CA
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA Sez. III Civile così composta:
Dott.ssa Silvia Di Matteo - Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano - Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo - Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 5770/2024 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 02 aprile 2025, vertente
TRA nato a [...], il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'avv. Elena Eugenia Ruggiero (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il Suo studio sito in Roma alla Via delle Fornaci n. 38. appellante
CONTRO
Controparte_1
appellato non costituite OGGETTO: opposizione all'esecuzione CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 16157/2024 del 16/10/2024 pronunciata dal Tribunale civile di Roma che ha accolto l'opposizione proposta da nei confronti di limitatamente alla Parte_2 Controparte_1 declaratoria di inesistenza del bene pignorato nella proprietà dell'esecutato, rigettandola per il resto e condannando parte opposta al pagamento in favore dell'opponente Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite.
[...]
Nel presente procedimento, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in parziale riforma dell'appellata sentenza, condannare i convenuti a pagare all'odierna appellante le spese di lite per la totalità della fase cautelare e di merito quantificando le stesse come da notula in atti e/o comunque nell'importo commisurato alla quantità e qualità dell'opera prestata”. La parte appellata non si è costituita nel presente giudizio. Per l'udienza del 02 aprile 2025, il procuratore di parte appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, in quanto le parti hanno inteso procedere ad una soluzione conciliativa da attuarsi stragiudizialmente.
Rileva la Corte che avendo le parti raggiunto un accordo è venuta meno la ragione del contendere, con la conseguenza che preso atto della dichiarazione di rinuncia al processo ex art. 306 c.p.c. va dichiarato estinto il presente giudizio.
1 Nulla sulle spese del presente grado di appello in considerazione del fatto che gli appellati non si sono costituiti e non hanno svolto attività processuale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Sig. nei confronti Parte_1 del Sig. avverso la sentenza n. 16157/2024 – RG 47885/2022 emessa dal Tribunale Controparte_1 di Roma così provvede:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 cpc;
- nulla sulle spese.
Roma li 03.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
2