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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3596/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3596/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1279/2021 del 07/09/2021, promossa da: nato a [...] il [...], C.F. , e Controparte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. GIUSEPPE LIPERA e dall'avv. SALVATORE CAVALLARO, e domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
, con sede in viale Europa n. 65, P.I. Controparte_2 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE NICASTRO ROSSO, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
con sede in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, P.I. in nome e per CP_3 P.IVA_2 conto di con sede in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, C.F. Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI CULTRERA, e domicilio eletto presso lo studio P.IVA_3 di quest'ultimo. INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'01/10/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le memorie di replica sulle seguenti loro conclusioni:
Controparte_1 Controparte_1
“Piaccia all'On.le Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così statuire: IN VIA PRELIMINARE:
- “revocare e/o sospendere l'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, stante che la odierna opposizione è fondata su prova scritta o comunque di pronta soluzione attesa l'insussistenza del credito azionato”. pagina 1 di 5 - “autorizzare la chiamata in causa del Sig. nato a [...] il [...], ivi CP_5 residente in [...], codice fiscale , e, a tal fine, fissare una C.F._3 nuova udienza per consentire la chiamata in causa del suddetto terzo, per avanzare nei confronti del suddetto domanda di rilievo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1953 c.c., al fine di ottenere, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Tribunale dovesse ritenere valida ed operante la fideiussione da parte dei Sigg e quali eredi con beneficio Controparte_1 Controparte_1 d'inventario di nei limiti dei beni agli stessi pervenuti ex 490 c.c., la liberazione Persona_1
(mediante pagamento diretto del debitore principale alla ) ovvero, Controparte_2 in mancanza, prestare le garanzie necessarie per assicurare loro il soddisfacimento delle eventuali azioni di regresso nei confronti di . CP_5
IN VIA PRELIMINARE ANCORA: - “Dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte opposta
( per mancato esperimento della mediazione obbligatoria con conseguente Controparte_2 revoca del decreto ingiuntivo n. 1279/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa e pubblicato in data 7.9.2021”. NEL MERITO:
- “accertare e dichiarare la mancata richiesta di pagamento da parte della Controparte_2 nei confronti di e quali eredi con beneficio di inventario di Controparte_1 Controparte_1
e per l'effetto, per tutti i motivi esposti in diritto, revocare o comunque annullare Persona_1 nei confronti degli odierni opponenti il decreto ingiuntivo n. 1279/2021 emesso dal Tribunale di
Ragusa e pubblicato in data 7.9.2021”;
- “accertare e dichiarare la decadenza ovvero la nullità della fideiussione rilasciata dai sigg.
e alla Persona_1 Parte_1 Parte_2 Controparte_6 a garanzia dei debiti assunti dal Sig. e, per l'effetto dichiarare
[...] CP_7 l'estromissione dei Sigg. e quali eredi con beneficio di Controparte_1 Controparte_1 inventario di in quanto ritenuti non obbligati solidalmente con il debitore Persona_1 principale, per tutti i motivi esposti in diritto, e per l'effetto revocare o comunque annullare nei confronti degli odierni opponenti il decreto ingiuntivo n. 1279/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa e pubblicato in data 7.9.2021”;
- “in ogni caso dichiarare illegittimo per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto revocare o comunque annullare nei confronti degli odierni opponenti il decreto ingiuntivo n. 1279/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa e pubblicato in data 7.9.2021”. IN VIA SUBORDINATA:
- “nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della Controparte_6
p. a., si chiede che venga ridotto perché eccessivo e sproporzionato ovvero secondo
[...] giustizia ed equità”.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge.”.
