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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. CO Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 18472/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CORTI CHIARA, FO IA RA e
.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BETTINI DEBORAH RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 15/09/2025, con cui e unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio a Montichiari in data 6.9.99 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montichiari al numero 56 parte II serie A dell'anno 1999), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 18.9.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza del Tribunale di Brescia del 22.2.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
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«• circa i figli in merito alla figlia minore si confermano le condizioni stabilite con la predetta sentenza di separazione e di Per_1 seguito riportate: “La figlia minorenne resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute. La minore manterrà formale residenza presso la casa famigliare in GH (BS). Il trasferimento di residenza della minore rientra tra le decisioni che dovranno essere concordate tra i genitori.”. La figlia rimane collocata “presso la madre”. I genitori Per_1 vedranno e terranno con le seguenti modalità di frequentazione: “ starà con il papà secondo il seguente Per_1 Per_1 calendario: - a week end alterni dal sabato alle ore 18:00 circa fino alla domenica sera dopo cena;
- ogni martedì dalle ore 17:30 fino al mercoledì mattino, orario in cui accompagnerà a scuola;
sarà cura di avvisare CP_1 Per_1 CP_1
nel caso potesse prendersi cura di prima delle 17:30; - ogni venerdì pomeriggio dalle ore 17:30 fino al Pt_1 Per_1 sabato alle ore 18:00 quando la mamma rientra dal lavoro. Anche il venerdì sarà cura di avvisare nel CP_1 Pt_1 caso potesse prendersi cura di prima delle 17:30.”.“Durante le vacanze di Natale: calendario standard fatto salvo Per_1
i giorni di festività così organizzati nel 2023, seguendo poi di anno in anno il criterio dell'alternanza: - dalla Vigilia fino al 25 sera, prima di cena starà con la mamma;
- dalla Vigilia fino al 26 sera starà con il papà; - dal 31 dicembre al mattino fino all'ora di pranzo del primo gennaio con il papà; - dal 5 sera al 6 prima di cena con la mamma. Sarà possibile che ogni genitore organizzi al massimo fino a una settimana di vacanza con i propri figli, fatto salvo concordarla con l'altro genitore. Nel caso in cui entrambi desiderassero organizzare vacanze con avrà priorità chi sarà Per_1 competente nel giorno di Natale. Durante le festività di Pasqua: calendario standard e ad anni alterni starà con la mamma o con il papà dal sabato sera fino alla domenica sera e dalla domenica sera fino al martedì pomeriggio. Durante il periodo di sospensione scolastica estiva, seguirà il calendario standard, fatta eccezione per le settimane, in numero Per_1 non limitato, da trascorrere in modo esclusivo con entrambi i genitori. La madre comunicherà le settimane di vacanza al padre entro il mese di marzo e il padre provvederà a comunicarle alla madre entro il mese di maggio. Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità proprie” e, soprattutto, della figlia minore impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare la sua Per_1 crescita più sana e serena. In particolare, le parti hanno concordato che ogni sera, durante l'ora di cena, il genitore telefonerà alla figlia per una breve comunicazione sulla quotidianità, provvedendo, altresì, a scambiare comunicazioni in merito ad eventuali richieste particolari della figlia, in modo da riscontrare tali richieste con univocità. Ciascun genitore si impegna inoltre a garantire i contatti telefonici della minore con l'altro genitore durante le ferie o nei periodi di villeggiatura, soprattutto nei casi di soggiorni all'estero, in particolare mettendo a disposizione di la propria o altra Per_1 utenza telefonica. I genitori si impegnano a far sì che la figlia conservi e coltivi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Considerate le attuali esigenze della figlia il tenore di vita goduto dalla Per_1 medesima in costanza di convivenza, le risorse economiche di entrambi i genitori, la parti concordano che il padre si obbliga a provvedere al mantenimento della figlia erogando per “la somma mensile di 600,00 euro, somma che Per_1 verserà entro il giorno 20 di ogni mese sul C/C [...] intestato alla signora . Le Pt_1 spese non comprese nel mantenimento ordinario saranno ripartite al 50% come da Protocollo Tribunale di Brescia del 17.07.2016 che le parti dichiarano di conoscere. Nulla viene disposto in punto di affidamento, collocamento e contributo al mantenimento del figlio CO in quanto, oltre ad essere maggiorenne, è divenuto economicamente autosufficiente. In ogni caso, come da sentenza di separazione, “i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse di […] garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con Per_1 entrambi i genitori. I genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse” della figlia al fine di garantire alla stessa un progetto educativo comune e di preservare il suo Per_1 equilibrio psico-fisico. Affinché eventuali discussioni non compromettano l'equilibrio della minore, i genitori si impegnano ad incontrarsi periodicamente per confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché sugli aspetti, le problematiche ed i suoi bisogni.
