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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1189/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
ANGELA DI GIROLAMO Presidente
MARIANGELA MASTRO Giudice relatore
LUCA BORDIN Giudice
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al n. 1189/2023 r.g. promosso da
(C.F./P.IVA Parte_1 Parte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Paleri;
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona TE P.IVA_2
Responsabile , Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Del Torto;
RESISTENTE nonché contro
Controparte_3
e
Controparte_4
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: Opposizione ai sensi dell'art. 98 Legge Fallimentare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 aprile 2023, Parte_3
ha proposto opposizione avverso lo stato passivo del
[...] [...]
esponendo quanto segue: Controparte_4
- di aver depositato, in data 2.2.2023, istanza di ammissione al passivo fallimentare per complessivi € 34.572,30;
- che, in data 20.2.2023, anche l' aveva inoltrato una TE prima domanda di ammissione al passivo avente ad oggetto crediti per tributi, contributi e contravvenzioni varie, più accessori di legge, per un totale di € 21.261,08, di cui € 16.726,70 in privilegio e € 4.534,38 in chirografario;
1 - che, successivamente, l' aveva inoltrato una seconda TE domanda di ammissione al passivo relativa a crediti per tributi, contributi vari ed accessori di legge per un totale di ulteriori € 512.683,45, di cui € 477.089,97 in privilegio ed € 35.593,48 in chirografario;
- che, in data 23.2.2023, il Comune di aveva presentato istanza di Controparte_3 ammissione al passivo per complessivi € 10.091,00;
- che, in data 27.02.2023, il Curatore aveva trasmesso alla società ricorrente il progetto di stato passivo, proponendo l'ammissione di tutti i crediti, come da richiesta dei diversi creditori;
- di aver presentato delle osservazioni e integrato la propria istanza di insinuazione con richiesta di ammissione di ulteriori € 1.883,12 in prededuzione, per il promosso procedimento di dichiarazione di fallimento, e di € 7.271,68, in privilegio, nello stesso grado del credito insinuato, per le spese legali di insinuazione al passivo;
- che, conseguentemente, il Curatore aveva rielaborato il progetto di Stato Passivo escludendo dall'ammissione una parte dei crediti INPS, INAIL e Camera di Commercio, ormai prescritti, e mantenendo i crediti per Irpef e sue Addizionali, IVA, IRAP e IRES, in quanto soggetti – in tesi – a prescrizione decennale;
- che, pur avendo insistito per il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ammessi, in data 28.3.2023, il Giudice delegato aveva reso esecutivo lo stato passivo, emendandolo con l'ammissione dell'ulteriore credito vantato dall'odierna ricorrente di € 1.883,12, ma escludendo il credito di € 7.271,68 per rimborso spese di insinuazione al passivo;
- che, inoltre, il Giudice Delegato aveva ammesso al passivo il credito vantato dall' di cui alla insinuazione n. 3, per la somma di € 344,41 TE in privilegio e di cui alla insinuazione n. 4, per la somma di € 218.299,81 in privilegio e per la somma di € 99,60 in chirografo, nonché il credito del per la Controparte_3 CP_3 somma di € 10.091,00 in privilegio.
Tanto premesso, a sostegno della presente opposizione, Parte_3
ha evidenziato:
[...]
- la fondatezza della propria pretesa creditoria afferente alle spese processuali sostenute a titolo di compenso professionale al difensore nell'ambito della procedura di insinuazione al passivo fallimentare, in quanto spese necessarie;
- l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dall' ON
, non sufficientemente documentata e da ritenersi estinta in forza del decorso
[...] del termine di prescrizione quinquennale;
- l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli avvisi n. 79 del 22.8.2017 (IMU 2012),
n. 159 del 27.11.2018 (IMU 2013) e n. 16 del 31.12.2020 (IMU 2015) del
[...]
. Controparte_3
Sulla scorta di tali argomentazioni, Parte_3
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale di Teramo,
[...] fissati, ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 art. 99, l'udienza di comparizione delle parti e del Curatore Fallimentare in Camera di Consiglio e il termine per la notifica del ricorso e pedissequo decreto a eventuali contro interessati ed al Curatore, ogni contraria eccezione e difesa respinta, voglia, in parziale riforma del decreto impugnato (all. n. 21) :
2 - ammettere allo stato passivo l'ulteriore credito della società Parte_3 per spese legali di insinuazione al passivo per € 7.271,68 (euro
[...] settemiladuecentosettantuno/68) in privilegio ed in prededuzione (art. 54 L. Fall.)
- escludere dallo stato totale difetto di prova.
- escludere dallo stato passivo i passivo l'intero credito di TE
per intervenuta decadenza e/o prescrizione, oltre che per crediti del
[...] CP_3
per € 4.761,00 per intervenuta prescrizione e/o decadenza.
[...]
- Con condanna al rimborso delle spese della presente procedura.”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, con comparsa del 31.8.2023 si è costituita in giudizio la (di seguito, per comodità, anche ON solo ), chiedendo il rigetto dell'opposizione ed evidenziando a tal fine: CP_6
- di non aver proposto opposizione avverso la parziale esclusione del proprio credito dal progetto di stato passivo in ragione dell'omessa comunicazione dello stesso nei termini di legge;
- l'infondatezza dell'ulteriore pretesa creditoria vantata dalla ricorrente, trattandosi di spesa sostenuta per una difesa tecnica non obbligatoria;
- di aver fornito per tabulas prova del proprio credito e di aver dato attuazione al dettato normativo sancito nell'art. 1, commi 222-230 della citata legge n. 197/2022, con conseguente annullamento delle seguenti cartelle esattoriali: per la domanda n. 3, nn.
10820110002036704000, 10820120001042084001, 10820120005713217000, gli avvisi di addebito nn. 40820120000018267000, 40820120000871645000; per la domanda n. 4 nn.
10820120003149346001, 10820120003506079000, 1082014000331365001,
10820140005004860000, 10820150002456138000 e 10820150011700944000 e gli avvisi di addebito nn. 40820120002187692000 e 40820130000811982000;
- che, in ogni caso, nella fattispecie in esame, nessuna prescrizione, neppure quinquennale, si era verificata avendo notificato alla società fallita non solo le cartelle CP_6 di pagamento e gli avvisi di addebito (la cui notifica, in realtà era stata curata dall'INPS ai sensi e per gli effetti della L. n. 78/2010) ma anche ulteriori atti che avevano validamente interrotto il decorso del termine;
- che, comunque, nel calcolo del naturale termine di prescrizione occorre tener conto anche della sospensione per sisma disposta con Legge n. 145/2018, art. 1, comma 99423, atteso che la società avendo la sua sede in , Controparte_4 Controparte_3 rientrava nell'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, come specificato nell'allegato n. 2 D.L. n. 189/2016;
- che, sempre nel calcolo del termine di prescrizione è indispensabile computare le sospensioni ex lege disposte dal Governo a causa ed in conseguenza dell'emergenza da
COVID19 che, per tutto il periodo compreso tra l'08.03.2020 ed il 31.12.2021 (541 giorni), aveva sospeso i termini di pagamento e l'attività di riscossione nonché, correlativamente e in coerenza con il disposto dell'art. 2935 c.c., i termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di notifica degli atti esattoriali. All'udienza del 10.10.2023, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del . Parimenti, alla successiva Controparte_3 udienza del 7.11.2023 è stata dichiarata la contumacia della
[...]
Controparte_4
3 La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e, all'udienza del 11.12.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto, per le motivazioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente evidenziare che parte ricorrente, con note conclusive depositate telematicamente in data 25.11.2024, ha espressamente rinunciato alla domanda di ammissione allo stato passivo dell'ulteriore credito dalla stessa vantato a titolo di spese legali per complessivi € 7.271,68.
Alla luce di siffatta rinuncia, dunque, la materia del contendere del presente giudizio deve ritenersi circoscritta alla contestazione dell'ammissione al passivo fallimentare dei crediti dalle resistenti e TE [...]
. Controparte_3
Tanto premesso, giova rammentare, in punto di diritto, che l'impugnazione dei crediti ammessi dà luogo ad un giudizio di cognizione di natura contenziosa, preordinato alla verifica dell'esistenza e dell'ammontare del credito ammesso attraverso la contestazione della validità dell'accertamento sommario del giudice delegato, nel quale l'impugnante è legittimato a far valere tutti i possibili motivi di esclusione totale o parziale del credito stesso o delle prelazioni riconosciute e tutte le eccezioni che sarebbero spettate al debitore. Di conseguenza la natura e la struttura del procedimento comportano la piena applicazione del principio dell'onere della prova, onde non è il creditore ammesso a dover fornire nuovamente la prova del suo credito, già assistito dalla favorevole valutazione espressa dal giudice della verifica, ma il creditore impugnante a dover provare la fondatezza della sua contestazione (cfr. Cass. civ.
n.10613/1994; Cass. civ. n. 10091/2020; Cass. civ. 25066/2018).
L'applicazione di siffatte coordinate ermeneutiche al caso di specie conduce al rigetto dell'opposizione, dovendo ritenersi che la ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Più nel dettaglio, la ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti azionati dalla
, senza neppure evidenziare al Tribunale quali TE
– fra i crediti oggetto di attuale contestazione – siano stati già esclusi dallo stato passivo reso esecutivo, in forza del riconoscimento dell'intervenuta prescrizione da parte del Giudice
Delegato.
Dall'esame dello stato passivo 28.3.2023, infatti, è emerso che larga parte dei crediti azionati dalla sono già stati esclusi dal Giudice Delegato per intervenuta prescrizione, CP_6 tanto che la pretesa creditoria dell' è stata oggetto di ammissione definitiva nei limiti CP_1 dei seguenti importi (cfr. all. n. 18, di cui alla cartella “Allegati_opposiz_ed_impugnaz.zip” allegata al ricorso introduttivo):
- quanto all'insinuazione n. 3, per € 344,41, a fronte di una domanda di € 21.261,08;
- quanto all'insinuazione n. 4, per € 218.399,41, a fronte di una domanda di complessivi €
512.683,45.
A ciò si aggiunga che, dinnanzi alla copiosa documentazione offerta da parte resistente a dimostrazione della fondatezza della proprio credito, Parte_3
si è limitata a contestazioni generiche e financo dubitative (“potrebbe
[...] essere ricompresa nella Rottamazione cartelle”, affermazione reiterata per numerose cartelle
4 di pagamento), senza neppure prendere specifica posizione in ordine alle produzioni e allegazioni di controparte, specie a fronte di plurime cartelle di aventi ad oggetti tributi di varia natura, con differenti codici-oggetto (cfr. all. nn. 6-7, di cui alla cartella
“Allegati_opposiz_ed_impugnaz.zip” allegata al ricorso introduttivo).
Né, sul punto, può accogliersi la ricostruzione offerta dalla ricorrente, secondo la quale
“se l' non ricollega la documentazione in questa sede TE prodotta alle cartelle di cui agli estratti, per evidenti ragioni di opportunità, neppure la difesa di parte ricorrente può arrogarsi il diritto di ricollegare la documentazione allegata al fascicolo di parte resistente e numerata da 6 a 49, con il rischio di indurre in errore il
Giudice, dovrà essere necessariamente quest'ultimo a farsi carico di ricollegare ciascun avviso di ricevimento al rispettivo atto impositivo ed accertare se sono oramai trascorsi i termini di decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973 o maturati i termini di prescrizione ex art.
2948 c.c.” (cfr. pag. 3 note conclusive di parte ricorrente), atteso che, com'è noto, spetta a colui che eccepisce la prescrizione provare i fatti che ne costituiscono il fondamento ex 2697
c.c.
A ciò si aggiunga che la ricorrente non ha mosso alcuna contestazione in ordine all'invocata sospensione dei termini prescrizionali disposta post sisma del 26 e 30 ottobre
2016 con Legge n. 145/2018, art. 1, comma 99423 (poiché la società fallita Controparte_4
avrebbe sede in , uno Comuni colpiti dal sisma, come chiarito
[...] Controparte_3 nell'allegato n. 2 D.L. n. 189/2016) e in ragione dell'emergenza da COVID-19, per tutto il periodo compreso tra 8.3.2020 ed il 31.12.2021. Con
, infine, nulla ha dedotto in Parte_3 Parte_3 ordine all'intervenuto annullamento ex art. 1, commi 222-230 della citata legge n. 197/2022 delle seguenti cartelle di pagamento:
- per la domanda n. 3, nn. 10820110002036704000, 10820120001042084001,
10820120005713217000, gli avvisi di addebito nn. 40820120000018267000,
40820120000871645000;
- per la domanda n. 4 nn. 10820120003149346001, 10820120003506079000,
1082014000331365001, 10820140005004860000, 10820150002456138000 e
10820150011700944000 e gli avvisi di addebito nn. 40820120002187692000 e
40820130000811982000, con conseguente nuova quantificazione del carico debitorio.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, risultando precluso al giudicante vagliare le contestazioni solo genericamente sollevate dalla difesa della ricorrente, l'opposizione deve essere integralmente rigettata rispetto ai crediti ammessi dell' TE
.
[...]
Parimenti, non può accogliersi la contestazione afferente all'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dal a titolo di IMU e ammessi Controparte_7 al passivo fallimentare.
In particolare, giova evidenziare che parte ricorrente, rispetto alla pretesa creditoria azionata dall' resistente, non ha eccepito l'intervenuta prescrizione all'esito CP_8 della notifica dell'avviso di accertamento, quanto, piuttosto, la non spettanza delle somme in ragione della maturazione del termine prescrizionale già prima della notifica dell'avviso, nonché – a fortiori – per l'omessa notifica quanto all'avviso stesso.
Dalla stessa documentazione depositata dalla ricorrente, tuttavia, è emerso che:
5 - l'avviso n. 79 del 22.8.2017, avente protocollo n. 9339 del 28.8.2017, afferente all'IMU
2012 (cfr. doc. n. 12 di cui alla cartella “Allegati_opposiz_ed_impugnaz.zip” allegata al ricorso introduttivo) può ritenersi ritualmente notificato alla debitrice in data 18.9.2017 per compiuta giacenza (cfr. pag. 13, doc. n. 13, di cui alla cartella
“Allegati_opposiz_ed_impugnaz.zip” allegata al ricorso introduttivo);
- l'avviso n. 159 del 27.11.2018, avente protocollo n. 11254 del 29.11.2018, afferente all'IMU 2013 (cfr. doc. n. 13, di cui alla cartella “Allegati_opposiz_ed_impugnaz.zip” allegata al ricorso introduttivo), può ritenersi notificato alla debitrice in data 17.12.2018, per compiuta giacenza, e nei confronti del legale rappresentante è stato notificato in data 6.12.2018 (cfr. pagg. 19-22, doc. n. 12, di cui alla cartella “Allegati_opposiz_ed_impugnaz.zip” allegata al ricorso introduttivo);
- l'avviso n. 16 del 31.12.2020, avente protocollo n. 3045 del 22.3.2021, afferente all'IMU 2015, può ritenersi notificato alla debitrice in data 29.4.2021, per compiuta giacenza (cfr. doc. n. 14, di cui alla cartella “Allegati_opposiz_ed_impugnaz.zip” allegata al ricorso introduttivo).
Con l'ulteriore specificazione che, nel presente giudizio, nel file .pdf di cui all'avviso n. 79 è stata allegata la ricevuta di notifica dell'avviso n. 159 e viceversa, come risulta da un attento esame del numero di protocollo riportato nel corpo dell'atto di accertamento e nelle relative cartoline postali (cfr. doc. nn. 12-13 presenti nella cartella
“Allegati_opposiz_ed_impugnaz.zip” allegata al ricorso introduttivo).
Tanto premesso, non avendo la ricorrente provato - o quanto meno allegato - l'esistenza di tempestive opposizioni avverso agli avvisi di accertamento ritualmente notificati, deve ritenersi che la pretesa creditoria azionata dall' sia ormai irretrattabile, a CP_8 prescindere dalla tempestività della notifica degli avvisi rispetto alla maturazione dell'imposta. Com'è noto, infatti, l'omessa impugnazione nei termini di rito degli avvisi di accertamento ritualmente notificati, determina la definitività della pretesa dell'Ente, con cristallizzazione della relativa pretesa tributaria (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sent. n. 7204/2023). In caso di omessa impugnazione dell'avviso di accertamento non potrà più mettersi in discussione l'esistenza del debito fiscale, essendo in tale fase ormai irrimediabilmente inattaccabile la pretesa tributaria quale formatasi e accertata nell'avviso di accertamento tributario (cfr. ex multis T.A.R. Roma, sez. II, 01/02/2024,
n.1998).
Né la ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito all'esito del perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento, così precludendo al giudicante l'esame di tale profilo. Da quanto rilevato consegue, in definitiva, l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza di Parte_3
e, pertanto, si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri
[...] previsti dal D.M. 55/2014.
Nulla per le spese nei confronti di e Controparte_3 in ragione della dichiarata Controparte_4 contumacia.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1189/2023 R.G., disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta integralmente il ricorso presentato da Parte_4
( );
[...] P.IVA_1
2) condanna Parte_4
( ) al pagamento delle spese di lite sostenute da P.IVA_1 TE
, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e
[...] cap come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore avv. Carlo Del Torto, dichiaratosi antistatario;
3) nulla per le spese nei confronti di e Controparte_3
Controparte_4
Così deciso in Teramo, nella Camera di Consiglio del 14.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariangela Mastro Angela Di Girolamo
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
ANGELA DI GIROLAMO Presidente
MARIANGELA MASTRO Giudice relatore
LUCA BORDIN Giudice
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al n. 1189/2023 r.g. promosso da
(C.F./P.IVA Parte_1 Parte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Paleri;
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona TE P.IVA_2
Responsabile , Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Del Torto;
RESISTENTE nonché contro
Controparte_3
e
Controparte_4
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: Opposizione ai sensi dell'art. 98 Legge Fallimentare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 aprile 2023, Parte_3
ha proposto opposizione avverso lo stato passivo del
[...] [...]
esponendo quanto segue: Controparte_4
- di aver depositato, in data 2.2.2023, istanza di ammissione al passivo fallimentare per complessivi € 34.572,30;
- che, in data 20.2.2023, anche l' aveva inoltrato una TE prima domanda di ammissione al passivo avente ad oggetto crediti per tributi, contributi e contravvenzioni varie, più accessori di legge, per un totale di € 21.261,08, di cui € 16.726,70 in privilegio e € 4.534,38 in chirografario;
1 - che, successivamente, l' aveva inoltrato una seconda TE domanda di ammissione al passivo relativa a crediti per tributi, contributi vari ed accessori di legge per un totale di ulteriori € 512.683,45, di cui € 477.089,97 in privilegio ed € 35.593,48 in chirografario;
- che, in data 23.2.2023, il Comune di aveva presentato istanza di Controparte_3 ammissione al passivo per complessivi € 10.091,00;
- che, in data 27.02.2023, il Curatore aveva trasmesso alla società ricorrente il progetto di stato passivo, proponendo l'ammissione di tutti i crediti, come da richiesta dei diversi creditori;
- di aver presentato delle osservazioni e integrato la propria istanza di insinuazione con richiesta di ammissione di ulteriori € 1.883,12 in prededuzione, per il promosso procedimento di dichiarazione di fallimento, e di € 7.271,68, in privilegio, nello stesso grado del credito insinuato, per le spese legali di insinuazione al passivo;
- che, conseguentemente, il Curatore aveva rielaborato il progetto di Stato Passivo escludendo dall'ammissione una parte dei crediti INPS, INAIL e Camera di Commercio, ormai prescritti, e mantenendo i crediti per Irpef e sue Addizionali, IVA, IRAP e IRES, in quanto soggetti – in tesi – a prescrizione decennale;
- che, pur avendo insistito per il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ammessi, in data 28.3.2023, il Giudice delegato aveva reso esecutivo lo stato passivo, emendandolo con l'ammissione dell'ulteriore credito vantato dall'odierna ricorrente di € 1.883,12, ma escludendo il credito di € 7.271,68 per rimborso spese di insinuazione al passivo;
- che, inoltre, il Giudice Delegato aveva ammesso al passivo il credito vantato dall' di cui alla insinuazione n. 3, per la somma di € 344,41 TE in privilegio e di cui alla insinuazione n. 4, per la somma di € 218.299,81 in privilegio e per la somma di € 99,60 in chirografo, nonché il credito del per la Controparte_3 CP_3 somma di € 10.091,00 in privilegio.
Tanto premesso, a sostegno della presente opposizione, Parte_3
ha evidenziato:
[...]
- la fondatezza della propria pretesa creditoria afferente alle spese processuali sostenute a titolo di compenso professionale al difensore nell'ambito della procedura di insinuazione al passivo fallimentare, in quanto spese necessarie;
- l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dall' ON
, non sufficientemente documentata e da ritenersi estinta in forza del decorso
[...] del termine di prescrizione quinquennale;
- l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli avvisi n. 79 del 22.8.2017 (IMU 2012),
n. 159 del 27.11.2018 (IMU 2013) e n. 16 del 31.12.2020 (IMU 2015) del
[...]
. Controparte_3
Sulla scorta di tali argomentazioni, Parte_3
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale di Teramo,
[...] fissati, ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 art. 99, l'udienza di comparizione delle parti e del Curatore Fallimentare in Camera di Consiglio e il termine per la notifica del ricorso e pedissequo decreto a eventuali contro interessati ed al Curatore, ogni contraria eccezione e difesa respinta, voglia, in parziale riforma del decreto impugnato (all. n. 21) :
2 - ammettere allo stato passivo l'ulteriore credito della società Parte_3 per spese legali di insinuazione al passivo per € 7.271,68 (euro
[...] settemiladuecentosettantuno/68) in privilegio ed in prededuzione (art. 54 L. Fall.)
- escludere dallo stato totale difetto di prova.
- escludere dallo stato passivo i passivo l'intero credito di TE
per intervenuta decadenza e/o prescrizione, oltre che per crediti del
[...] CP_3
per € 4.761,00 per intervenuta prescrizione e/o decadenza.
[...]
- Con condanna al rimborso delle spese della presente procedura.”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, con comparsa del 31.8.2023 si è costituita in giudizio la (di seguito, per comodità, anche ON solo ), chiedendo il rigetto dell'opposizione ed evidenziando a tal fine: CP_6
- di non aver proposto opposizione avverso la parziale esclusione del proprio credito dal progetto di stato passivo in ragione dell'omessa comunicazione dello stesso nei termini di legge;
- l'infondatezza dell'ulteriore pretesa creditoria vantata dalla ricorrente, trattandosi di spesa sostenuta per una difesa tecnica non obbligatoria;
- di aver fornito per tabulas prova del proprio credito e di aver dato attuazione al dettato normativo sancito nell'art. 1, commi 222-230 della citata legge n. 197/2022, con conseguente annullamento delle seguenti cartelle esattoriali: per la domanda n. 3, nn.
10820110002036704000, 10820120001042084001, 10820120005713217000, gli avvisi di addebito nn. 40820120000018267000, 40820120000871645000; per la domanda n. 4 nn.
10820120003149346001, 10820120003506079000, 1082014000331365001,
10820140005004860000, 10820150002456138000 e 10820150011700944000 e gli avvisi di addebito nn. 40820120002187692000 e 40820130000811982000;
- che, in ogni caso, nella fattispecie in esame, nessuna prescrizione, neppure quinquennale, si era verificata avendo notificato alla società fallita non solo le cartelle CP_6 di pagamento e gli avvisi di addebito (la cui notifica, in realtà era stata curata dall'INPS ai sensi e per gli effetti della L. n. 78/2010) ma anche ulteriori atti che avevano validamente interrotto il decorso del termine;
- che, comunque, nel calcolo del naturale termine di prescrizione occorre tener conto anche della sospensione per sisma disposta con Legge n. 145/2018, art. 1, comma 99423, atteso che la società avendo la sua sede in , Controparte_4 Controparte_3 rientrava nell'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, come specificato nell'allegato n. 2 D.L. n. 189/2016;
- che, sempre nel calcolo del termine di prescrizione è indispensabile computare le sospensioni ex lege disposte dal Governo a causa ed in conseguenza dell'emergenza da
COVID19 che, per tutto il periodo compreso tra l'08.03.2020 ed il 31.12.2021 (541 giorni), aveva sospeso i termini di pagamento e l'attività di riscossione nonché, correlativamente e in coerenza con il disposto dell'art. 2935 c.c., i termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di notifica degli atti esattoriali. All'udienza del 10.10.2023, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del . Parimenti, alla successiva Controparte_3 udienza del 7.11.2023 è stata dichiarata la contumacia della
[...]
Controparte_4
3 La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e, all'udienza del 11.12.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto, per le motivazioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente evidenziare che parte ricorrente, con note conclusive depositate telematicamente in data 25.11.2024, ha espressamente rinunciato alla domanda di ammissione allo stato passivo dell'ulteriore credito dalla stessa vantato a titolo di spese legali per complessivi € 7.271,68.
Alla luce di siffatta rinuncia, dunque, la materia del contendere del presente giudizio deve ritenersi circoscritta alla contestazione dell'ammissione al passivo fallimentare dei crediti dalle resistenti e TE [...]
. Controparte_3
Tanto premesso, giova rammentare, in punto di diritto, che l'impugnazione dei crediti ammessi dà luogo ad un giudizio di cognizione di natura contenziosa, preordinato alla verifica dell'esistenza e dell'ammontare del credito ammesso attraverso la contestazione della validità dell'accertamento sommario del giudice delegato, nel quale l'impugnante è legittimato a far valere tutti i possibili motivi di esclusione totale o parziale del credito stesso o delle prelazioni riconosciute e tutte le eccezioni che sarebbero spettate al debitore. Di conseguenza la natura e la struttura del procedimento comportano la piena applicazione del principio dell'onere della prova, onde non è il creditore ammesso a dover fornire nuovamente la prova del suo credito, già assistito dalla favorevole valutazione espressa dal giudice della verifica, ma il creditore impugnante a dover provare la fondatezza della sua contestazione (cfr. Cass. civ.
n.10613/1994; Cass. civ. n. 10091/2020; Cass. civ. 25066/2018).
L'applicazione di siffatte coordinate ermeneutiche al caso di specie conduce al rigetto dell'opposizione, dovendo ritenersi che la ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Più nel dettaglio, la ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti azionati dalla
, senza neppure evidenziare al Tribunale quali TE
– fra i crediti oggetto di attuale contestazione – siano stati già esclusi dallo stato passivo reso esecutivo, in forza del riconoscimento dell'intervenuta prescrizione da parte del Giudice
Delegato.
Dall'esame dello stato passivo 28.3.2023, infatti, è emerso che larga parte dei crediti azionati dalla sono già stati esclusi dal Giudice Delegato per intervenuta prescrizione, CP_6 tanto che la pretesa creditoria dell' è stata oggetto di ammissione definitiva nei limiti CP_1 dei seguenti importi (cfr. all. n. 18, di cui alla cartella “Allegati_opposiz_ed_impugnaz.zip” allegata al ricorso introduttivo):
- quanto all'insinuazione n. 3, per € 344,41, a fronte di una domanda di € 21.261,08;
- quanto all'insinuazione n. 4, per € 218.399,41, a fronte di una domanda di complessivi €
512.683,45.
A ciò si aggiunga che, dinnanzi alla copiosa documentazione offerta da parte resistente a dimostrazione della fondatezza della proprio credito, Parte_3
si è limitata a contestazioni generiche e financo dubitative (“potrebbe
[...] essere ricompresa nella Rottamazione cartelle”, affermazione reiterata per numerose cartelle
4 di pagamento), senza neppure prendere specifica posizione in ordine alle produzioni e allegazioni di controparte, specie a fronte di plurime cartelle di aventi ad oggetti tributi di varia natura, con differenti codici-oggetto (cfr. all. nn. 6-7, di cui alla cartella
“Allegati_opposiz_ed_impugnaz.zip” allegata al ricorso introduttivo).
Né, sul punto, può accogliersi la ricostruzione offerta dalla ricorrente, secondo la quale
“se l' non ricollega la documentazione in questa sede TE prodotta alle cartelle di cui agli estratti, per evidenti ragioni di opportunità, neppure la difesa di parte ricorrente può arrogarsi il diritto di ricollegare la documentazione allegata al fascicolo di parte resistente e numerata da 6 a 49, con il rischio di indurre in errore il
Giudice, dovrà essere necessariamente quest'ultimo a farsi carico di ricollegare ciascun avviso di ricevimento al rispettivo atto impositivo ed accertare se sono oramai trascorsi i termini di decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973 o maturati i termini di prescrizione ex art.
2948 c.c.” (cfr. pag. 3 note conclusive di parte ricorrente), atteso che, com'è noto, spetta a colui che eccepisce la prescrizione provare i fatti che ne costituiscono il fondamento ex 2697
c.c.
A ciò si aggiunga che la ricorrente non ha mosso alcuna contestazione in ordine all'invocata sospensione dei termini prescrizionali disposta post sisma del 26 e 30 ottobre
2016 con Legge n. 145/2018, art. 1, comma 99423 (poiché la società fallita Controparte_4
avrebbe sede in , uno Comuni colpiti dal sisma, come chiarito
[...] Controparte_3 nell'allegato n. 2 D.L. n. 189/2016) e in ragione dell'emergenza da COVID-19, per tutto il periodo compreso tra 8.3.2020 ed il 31.12.2021. Con
, infine, nulla ha dedotto in Parte_3 Parte_3 ordine all'intervenuto annullamento ex art. 1, commi 222-230 della citata legge n. 197/2022 delle seguenti cartelle di pagamento:
- per la domanda n. 3, nn. 10820110002036704000, 10820120001042084001,
10820120005713217000, gli avvisi di addebito nn. 40820120000018267000,
40820120000871645000;
- per la domanda n. 4 nn. 10820120003149346001, 10820120003506079000,
1082014000331365001, 10820140005004860000, 10820150002456138000 e
10820150011700944000 e gli avvisi di addebito nn. 40820120002187692000 e
40820130000811982000, con conseguente nuova quantificazione del carico debitorio.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, risultando precluso al giudicante vagliare le contestazioni solo genericamente sollevate dalla difesa della ricorrente, l'opposizione deve essere integralmente rigettata rispetto ai crediti ammessi dell' TE
.
[...]
