presupposti, si rileva come il richiedente risulti pacificamente in possesso di passaporto in corso di validità, circostanza non contestata dall'Amministrazione ed anzi espressamente riconosciuta in seno al decreto di trattenimento del Questore di
Caltanissetta del 13.3.2025.
Il cittadino straniero in questione non risulta poi in alcun modo destinatario di un provvedimento di espulsione emesso ai sensi dell'art. 9 co. 10 e dell'art. 13, co. 1 e 2, lett.
c), D.lgs. 286/98, né ai sensi dell'art. 3, Legge 31 luglio 2005, n. 155 di conversione del d.l.
144/2005.
Non sussistono, a suo carico, valutazioni di pericolosità sociale né, in considerazione del possesso di un valido passaporto e sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, è stato paventato un pericolo di fuga.
5 In proposito, si precisa anzi come sia il tenore del decreto di trattenimento sia le indicazioni contenute nella connessa istanza di convalida si fondino esclusivamente sull'ipotesi di cui al co. 3 dell'art. 6 d.lgs 142/2015.
In virtù di tutti gli elementi evidenziati, in applicazione delle disposizioni normative citate e delle coordinate ermeneutiche alle stesse riferite, nonché alla luce del necessario contemperamento tra l'esigenza di garantire il rispetto del principio per cui il trattenimento dello straniero integra una misura coercitiva di extrema ratio applicabile per il tempo strettamente necessario a rimuovere le cause ostative nella procedura di esecuzione dell'allontanamento (desumibile dall'art. 14 co. 1 d.l.gs 286/1998, art. 6 co. 1 e 3 bis d.lgs.
142/2015 e art. 15, § 1 Direttiva 115/2008/CE) e la necessità di evitare il rischio che lo straniero si renda irreperibile nelle more della preparazione del rimpatrio, sottraendosi all'esecuzione del provvedimento respingimento, appare opportuno procedere all'applicazione, in luogo del trattenimento di presso il CPR di Caltanissetta, CP_1 delle misure di cui all'art. 14 co. 1 bis d.lgs 286/1998 lett. a) e lett. b), di talché il richiedente,
a seguito della notifica del presente provvedimento, dovrà immediatamente consegnare il passaporto in corso di validità all'Ufficio Immigrazione Sezione III della Questura di
Caltanissetta, da restituire al momento della partenza, e sarà altresì sottoposto all'obbligo di dimora presso il C.A.R.A. – Pian del Lago di Caltanissetta.
In ordine a tale ultima misura, applicata cumulativamente all'obbligo di consegna del passaporto, si precisa che non disponendo il richiedente, come allegato dalla stessa difesa, di un luogo preventivamente individuato ove possa essere agevolmente rintracciato, tale luogo si individua nel C.A.R.A. di Caltanissetta, in cui il richiedente avrà l'obbligo di dimora e di rendersi agevolmente rintracciabile.
Si avvisa infine, che ai sensi dell'art. 14 co. 1 bis d.lgs 286/1998, la violazione di anche solo una delle predette misure costituisce reato, punito con la multa da € 3.000,00 ad €
18.000,00, e determina l'accompagnamento coattivo e immediato alla frontiera senza che sia richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 co. 3 d.lgs 286/1998 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.
Visto l'art. 14 co. 1 bis d.lgs. 286/1998;
P.Q.M.
