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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. SE PO Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. SO NT Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 112 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Palmigiano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via R. Wagner, n. 9
APPELLANTE
CONTRO nata a [...] il [...] (C.F. ) e CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
nato a [...] il [...] (C.F. ) entrambi rappresentati
[...] CodiceFiscale_3
e difesi dagli Avv.ti SE Di Bella e Gerlando Giaccone, elettivamente domiciliati in Palermo,
Via R. Settimo n. 55
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
Conclusioni: per l'appellante: come da atto di appello
Per gli appellati: come da comparsa di costituzione e risposta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 4226 del 9 novembre 2021, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando: (i) accolse parzialmente le domande proposte da nei confronti dei Parte_1 germani e volte ad ottenere il risarcimento del danno derivante CP_1 Controparte_2 dall'occupazione senza titolo del proprio immobile sito in Monreale via Venero n. 198, per il periodo compreso tra il 20 settembre 2005 ed il 4 dicembre 2017 e condannò i convenuti a corrispondere in favore dell'attrice la somma di €. 40.000,00, oltre gli interessi legali, calcolata limitatamente al periodo giugno 2009 (data della richiesta di rilascio) - dicembre 2017 (data dell'avvenuto rilascio);
(ii) rigettò la domanda riconvenzionale proposta dai avente ad oggetto la ripetizione di CP_1 quanto dagli stessi pagato a titoli di oneri condominiali relativamente al periodo settembre 2005 – dicembre 2016; (iii) condannò, infine, i convenuti alla refusione delle spese di lite e di CTU.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello La con atto di citazione Parte_1 notificato il 19 gennaio 2022 sulla scorta di tre motivi di impugnazione - tali da integrare i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c. - che possono essere riassunti nei seguenti termini: (i) erroneo mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria;
(ii) omessa motivazione e contraddittorietà in ordine alla riduzione, per difetto, del risarcimento del danno quantificato in sede di CTU; (iii) erroneità della sentenza in ordine alla decorrenza per il calcolo dell'indennità risarcitoria.
3. Costituitisi in questo grado con comparsa depositata il 10 marzo 2022, e CP_1 hanno contestato il gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
Controparte_2 hanno, altresì spiegato appello incidentale lamentando la falsa applicazione dell'art. 2036 c.c. e domandato la ripetizione da parte dell'appellante della complessiva somma di € 8.376,44, dagli stessi pagata in buona fede a titolo di oneri condominiali ordinari e straordinari.
4. In assenza di incombenti istruttori, all'udienza dell'11 luglio 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è posta in decisione con assegnazione del termine di giorni cinquanta per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo, l'appellante contesta il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria delle somme liquidate dal Tribunale
a titolo di risarcimento del danno per indebita occupazione.
Deduce, in proposito, che trattasi di somme aventi natura risarcitoria, riconducibili ai tipi delle obbligazioni di valore, per le quali è prevista l'applicazione dello strumento della rivalutazione monetaria che assolve la specifica funzione di “attualizzare” la misura del debito.
Il motivo è fondato e merita di essere accolto.
Invero, secondo l'orientamento nomofilattico ormai prevalente “nella liquidazione del credito di valore — nella specie, risarcimento del danno derivato dall'occupazione sine titulo di un bene immobile, oggetto di un contratto preliminare di compravendita dichiarato nullo — sulla somma riconosciuta possono calcolarsi sia la svalutazione, sia gli interessi con la medesima decorrenza, perché la prima ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedentemente alla consumazione dell'illecito; i secondi, invece, hanno una funzione compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione e vanno corrisposti e calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso” (Cass. 7692 del 7 giugno 2001). In linea col principio appena enunciato, la liquidazione del danno da occupazione abusiva deve essere effettuata con criteri di attualizzazione, ovvero rivalutando la somma originaria al momento della decisione, per riflettere l'effettivo danno subito dal legittimo proprietario e garantirgli un adeguato ristoro.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere riformata sul punto riconoscendo in favore della la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a tale titolo. Parte_1
6. Con il secondo motivo di gravame si duole della riduzione per difetto della Parte_1 somma quantificata dal CTU a titolo di risarcimento per occupazione illecita, operata dal giudice di primo grado.
Sostiene che tale arrotondamento per difetto sia irrituale oltre che non sorretto da alcuna giustificazione dal punto di vista logico-giuridico e che abbia finito col negarle, di fatto, ben più di due mensilità di occupazione abusiva dell'immobile de quo.
Il motivo è infondato.
