TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OD
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 7430/2023 R. G. promossa da
Parte_1
[...]
- Attori -
rappresentati e difesi dagli Avv. M. A. Tedesco e A. Vincenti
CONTRO
. Controparte_1 CP_2
- Convenuta -
rappresentata e difesa dagli Avv. L Gazzetti e A. C. Faggella Pellegrino
in punto a: opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento somma, mutuo.
All'udienza dell'11/2/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti e previo accertamento dei motivi,
IN VIA PRELIMINARE: accertare la fondatezza dell'opposizione e pertanto rigettare la probabile richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della cessionaria e della sua mandataria, per carenza di prova della titolarità del diritto di credito nei confronti degli opponenti, asserito dal contratto di cessione a monte fra e del 18.9.2019 (prodotto in CP_3 Controparte_4 atti privo dell'elenco dei crediti ceduti); dal successivo contratto di cessione a valle fra CP_4
e 2021-1 del 21.7.2023 (non prodotto in atti) e da procura notarile
[...] CP_4 CP_4 2021-1 e del 2.3.2021, il cui oggetto appare indeterminato ed indeterminabile;
Controparte_1 IN VIA GRADUATA: accertare e dichiarare la mancata iscrizione dell'avvenuta cessione nel Registro delle imprese, con conseguente violazione dell'art. 58 TUB;
accertare altresì la carenza della titolarità attiva e passiva del rapporto della (cessionaria) e della (mandataria) ; Controparte_5 Controparte_1 IN VIA SUBORDINATA: accertare l'indeterminatezza e la genericità della individuazione dei crediti che sarebbero stati originariamente ceduti da a , quindi da quest'ultima a Controparte_6 Controparte_4
, con conseguente nullità della cessione, ai sensi e per gli effetti del combinato Controparte_7 disposto dagli artt. 1325 n. 3, 1346 e 1418 c.c.; IN VIA SUBORDINATA GRADUATA: accertare il difetto di legittimazione e la carenza di poteri della mandataria per indeterminatezza dell'oggetto della procura notarile, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1346, 1324, 1708 e 1418 c.c.; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Dopo aver verificato che l'indicazione contrattuale della misura del TAN ultralegale sia differente da quella effettivamente applicata, secondo quanto precisato in narrativa dei contratti di finanziamento: accertare l'indeterminatezza della misura degli interessi applicati, calcolati in violazione dell'art. 821, comma 3, c.c. utilizzando la metodologia dell'anno commerciale;
inoltre in violazione della Delibera CICR 4.3.2003 e della Circ. Banca d'Italia n. 229/1999 sulla trasparenza negoziale;
nonché in violazione dell'art. 117 TUB ed in violazione del principio di determinatezza dell'oggetto del contratto di finanziamento disposto con il combinato degli artt. 1813, 1815, comma 1, e 1346 c.c. dichiarare contestualmente la nullità relativa della clausola di interesse ultralegale sancita dagli artt.
1418, comma 2, 1419, comma 2, c.c. per violazione degli artt. 1284, 1346 c.c. e 117 TUB, e per l'effetto: dichiarare che la misura degli interessi convenzionali dovrà essere ridotta alla misura del tasso sostitutivo prevista dall'art. 117 comma 7, TUB e di conseguenza rideterminare il piano di ammortamento con l'applicazione del nuovo tasso in luogo di quello convenzionale pattuito. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Dopo aver verificato l'ingannevole pattuizione del piano di ammortamento: accertare la nullità delle clausole contrattuali sulla misura degli interessi ultralegali ai sensi del combinato disposto degli artt. 117 TUB, 1418 e 1346 c.c. per indeterminatezza del piano di rimborso;
nonché in violazione della Delibera CICR 4.3.2003 e della Circ. Banca d'Italia n. 229/1999 sulla trasparenza negoziale;
per cui: accertare la nullità delle clausole per difetto dell'elemento volitivo della contraente mutuataria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 2, cod. consumo, 821, comma 3, 1325, n. 1, 1326, 1418, comma 2, 1419, comma 2, e 1284, commi 2 e 3, c.c., e per l'effetto: dichiarare che la misura degli interessi convenzionali dovrà essere ridotta alla misura del tasso sostitutivo prevista dall'art. 117, comma 7, TUB e di conseguenza rideterminare il piano di ammortamento con l'applicazione del nuovo tasso in luogo di quello convenzionale pattuito. SEMPRE IN SUBORDINE:
Dopo aver verificato la violazione delle norme sulla trasparenza nei contratti di finanziamento per i motivi meglio esposti in narrativa, tali da comportare la difformità delle somme richieste: rideterminare l'importo del credito ai sensi dell'art. 117, commi 6 e 7, TUB applicando il tasso di interesse sostitutivo anche per il periodo di mora.
IN OGNI CASO: Dopo aver accertato che la somma ingiunta è priva del carattere di certezza, di liquidità e di esigibilità richiesti dalla legge per procedere all'azione di recupero, dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 2275/2023, emesso dal Tribunale di OD in data 9.10.2023 respingendo ogni domanda nei confronti dei signori e . Parte_1 Parte_1 Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, come da nota allegata [doc.09], oltre al rimborso forfettario 15%, ed alla maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014 laddove dispone un aumento del compenso del 30% in caso di atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dei documenti allegati IVA e CPA come per legge, di cui si chiede la distrazione in favore dei difensori antistatari”;
per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
2 In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_8 dell'importo di Euro 37.617,01, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, co. 7, TUB;
In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2. Nel presente giudizio ordinario di cognizione parte attrice opponente allega, con un primo motivo, il difetto di legittimazione attiva del creditore, eccependo l'inefficacia della cessione del credito, in quanto l'efficacia e la legittimazione del cessionario conseguono alla notifica o all'accettazione del contraente ceduto. In particolare, eccepisce che la documentazione prodotta dal creditore in sede monitoria non dimostra la titolarità dello specifico preteso credito azionato, e che difetta la prova tanto dell'avvenuta cessione in sé quanto, comunque, che in essa sia compresa la pretesa creditoria in questione.
3 Allega, infatti, che il contratto di cessione prodotto in giudizio non risulta sufficientemente determinato, a norma dell'art. 1346 c.c., poiché fa riferimento ad un portafoglio crediti pervenuto nella titolarità della società cedente da una precedente cessione (da a ) che non risulta accertata. CP_3 CP_4
Al riguardo va premesso che “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste cli creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.
Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta primo notificante” (Trib. OD -
Pagliani- 21/12/2023, n. 2207). La giurisprudenza di legittimità, infatti, da tempo ribadisce che “il perfezionamento della cessione avviene col semplice consenso tra cedente e cessionario, ed è opponibile al debitore ceduto dal momento della notificazione allo stesso;
la notificazione è atto a forma libera, senza che sia necessario trasmettere a detto debitore l'originale o la copia autentica della cessione” (cfr., ex multis: Cass. III, 10/5/2005, n. 9761).
Ciò posto, nel caso in esame fin dalla fase monitoria il creditore ha prodotto:
(i) copia dell'atto di cessione dei crediti datato 18.09.2019 concluso tra Findomestic
Banca S.p.a. ed (doc. n. 4 fasc. monitorio), oggi Controparte_9 [...]
a seguito di cambio di denominazione (cfr. visura, doc. n. 7 Controparte_10 conv.); (ii) copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
II, n. 86 del 22/07/2023 contenente “l'avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999
n. 130 (la “Legge 130”) e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”)”, da cui si evince l'intervenuta cessione tra
[...]
(doc. n. 5 fasc. monitorio). Controparte_10 Controparte_8
4 Inoltre, all'atto della costituzione nel giudizio di opposizione, ha prodotto copia dell'elenco dei crediti ceduti, dal quale risulta che quello oggetto di causa era compreso nella cessione intercorsa tra Findomestic Banca S.p.a. e
[...]
(doc. n. 8 conv.); al riguardo è incomprensibile, prima ancora che Controparte_10 infondata, l'allegazione attorea di indeterminatezza o insufficiente determinatezza del contratto di cessione prodotto in giudizio, che appunto fa riferimento ad un portafoglio crediti pervenuto nella titolarità della società cedente da una precedente cessione, e che è stato ovviamente prodotto in forma parzialmente omissata, il che tuttavia non comporta che la cessione del rapporto oggetto di causa non risulti accertata.
Oltre a ciò, la cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento,
è stata notificata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (doc. nn. 6
e 7 fasc. monitorio), contenente la comunicazione ai sensi dell'art. 1264 C.c., attestante l'avvenuta cessione del credito ingiunto. La comunicazione contiene espresso riferimento alla cessione del credito di cui è causa: “Con la presente Vi comunichiamo che tutti i crediti vantati da Findomestic Banca S.p.A., nei Vostri confronti, con riferimento alle pratiche sopra indicate (unitamente ad eventuali piani di rientro), e tutte le garanzie, reali o personali, di qualsiasi natura concesse a garanzia del pagamento degli stessi, tutti i diritti accessori e privilegi (anche procedurali), ove esistenti, e tutte le cause di prelazione che assistono i crediti, nonché alle spese, interessi ed ogni altro diritto accessorio, maturati e maturandi sono stati ceduti a , con sede legale in Venezia, Via Terraglio 63, CP_10
capitale sociale di Euro 22.000.000, part. IVA , R.I. di Venezia con il P.IVA_1
numero , ed iscritta al n. 222 dell'elenco di cui all'articolo 106 del P.IVA_1
Testo Unico Bancario. , quale cessionario di tali crediti e diritti CP_10
accessori, viene quindi ad essere l'unica ed esclusiva titolare dei medesimi;
ogni e qualsiasi pagamento a questi relativo”.
Nella specie, dunque, il credito deriva da un contratto di finanziamento per l'apertura di una linea di credito, che ha dato luogo a un credito che, dapprima,
ES AN SPA ha ceduto -pro soluto- a con atto del Controparte_9
18.09.2019 (doc. n. 4 fasc. monitorio); quindi in data Controparte_10
5 21.07.2021, ha ceduto -sempre pro soluto- il proprio credito a Controparte_8
come da estratto della G.U. Parte Seconda n. 86/2023 del 22 luglio 2023 (doc. n. 5 conv.); per entrambi i passaggi sono documentati l'atto di cessione dei crediti e l'inserimento nell'elenco dei crediti ceduti.
Le produzioni di parte convenuta opposta sono, quindi, idonee ad escludere la carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta;
anzitutto la notifica ai sensi dell'art. 1264 C.c. al debitore ceduto ha la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente, “ma non influisce sulla piena validità di essa oltre che sulla sua efficacia verso il debitore che ne abbia avuto conoscenza, o che ne abbia ricevuto la notifica anche attraverso l'intimazione di pagamento” (Trib.
Napoli, 12/7/2010, n. 9579).
Inoltre, le contestazioni del valore dell'elenco dei crediti ceduti sono inconferenti alla luce del fatto che ai fini che qui interessano sarebbe sufficiente la mera comunicazione di cessione proveniente dalla società cedente, avendo la Corte di cassazione al riguardo osservato che la dichiarazione del creditore cedente confermativa della cessione è idonea a comprovare la legittimazione attiva (Cass.
16/4/2021, n° 10200); nel caso specifico, peraltro, nella successiva fase di cognizione
è stato prodotto per esteso l'elenco dei nominativi allegato all'atto di cessione, da cui si evince chiaramente come il credito in esame rientri tra quelli oggetto di cessione
(doc. n. 11, pag. 19).
Per il resto, va ricordato che non occorre alcuna iscrizione nel registro delle
Imprese della cessione ai sensi dell'art. 58 TUB;
in giurisprudenza è stato, poi, osservato che “La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale [e l'iscrizione al Registro delle Imprese]… risolve il conflitto tra più aventi causa dal cedente e rende la cessione opponibile al debitore ceduto. Con riferimento alla disciplina dettata per
l'efficacia della cessione del credito dall'art. 1264 c.c. questa Corte ha affermato che la natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre
l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore
(in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega
l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente)
6 conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto
(Cass. 26.4.2004, n. 7919; Cass. 21.12.2005, n. 28300)”; cfr. Cass. Civ. n.
31188/2017); d'altronde, la pubblicazione della cessione del credito in Gazzetta
Ufficiale e la sua iscrizione presso il Registro delle Imprese può sostituire la notificazione dell'atto di cessione o dell'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, a fronte di una disciplina ordinaria che impone la prova della notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, l'art. 58 TUB richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ovvero iscritta presso il Registro delle Imprese.
Va, infine, evidenziato che la comunicazione dell'avvenuta cessione è stata, da ultimo, formalmente rinnovata con il ricorso per decreto ingiuntivo;
al riguardo, la giurisprudenza è ormai consolidate nel ritenere che: “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (in tal senso, ex multis: Cass. III, 28/1/2014, n. 1770). Il principio, enunciato dalla Suprema Corte,
è stato recepito dalla giurisprudenza di merito con l'affermazione che: “la notificazione della cessione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., oltre non dover obbligatoriamente indicare la causa della cessione stessa, costituisce un atto a forma libera che, come tale, non deve necessariamente avvenire a mezzo ufficiale giudiziario, ben potendo invece concretarsi in un qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (in tal senso, ex multis: Trib. OD II, 28/5/2012 n. 885). In particolare, viene ribadito che “la comunicazione della cessione del credito deve ritenersi validamente eseguita anche con la notifica del decreto ingiuntivo” (Cass.
VI, 29/9/2020, n. 20495; Cass. III, 28/1/2014, n. 1770; Corte appello Palermo, III,
17/1/2019, n. 113; Trib. Reggio Calabria n. 1202/2022; Trib. Pavia, III, 27/4/2022, n.
581; Trib. Napoli Nord, III, 6/4/2023, n. 1461; Trib. Bari, IV, 4/7/2023, n. 2691; tutte in: ). Controparte_11
7 3. In secondo luogo, l'opponente allega la nullità per indeterminatezza dell'oggetto, della procura conferita da perché il mandato conferito Controparte_12
attribuisce un potere di rappresentanza giudiziale o stragiudiziale in relazione a crediti o diritti non meglio precisati né specificamente individuati. Al riguardo cita una sentenza di legittimità (Cass. VI, 7.11.2019, n. 28803) in tema di rapporto tra i principi sanciti dall'art. 1346 C.c. sulla determinatezza dell'oggetto del contratto e l'ipotesi del mandato gestorio conferito per il recupero di crediti indeterminati.
L'autorevole arresto è, tuttavia, richiamato in modo non pertinente, perché tale decisione si riferiva a un caso concreto diverso dal presente, in relazione al quale è stato sancito il principio che alcune formule particolari, come «credito anomalo»,
«credito in default», «crediti aventi un andamento irregolare rispetto alla pattuizioni contenute nei contratto o nelle convenzioni stipulate tra la banca e il cliente», e altre simili, non sono idonee a soddisfare il requisito di necessaria determinatezza dell'oggetto della procura, in quanto non indicano con chiarezza quanto fa parte dell'ambito del negozio gestorio e quanto ne rimane estraneo.
Nel caso in esame, invece, sul piano documentale, risulta che con la procura notarile del 2/3/2021, Notaio , (doc. n. 1 conv.), la mandante Persona_1 [...]
ha dato mandato di compiere ogni attività, adempimento e Controparte_12
formalità finalizzati alla amministrazione, incasso, gestione, incasso e recupero “dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare”; cioè di tutti i crediti, senza distinzione alcuna, formula che non lascia dubbi e consente di individuare l'oggetto senza incertezze, in quanto onnicomprensivo, e fondato sulla mera titolarità del credito. Il conferimento di poteri ha, quindi, ad oggetto, tutti i crediti, presenti e futuri, vantati dalla conferente nei confronti di terzi;
in altri termini, si tratta di una procura di carattere generale, relativa ad un elenco di crediti per sua nature mutevole, non suscettibile di preventiva determinazione;
ma non per questo affetto da indeterminatezza, essendo inequivoco il criterio della loro determinazione.
4. Con un terzo motivo di opposizione parte attrice eccepisce la mancanza di prova dell'importo del credito;
al riguardo, va rilevato che già con il ricorso monitorio erano
8 stati prodotti i contratti di mutuo e copia integrale degli estratti conto con le movimentazioni, e la certificazione del saldo del rapporto a sofferenza. La documentazione era, quindi, già completa;
in particolare, la produzione degli estratti conto integrali consente la verifica dell'andamento dei rapporti negoziali tra le parti, e fornisce la prova della pretesa del creditore, consentendo al debitore di rendersi conto di tutto lo sviluppo del rapporto.
Non a caso, infatti, il debitore nel caso di specie ha svolto, per quanto in via subordinata, plurime e dettagliate eccezioni di nullità negoziale e contestazioni nel merito di clausole negoziali, che non sarebbero possibili in assenza di una compiuta conoscenza dell'andamento del rapporto di finanziamento.
Ciò vale sia per il finanziamento con prestito personale che per il finanziamento con concessione di una linea di credito con carta cosiddetta revolving
(per un massimo di euro 1.500,00,); dalla documentazione prodotta risulta,
d'altronde, che, a seguito dell'invio della proposta contrattuale dell'odierno opponente, la Findomestic Banca S.p.a. accettava la proposta, previa analisi e valutazione, e procedeva all'erogazione del finanziamento, per cui l'odierna parte attrice opponente effettuava i versamenti delle rate mensili di rimborso, ovvero operava con la carta di credito, come verificabile dagli estratti conto già menzionati.
Per quanto in particolare riguarda la carta revolving, va precisato che la somma dovuta non si riferisce solo all'importo concesso a titolo di finanziamento, ma è conseguenza tanto del capitale finanziato originariamente, quanto dei relativi interessi maturati, nonché delle ulteriori linee di credito concesse sulla carta di credito revolving connessa al finanziamento originario.
4. Con un quarto motivo di opposizione, parte attrice allega la nullità della clausola di determinazione degli interessi, e ciò con riguardo a entrambi i contratti di finanziamento.
Al riguardo va rilevato che, come eccepito da parte convenuta, parte attrice è stata informata, al momento della stipulazione del contratto, dell'applicazione di un piano di ammortamento c.d. alla francese e dei tassi d'interesse applicati all'operazione, che risultano espressamente indicati nella documentazione prodotta;
9 nello specifico: con riferimento al contratto di prestito personale, risulta il pagamento di n. 96 rate mensili tutte del medesimo importo (€ 438,31), con TAN al 06,25% e
TAEG al 06,43% con un conseguente costo dell'operazione pari ad € 42.077,76 (doc.
n. 3 fasc. monitorio); al riguardo è, pertanto, difficilmente comprensibile l'allegazione di indeterminatezza del piano di rimborso, posto che è indicato il numero di rate, ognuna sempre del medesimo importo;
con riferimento al contratto di apertura di linea di credito revolving, risulta un TAN al 15,36% e TAEG al 21,28%
(doc. n. 9 fasc. monitorio).
Per quanto, poi, attiene alla nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi per mancata indicazione del “costo totale del credito” (indice SC/TAEG), con conseguente indeterminatezza del credito -sotto il profilo dell'indeterminatezza delle modalità di calcolo e computo degli interessi, in primo luogo va rilevato che l'indicazione del Taeg nel contratto non è nemmeno necessaria, secondo orientamento interpretativo condiviso da questo ufficio e, comunque, anche la sua erroneità non determina nullità negoziale, ricevendo invece une diversa forma di tutela: <Il c.d. TEG (tasso effettivo globale) o TAEG (tasso annuo effettivo globale:
i due termini s'intendono equivalenti) non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento (SC), diretto a consentire al cliente di conoscere preventivamente il costo totale effettivo del credito. La sua eventuale erronea indicazione, pertanto, costituisce una alterata rappresentazione del costo complessivo, che può rilevare unicamente sul piano generale quale ipotetica fonte di risarcimento per responsabilità precontrattuale (ove si dia prova che, conoscendo le effettive condizioni contrattuali, non si sarebbe pervenuti alla stipula, avendo alternative apparentemente più onerose ma effettivamente più convenienti)>> (Trib. OD -Cifarelli- 17/2/2022, n. 189; Trib.
OD -Cifarelli- 14/3/2022, n. 295; Trib. OD -Lucchi- 6/12/2022, n. 1512;
Trib. OD -Bagnoli- 3/2/2023, n. 176; Trib. OD -Bagnoli- 18/4/2023, n. 633);
Pa
<In tema di contratti di finanziamento, la mancata indicazione di TAEG e è una violazione che, attenendo ad una norma di comportamento, ha eventualmente sola rilevanza ai fini risarcitori, ma non comporta la nullità di alcuna pattuizione>>
10 (Trib. OD -Ticchi- 12/5/2022, n. 609; Trib. OD -Pagliani- 25/7/2024, n.
1220).
Parimenti, per quanto riguarda l'SC (Indice Sintetico di Costo) la sua indicazione nel contratto non è necessaria, secondo orientamento interpretativo pure condiviso da questo ufficio: <La mancata indicazione nel contratto dell'SC
(indicatore sintetico di costo) non rileva ai fini della validità del negozio non trattandosi di una vera e propria clausola contrattuale ma di un mero indice avente carattere informativo, tale da evidenziare il costo totale dell'operazione di finanziamento, ma non idoneo a incidere sul contenuto dell'accordo negoziale>>
(Trib. OD (Salvatore), 20/12/17, n, 2239, in www.giurisprudenzamodenese.it);
<Il legislatore ha espressamente sanzionato con la nullità (del contratto o di singole clausole) solo i casi di non corretta indicazione del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo), ma non anche quelli di violazione dell'SC (indicatore sintetico di costo) la cui non corretta indicazione può integrare, al più, una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto>> (Trib. OD (Rimondini), 26/9/17, n, 1692, in www.giurisprudenzamodenese.it); <In tema di contratti bancari, l'SC, altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG) è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con al nullità seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385/1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto>>
(Trib. OD -Ticchi- 11/10/2022, n. 1162; Trib. OD -Lucchi-14/6/2023, n.
993; Trib. OD -Cifarelli- 13/10/2023, n. 1665; Trib. OD -Bagnoli-
21/11/2023, n. 1988); si ritiene, infatti, che <l'indicatore sintetico di costo, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione del cliente, non costituisce un tasso di interesse o una
11 specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge solo una funzione informativa finalizzata a consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi>> (Trib. Verona, III, 8/2/2021,
Redazione Giuffrè 2021; conf.: Trib. Catania, IV, 12/10/2020, n. 3233; Trib. Siena,
21/11/2020, n. 780; Trib. L'Aquila, 01/12/2020, n. 549); sicché <l'omessa o erronea Pa indicazione dell' non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 t.u.b., ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale>> (Trib. Verona, III, 8/2/2021, cit.; Trib. L'Aquila, 01/12/2020, cit.;
Trib. OD -Pagliani- 4/6/2024, n. 1039); <La mancata indicazione nel contratto dell'SC (indicatore sintetico di costo) non rileva ai fini della validità del negozio non trattandosi di una vera e propria clausola contrattuale ma di un mero indice avente carattere informativo, tale da evidenziare il costo totale dell'operazione di finanziamento, ma non idoneo a incidere sul contenuto dell'accordo negoziale>>
(Trib. OD -Pagliani- 17/2/2023, n. 258).
Nel caso in esame non vi è prova della configurabilità di un danno effettivo, che non è stato fatto oggetto non soltanto di deduzioni istruttorie, ma nemmeno di specifica allegazione;
anzi, al riguardo parte opponente non indica di aver subito alcuna conseguenza lesiva risarcibile, e ancor prima, non allega alcun elemento per far ritenere di aver potuto accedere al credito a condizioni migliori.
5. Con un quinto motivo di opposizione, parte attrice allega la nullità negoziale sotto un profilo apparentemente diverso, ma sostanzialmente riconducibile alle allegazioni relative ai medesimi elementi sopra indicati, in quanto prospetta un difetto di elemento volitivo del contatto, connesso alla mancanza della formazione di una effettiva e corretta volontà di parte attrice, per effetto degli elementi di indeterminatezza sopra indicati. In sintesi, allega che nel contratto di finanziamento in questione manca il requisito fondamentale dell'accordo delle parti, inteso dalla dottrina come “il reciproco consenso delle parti in ordine alla vicenda contrattuale”, perché gli elementi di incertezza contenuti nel contratto, specie per il calcolo degli interessi, hanno impedito all'opponente di prestare il proprio consenso in maniera informata.
12 Al riguardo, oltre alle considerazioni di parte convenuta, che rileva che la documentazione prodotta smentisce questo assunto giacché risulta che al momento della sottoscrizione del contratto l'opponente ha espressamente dichiarato di aver ricevuto copia completa della richiesta di finanziamento, compilata in ogni sua parte e corredata di “Documento di sintesi”, va osservato che l'infondatezza dell'eccezione di nullità discende dai medesimi elementi e dalle medesime considerazioni di cui al paragrafo precedente, circa l'assenza di effettivi e rilevanti profili di indeterminatezza nell'oggetto del contratto e in particolare nel calcolo degli interessi, il che riverbera, inevitabilmente, anche sul piano dell'eccepito elemento volitivo del negozio: al riguardo non sarebbe logicamente possibile una conclusione diversa per i due piani, sdoppiati dalla prospettazione dell'opponente ma in realtà esprimenti una entità unitaria.
6. In conclusione, da un lato non sono pertinenti le questioni di nullità negoziale relative a tutte le questioni indicate da parte opponente -anche in tutte le formule subordinate proposte- con riferimento ai contratti bancari intercorsi tra le parti, le contestazioni d'ordine sostanziale sono risultate infondate, e non sono provate le questioni di fatto sull'inesattezza dei conteggi del dovuto;
d'altro lato, in questo caso il credito deriva, matematicamente, dall'esistenza di insoluti in riferimento alle somme mutuate dalla finanziaria, ed è calcolabile e riscontrabile sulla base della documentazione prodotta.
Documentazione che non è contestata -se non ai fini e nei termini già esaminati- da parte attrice opponente.
7. A fronte, quindi, della prova documentale fornita dall'attore sostanziale del proprio credito, l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio liberatorio.
Non sussiste, pertanto, alcun dubbio sul fatto che la somma richiesta spetti all'opposto; l'opposizione appare quindi esclusivamente volta a procrastinare il dovuto pagamento e va respinta in quanto infondata.
13 Le spese processuali del presente giudizio di opposizione -per il valore dichiarato a complessità bassa, importi medi- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda respinta, respinge l'opposizione di e avverso il decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n° 2275 del 9/10/2023 del Tribunale di OD e per l'effetto conferma il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuti e condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_1
. le spese processuali che liquida nella misura di Controparte_1 CP_2 complessivi € 4.380,35, di cui € 571,35 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in OD, il giorno 7/3/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OD
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 7430/2023 R. G. promossa da
Parte_1
[...]
- Attori -
rappresentati e difesi dagli Avv. M. A. Tedesco e A. Vincenti
CONTRO
. Controparte_1 CP_2
- Convenuta -
rappresentata e difesa dagli Avv. L Gazzetti e A. C. Faggella Pellegrino
in punto a: opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento somma, mutuo.
All'udienza dell'11/2/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti e previo accertamento dei motivi,
IN VIA PRELIMINARE: accertare la fondatezza dell'opposizione e pertanto rigettare la probabile richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della cessionaria e della sua mandataria, per carenza di prova della titolarità del diritto di credito nei confronti degli opponenti, asserito dal contratto di cessione a monte fra e del 18.9.2019 (prodotto in CP_3 Controparte_4 atti privo dell'elenco dei crediti ceduti); dal successivo contratto di cessione a valle fra CP_4
e 2021-1 del 21.7.2023 (non prodotto in atti) e da procura notarile
[...] CP_4 CP_4 2021-1 e del 2.3.2021, il cui oggetto appare indeterminato ed indeterminabile;
Controparte_1 IN VIA GRADUATA: accertare e dichiarare la mancata iscrizione dell'avvenuta cessione nel Registro delle imprese, con conseguente violazione dell'art. 58 TUB;
accertare altresì la carenza della titolarità attiva e passiva del rapporto della (cessionaria) e della (mandataria) ; Controparte_5 Controparte_1 IN VIA SUBORDINATA: accertare l'indeterminatezza e la genericità della individuazione dei crediti che sarebbero stati originariamente ceduti da a , quindi da quest'ultima a Controparte_6 Controparte_4
, con conseguente nullità della cessione, ai sensi e per gli effetti del combinato Controparte_7 disposto dagli artt. 1325 n. 3, 1346 e 1418 c.c.; IN VIA SUBORDINATA GRADUATA: accertare il difetto di legittimazione e la carenza di poteri della mandataria per indeterminatezza dell'oggetto della procura notarile, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1346, 1324, 1708 e 1418 c.c.; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Dopo aver verificato che l'indicazione contrattuale della misura del TAN ultralegale sia differente da quella effettivamente applicata, secondo quanto precisato in narrativa dei contratti di finanziamento: accertare l'indeterminatezza della misura degli interessi applicati, calcolati in violazione dell'art. 821, comma 3, c.c. utilizzando la metodologia dell'anno commerciale;
inoltre in violazione della Delibera CICR 4.3.2003 e della Circ. Banca d'Italia n. 229/1999 sulla trasparenza negoziale;
nonché in violazione dell'art. 117 TUB ed in violazione del principio di determinatezza dell'oggetto del contratto di finanziamento disposto con il combinato degli artt. 1813, 1815, comma 1, e 1346 c.c. dichiarare contestualmente la nullità relativa della clausola di interesse ultralegale sancita dagli artt.
1418, comma 2, 1419, comma 2, c.c. per violazione degli artt. 1284, 1346 c.c. e 117 TUB, e per l'effetto: dichiarare che la misura degli interessi convenzionali dovrà essere ridotta alla misura del tasso sostitutivo prevista dall'art. 117 comma 7, TUB e di conseguenza rideterminare il piano di ammortamento con l'applicazione del nuovo tasso in luogo di quello convenzionale pattuito. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Dopo aver verificato l'ingannevole pattuizione del piano di ammortamento: accertare la nullità delle clausole contrattuali sulla misura degli interessi ultralegali ai sensi del combinato disposto degli artt. 117 TUB, 1418 e 1346 c.c. per indeterminatezza del piano di rimborso;
nonché in violazione della Delibera CICR 4.3.2003 e della Circ. Banca d'Italia n. 229/1999 sulla trasparenza negoziale;
per cui: accertare la nullità delle clausole per difetto dell'elemento volitivo della contraente mutuataria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 2, cod. consumo, 821, comma 3, 1325, n. 1, 1326, 1418, comma 2, 1419, comma 2, e 1284, commi 2 e 3, c.c., e per l'effetto: dichiarare che la misura degli interessi convenzionali dovrà essere ridotta alla misura del tasso sostitutivo prevista dall'art. 117, comma 7, TUB e di conseguenza rideterminare il piano di ammortamento con l'applicazione del nuovo tasso in luogo di quello convenzionale pattuito. SEMPRE IN SUBORDINE:
Dopo aver verificato la violazione delle norme sulla trasparenza nei contratti di finanziamento per i motivi meglio esposti in narrativa, tali da comportare la difformità delle somme richieste: rideterminare l'importo del credito ai sensi dell'art. 117, commi 6 e 7, TUB applicando il tasso di interesse sostitutivo anche per il periodo di mora.