in nome e per conto di Controparte_8
Controparte_4
“Nel merito chiede che il Tribunale adito rigetti l'opposizione proposta, con ogni conseguente statuizione. Con il favore delle spese e del compenso di difesa, oltre spese generali, IVA e CPA.”.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1279/2021 del 07/09/2021 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a
, e in proprio e quali eredi di ed Parte_2 CP_5 Parte_1 Persona_1 in quest'ultima qualità nei limiti dei beni agli stessi pervenuti ex art. 490 c.c., nonché a CP_1
e quali eredi di nei limiti dei beni agli stessi pervenuti
[...] Controparte_1 Persona_1 ex art. 490 c.c., di pagare, in favore di , la somma di €. 68.875,39, Controparte_2 oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate. Nel ricorso monitorio, in particolare, si deduceva:
- che il credito azionato derivava dal contratto di prestito convenzionato stipulato in data
03/05/2016 fra e (debitore principale); Controparte_2 CP_5
- che a garanzia del credito in questione sussisteva la dichiarazione fideiussoria omnibus rilasciata in pari data da , e Parte_1 Parte_2 Persona_1
- che, infine, “Essendo deceduto il fideiussore sig. i chiamati all'eredità, Persona_1 obbligati in solido ex art. 5 del contratto di fideiussione, sigg. […], CP_5 Controparte_1
[…], […] e […] hanno accettato l'eredità con il beneficio Controparte_1 Parte_1 d'inventario.” (vd. documentazione allegata al fascicolo monitorio). Avverso il predetto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione e Controparte_1 CP_1
“quali eredi con beneficio di inventario di , preliminarmente
[...] Persona_1 chiedendo “che […] ai sensi dell'art. 1953 c.c., vanga condannato a procurare agli CP_5 odierni opponenti la liberazione ovvero, in mancanza, a prestare le garanzie necessarie per assicurare loro il soddisfacimento delle eventuali azioni di regresso nei confronti del debitore garantito ( ”, ed altresì a tal fine chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del CP_5 medesimo, nonché comunque eccependo, nel merito, la “MANCATA RICHIESTA DI PAGAMENTO PER ISCRITTO EX ART. 5 DEL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE”, la “DECADENZA EX ART. 1957 COD. CIV..”, la “NULLITÀ DELLA FIDEIUSSIONE […] perché contenente lo schema contrattuale predisposto dall'ABI (allegato 5)”, ed in via subordinata la “RIDUZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO”.
Si costituiva contestando ognuno dei motivi proposti ed Controparte_2 altresì opponendosi alla chiesta chiamata in causa del debitore principale . CP_5
In seguito, con l'ordinanza del 16/02/2022 venivano rigettate sia l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, “non apparendo l'opposizione prima facie infondata quanto ai motivi sub 3, 4 e 5”, sia l'istanza di chiamata in causa del terzo.
Nel corso del giudizio si costituiva altresì per conto di CP_3 Controparte_4
deducendo che con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in
[...] data 13/12/2021, aveva acquistato, fra l'altro anche da parte di Controparte_2
“portafogli di crediti pecuniari (derivanti, inter alia, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) […] compreso quello oggetto del procedimento civile iscritto al n° 3596/2021 RGA avanti il Tribunale di Ragusa”. La società in questione, quindi, interveniva nel presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c.
Successivamente, con la prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., gli opponenti eccepivano il “DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA DOVALUE S.P.A. […] non avendo assolto all'onere probatorio che il cessionario e la mandataria all'incasso nell'ambito di un processo di cartolarizzazione devono adempiere, limitandosi ad allegare soltanto l'avviso di cessione pubblicato nella gazzetta ufficiale.”.