Dispone che nato in [...] il [...] CUI 075QMBI, in luogo del CP_1 trattenimento presso il CPR di Caltanissetta, sia sottoposto alle seguenti misure:
- consegna del passaporto in corso di validità all'Ufficio Immigrazione Sezione III della
Questura di Caltanissetta, da restituire al momento della partenza;
6 - obbligo di dimora presso il C.A.R.A. – Pian del Lago di Caltanissetta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Caltanissetta, il 14.3.2025
Il Consigliere
Dott.ssa Maria Lucia Insinga
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CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Consigliere, letti gli atti del procedimento iscritto al n. 96/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.3.2025; vista l'istanza di convalida del provvedimento di trattenimento dello straniero, emesso ai sensi dell'art. 6, co 3 D. lgs. 142/2015 dal Questore della provincia di Caltanissetta il
13.3.2025, nei confronti di nato in [...] il [...], notificato alla CP_1 parte in pari data;
considerato che
la suddetta istanza è stata depositata, ai fini della convalida, in Cancelleria il 13.3.2025; visto il verbale dell'udienza di convalida;
considerate le dichiarazioni del richiedente, nonché le richieste dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Caltanissetta e le allegazioni difensive formulate dall'Avv. Giuseppe
Orlando;
considerato che
il Questore della Provincia di RA, con decreto del 10.3.2025, ha disposto, ai sensi dell'art. 10 co. 2 lett. a) e b) del d.lgs. 286/1998, il respingimento del richiedente, trattandosi di cittadino straniero fermato all'atto dell'ingresso nel territorio dello
Stato avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera;
rilevato, invero, che il Questore, nel detto provvedimento, ha dato atto che il cittadino straniero in questione non ha inteso avvalersi della possibilità di chiedere la protezione internazionale, pur essendone stato informato al momento della pre-identificazione;
considerato che
il Questore di RA, con decreto emesso in pari data, ha disposto il trattenimento di presso il CPR di Caltanissetta – Pian del Lago ai sensi CP_1 dell'art. 14 TUI, in quanto destinatario del provvedimento di respingimento sopra menzionato, la cui immediata esecuzione mediante accompagnamento alla frontiera non è stata possibile per la necessità di procedere ad accertamenti supplementari sulla sua identità
(cfr. allegati istanza di convalida);
1 rilevato che il decreto di trattenimento del Questore di RA è stato convalidato dal
Giudice di Pace di Caltanissetta in data 13.3.2025;
considerato che
il richiedente, in data 13.3.2025, ha manifestato la volontà di avanzare richiesta di protezione internazionale;
considerato, pertanto, che il Questore di Caltanissetta, prendendo atto della suddetta manifestazione di volontà, con provvedimento emesso in pari data, ha disposto il trattenimento dello stesso presso il CPR di Caltanissetta – Pian del Lago per un periodo di giorni 60 prorogabile ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 6 co. 3 d.lgs. 142/2015;
ritenuto che il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore è soggetto al medesimo controllo di legittimità proprio di tutte le ipotesi di convalida di provvedimenti coercitivi a carico di cittadini extracomunitari e, conseguentemente, tale controllo deve essere limitato all'esistenza ed all'efficacia del decreto e alla sua adozione in una delle ipotesi contemplate dal legislatore nonché all'accertamento incidentale della non “manifesta illegittimità” del provvedimento di respingimento o di espulsione (cfr. Cass. Civ. n.
18128/2022); ritenuto che, nella fattispecie in esame, il provvedimento di trattenimento è stato tempestivamente depositato in Cancelleria ed è stato ritualmente emesso ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. 142/2015, in quanto risultano indicati i presupposti che ne hanno giustificato l'adozione, ravvisati, nell'ipotesi in esame, nel co. 3 dell'art. 6 da ultimo citato;
rilevato invero che, sebbene nella parte dispositiva del decreto di trattenimento venga menzionato – verosimilmente per mero errore materiale - anche il co. 2 dell'art. 6 del d.lgs.
142/2015, nella motivazione del medesimo provvedimento si argomenta ed, in effetti, si menziona solo il co. 3 della norma da ultimo citata, di talché è solo rispetto a tale ipotesi che dovrà svolgersi la valutazione oggetto del presente procedimento;
ritenuto peraltro, ai fini di mera completezza, che trattandosi di soggetto dotato di passaporto in corso di validità, non sussistono le condizioni di cui al co. 2 dell'art. 6 d.lgs
142/2015;
ritenuto che
la volontà di presentare domanda di protezione internazionale è stata manifestata in occasione dell'udienza di convalida dinanzi al Giudice di Pace soltanto il
13.3.2025, in concomitanza con un'attività di rimpatrio che, trattandosi di soggetto dotato di idoneo titolo di viaggio, si sarebbe svolta in tempi rapidi (cfr. verbale di udienza del
14.3.2025);
2 preso atto della circostanza per cui il ricorrente è stato posto nelle condizioni di comprendere il tenore e il significato del precedente e del nuovo decreto di trattenimento, tenuto conto che detti provvedimenti recano la traduzione in lingua bangla e risultano sottoscritti dal richiedente;
ritenuto, pertanto, che il ricorrente non poteva non essere a conoscenza delle ragioni del suo collocamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta;
