Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa civile iscritta al
N. 353 del 2020 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Pellicori e Sebastiano
Romano, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Maurizio Falqui Cao, in forza della procura generale alle liti (Notaio in Roma Castellini, rep. 80974, rogito 21569 del 21.07.2015, reg. il 23.07.2015 al n. 19851);
-resistente –
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
All'esito dell'udienza del 10/04/2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, ha depositato nel fascicolo telematico
SENTENZA avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 596
2019 00059440 66 000 emesso dalla sede di Palermo il giorno CP_1
9.11.2019 e notificato il 28.12.2019.
Dichiara non dovute le somme richieste dal 30.06.2017.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.09.2018 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n° 596 2019 00059440 66 000 emesso dalla sede di Palermo il giorno 9.11.2019 e notificato il CP_1
28.12.2019 deducendo preliminarmente il suo rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della e di avere Parte_2 conferito, con atto del 30.3.2017 alla con Parte_3
1
28.12.2019 e riguardando il periodo 10.2011/12.2019, con la conseguenza che i contributi presuntivamente dovuti e maturati antecedentemente al dicembre 2014 devono considerarsi prescritti come previsto dall' art. 3 commi 9 e 10 legge n. 335/1995.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 contestando la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, all'udienza del 10.04.2025, tenutasi nella modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Il ricorso deve essere parzialmente accolto.
L'avviso di addebito opposto è stato emesso per il recupero di contributi dovuti dal ricorrente in esito al disconoscimento del rapporto di lavoro, per effetto dell'ispezione definita con verbali ispettivi ed ha ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Artigiani CP_ dell' per il periodo dal 10/2011 al 12/2019.
Ritenuto in particolare che questo Tribunale e la locale Corte di Appello, in analoghe fattispecie hanno affermato che “la giurisprudenza della
Suprema Corte ha da tempo affermato che l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23324).
In tema di riparto degli oneri probatori, pur in occasione di azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, allorquando quest'ultimo derivi dal disconoscimento del rapporto di subordinazione, secondo costante giurisprudenza incombe sul lavoratore l'onere della prova dell'esistenza di tale rapporto;
invero “In forza del potere di autotutela CP_ spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto
"ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico
2 qualificante del requisito della subordinazione” (cfr. ex plurimis ord. n.
809 del 19.1.2021);
- rilevato che “Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione”(cfr. Cass. n. 7796/1993; n. 13858/2009; n. 4484/2018); sul punto, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7024/2015 ha dettagliatamente individuato gli indici delle subordinazione, disponendo che essi “sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale” ;
- considerato che era, dunque, onere del ricorrente, secondo il normale principio di ripartizione dell'onus probandi, dare prova rigorosa della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso e che nel caso de quo il ricorrente non abbia assolto tale onere, infatti non può ritenersi che i testi escussi abbiano asseverato le allegazioni della parte ricorrente, tenuto conto del tenore delle dichiarazioni e della loro genericità.
-ritenuto, che pertanto, all'esito dell'attività istruttoria si deve affermare che parte ricorrente non ha assolto al rigoroso onere probatorio a lui incombente, non avendo in alcun modo dimostrato l'esercizio da parte dell'affermato datore di lavoro del potere direttivo, di controllo e disciplinare, né l'assoggettamento del lavoratore alle direttive del datore di lavoro, né l'assunzione diretta del rischio d'impresa, o svolgimento dell'attività con strumenti di produzione di proprietà del datore di lavoro;
- considerato poi che la proprietà individuale dell'automezzo e della licenza, nonché l'assenza di “atti di conferimento” della medesima licenza alla società sono dati oggettivi, insuscettibili di prova contraria, nonché indici di autonomia e non di subordinazione;
-ritenuto dunque che l'attività istruttoria espletata, testimoniale o documentale, non ha consentito di ritenere raggiunta la prova, neppure indiziaria, della esistenza della attività organizzativa e gestionale facente capo alla;
Parte_3
- considerato che questo giudice non può ignorare l'esistenza di altre pronunce aventi ad oggetto analoghi rapporti ed in particolare della locale
Corte d'Appello che si condivide (cfr. Sentenza n. 1112/2023 dell'11/12/2023 ed altre).
- rilevato il mancato riconoscimento della subordinazione;
- considerato che non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione parziale sollevata in ricorso atteso che il termine prescrizionale è stato
3 validamente interrotto con la notifica del verbale unico di accertamento notificato il 29.07.2016;
-ritenuto, invero, che il ricorrente ha ceduto e trasferito la licenza con atto notarile in data 09.10.2017 e che, pertanto, da quella data nessuna attività di tassista poteva dallo stesso essere esercitata;
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovute dl ricorrente la contribuzione dal mese di ottobre 2017 fino al mese di dicembre 2019.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento, vanno compensate.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 10.04.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta.
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
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