Infine, con le proprie note di trattazione scritta relative all'udienza del 23/04/2024, i medesimi opponenti eccepivano il proprio “DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA […] PER SOPRAVVENUTA DELAZIONE TESTAMENTARIA”. Si rilevava, in particolare, che costoro, in data 22/10/2020, avevano accettato con il beneficio d'inventario l'eredita del padre e fideiussore di , e che tuttavia, nel CP_5 Persona_1 pagina 3 di 5 mese di novembre 2023, era stato poi rinvenuto il testamento olografo del de cuius con cui quest'ultimo aveva disposto di nominare propria erede universale la moglie;
“il Parte_1 sopravvenuto rinvenimento del testamento olografo comporta che il decreto ingiuntivo emesso sulla scorta di successione legittima non può essere confermato, stante la prevalenza della successione testamentaria […] dalla quale deriva il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_1
. Controparte_1
In subordine, gli opponenti eccepivano “comunque nel merito la non debenza della pretesa eventualmente riconosciuta alla parte opposta perché in ogni caso assente in capo agli opponenti la titolarità passiva del rapporto obbligatorio sorto in capo al de cuius”; “gli odierni opponenti, pur se riconosciuti eredi, in virtù del patto successorio, sono stati diseredati del loro padre, a seguito della successione testamentaria sopravvenuta a quella legittima. In tal caso, quindi non possono rispondere dei debiti eventualmente accertati in capo al loro padre, poiché nessun patrimonio è a loro pervenuto, secondo la regola della accettazione beneficiata.”.
Tutto ciò posto in via preliminare, e prima di procedere all'esame di ogni altra eccezione o questione eccepita dalle parti o rilevabile d'ufficio, deve innanzitutto verificarsi se sussista o meno la legittimazione passiva degli opponenti alla luce di quanto eccepito in seno alle note di trattazione scritta da ultimo citate. L'eccezione è fondata, non sussistendo la legittimazione passiva degli opponenti. Come noto, ai sensi dell'art. 457 c.c. “L'eredità si devolve per legge o per testamento” (comma 1), con l'ulteriore precisazione che, tuttavia, “Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria” (comma 2). Orbene, gli opponenti, costituiti nel presente giudizio nella loro qualità di eredi del fideiussore Per_1
hanno dedotto e dimostrato che quest'ultimo, con testamento olografo del 25/10/2017,
[...] depositato e pubblicato solamente in data 30/11/2023, aveva in realtà disposto del proprio patrimonio, per il tempo in cui avrebbe cessato di vivere, nominando propria erede universale la moglie Parte_1
.
[...] Posta dunque l'esistenza del suddetto testamento olografo, al momento dell'apertura della successione, (coincidente con la data del decesso del de cuius, avvenuto in data 14/03/2019) l'unica delazione dell'eredità verificatasi nel caso di specie è quella effettuata per testamento e in favore della moglie del de cuius . Parte_1
In altri termini, nessuna delazione dell'eredità di che trattasi è mai avvenuta in favore degli odierni opponenti, e . Controparte_1 Controparte_1
Da un lato, infatti, costoro avevano accettato con beneficio d'inventario in data 22/10/2020, sul presupposto che l'eredità del de cuius si fosse devoluta per legge (e non per testamento). Dall'altro lato, tuttavia, non poteva farsi luogo alla successione legittima in questione, posta la sussistenza del sopra descritto testamento olografo, sia pure solo successivamente rinvenuto, considerato altresì che con quest'ultimo il de cuius aveva integralmente disposto del proprio patrimonio in favore di soggetto diverso dagli opponenti medesimi.
Essendo dunque venuta a mancare, ab origine, una qualunque delazione ereditaria in loro favore, va ritenuta tamquam non esset l'accettazione di eredità con beneficio d'inventario effettuata dagli stessi opponenti: costoro, infatti, nulla potevano accettare atteso che non sono stati chiamati a succedere né per legge né per testamento. Conseguentemente, rispetto ad essi, che si sono costituiti nel presente giudizio nell'erronea convinzione di essere eredi del fideiussore ¸ non sussiste la legittimazione passiva. Parte_3
Alla luce di quanto sopra esposto, non è pertanto necessario esaminare le ulteriori questioni, sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio.
In considerazione della sopravvenienza nel corso del giudizio del fatto dirimente per la decisione della causa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle indicate nell'art. 92
pagina 4 di 5 comma 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3596/2021 R.G.
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1279/2021 del 07/09/2021, emesso dal Tribunale nel procedimento n. 2691/2021 R.G.
COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Ragusa, 8/01/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3596/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1279/2021 del 07/09/2021, promossa da: nato a [...] il [...], C.F. , e Controparte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. GIUSEPPE LIPERA e dall'avv. SALVATORE CAVALLARO, e domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
, con sede in viale Europa n. 65, P.I. Controparte_2 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE NICASTRO ROSSO, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
con sede in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, P.I. in nome e per CP_3 P.IVA_2 conto di con sede in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, C.F. Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI CULTRERA, e domicilio eletto presso lo studio P.IVA_3 di quest'ultimo. INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'01/10/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le memorie di replica sulle seguenti loro conclusioni:
Controparte_1 Controparte_1
“Piaccia all'On.le Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così statuire: IN VIA PRELIMINARE:
- “revocare e/o sospendere l'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, stante che la odierna opposizione è fondata su prova scritta o comunque di pronta soluzione attesa l'insussistenza del credito azionato”. pagina 1 di 5 - “autorizzare la chiamata in causa del Sig. nato a [...] il [...], ivi CP_5 residente in [...], codice fiscale , e, a tal fine, fissare una C.F._3 nuova udienza per consentire la chiamata in causa del suddetto terzo, per avanzare nei confronti del suddetto domanda di rilievo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1953 c.c., al fine di ottenere, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Tribunale dovesse ritenere valida ed operante la fideiussione da parte dei Sigg e quali eredi con beneficio Controparte_1 Controparte_1 d'inventario di nei limiti dei beni agli stessi pervenuti ex 490 c.c., la liberazione Persona_1
(mediante pagamento diretto del debitore principale alla ) ovvero, Controparte_2 in mancanza, prestare le garanzie necessarie per assicurare loro il soddisfacimento delle eventuali azioni di regresso nei confronti di . CP_5
IN VIA PRELIMINARE ANCORA: - “Dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte opposta
( per mancato esperimento della mediazione obbligatoria con conseguente Controparte_2 revoca del decreto ingiuntivo n. 1279/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa e pubblicato in data 7.9.2021”. NEL MERITO:
- “accertare e dichiarare la mancata richiesta di pagamento da parte della Controparte_2 nei confronti di e quali eredi con beneficio di inventario di Controparte_1 Controparte_1
e per l'effetto, per tutti i motivi esposti in diritto, revocare o comunque annullare Persona_1 nei confronti degli odierni opponenti il decreto ingiuntivo n. 1279/2021 emesso dal Tribunale di
Ragusa e pubblicato in data 7.9.2021”;
- “accertare e dichiarare la decadenza ovvero la nullità della fideiussione rilasciata dai sigg.
e alla Persona_1 Parte_1 Parte_2 Controparte_6 a garanzia dei debiti assunti dal Sig. e, per l'effetto dichiarare
[...] CP_7 l'estromissione dei Sigg. e quali eredi con beneficio di Controparte_1 Controparte_1 inventario di in quanto ritenuti non obbligati solidalmente con il debitore Persona_1 principale, per tutti i motivi esposti in diritto, e per l'effetto revocare o comunque annullare nei confronti degli odierni opponenti il decreto ingiuntivo n. 1279/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa e pubblicato in data 7.9.2021”;
- “in ogni caso dichiarare illegittimo per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto revocare o comunque annullare nei confronti degli odierni opponenti il decreto ingiuntivo n. 1279/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa e pubblicato in data 7.9.2021”. IN VIA SUBORDINATA:
- “nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della Controparte_6
p. a., si chiede che venga ridotto perché eccessivo e sproporzionato ovvero secondo
[...] giustizia ed equità”.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge.”.
in nome e per conto di Controparte_8
Controparte_4
“Nel merito chiede che il Tribunale adito rigetti l'opposizione proposta, con ogni conseguente statuizione. Con il favore delle spese e del compenso di difesa, oltre spese generali, IVA e CPA.”.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1279/2021 del 07/09/2021 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a
, e in proprio e quali eredi di ed Parte_2 CP_5 Parte_1 Persona_1 in quest'ultima qualità nei limiti dei beni agli stessi pervenuti ex art. 490 c.c., nonché a CP_1
e quali eredi di nei limiti dei beni agli stessi pervenuti
[...] Controparte_1 Persona_1 ex art. 490 c.c., di pagare, in favore di , la somma di €. 68.875,39, Controparte_2 oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate. Nel ricorso monitorio, in particolare, si deduceva:
- che il credito azionato derivava dal contratto di prestito convenzionato stipulato in data
03/05/2016 fra e (debitore principale); Controparte_2 CP_5
- che a garanzia del credito in questione sussisteva la dichiarazione fideiussoria omnibus rilasciata in pari data da , e Parte_1 Parte_2 Persona_1
- che, infine, “Essendo deceduto il fideiussore sig. i chiamati all'eredità, Persona_1 obbligati in solido ex art. 5 del contratto di fideiussione, sigg. […], CP_5 Controparte_1
[…], […] e […] hanno accettato l'eredità con il beneficio Controparte_1 Parte_1 d'inventario.” (vd. documentazione allegata al fascicolo monitorio). Avverso il predetto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione e Controparte_1 CP_1
“quali eredi con beneficio di inventario di , preliminarmente
[...] Persona_1 chiedendo “che […] ai sensi dell'art. 1953 c.c., vanga condannato a procurare agli CP_5 odierni opponenti la liberazione ovvero, in mancanza, a prestare le garanzie necessarie per assicurare loro il soddisfacimento delle eventuali azioni di regresso nei confronti del debitore garantito ( ”, ed altresì a tal fine chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del CP_5 medesimo, nonché comunque eccependo, nel merito, la “MANCATA RICHIESTA DI PAGAMENTO PER ISCRITTO EX ART. 5 DEL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE”, la “DECADENZA EX ART. 1957 COD. CIV..”, la “NULLITÀ DELLA FIDEIUSSIONE […] perché contenente lo schema contrattuale predisposto dall'ABI (allegato 5)”, ed in via subordinata la “RIDUZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO”.
Si costituiva contestando ognuno dei motivi proposti ed Controparte_2 altresì opponendosi alla chiesta chiamata in causa del debitore principale . CP_5
In seguito, con l'ordinanza del 16/02/2022 venivano rigettate sia l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, “non apparendo l'opposizione prima facie infondata quanto ai motivi sub 3, 4 e 5”, sia l'istanza di chiamata in causa del terzo.
Nel corso del giudizio si costituiva altresì per conto di CP_3 Controparte_4
deducendo che con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in
[...] data 13/12/2021, aveva acquistato, fra l'altro anche da parte di Controparte_2
“portafogli di crediti pecuniari (derivanti, inter alia, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) […] compreso quello oggetto del procedimento civile iscritto al n° 3596/2021 RGA avanti il Tribunale di Ragusa”. La società in questione, quindi, interveniva nel presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c.
Successivamente, con la prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., gli opponenti eccepivano il “DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA DOVALUE S.P.A. […] non avendo assolto all'onere probatorio che il cessionario e la mandataria all'incasso nell'ambito di un processo di cartolarizzazione devono adempiere, limitandosi ad allegare soltanto l'avviso di cessione pubblicato nella gazzetta ufficiale.”.
Infine, con le proprie note di trattazione scritta relative all'udienza del 23/04/2024, i medesimi opponenti eccepivano il proprio “DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA […] PER SOPRAVVENUTA DELAZIONE TESTAMENTARIA”. Si rilevava, in particolare, che costoro, in data 22/10/2020, avevano accettato con il beneficio d'inventario l'eredita del padre e fideiussore di , e che tuttavia, nel CP_5 Persona_1 pagina 3 di 5 mese di novembre 2023, era stato poi rinvenuto il testamento olografo del de cuius con cui quest'ultimo aveva disposto di nominare propria erede universale la moglie;
“il Parte_1 sopravvenuto rinvenimento del testamento olografo comporta che il decreto ingiuntivo emesso sulla scorta di successione legittima non può essere confermato, stante la prevalenza della successione testamentaria […] dalla quale deriva il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_1
. Controparte_1
In subordine, gli opponenti eccepivano “comunque nel merito la non debenza della pretesa eventualmente riconosciuta alla parte opposta perché in ogni caso assente in capo agli opponenti la titolarità passiva del rapporto obbligatorio sorto in capo al de cuius”; “gli odierni opponenti, pur se riconosciuti eredi, in virtù del patto successorio, sono stati diseredati del loro padre, a seguito della successione testamentaria sopravvenuta a quella legittima. In tal caso, quindi non possono rispondere dei debiti eventualmente accertati in capo al loro padre, poiché nessun patrimonio è a loro pervenuto, secondo la regola della accettazione beneficiata.”.
Tutto ciò posto in via preliminare, e prima di procedere all'esame di ogni altra eccezione o questione eccepita dalle parti o rilevabile d'ufficio, deve innanzitutto verificarsi se sussista o meno la legittimazione passiva degli opponenti alla luce di quanto eccepito in seno alle note di trattazione scritta da ultimo citate. L'eccezione è fondata, non sussistendo la legittimazione passiva degli opponenti. Come noto, ai sensi dell'art. 457 c.c. “L'eredità si devolve per legge o per testamento” (comma 1), con l'ulteriore precisazione che, tuttavia, “Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria” (comma 2). Orbene, gli opponenti, costituiti nel presente giudizio nella loro qualità di eredi del fideiussore Per_1
hanno dedotto e dimostrato che quest'ultimo, con testamento olografo del 25/10/2017,
[...] depositato e pubblicato solamente in data 30/11/2023, aveva in realtà disposto del proprio patrimonio, per il tempo in cui avrebbe cessato di vivere, nominando propria erede universale la moglie Parte_1
.
[...] Posta dunque l'esistenza del suddetto testamento olografo, al momento dell'apertura della successione, (coincidente con la data del decesso del de cuius, avvenuto in data 14/03/2019) l'unica delazione dell'eredità verificatasi nel caso di specie è quella effettuata per testamento e in favore della moglie del de cuius . Parte_1
In altri termini, nessuna delazione dell'eredità di che trattasi è mai avvenuta in favore degli odierni opponenti, e . Controparte_1 Controparte_1
Da un lato, infatti, costoro avevano accettato con beneficio d'inventario in data 22/10/2020, sul presupposto che l'eredità del de cuius si fosse devoluta per legge (e non per testamento). Dall'altro lato, tuttavia, non poteva farsi luogo alla successione legittima in questione, posta la sussistenza del sopra descritto testamento olografo, sia pure solo successivamente rinvenuto, considerato altresì che con quest'ultimo il de cuius aveva integralmente disposto del proprio patrimonio in favore di soggetto diverso dagli opponenti medesimi.
Essendo dunque venuta a mancare, ab origine, una qualunque delazione ereditaria in loro favore, va ritenuta tamquam non esset l'accettazione di eredità con beneficio d'inventario effettuata dagli stessi opponenti: costoro, infatti, nulla potevano accettare atteso che non sono stati chiamati a succedere né per legge né per testamento. Conseguentemente, rispetto ad essi, che si sono costituiti nel presente giudizio nell'erronea convinzione di essere eredi del fideiussore ¸ non sussiste la legittimazione passiva. Parte_3
Alla luce di quanto sopra esposto, non è pertanto necessario esaminare le ulteriori questioni, sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio.
In considerazione della sopravvenienza nel corso del giudizio del fatto dirimente per la decisione della causa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle indicate nell'art. 92
pagina 4 di 5 comma 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3596/2021 R.G.
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1279/2021 del 07/09/2021, emesso dal Tribunale nel procedimento n. 2691/2021 R.G.
COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Ragusa, 8/01/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5