considerato, per quel che rileva nel presente giudizio, che il ricorrente ha giustificato e motivato il suo timore di fare rientro nel Paese d'origine con motivazioni essenzialmente riferite a diatribe familiari scaturenti da ragioni di ordine economico, poiché i fratelli avrebbero venduto le loro proprietà per ricavare il denaro necessario alla sua liberazione , essendo stato sequestrato e torturato in Libia e , a causa di tale situazione economica in cui sarebbero stati coinvolti, vorrebbero ucciderlo;
ritenuto tuttavia che il richiedente non ha chiarito come mai i fratelli prima decidano spontaneamente di pagare il riscatto per la sua liberazione e poi minaccino di ucciderlo a causa dei debiti contratti e delle proprietà dismesse proprio per riuscire ad effettuare il suddetto pagamento;
ritenuto, poi, quanto ai rilievi avanzati dalla difesa del richiedente all'udienza odierna in ordine all'informativa ricevuta, che dal compendio documentale in atti e, segnatamente, dalla scheda informativa per l'eventuale richiesta di accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale secondo la normativa di cui all'art. 8 della
Direttiva 2013/32/UE, risulta che lo stesso abbia espressamente dichiarato di essere giunto in Italia per problemi economici nel suo Paese e di non intendere richiedere asilo (cfr. allegati istanza convalida); ritenuto pertanto che le dichiarazioni rese dal richiedente all'udienza odierna in ordine all'asserita assenza di informativa trovano smentita nel documento in atti, che risulta tradotto in lingua bangla e sottoscritto dal richiedente;
ritenuto, poi, quanto alla richiesta di applicazione di una misura alternativa meno afflittiva, individuata dalla difesa nella permanenza presso un centro di accoglienza, non disponendo il richiedente di un luogo diverso ove possa rendersi rintracciabile, che giova osservare quanto segue:
l'introduzione nell'ordinamento interno delle misure alternative al trattenimento pre- espulsivo è dovuta al recepimento della Direttiva 115/2008/CE il cui art. 15, § 1 stabilisce che gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure
3 di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, quando sussiste un rischio di fuga ovvero il cittadino del paese terzo eviti o ostacoli la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento.
Tale previsione è tuttavia accompagnata dalla precisazione “salvo che nel caso concreto possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive”: è proprio tale previsione ad aver condotto all'inserimento nell'art. 14 TUI (rubricato
“esecuzione dell'espulsione”) – ad opera della Legge 129/2011 - del co. 1 bis, che disciplina tali misure, così confermando il carattere residuale del trattenimento, da effettuarsi solo se nessun'altra misura meno restrittiva possa in concreto applicarsi, al fine di evitare che il cittadino del Paese terzo si sottragga all'obbligo di rimpatrio.
L'applicazione delle misure alternative soggiace, tuttavia, a delle condizioni, risultando necessario che lo straniero sia in possesso di passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità e che, inoltre, l'espulsione non sia stata disposta ai sensi dell'art. 9 co. 10
TUI né per i motivi di pericolosità sociale previsti dall'art. 13, co. 2, lett. c) TUI, né si versi nelle ipotesi di espulsioni ministeriali per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato ai sensi dell'art. 13, co. 1 TUI e neppure in quelle di prevenzione del terrorismo, anche internazionale, di cui all'art. 3, Legge 31 luglio 2005, n. 155.
Ne consegue che potrà essere sottoposto alle misure alternative solo lo straniero in attesa di rimpatrio che sia identificato tramite passaporto valido (per il quale non risulti necessario procedere ad ulteriori accertamenti in ordine alla sua nazionalità e identità) e nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento ablativo per ragioni di irregolarità amministrativa dell'ingresso e/o del soggiorno (con esclusione delle ipotesi di pericolosità appena indicate).
Ai sensi dell'art. 14, co.
1-bis, d.lgs. 286/98 le misure alternative che il questore o l'autorità giudiziaria hanno la facoltà di disporre sono:
a) la consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento dell'accompagnamento coattivo verso il Paese di destinazione dello straniero;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, ove lo straniero possa essere agevolmente rintracciato al momento in cui si riesce ad organizzare l'accompagnamento;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente per il tempo necessario all'esecuzione del rimpatrio.
4 La legge non determina, nell'applicazione di tali misure, limiti temporali massimi, trattandosi di restrizioni aventi un diverso grado di intensità coercitiva variabile a seconda che si applichino singolarmente o cumulativamente (infatti la legge dispone che possano applicarsi “una o più delle seguenti misure”).
Non pare superfluo poi sottolineare che, al pari del trattenimento, anche le misure alternative attengono alla fase dell'esecuzione coattiva dell'espulsione amministrativa e rispondono alla finalità di garantire, mediante la graduazione della limitazione della libertà personale, l'attuazione dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale (Cass. Civ., sez.
I, sentenza 30 ottobre 2018, n. 27692).
Ciò posto in linea generale, deve osservarsi come nel caso di specie sussistano i presupposti per l'applicazione delle misure alternative al trattenimento in favore del richiedente.