IN OGNI CASO: Dopo aver accertato che la somma ingiunta è priva del carattere di certezza, di liquidità e di esigibilità richiesti dalla legge per procedere all'azione di recupero, dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 2275/2023, emesso dal Tribunale di OD in data 9.10.2023 respingendo ogni domanda nei confronti dei signori e . Parte_1 Parte_1 Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, come da nota allegata [doc.09], oltre al rimborso forfettario 15%, ed alla maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014 laddove dispone un aumento del compenso del 30% in caso di atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dei documenti allegati IVA e CPA come per legge, di cui si chiede la distrazione in favore dei difensori antistatari”;
per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
2 In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_8 dell'importo di Euro 37.617,01, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, co. 7, TUB;
In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2. Nel presente giudizio ordinario di cognizione parte attrice opponente allega, con un primo motivo, il difetto di legittimazione attiva del creditore, eccependo l'inefficacia della cessione del credito, in quanto l'efficacia e la legittimazione del cessionario conseguono alla notifica o all'accettazione del contraente ceduto. In particolare, eccepisce che la documentazione prodotta dal creditore in sede monitoria non dimostra la titolarità dello specifico preteso credito azionato, e che difetta la prova tanto dell'avvenuta cessione in sé quanto, comunque, che in essa sia compresa la pretesa creditoria in questione.
3 Allega, infatti, che il contratto di cessione prodotto in giudizio non risulta sufficientemente determinato, a norma dell'art. 1346 c.c., poiché fa riferimento ad un portafoglio crediti pervenuto nella titolarità della società cedente da una precedente cessione (da a ) che non risulta accertata. CP_3 CP_4
Al riguardo va premesso che “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste cli creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.
Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta primo notificante” (Trib. OD -
Pagliani- 21/12/2023, n. 2207). La giurisprudenza di legittimità, infatti, da tempo ribadisce che “il perfezionamento della cessione avviene col semplice consenso tra cedente e cessionario, ed è opponibile al debitore ceduto dal momento della notificazione allo stesso;
la notificazione è atto a forma libera, senza che sia necessario trasmettere a detto debitore l'originale o la copia autentica della cessione” (cfr., ex multis: Cass. III, 10/5/2005, n. 9761).
Ciò posto, nel caso in esame fin dalla fase monitoria il creditore ha prodotto:
(i) copia dell'atto di cessione dei crediti datato 18.09.2019 concluso tra Findomestic
Banca S.p.a. ed (doc. n. 4 fasc. monitorio), oggi Controparte_9 [...]
a seguito di cambio di denominazione (cfr. visura, doc. n. 7 Controparte_10 conv.); (ii) copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
II, n. 86 del 22/07/2023 contenente “l'avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999
n. 130 (la “Legge 130”) e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”)”, da cui si evince l'intervenuta cessione tra
[...]
(doc. n. 5 fasc. monitorio). Controparte_10 Controparte_8
4 Inoltre, all'atto della costituzione nel giudizio di opposizione, ha prodotto copia dell'elenco dei crediti ceduti, dal quale risulta che quello oggetto di causa era compreso nella cessione intercorsa tra Findomestic Banca S.p.a. e
[...]
(doc. n. 8 conv.); al riguardo è incomprensibile, prima ancora che Controparte_10 infondata, l'allegazione attorea di indeterminatezza o insufficiente determinatezza del contratto di cessione prodotto in giudizio, che appunto fa riferimento ad un portafoglio crediti pervenuto nella titolarità della società cedente da una precedente cessione, e che è stato ovviamente prodotto in forma parzialmente omissata, il che tuttavia non comporta che la cessione del rapporto oggetto di causa non risulti accertata.
Oltre a ciò, la cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento,
è stata notificata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (doc. nn. 6
e 7 fasc. monitorio), contenente la comunicazione ai sensi dell'art. 1264 C.c., attestante l'avvenuta cessione del credito ingiunto. La comunicazione contiene espresso riferimento alla cessione del credito di cui è causa: “Con la presente Vi comunichiamo che tutti i crediti vantati da Findomestic Banca S.p.A., nei Vostri confronti, con riferimento alle pratiche sopra indicate (unitamente ad eventuali piani di rientro), e tutte le garanzie, reali o personali, di qualsiasi natura concesse a garanzia del pagamento degli stessi, tutti i diritti accessori e privilegi (anche procedurali), ove esistenti, e tutte le cause di prelazione che assistono i crediti, nonché alle spese, interessi ed ogni altro diritto accessorio, maturati e maturandi sono stati ceduti a , con sede legale in Venezia, Via Terraglio 63, CP_10
capitale sociale di Euro 22.000.000, part. IVA , R.I. di Venezia con il P.IVA_1
numero , ed iscritta al n. 222 dell'elenco di cui all'articolo 106 del P.IVA_1
Testo Unico Bancario. , quale cessionario di tali crediti e diritti CP_10
accessori, viene quindi ad essere l'unica ed esclusiva titolare dei medesimi;
ogni e qualsiasi pagamento a questi relativo”.
Nella specie, dunque, il credito deriva da un contratto di finanziamento per l'apertura di una linea di credito, che ha dato luogo a un credito che, dapprima,
ES AN SPA ha ceduto -pro soluto- a con atto del Controparte_9
18.09.2019 (doc. n. 4 fasc. monitorio); quindi in data Controparte_10
5 21.07.2021, ha ceduto -sempre pro soluto- il proprio credito a Controparte_8
come da estratto della G.U. Parte Seconda n. 86/2023 del 22 luglio 2023 (doc. n. 5 conv.); per entrambi i passaggi sono documentati l'atto di cessione dei crediti e l'inserimento nell'elenco dei crediti ceduti.