Preme osservare che l'indennità da mancato utilizzo del bene, determinata dal CTU sulla scorta del canone locativo e fatta propria dal Tribunale, deve essere intesa al lordo di tutte le eventuali spese - ivi compresi i relativi oneri fiscali – gravanti sui proprietari in relazione al periodo di riferimento.
La funzione di ristoro che riveste l'indennità in questione implica necessariamente la sopportazione anche delle relative spese, come sopra sinteticamente indicate, da parte dell'appellante
– che non può avvantaggiarsene nonostante il carattere illegittimo dell'occupazione – e giustifica conseguentemente la riduzione della liquidazione operata dal primo giudice (in misura, peraltro, minima) rispetto a quella calcolata dall'ausiliario.
7. Con il terzo motivo di appello viene contestata l'individuazione della decorrenza dell'occupazione abusiva, in relazione alla liquidazione del ristoro dovuto alla proprietaria dell'appartamento.
Deduce l'appellante che l'occupazione abusiva avrebbe avuto inizio non tanto dalla richiesta di rilascio (giugno 2009) - come erroneamente ritenuto dal Tribunale – quanto piuttosto dal giorno in cui la stessa aveva acquistato la proprietà del bene ex art. 649 c.c., ovvero dal 20 settembre 2005, data di apertura della successione del suo dante causa, , non rivestendo alcun rilievo Persona_1 il fatto che il testamento del de cuius venne pubblicato solo nel mese di febbraio del 2009. Il Tribunale avrebbe, in altri termini, illegittimamente escluso dalla base di calcolo dell'indennità il periodo di oltre quattro anni precedente alla prima richiesta di rilascio, senza neppure fornire adeguata motivazione in merito.
Sul punto replicano gli appellati di avere posseduto l'immobile in buona fede fino al momento del ricevimento della richiesta di rilascio da parte della e invocano l'applicazione al caso Parte_1 di specie della regola generale dettata dall'art. 1147 c.c.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Mette conto rilevare che il principio della presunzione della buona fede rappresenta un principio di carattere generale che è dunque certamente applicabile anche alla fattispecie in questione.
In proposito si richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “il principio della presunzione di buona fede ha portata generale, non limitata all'istituto del possesso in relazione al quale è enunciato (Cass. n. 8258/1997; n. 6648/2000); pertanto, poiché l'art. 535 c.c. stabilisce che le disposizioni in materia di possesso si applichino anche al possessore dei beni ereditari, chi agisce, con l'azione di petizione, per la rivendicazione dei beni ereditari - eventualmente previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all'eredità il possessore di buona fede
- non può pretendere da quest'ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'art. 1148 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/08/2021, n.23111 che a sua volta richiama Cass. n. 5091/2010; conf. n. 14917/2012; n. 21505/2019).
E' opportuno altresì evidenziare che la presunzione in questione – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – “non è vinta dall'allegazione del mero sospetto di una situazione illegittima essendo, invece, necessario che l'esistenza del dubbio promani da circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche, la cui prova deve essere fornita da colui che intenda contrastare detta presunzione legale di buona fede” (v. Cass n.6648 del 22 maggio 2000).
Alla luce di quanto sopra esposto, il possesso di buona fede dei per il periodo CP_1 antecedente alla richiesta di rilascio, è non soltanto presumibile in via generale, ma altresì sufficientemente provato nel caso concreto, non avendo l'appellante contestato tale circostanza nè fornito elementi idonei a dimostrare il contrario.
Non può, infine, trascurarsi di considerare che l'indennità da occupazione sine titulo – che, lo si ricorda, ha finalità di ristoro del danno subito – presuppone la commissione di un illecito da parte dell'occupante e, dunque, la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa grave. Ebbene, se per il periodo successivo alla richiesta di rilascio (giugno 2009) è configurabile una generica colpa da parte dei lo stesso non può dirsi con riferimento al periodo precedente CP_1 nel quale gli stessi i quali, ignorando l'esistenza di una pretesa avversa, si credevano in buona fede proprietari del bene, in quanto eredi legittimi del Per_1
Conclusivamente la sentenza impugnata appare corretta anche sotto il profilo della individuazione del periodo utile per la determinazione della indennità di occupazione dal giugno 2009
(data della richiesta di rilascio) fino al dicembre 2017 (data dell'avvenuto rilascio).
8. Passando all'esame dell'impugnazione incidentalmente svolta dagli appellati, viene denunciata la falsa applicazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 2036 c.c.
Sostengono gli appellati di avere diritto alla restituzione delle somme dagli stessi corrisposte in buona fede a titolo di oneri condominiali per il periodo settembre 2005 - dicembre 2017, non potendo indirizzare le loro richieste nei confronti del e non operando nemmeno il Parte_2 principio dell'apparenza stante la posizione di non terzietà da parte dell'ente di gestione.
