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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 28/10/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 645/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 645/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], e , nato a CP_1 Controparte_2
Scerni il 13/02/1970, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Argentieri Maria Angelica;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI:
“omologare la separazione dei coniugi alle condizioni di seguito indicate e integralmente accettate dai medesimi: - Dichiarare la separazione personale dei IGg. e CP_1 Controparte_2 autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove ritengano opportuno;
- la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione paritetica (a settimane alterne) presso di essi, e con facoltà, per ognuno, di vederla, nella settimana che non sia di propria spettanza, quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici della ragazzina. Nel periodo estivo la minore continuerà nell'alternanza presso ciascun genitore;
mentre, quanto alle festività natalizie (Vigilia di Natale,
Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno ed Epifania) e pasquali (Pasqua e lunedì dell'Angelo), nonché le varie ricorrenze annuali (compleanni, onomastici, festa della Repubblica, primo maggio, Santo Patrono e commemorazione dei defunti) saranno trascorse dalla minore con ciascuno dei genitori, alternando le stesse sia per il periodo di riferimento sia per ciascun anno solare di riferimento (compatibilmente con le eventuali differenti esigenze di uno dei genitori, di natura imprevedibile ed eccezionale, di volta in volta comprovate o, comunque, accettate dall'altro e preventivamente comunicate); - Ciascuno dei ricorrenti si farà carico del mantenimento delle figlie per i giorni di permanenza presso di sé, laddove le spese straordinarie che si rendessero necessarie per le medesime verranno dagli stessi sostenuti nella misura del 50% cadauno;
- La casa coniugale, sita in Scerni alla Via Dante Alighieri n. 36, di proprietà della IG.ra , resterà a costei CP_1 assegnata;
- L'assegno unico per le figlie sarà percepito, come per legge, in parti uguali tra i coniugi;
- I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio; - Le spese di lite saranno compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono CP_1 Controparte_2 sposati a Fossacesia il 25/08/2001, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie, , maggiorenne, e . Per_2 Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore,
, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e Per_1 materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore. Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali CP_1 Controparte_2
hanno contratto matrimonio a Fossacesia il 25/08/2001, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Fossacesia al n. 5, parte II, serie B dell'anno 2001; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fossacesia di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 645/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], e , nato a CP_1 Controparte_2
Scerni il 13/02/1970, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Argentieri Maria Angelica;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI:
“omologare la separazione dei coniugi alle condizioni di seguito indicate e integralmente accettate dai medesimi: - Dichiarare la separazione personale dei IGg. e CP_1 Controparte_2 autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove ritengano opportuno;
- la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione paritetica (a settimane alterne) presso di essi, e con facoltà, per ognuno, di vederla, nella settimana che non sia di propria spettanza, quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici della ragazzina. Nel periodo estivo la minore continuerà nell'alternanza presso ciascun genitore;
mentre, quanto alle festività natalizie (Vigilia di Natale,
Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno ed Epifania) e pasquali (Pasqua e lunedì dell'Angelo), nonché le varie ricorrenze annuali (compleanni, onomastici, festa della Repubblica, primo maggio, Santo Patrono e commemorazione dei defunti) saranno trascorse dalla minore con ciascuno dei genitori, alternando le stesse sia per il periodo di riferimento sia per ciascun anno solare di riferimento (compatibilmente con le eventuali differenti esigenze di uno dei genitori, di natura imprevedibile ed eccezionale, di volta in volta comprovate o, comunque, accettate dall'altro e preventivamente comunicate); - Ciascuno dei ricorrenti si farà carico del mantenimento delle figlie per i giorni di permanenza presso di sé, laddove le spese straordinarie che si rendessero necessarie per le medesime verranno dagli stessi sostenuti nella misura del 50% cadauno;
- La casa coniugale, sita in Scerni alla Via Dante Alighieri n. 36, di proprietà della IG.ra , resterà a costei CP_1 assegnata;
- L'assegno unico per le figlie sarà percepito, come per legge, in parti uguali tra i coniugi;
- I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio; - Le spese di lite saranno compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono CP_1 Controparte_2 sposati a Fossacesia il 25/08/2001, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie, , maggiorenne, e . Per_2 Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore,
, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e Per_1 materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore. Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali CP_1 Controparte_2
hanno contratto matrimonio a Fossacesia il 25/08/2001, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Fossacesia al n. 5, parte II, serie B dell'anno 2001; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fossacesia di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi