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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/07/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 181/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott. Luca Fuzio Giudice dott.ssa Angela Randazzo Giudice rel. – est.
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 181/2025 promosso da Parte_1 Parte_2
RICORRENTI nei confronti di C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
************ letti i ricorsi proposti in data 12.5.2025 da in data Parte_1
23.5.2025 da per la dichiarazione di apertura della Parte_2 liquidazione gi Controparte_1
rilevato che la società debitrice non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione, eseguita dalla cancelleria mediante pec ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 3 lett. c) CCII, poiché la società debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in via Roma 100 a Treviolo (Bg);
Pagina 1 di 3 valutato che la società debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa esercente nell'ambito dell'edilizia, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile dall'entità del credito vantato dai ricorrenti, dalla presenza di debiti nei confronti dell'erario, dall'esistenza di esposizioni debitorie che emergono dalle dichiarazioni contabili in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, e dalla sussistenza di diverse procedure monitorie e di una procedura esecutiva pendente nell'ultimo periodo presso il Tribunale;
ritenuto di indicare come curatore la dott.ssa iscritta Persona_1 all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
p.q.m.
visto l'art. 49 C.C.I.I.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1
), in persona del rappresentante legale P.IVA_1 Controparte_2
, con domicilio in CISERANO (BG) VIA GIULIO C.F._1
NATTA 2 CAP 24040;
nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina curatore la dott.ssa Persona_1
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 18/11/2025 ore 11:25;
Pagina 2 di 3 assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 16/07/2025
Il Giudice rel. – est. dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott. Luca Fuzio Giudice dott.ssa Angela Randazzo Giudice rel. – est.
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 181/2025 promosso da Parte_1 Parte_2
RICORRENTI nei confronti di C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
************ letti i ricorsi proposti in data 12.5.2025 da in data Parte_1
23.5.2025 da per la dichiarazione di apertura della Parte_2 liquidazione gi Controparte_1
rilevato che la società debitrice non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione, eseguita dalla cancelleria mediante pec ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 3 lett. c) CCII, poiché la società debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in via Roma 100 a Treviolo (Bg);
Pagina 1 di 3 valutato che la società debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa esercente nell'ambito dell'edilizia, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile dall'entità del credito vantato dai ricorrenti, dalla presenza di debiti nei confronti dell'erario, dall'esistenza di esposizioni debitorie che emergono dalle dichiarazioni contabili in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, e dalla sussistenza di diverse procedure monitorie e di una procedura esecutiva pendente nell'ultimo periodo presso il Tribunale;
ritenuto di indicare come curatore la dott.ssa iscritta Persona_1 all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
p.q.m.
visto l'art. 49 C.C.I.I.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1
), in persona del rappresentante legale P.IVA_1 Controparte_2
, con domicilio in CISERANO (BG) VIA GIULIO C.F._1
NATTA 2 CAP 24040;
nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina curatore la dott.ssa Persona_1
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 18/11/2025 ore 11:25;
Pagina 2 di 3 assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 16/07/2025
Il Giudice rel. – est. dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
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