Aggiungono che gli stessi, in ossequio ai principi di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede, non avrebbero potuto spiegare alcuna azione restitutoria nei confronti della amministrazione condominiale atteso che, per unanime giurisprudenza, il condominio non è soggetto terzo rispetto al comproprietario delle cose comuni;
ne discende che la sede naturale ove piegare l'azione in parola era necessariamente quello della domanda riconvenzionale rivolta nei confronti della proprietaria.
Il gravame è destituito di fondamento e va rigettato.
Valgono in proposito due ordini di considerazioni.
Va anzitutto evidenziato che, nell'ipotesi di indebito soggettivo "ex latere debitoris", il solvens può chiedere la ripetizione del pagamento eseguito da parte dell'accipiente ex art. 2036 c.c. (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 5257 del 29/05/1999).
Ne deriva che gli appellanti incidentali avrebbero dovuto rivolgere l'azione di ripetizione nei confronti del quale soggetto che ha ricevuto effettivamente la prestazione. Parte_2
In secondo luogo, non può trascurarsi il fatto che, a far data dalla morte del precedente proprietario ed almeno fino all'effettivo rilascio, sono stati i a godere dell'appartamento e CP_1 dei relativi servizi condominiali e, in quanto tali, essi sono i soggetti passivi tenuti al pagamento dei relativi oneri, alla stessa stregua di quanto previsto ad. es. nell'ipotesi di locazione di immobile. Ed anzi, giova precisarlo, in caso di mancato pagamento, la proprietaria ben avrebbe potuto agire giudizialmente per ottenerne l'adempimento.
9. L'esito dei gravami – e, quindi, la sostanziale soccombenza reciproca - giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 4226 del 9 novembre 2021, resa dal Tribunale di Palermo, appellata da , con atto di citazione notificato il 19 gennaio 2022, nonché, in via Parte_1 incidentale da e condanna questi ultimi, in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2 corrispondere in favore di , per le causali di cui in motivazione, quanto spettante a Parte_1 titolo di rivalutazione monetaria sulla somma di €. 40.000,00 già liquidata dal Tribunale, dal dovuto al saldo;
conferma, nel resto, la decisione impugnata. compensa integralmente le spese del grado di appello;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
SO NT SE PO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. SE PO Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. SO NT Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 112 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Palmigiano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via R. Wagner, n. 9
APPELLANTE
CONTRO nata a [...] il [...] (C.F. ) e CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
nato a [...] il [...] (C.F. ) entrambi rappresentati
[...] CodiceFiscale_3
e difesi dagli Avv.ti SE Di Bella e Gerlando Giaccone, elettivamente domiciliati in Palermo,
Via R. Settimo n. 55
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
Conclusioni: per l'appellante: come da atto di appello
Per gli appellati: come da comparsa di costituzione e risposta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 4226 del 9 novembre 2021, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando: (i) accolse parzialmente le domande proposte da nei confronti dei Parte_1 germani e volte ad ottenere il risarcimento del danno derivante CP_1 Controparte_2 dall'occupazione senza titolo del proprio immobile sito in Monreale via Venero n. 198, per il periodo compreso tra il 20 settembre 2005 ed il 4 dicembre 2017 e condannò i convenuti a corrispondere in favore dell'attrice la somma di €. 40.000,00, oltre gli interessi legali, calcolata limitatamente al periodo giugno 2009 (data della richiesta di rilascio) - dicembre 2017 (data dell'avvenuto rilascio);
(ii) rigettò la domanda riconvenzionale proposta dai avente ad oggetto la ripetizione di CP_1 quanto dagli stessi pagato a titoli di oneri condominiali relativamente al periodo settembre 2005 – dicembre 2016; (iii) condannò, infine, i convenuti alla refusione delle spese di lite e di CTU.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello La con atto di citazione Parte_1 notificato il 19 gennaio 2022 sulla scorta di tre motivi di impugnazione - tali da integrare i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c. - che possono essere riassunti nei seguenti termini: (i) erroneo mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria;
(ii) omessa motivazione e contraddittorietà in ordine alla riduzione, per difetto, del risarcimento del danno quantificato in sede di CTU; (iii) erroneità della sentenza in ordine alla decorrenza per il calcolo dell'indennità risarcitoria.
3. Costituitisi in questo grado con comparsa depositata il 10 marzo 2022, e CP_1 hanno contestato il gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
Controparte_2 hanno, altresì spiegato appello incidentale lamentando la falsa applicazione dell'art. 2036 c.c. e domandato la ripetizione da parte dell'appellante della complessiva somma di € 8.376,44, dagli stessi pagata in buona fede a titolo di oneri condominiali ordinari e straordinari.