Parimenti, non può accogliersi la contestazione afferente all'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dal a titolo di IMU e ammessi Controparte_7 al passivo fallimentare.
In particolare, giova evidenziare che parte ricorrente, rispetto alla pretesa creditoria azionata dall' resistente, non ha eccepito l'intervenuta prescrizione all'esito CP_8 della notifica dell'avviso di accertamento, quanto, piuttosto, la non spettanza delle somme in ragione della maturazione del termine prescrizionale già prima della notifica dell'avviso, nonché – a fortiori – per l'omessa notifica quanto all'avviso stesso.
Dalla stessa documentazione depositata dalla ricorrente, tuttavia, è emerso che:
5 - l'avviso n. 79 del 22.8.2017, avente protocollo n. 9339 del 28.8.2017, afferente all'IMU
2012 (cfr. doc. n. 12 di cui alla cartella “Allegati_opposiz_ed_impugnaz.zip” allegata al ricorso introduttivo) può ritenersi ritualmente notificato alla debitrice in data 18.9.2017 per compiuta giacenza (cfr. pag. 13, doc. n. 13, di cui alla cartella
“Allegati_opposiz_ed_impugnaz.zip” allegata al ricorso introduttivo);
- l'avviso n. 159 del 27.11.2018, avente protocollo n. 11254 del 29.11.2018, afferente all'IMU 2013 (cfr. doc. n. 13, di cui alla cartella “Allegati_opposiz_ed_impugnaz.zip” allegata al ricorso introduttivo), può ritenersi notificato alla debitrice in data 17.12.2018, per compiuta giacenza, e nei confronti del legale rappresentante è stato notificato in data 6.12.2018 (cfr. pagg. 19-22, doc. n. 12, di cui alla cartella “Allegati_opposiz_ed_impugnaz.zip” allegata al ricorso introduttivo);
- l'avviso n. 16 del 31.12.2020, avente protocollo n. 3045 del 22.3.2021, afferente all'IMU 2015, può ritenersi notificato alla debitrice in data 29.4.2021, per compiuta giacenza (cfr. doc. n. 14, di cui alla cartella “Allegati_opposiz_ed_impugnaz.zip” allegata al ricorso introduttivo).
Con l'ulteriore specificazione che, nel presente giudizio, nel file .pdf di cui all'avviso n. 79 è stata allegata la ricevuta di notifica dell'avviso n. 159 e viceversa, come risulta da un attento esame del numero di protocollo riportato nel corpo dell'atto di accertamento e nelle relative cartoline postali (cfr. doc. nn. 12-13 presenti nella cartella
“Allegati_opposiz_ed_impugnaz.zip” allegata al ricorso introduttivo).
Tanto premesso, non avendo la ricorrente provato - o quanto meno allegato - l'esistenza di tempestive opposizioni avverso agli avvisi di accertamento ritualmente notificati, deve ritenersi che la pretesa creditoria azionata dall' sia ormai irretrattabile, a CP_8 prescindere dalla tempestività della notifica degli avvisi rispetto alla maturazione dell'imposta. Com'è noto, infatti, l'omessa impugnazione nei termini di rito degli avvisi di accertamento ritualmente notificati, determina la definitività della pretesa dell'Ente, con cristallizzazione della relativa pretesa tributaria (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sent. n. 7204/2023). In caso di omessa impugnazione dell'avviso di accertamento non potrà più mettersi in discussione l'esistenza del debito fiscale, essendo in tale fase ormai irrimediabilmente inattaccabile la pretesa tributaria quale formatasi e accertata nell'avviso di accertamento tributario (cfr. ex multis T.A.R. Roma, sez. II, 01/02/2024,
n.1998).
Né la ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito all'esito del perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento, così precludendo al giudicante l'esame di tale profilo. Da quanto rilevato consegue, in definitiva, l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza di Parte_3
e, pertanto, si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri
[...] previsti dal D.M. 55/2014.
Nulla per le spese nei confronti di e Controparte_3 in ragione della dichiarata Controparte_4 contumacia.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1189/2023 R.G., disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta integralmente il ricorso presentato da Parte_4
( );
[...] P.IVA_1
2) condanna Parte_4
( ) al pagamento delle spese di lite sostenute da P.IVA_1 TE
, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e
[...] cap come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore avv. Carlo Del Torto, dichiaratosi antistatario;
3) nulla per le spese nei confronti di e Controparte_3
Controparte_4
Così deciso in Teramo, nella Camera di Consiglio del 14.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariangela Mastro Angela Di Girolamo
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