Le produzioni di parte convenuta opposta sono, quindi, idonee ad escludere la carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta;
anzitutto la notifica ai sensi dell'art. 1264 C.c. al debitore ceduto ha la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente, “ma non influisce sulla piena validità di essa oltre che sulla sua efficacia verso il debitore che ne abbia avuto conoscenza, o che ne abbia ricevuto la notifica anche attraverso l'intimazione di pagamento” (Trib.
Napoli, 12/7/2010, n. 9579).
Inoltre, le contestazioni del valore dell'elenco dei crediti ceduti sono inconferenti alla luce del fatto che ai fini che qui interessano sarebbe sufficiente la mera comunicazione di cessione proveniente dalla società cedente, avendo la Corte di cassazione al riguardo osservato che la dichiarazione del creditore cedente confermativa della cessione è idonea a comprovare la legittimazione attiva (Cass.
16/4/2021, n° 10200); nel caso specifico, peraltro, nella successiva fase di cognizione
è stato prodotto per esteso l'elenco dei nominativi allegato all'atto di cessione, da cui si evince chiaramente come il credito in esame rientri tra quelli oggetto di cessione
(doc. n. 11, pag. 19).
Per il resto, va ricordato che non occorre alcuna iscrizione nel registro delle
Imprese della cessione ai sensi dell'art. 58 TUB;
in giurisprudenza è stato, poi, osservato che “La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale [e l'iscrizione al Registro delle Imprese]… risolve il conflitto tra più aventi causa dal cedente e rende la cessione opponibile al debitore ceduto. Con riferimento alla disciplina dettata per
l'efficacia della cessione del credito dall'art. 1264 c.c. questa Corte ha affermato che la natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre
l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore
(in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega
l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente)
6 conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto
(Cass. 26.4.2004, n. 7919; Cass. 21.12.2005, n. 28300)”; cfr. Cass. Civ. n.
31188/2017); d'altronde, la pubblicazione della cessione del credito in Gazzetta
Ufficiale e la sua iscrizione presso il Registro delle Imprese può sostituire la notificazione dell'atto di cessione o dell'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, a fronte di una disciplina ordinaria che impone la prova della notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, l'art. 58 TUB richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ovvero iscritta presso il Registro delle Imprese.
Va, infine, evidenziato che la comunicazione dell'avvenuta cessione è stata, da ultimo, formalmente rinnovata con il ricorso per decreto ingiuntivo;
al riguardo, la giurisprudenza è ormai consolidate nel ritenere che: “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (in tal senso, ex multis: Cass. III, 28/1/2014, n. 1770). Il principio, enunciato dalla Suprema Corte,
è stato recepito dalla giurisprudenza di merito con l'affermazione che: “la notificazione della cessione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., oltre non dover obbligatoriamente indicare la causa della cessione stessa, costituisce un atto a forma libera che, come tale, non deve necessariamente avvenire a mezzo ufficiale giudiziario, ben potendo invece concretarsi in un qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (in tal senso, ex multis: Trib. OD II, 28/5/2012 n. 885). In particolare, viene ribadito che “la comunicazione della cessione del credito deve ritenersi validamente eseguita anche con la notifica del decreto ingiuntivo” (Cass.
VI, 29/9/2020, n. 20495; Cass. III, 28/1/2014, n. 1770; Corte appello Palermo, III,
17/1/2019, n. 113; Trib. Reggio Calabria n. 1202/2022; Trib. Pavia, III, 27/4/2022, n.
581; Trib. Napoli Nord, III, 6/4/2023, n. 1461; Trib. Bari, IV, 4/7/2023, n. 2691; tutte in: ). Controparte_11
7 3. In secondo luogo, l'opponente allega la nullità per indeterminatezza dell'oggetto, della procura conferita da perché il mandato conferito Controparte_12
attribuisce un potere di rappresentanza giudiziale o stragiudiziale in relazione a crediti o diritti non meglio precisati né specificamente individuati. Al riguardo cita una sentenza di legittimità (Cass. VI, 7.11.2019, n. 28803) in tema di rapporto tra i principi sanciti dall'art. 1346 C.c. sulla determinatezza dell'oggetto del contratto e l'ipotesi del mandato gestorio conferito per il recupero di crediti indeterminati.
L'autorevole arresto è, tuttavia, richiamato in modo non pertinente, perché tale decisione si riferiva a un caso concreto diverso dal presente, in relazione al quale è stato sancito il principio che alcune formule particolari, come «credito anomalo»,
«credito in default», «crediti aventi un andamento irregolare rispetto alla pattuizioni contenute nei contratto o nelle convenzioni stipulate tra la banca e il cliente», e altre simili, non sono idonee a soddisfare il requisito di necessaria determinatezza dell'oggetto della procura, in quanto non indicano con chiarezza quanto fa parte dell'ambito del negozio gestorio e quanto ne rimane estraneo.
Nel caso in esame, invece, sul piano documentale, risulta che con la procura notarile del 2/3/2021, Notaio , (doc. n. 1 conv.), la mandante Persona_1 [...]
ha dato mandato di compiere ogni attività, adempimento e Controparte_12
formalità finalizzati alla amministrazione, incasso, gestione, incasso e recupero “dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare”; cioè di tutti i crediti, senza distinzione alcuna, formula che non lascia dubbi e consente di individuare l'oggetto senza incertezze, in quanto onnicomprensivo, e fondato sulla mera titolarità del credito. Il conferimento di poteri ha, quindi, ad oggetto, tutti i crediti, presenti e futuri, vantati dalla conferente nei confronti di terzi;
in altri termini, si tratta di una procura di carattere generale, relativa ad un elenco di crediti per sua nature mutevole, non suscettibile di preventiva determinazione;
ma non per questo affetto da indeterminatezza, essendo inequivoco il criterio della loro determinazione.