4. In assenza di incombenti istruttori, all'udienza dell'11 luglio 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è posta in decisione con assegnazione del termine di giorni cinquanta per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo, l'appellante contesta il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria delle somme liquidate dal Tribunale
a titolo di risarcimento del danno per indebita occupazione.
Deduce, in proposito, che trattasi di somme aventi natura risarcitoria, riconducibili ai tipi delle obbligazioni di valore, per le quali è prevista l'applicazione dello strumento della rivalutazione monetaria che assolve la specifica funzione di “attualizzare” la misura del debito.
Il motivo è fondato e merita di essere accolto.
Invero, secondo l'orientamento nomofilattico ormai prevalente “nella liquidazione del credito di valore — nella specie, risarcimento del danno derivato dall'occupazione sine titulo di un bene immobile, oggetto di un contratto preliminare di compravendita dichiarato nullo — sulla somma riconosciuta possono calcolarsi sia la svalutazione, sia gli interessi con la medesima decorrenza, perché la prima ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedentemente alla consumazione dell'illecito; i secondi, invece, hanno una funzione compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione e vanno corrisposti e calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso” (Cass. 7692 del 7 giugno 2001). In linea col principio appena enunciato, la liquidazione del danno da occupazione abusiva deve essere effettuata con criteri di attualizzazione, ovvero rivalutando la somma originaria al momento della decisione, per riflettere l'effettivo danno subito dal legittimo proprietario e garantirgli un adeguato ristoro.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere riformata sul punto riconoscendo in favore della la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a tale titolo. Parte_1
6. Con il secondo motivo di gravame si duole della riduzione per difetto della Parte_1 somma quantificata dal CTU a titolo di risarcimento per occupazione illecita, operata dal giudice di primo grado.
Sostiene che tale arrotondamento per difetto sia irrituale oltre che non sorretto da alcuna giustificazione dal punto di vista logico-giuridico e che abbia finito col negarle, di fatto, ben più di due mensilità di occupazione abusiva dell'immobile de quo.
Il motivo è infondato.
Preme osservare che l'indennità da mancato utilizzo del bene, determinata dal CTU sulla scorta del canone locativo e fatta propria dal Tribunale, deve essere intesa al lordo di tutte le eventuali spese - ivi compresi i relativi oneri fiscali – gravanti sui proprietari in relazione al periodo di riferimento.
La funzione di ristoro che riveste l'indennità in questione implica necessariamente la sopportazione anche delle relative spese, come sopra sinteticamente indicate, da parte dell'appellante
– che non può avvantaggiarsene nonostante il carattere illegittimo dell'occupazione – e giustifica conseguentemente la riduzione della liquidazione operata dal primo giudice (in misura, peraltro, minima) rispetto a quella calcolata dall'ausiliario.
7. Con il terzo motivo di appello viene contestata l'individuazione della decorrenza dell'occupazione abusiva, in relazione alla liquidazione del ristoro dovuto alla proprietaria dell'appartamento.
Deduce l'appellante che l'occupazione abusiva avrebbe avuto inizio non tanto dalla richiesta di rilascio (giugno 2009) - come erroneamente ritenuto dal Tribunale – quanto piuttosto dal giorno in cui la stessa aveva acquistato la proprietà del bene ex art. 649 c.c., ovvero dal 20 settembre 2005, data di apertura della successione del suo dante causa, , non rivestendo alcun rilievo Persona_1 il fatto che il testamento del de cuius venne pubblicato solo nel mese di febbraio del 2009. Il Tribunale avrebbe, in altri termini, illegittimamente escluso dalla base di calcolo dell'indennità il periodo di oltre quattro anni precedente alla prima richiesta di rilascio, senza neppure fornire adeguata motivazione in merito.
Sul punto replicano gli appellati di avere posseduto l'immobile in buona fede fino al momento del ricevimento della richiesta di rilascio da parte della e invocano l'applicazione al caso Parte_1 di specie della regola generale dettata dall'art. 1147 c.c.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Mette conto rilevare che il principio della presunzione della buona fede rappresenta un principio di carattere generale che è dunque certamente applicabile anche alla fattispecie in questione.
In proposito si richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “il principio della presunzione di buona fede ha portata generale, non limitata all'istituto del possesso in relazione al quale è enunciato (Cass. n. 8258/1997; n. 6648/2000); pertanto, poiché l'art. 535 c.c. stabilisce che le disposizioni in materia di possesso si applichino anche al possessore dei beni ereditari, chi agisce, con l'azione di petizione, per la rivendicazione dei beni ereditari - eventualmente previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all'eredità il possessore di buona fede
- non può pretendere da quest'ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'art. 1148 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/08/2021, n.23111 che a sua volta richiama Cass. n. 5091/2010; conf. n. 14917/2012; n. 21505/2019).
