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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10678 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice,
letti gli atti della causa n. 34434 r.g. 2024, avente ad oggetto la richiesta di differenze retributive a titolo di retribuzione mensilità settembre 2022 -riconosciute ed erogate -, e di trattamento di fine rapporto, formulata da (con l'Avv. Giacomo Parte_1
Summa) nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
rilevato che parte convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo, ne va dichiarata conseguentemente la contumacia;
rilevato innanzi tutto che tutte le richieste attoree si fondano sull'affermato svolgimento di un rapporto lavorativo per tutto il periodo 24.6.2022-30.9.2022 oggetto del contratto a termine stipulato tra la parti, per 40 ore settimanali con lo svolgimento di mansioni di cui al secondo livello del ccnl pubblici edilizia industria, qualifica operaio;
rilevato che dalle prove documentali versate in atti emerge la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno alle dipendenze dell'odierna convenuta con le mansioni di operaio per tutto il periodo dedotto in ricorso (cfr. comunicazione unilav, di cui al doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente); rilevato che per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto dalla predetta documentazione risulta l'avvenuta cessazione dello stesso alla scadenza del termine apposto al contratto (ibidem); rilevato per quanto concerne le varie voci retributive vantate, tutte di derivazione contrattuale (EDR, indennità territoriale di settore, cassa edile, maggiorazione per riposi annui, indennità trasporto), che la parte ha efficacemente dimostrato sia l'applicazione di detta contrattazione collettiva da parte datoriale (attraverso la produzione della predetta comunicazione unilav, nonché attraverso la produzione dell'ultima busta paga: cfr. doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente), sia la specifica previsione contrattuale di ciascuna delle indennità pretese attraverso il deposito della contrattazione collettiva di settore (cfr. docc.
2-5 del fascicolo di parte ricorrente) nonché mediante la suddetta produzione pagina 1 di 2 dell'ultima busta paga, dalla cui lettura si evince l'avvenuto riconoscimento da parte datoriale di tutti gli emolumenti e le indennità contrattuali vantate dal lavoratore;
ritenuto pertanto che l'accertato svolgimento di un rapporto di lavoro per il periodo dianzi indicato e con l'applicazione della contrattazione collettiva di settore comporta il riconoscimento di tutti emolumenti pretesi, secondo i conteggi, elaborati in sede sindacale ed allegati al ricorso, mai contestati da parte convenuta, e correttamente sviluppati dalla parte ricorrente in riferimento al livello di inquadramento contrattualmente previsto e riconosciuto dalla stessa parte datoriale (cfr. doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente); ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente, volta ad ottenere il pagamento di euro 2.957,29 al lordo oltre interessi e rivalutazione, a titolo di retribuzione mensilità settembre 2022 (ivi comprese le indennità di derivazione contrattuale supra riportate in dettaglio) e di trattamento di fine rapporto, va integralmente accolta avendo il lavoratore dimostrato in giudizio la piena fondatezza del credito azionato;
ritenuto conclusivamente che in accoglimento del ricorso la parte convenuta va condannato al pagamento, per i titoli dianzi indicati, della somma di euro 2.957,29, oltre accessori come per legge;
rilevato che le spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza e sono poste interamente a carico di parte convenuta;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della somma al lordo di euro 2.957,29 oltre accessori come per legge;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in misura pari a euro 2.059,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come per legge. Roma, 27.7.2025
Il G.L.
P. NA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice,
letti gli atti della causa n. 34434 r.g. 2024, avente ad oggetto la richiesta di differenze retributive a titolo di retribuzione mensilità settembre 2022 -riconosciute ed erogate -, e di trattamento di fine rapporto, formulata da (con l'Avv. Giacomo Parte_1
Summa) nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
rilevato che parte convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo, ne va dichiarata conseguentemente la contumacia;
rilevato innanzi tutto che tutte le richieste attoree si fondano sull'affermato svolgimento di un rapporto lavorativo per tutto il periodo 24.6.2022-30.9.2022 oggetto del contratto a termine stipulato tra la parti, per 40 ore settimanali con lo svolgimento di mansioni di cui al secondo livello del ccnl pubblici edilizia industria, qualifica operaio;
rilevato che dalle prove documentali versate in atti emerge la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno alle dipendenze dell'odierna convenuta con le mansioni di operaio per tutto il periodo dedotto in ricorso (cfr. comunicazione unilav, di cui al doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente); rilevato che per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto dalla predetta documentazione risulta l'avvenuta cessazione dello stesso alla scadenza del termine apposto al contratto (ibidem); rilevato per quanto concerne le varie voci retributive vantate, tutte di derivazione contrattuale (EDR, indennità territoriale di settore, cassa edile, maggiorazione per riposi annui, indennità trasporto), che la parte ha efficacemente dimostrato sia l'applicazione di detta contrattazione collettiva da parte datoriale (attraverso la produzione della predetta comunicazione unilav, nonché attraverso la produzione dell'ultima busta paga: cfr. doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente), sia la specifica previsione contrattuale di ciascuna delle indennità pretese attraverso il deposito della contrattazione collettiva di settore (cfr. docc.
2-5 del fascicolo di parte ricorrente) nonché mediante la suddetta produzione pagina 1 di 2 dell'ultima busta paga, dalla cui lettura si evince l'avvenuto riconoscimento da parte datoriale di tutti gli emolumenti e le indennità contrattuali vantate dal lavoratore;
ritenuto pertanto che l'accertato svolgimento di un rapporto di lavoro per il periodo dianzi indicato e con l'applicazione della contrattazione collettiva di settore comporta il riconoscimento di tutti emolumenti pretesi, secondo i conteggi, elaborati in sede sindacale ed allegati al ricorso, mai contestati da parte convenuta, e correttamente sviluppati dalla parte ricorrente in riferimento al livello di inquadramento contrattualmente previsto e riconosciuto dalla stessa parte datoriale (cfr. doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente); ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente, volta ad ottenere il pagamento di euro 2.957,29 al lordo oltre interessi e rivalutazione, a titolo di retribuzione mensilità settembre 2022 (ivi comprese le indennità di derivazione contrattuale supra riportate in dettaglio) e di trattamento di fine rapporto, va integralmente accolta avendo il lavoratore dimostrato in giudizio la piena fondatezza del credito azionato;
ritenuto conclusivamente che in accoglimento del ricorso la parte convenuta va condannato al pagamento, per i titoli dianzi indicati, della somma di euro 2.957,29, oltre accessori come per legge;
rilevato che le spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza e sono poste interamente a carico di parte convenuta;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della somma al lordo di euro 2.957,29 oltre accessori come per legge;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in misura pari a euro 2.059,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come per legge. Roma, 27.7.2025
Il G.L.
P. NA
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