Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1613/2020 del Ruolo Affari Contenziosi Civili, riservata all'udienza del 5.12.2024 e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in alla Via G. Pannella, n. 48, Pt_1 presso e nello studio dell'Avv. Lucio Del Paggio, che la rappresenta e difende, giusta procura giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmesso nel fascicolo telematico trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83 comma 4, c.p.c.-
Attrice
Contro in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in alla Via Flaviano Bucci n. 15, Pt_1 presso e nello studio dell'Avv. Luigi Di Liberatore, che la rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83 comma 4, c.p.c.-
Convenuta
OGGETTO: azione di ripetizione in materia di appalti di lavori
Conclusioni delle parti:
Attrice, “Voglia l'On.le Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accogliere la domanda attrice e, per l'effetto:
1. Dare atto e dichiarare che la Pt_2 vanta un credito di € 98.097,05 nei confronti del e che tale
[...] Parte_3 credito è opponibile alla massa dei creditori;
2. Condannare la Curatela Fallimentare al pagamento delle spese processuali”.
Convenuta, "Piaccia all'On. Tribunale di Teramo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e conclusione : IN VIA PRINCIPALE: - rigettare la domanda di ripetizione di
1
IN VIA RICONVENZIONALE: - condannare la Pt_2
al pagamento, in favore della della
[...] Parte_4 complessiva somma di €.68.928,69, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o che emergerà a seguito dell'istruttoria, a titolo di risarcimento dei danni per maggiori oneri sostenuti a causa della sospensione dei lavori . Con vittoria di spese e compensi di giudizio".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.6.2020, la citava in Parte_2 giudizio innanzi a codesto Tribunale la Parte_4 al fine di sentirla condannare alla restituzione della complessiva somma di
€.5.272,86, oltre IVA ed interessi moratori commerciali, quale quota di corrispettivo dell'appalto assertivamente versata in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Deduceva l'attrice: di aver approvato, con deliberazione n.1519 del 12.12.2014, il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio di sua proprietà sito in al Corso di Porta Romana, consistenti Pt_1 nell'esecuzione di opere provvisionali sullo stabile pericolante;
di aver concluso con la il relativo contratto in data 30.3.2015 e di Parte_4 aver provveduto alla consegna dei lavori il successivo 19.11.2015; di aver comunicato alla il recesso contrattuale ex art.134, comma 1 Parte_4 del D.Lgs. n.163/2006, con nota del 23.5.2017, essendosi manifestata la necessità di eseguire sull'immobile lavori ed opere di maggiore gravità e onerosità a causa degli eventi sismici susseguitisi dall'agosto 2016; di aver corrisposto alla in corso d'opera, la complessiva somma Parte_4 di €.202.844,09 al netto dell'IVA, di cui €.19.782,48 per anticipazione del 20% dell'importo netto ribassato, €.125.600,00 per il pagamento del 1° SAL ed
€.57.461,61 per il pagamento del 2° SAL;
che, dopo il recesso , il Dirigente Responsabile della ed il RUP avevano contabilizzato i lavori Pt_2 effettivamente eseguiti dalla ditta appaltatrice quantificandoli nella minor somma di €.127.571,22, previo riconoscimento di una sola delle riserve iscritte;
di aver dunque corrisposto alla in eccedenza Parte_4 rispetto alle somme effettivamente dovute, l'importo di €.75.272,86 oltre IVA.
Costituitasi in giudizio, la invocava il rigetto della domanda in Parte_4 quanto infondata in fatto ed in diritto e chiedeva che la AS attrice fosse condannata al pagamento in proprio favore dell'ulteriore somma di
€.68.928,69, o di quella ritenuta di giustizia, per la quale proponeva domanda riconvenzionale.
2 Istruita la causa a mezzo di prove documentali ed espletata consulenza tecnica, la causa era trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata, pertanto merita l'accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate.