E' opportuno altresì evidenziare che la presunzione in questione – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – “non è vinta dall'allegazione del mero sospetto di una situazione illegittima essendo, invece, necessario che l'esistenza del dubbio promani da circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche, la cui prova deve essere fornita da colui che intenda contrastare detta presunzione legale di buona fede” (v. Cass n.6648 del 22 maggio 2000).
Alla luce di quanto sopra esposto, il possesso di buona fede dei per il periodo CP_1 antecedente alla richiesta di rilascio, è non soltanto presumibile in via generale, ma altresì sufficientemente provato nel caso concreto, non avendo l'appellante contestato tale circostanza nè fornito elementi idonei a dimostrare il contrario.
Non può, infine, trascurarsi di considerare che l'indennità da occupazione sine titulo – che, lo si ricorda, ha finalità di ristoro del danno subito – presuppone la commissione di un illecito da parte dell'occupante e, dunque, la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa grave. Ebbene, se per il periodo successivo alla richiesta di rilascio (giugno 2009) è configurabile una generica colpa da parte dei lo stesso non può dirsi con riferimento al periodo precedente CP_1 nel quale gli stessi i quali, ignorando l'esistenza di una pretesa avversa, si credevano in buona fede proprietari del bene, in quanto eredi legittimi del Per_1
Conclusivamente la sentenza impugnata appare corretta anche sotto il profilo della individuazione del periodo utile per la determinazione della indennità di occupazione dal giugno 2009
(data della richiesta di rilascio) fino al dicembre 2017 (data dell'avvenuto rilascio).
8. Passando all'esame dell'impugnazione incidentalmente svolta dagli appellati, viene denunciata la falsa applicazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 2036 c.c.
Sostengono gli appellati di avere diritto alla restituzione delle somme dagli stessi corrisposte in buona fede a titolo di oneri condominiali per il periodo settembre 2005 - dicembre 2017, non potendo indirizzare le loro richieste nei confronti del e non operando nemmeno il Parte_2 principio dell'apparenza stante la posizione di non terzietà da parte dell'ente di gestione.
Aggiungono che gli stessi, in ossequio ai principi di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede, non avrebbero potuto spiegare alcuna azione restitutoria nei confronti della amministrazione condominiale atteso che, per unanime giurisprudenza, il condominio non è soggetto terzo rispetto al comproprietario delle cose comuni;
ne discende che la sede naturale ove piegare l'azione in parola era necessariamente quello della domanda riconvenzionale rivolta nei confronti della proprietaria.
Il gravame è destituito di fondamento e va rigettato.
Valgono in proposito due ordini di considerazioni.
Va anzitutto evidenziato che, nell'ipotesi di indebito soggettivo "ex latere debitoris", il solvens può chiedere la ripetizione del pagamento eseguito da parte dell'accipiente ex art. 2036 c.c. (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 5257 del 29/05/1999).
Ne deriva che gli appellanti incidentali avrebbero dovuto rivolgere l'azione di ripetizione nei confronti del quale soggetto che ha ricevuto effettivamente la prestazione. Parte_2
In secondo luogo, non può trascurarsi il fatto che, a far data dalla morte del precedente proprietario ed almeno fino all'effettivo rilascio, sono stati i a godere dell'appartamento e CP_1 dei relativi servizi condominiali e, in quanto tali, essi sono i soggetti passivi tenuti al pagamento dei relativi oneri, alla stessa stregua di quanto previsto ad. es. nell'ipotesi di locazione di immobile. Ed anzi, giova precisarlo, in caso di mancato pagamento, la proprietaria ben avrebbe potuto agire giudizialmente per ottenerne l'adempimento.
9. L'esito dei gravami – e, quindi, la sostanziale soccombenza reciproca - giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 4226 del 9 novembre 2021, resa dal Tribunale di Palermo, appellata da , con atto di citazione notificato il 19 gennaio 2022, nonché, in via Parte_1 incidentale da e condanna questi ultimi, in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2 corrispondere in favore di , per le causali di cui in motivazione, quanto spettante a Parte_1 titolo di rivalutazione monetaria sulla somma di €. 40.000,00 già liquidata dal Tribunale, dal dovuto al saldo;
conferma, nel resto, la decisione impugnata. compensa integralmente le spese del grado di appello;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
SO NT SE PO