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• circa l'assegnazione della casa familiare sita in GH (BS) alla via Grazia Deledda n. 40 assegnare la casa familiare sita in GH (BS), alla via Grazia Deledda n. 40 (di proprietà esclusiva del sig. CP_1
e appartenente al fondo patrimoniale costituito con atto del 26.09.2011, repertorio n. 43.266, raccolta n. 10.765)
[...] con ogni arredo (di proprietà esclusiva della sig.ra e pertinenza alla sig.ra sino al raggiungimento dei Parte_1 Pt_1
25 anni d'età della figlia o, in ogni caso, sino a che i figli CO (attualmente collocato presso il padre) e/o Per_1 vivranno stabilmente nella predetta abitazione, tenendo fermo il termine più lungo. Al termine del periodo di Per_1 assegnazione e comunque entro e non oltre sei mesi dal verificarsi delle predette condizioni, la sig.ra si impegna a Pt_1 restituire al sig. -senza necessità di formale richiesta - la disponibilità dell'immobile libero da persone e/o cose di CP_1 proprietà della stessa.
• circa la gestione dei rapporti patrimoniali tra i ricorrenti e, in particolare, la gestione del fondo patrimoniale a) Il sig. verserà un importo mensile in favore della sig.ra pari ad € 250,00 a titolo di contributo per le utenze CP_1 Pt_1 domestiche della casa ove coabita con la figlia fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia Per_1 minore e/o fino al momento in cui la Sig.ra dovesse intraprendere una coabitazione nella casa familiare di Per_1 Pt_1
Via Grazia Deledda in GH con soggetto terzo rispetto ai figli;
al verificarsi di una delle predette due ipotesi (i.e. raggiungimento indipendenza economica e/o coabitazione con terzi) predetto onere cesserà automaticamente dal mese successivo al verificarsi della predetta condizione;
si precisa che le spese di manutenzione ordinaria della casa familiare di via Grazia Deledda GH (BS) saranno integralmente a carico della sig.ra mentre quelle di manutenzione Pt_1 straordinaria saranno a carico esclusivo del sig. CP_1
b) Quanto al fondo patrimoniale costituito in costanza di matrimonio (doc. 6), i sig.ri e precisano che: ➢ il CP_1 Pt_1 conto corrente cointestato n. [...] - sul quale confluiscono gli attuali proventi delle locazioni in essere degli immobili siti in a GH (BS) alla via Brescia n. 6/C, in strada Castenedolo n. 51/G e alla via Mario Rigamonti n. 20 - potrà essere utilizzato anche per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili facenti parte del Fondo Patrimoniale a condizione che le spese vengano documentate e concordate da entrambi le parti;
in caso di spese urgenti ed indifferibili, e comunque nella misura massima di €500,00 (cinquecento/00); la parte interessata potrà disporre il pagamento previa comunque immediata comunicazione scritta all'altra parte e fornendo copia della documentazione attestante la spesa entro 10 giorni;
➢ quanto al pagamento delle imposte, tasse e spese condominiali gravanti sui predetti immobili – con decorrenza dall'anno 2025 - esse verranno sostenute attraverso il conto corrente cointestato n. [...], ad eccezione dell'IMU che sarà invece ad esclusivo carico del proprietario dell'immobile; ➢ al 31 dicembre di ogni anno, previa comunicazione e fatto salvo l'importo minimo di € 2.000,00 quale saldo attivo che deve essere sempre garantito, il sig. e la sig.ra potranno prelevare una somma CP_1 Pt_1 di uguale importo per ciascuno dal predetto c/c; ➢ all'estinzione del fondo patrimoniale il saldo attivo del c/c comune verrà diviso in egual misura tra il sig. e la sig.ra ➢ confermare che il canone di locazione dell'immobile di CP_1 Pt_1 proprietà della sig.ra sito in via Gorizia a GH (BS) verrà versato sul conto corrente esclusivamente intestato alla Pt_1 sig.ra frutto sempre impiegato per i bisogni della famiglia»; Pt_1
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1
CP_1
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alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. CO Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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