In via preliminare, si precisa invero che, diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione istante, le misure alternative non risultano circoscritte alle sole ipotesi di espulsione ( risultando, secondo tale assunto, avulse dai casi di respingimento) atteso che il co. 1 bis dell'art. 14 d.lgs. 286/1998, nel disporre che tali misure si applichino “in luogo del trattenimento” fa espresso riferimento al co. 1 della stessa norma che, a sua volta, nell'indicare il presupposto del trattenimento presso il CPR più vicino, richiama l'impossibilità di “eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento”, così elidendo ogni dubbio sul fatto che l'esecuzione dell'espulsione, nel cui perimetro si inserisce l'applicazione delle misure alternative, include anche le ipotesi di rimpatrio per respingimento.
Venendo al merito dei presupposti, si rileva come il richiedente risulti pacificamente in possesso di passaporto in corso di validità, circostanza non contestata dall'Amministrazione ed anzi espressamente riconosciuta in seno al decreto di trattenimento del Questore di
Caltanissetta del 13.3.2025.
Il cittadino straniero in questione non risulta poi in alcun modo destinatario di un provvedimento di espulsione emesso ai sensi dell'art. 9 co. 10 e dell'art. 13, co. 1 e 2, lett.
c), D.lgs. 286/98, né ai sensi dell'art. 3, Legge 31 luglio 2005, n. 155 di conversione del d.l.
144/2005.
Non sussistono, a suo carico, valutazioni di pericolosità sociale né, in considerazione del possesso di un valido passaporto e sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, è stato paventato un pericolo di fuga.
5 In proposito, si precisa anzi come sia il tenore del decreto di trattenimento sia le indicazioni contenute nella connessa istanza di convalida si fondino esclusivamente sull'ipotesi di cui al co. 3 dell'art. 6 d.lgs 142/2015.
In virtù di tutti gli elementi evidenziati, in applicazione delle disposizioni normative citate e delle coordinate ermeneutiche alle stesse riferite, nonché alla luce del necessario contemperamento tra l'esigenza di garantire il rispetto del principio per cui il trattenimento dello straniero integra una misura coercitiva di extrema ratio applicabile per il tempo strettamente necessario a rimuovere le cause ostative nella procedura di esecuzione dell'allontanamento (desumibile dall'art. 14 co. 1 d.l.gs 286/1998, art. 6 co. 1 e 3 bis d.lgs.
142/2015 e art. 15, § 1 Direttiva 115/2008/CE) e la necessità di evitare il rischio che lo straniero si renda irreperibile nelle more della preparazione del rimpatrio, sottraendosi all'esecuzione del provvedimento respingimento, appare opportuno procedere all'applicazione, in luogo del trattenimento di presso il CPR di Caltanissetta, CP_1 delle misure di cui all'art. 14 co. 1 bis d.lgs 286/1998 lett. a) e lett. b), di talché il richiedente,
a seguito della notifica del presente provvedimento, dovrà immediatamente consegnare il passaporto in corso di validità all'Ufficio Immigrazione Sezione III della Questura di
Caltanissetta, da restituire al momento della partenza, e sarà altresì sottoposto all'obbligo di dimora presso il C.A.R.A. – Pian del Lago di Caltanissetta.
In ordine a tale ultima misura, applicata cumulativamente all'obbligo di consegna del passaporto, si precisa che non disponendo il richiedente, come allegato dalla stessa difesa, di un luogo preventivamente individuato ove possa essere agevolmente rintracciato, tale luogo si individua nel C.A.R.A. di Caltanissetta, in cui il richiedente avrà l'obbligo di dimora e di rendersi agevolmente rintracciabile.
Si avvisa infine, che ai sensi dell'art. 14 co. 1 bis d.lgs 286/1998, la violazione di anche solo una delle predette misure costituisce reato, punito con la multa da € 3.000,00 ad €
18.000,00, e determina l'accompagnamento coattivo e immediato alla frontiera senza che sia richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 co. 3 d.lgs 286/1998 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.
Visto l'art. 14 co. 1 bis d.lgs. 286/1998;
P.Q.M.
Dispone che nato in [...] il [...] CUI 075QMBI, in luogo del CP_1 trattenimento presso il CPR di Caltanissetta, sia sottoposto alle seguenti misure:
- consegna del passaporto in corso di validità all'Ufficio Immigrazione Sezione III della
Questura di Caltanissetta, da restituire al momento della partenza;
6 - obbligo di dimora presso il C.A.R.A. – Pian del Lago di Caltanissetta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Caltanissetta, il 14.3.2025
Il Consigliere
Dott.ssa Maria Lucia Insinga
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