Risulta infatti acclarato, sulla scorta dell'istruttoria svolta, in particolare con l'ausilio della consulenza espletata – logica e priva di contraddizioni – alla quale tale Tribunale intende aderire, che con deliberazione n.1519 del 12 dicembre 2014 fu approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza dell'edificio di proprietà ubicato al Corso di Porta Pt_5
Romana in (doc. 1 fasc. parte attrice) e, a seguito dell'esperimento di Pt_1 procedura negoziata, risultò che la migliore offerta pervenuta era quella presentata dall' impresa con sede via Filetto 35/a Giulianova Parte_4
(TE), la quale aveva offerto di eseguire i lavori con il ribasso del 32,381%, corrispondente ad un prezzo complessivo offerto di €.98.812,14 per la realizzazione dei lavori, oltre ad €.17.973,46 per oneri per la sicurezza e a
€.134.121,85 per il costo della manodopera, il tutto oltre IVA, come risulta dal verbale di gara del 13 gennaio 2015, come sugellato dal contratto per la esecuzione dell'opera stipulato in data 30 marzo 2015 e registrato il 1° aprile 2015 presso l'Agenzia delle Entrate di al n. 390, serie 3A (doc.in atti). Pt_1
I lavori contrattualmente previsti consistevano nella posa in opera di opere provvisionali per la messa in sicurezza dello stabile pericolante, e, a seguito dei noti eventi sismici susseguitesi a far data dal 24 agosto 2016, con nota del 23 maggio 2017, prot. 0046241/17 (cfr.doc. in atti), la Parte_2 comunicò, all'impresa il recesso contrattuale ex art.134 comma Parte_4
1 del D.Lgs n.163/2016, causa i predetti associati agli eventi meteorologici ed alle ulteriori, forti scosse telluriche del gennaio 2017 – l'immobile oggetto dell'intervento aveva subito mutamenti così radicali da risultare compromessa ulteriormente la staticità, con il rischio e concreto pericolo di ulteriori crolli e danni a terzi, onde si rendeva necessaria la esecuzione di lavori diversi e più importanti rispetto a quelli originariamente previsti e, in particolare, l' evidenziò la necessità della esecuzione di lavori ed Pt_1 opere di maggiore gravità ed onerosità, come rappresentato dalla relazione tecnica dei Direttori dei Lavori in data 20 maggio 2017, corredata da riproduzioni fotografiche del cantiere (cfr.doc.in atti).
Nel corso della esecuzione dell'opera, non portata a compimento per effetto dell'intervenuto recesso negoziale da parte dell' era intervenuta la Pt_1 regolare sospensione dei lavori, disposta dalla D.L. come da ordine di servizio n.1 in data 7 marzo 2016 (cfr. doc. 6).
1.16. La in corso Parte_2
d'opera, ha corrisposto alla acconti per complessivi Parte_6
€.202.844,09, al netto dell'IVA, come rilevato dal consulente, il quale -a prescindersi da questioni del tutto estranee all'oggetto di causa, nonché
3 generiche e riportanti giurisprudenza a cascata – rilevava che detta somma veniva versata dalla alla a fronte di lavori eseguiti e Pt_5 Parte_4 contabilizzati da parte dell'impresa per un valore di €.119.442,89, oltre alla riserva lett. A) per €.8.128,33, per un montante complessivo di €.127.571,22. Pertanto, così accertato il corrispettivo dovuto all'impresa, il credito in capo all' risulta essere pari a €.75.272,87, a cui vanno Parte_7 aggiunti gli interessi moratori di cui al D. Lgs. n.231/2002 a far data dall'invio della Relazione e Certificato di Collaudo dei lavori (4.06.2019), per una complessiva somma di €.98.097,05, a titolo di ripetizione di indebito.
La domanda riconvenzionale proposta dalla non risulta provata Parte_4 attesa la ricostruzione del ctu sugli effettivi lavori svolti dalla società per conto della Pt_2 Pt_1
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la giudice onoraria, presso il Tribunale di Teramo in funzione di giudice monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro disattesa e assorbita Parte_1 Controparte_2 ogni ulteriore istanza, così provvede:
-accoglie la domanda, e, per l'effetto, dichiara che la vanta Parte_2 un credito opponibile alla massa dei creditori di €.98.097,05 nei confronti del
Parte_3
-rigetta la domanda riconvenzionale;
-condanna la alla refusione delle spese di lite, da Controparte_1 corrispondere in favore , per l'importo di Pt_1 Parte_1
€.13.759,00, di cui €.759,00 per esborsi ed €.13.000,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Teramo, il 17 gennaio 2025.
LA GIUDICE ONORARIA
Carla Fazzini
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