4. Con un terzo motivo di opposizione parte attrice eccepisce la mancanza di prova dell'importo del credito;
al riguardo, va rilevato che già con il ricorso monitorio erano
8 stati prodotti i contratti di mutuo e copia integrale degli estratti conto con le movimentazioni, e la certificazione del saldo del rapporto a sofferenza. La documentazione era, quindi, già completa;
in particolare, la produzione degli estratti conto integrali consente la verifica dell'andamento dei rapporti negoziali tra le parti, e fornisce la prova della pretesa del creditore, consentendo al debitore di rendersi conto di tutto lo sviluppo del rapporto.
Non a caso, infatti, il debitore nel caso di specie ha svolto, per quanto in via subordinata, plurime e dettagliate eccezioni di nullità negoziale e contestazioni nel merito di clausole negoziali, che non sarebbero possibili in assenza di una compiuta conoscenza dell'andamento del rapporto di finanziamento.
Ciò vale sia per il finanziamento con prestito personale che per il finanziamento con concessione di una linea di credito con carta cosiddetta revolving
(per un massimo di euro 1.500,00,); dalla documentazione prodotta risulta,
d'altronde, che, a seguito dell'invio della proposta contrattuale dell'odierno opponente, la Findomestic Banca S.p.a. accettava la proposta, previa analisi e valutazione, e procedeva all'erogazione del finanziamento, per cui l'odierna parte attrice opponente effettuava i versamenti delle rate mensili di rimborso, ovvero operava con la carta di credito, come verificabile dagli estratti conto già menzionati.
Per quanto in particolare riguarda la carta revolving, va precisato che la somma dovuta non si riferisce solo all'importo concesso a titolo di finanziamento, ma è conseguenza tanto del capitale finanziato originariamente, quanto dei relativi interessi maturati, nonché delle ulteriori linee di credito concesse sulla carta di credito revolving connessa al finanziamento originario.
4. Con un quarto motivo di opposizione, parte attrice allega la nullità della clausola di determinazione degli interessi, e ciò con riguardo a entrambi i contratti di finanziamento.
Al riguardo va rilevato che, come eccepito da parte convenuta, parte attrice è stata informata, al momento della stipulazione del contratto, dell'applicazione di un piano di ammortamento c.d. alla francese e dei tassi d'interesse applicati all'operazione, che risultano espressamente indicati nella documentazione prodotta;
9 nello specifico: con riferimento al contratto di prestito personale, risulta il pagamento di n. 96 rate mensili tutte del medesimo importo (€ 438,31), con TAN al 06,25% e
TAEG al 06,43% con un conseguente costo dell'operazione pari ad € 42.077,76 (doc.
n. 3 fasc. monitorio); al riguardo è, pertanto, difficilmente comprensibile l'allegazione di indeterminatezza del piano di rimborso, posto che è indicato il numero di rate, ognuna sempre del medesimo importo;
con riferimento al contratto di apertura di linea di credito revolving, risulta un TAN al 15,36% e TAEG al 21,28%
(doc. n. 9 fasc. monitorio).
Per quanto, poi, attiene alla nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi per mancata indicazione del “costo totale del credito” (indice SC/TAEG), con conseguente indeterminatezza del credito -sotto il profilo dell'indeterminatezza delle modalità di calcolo e computo degli interessi, in primo luogo va rilevato che l'indicazione del Taeg nel contratto non è nemmeno necessaria, secondo orientamento interpretativo condiviso da questo ufficio e, comunque, anche la sua erroneità non determina nullità negoziale, ricevendo invece une diversa forma di tutela: <Il c.d. TEG (tasso effettivo globale) o TAEG (tasso annuo effettivo globale:
i due termini s'intendono equivalenti) non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento (SC), diretto a consentire al cliente di conoscere preventivamente il costo totale effettivo del credito. La sua eventuale erronea indicazione, pertanto, costituisce una alterata rappresentazione del costo complessivo, che può rilevare unicamente sul piano generale quale ipotetica fonte di risarcimento per responsabilità precontrattuale (ove si dia prova che, conoscendo le effettive condizioni contrattuali, non si sarebbe pervenuti alla stipula, avendo alternative apparentemente più onerose ma effettivamente più convenienti)>> (Trib. OD -Cifarelli- 17/2/2022, n. 189; Trib.
OD -Cifarelli- 14/3/2022, n. 295; Trib. OD -Lucchi- 6/12/2022, n. 1512;
Trib. OD -Bagnoli- 3/2/2023, n. 176; Trib. OD -Bagnoli- 18/4/2023, n. 633);
Pa
<In tema di contratti di finanziamento, la mancata indicazione di TAEG e è una violazione che, attenendo ad una norma di comportamento, ha eventualmente sola rilevanza ai fini risarcitori, ma non comporta la nullità di alcuna pattuizione>>
10 (Trib. OD -Ticchi- 12/5/2022, n. 609; Trib. OD -Pagliani- 25/7/2024, n.
1220).
Parimenti, per quanto riguarda l'SC (Indice Sintetico di Costo) la sua indicazione nel contratto non è necessaria, secondo orientamento interpretativo pure condiviso da questo ufficio: <La mancata indicazione nel contratto dell'SC
(indicatore sintetico di costo) non rileva ai fini della validità del negozio non trattandosi di una vera e propria clausola contrattuale ma di un mero indice avente carattere informativo, tale da evidenziare il costo totale dell'operazione di finanziamento, ma non idoneo a incidere sul contenuto dell'accordo negoziale>>
(Trib. OD (Salvatore), 20/12/17, n, 2239, in www.giurisprudenzamodenese.it);
<Il legislatore ha espressamente sanzionato con la nullità (del contratto o di singole clausole) solo i casi di non corretta indicazione del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo), ma non anche quelli di violazione dell'SC (indicatore sintetico di costo) la cui non corretta indicazione può integrare, al più, una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto>> (Trib. OD (Rimondini), 26/9/17, n, 1692, in www.giurisprudenzamodenese.it); <In tema di contratti bancari, l'SC, altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG) è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con al nullità seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385/1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto>>
(Trib. OD -Ticchi- 11/10/2022, n. 1162; Trib. OD -Lucchi-14/6/2023, n.
993; Trib. OD -Cifarelli- 13/10/2023, n. 1665; Trib. OD -Bagnoli-
21/11/2023, n. 1988); si ritiene, infatti, che <l'indicatore sintetico di costo, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione del cliente, non costituisce un tasso di interesse o una
11 specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge solo una funzione informativa finalizzata a consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi>> (Trib. Verona, III, 8/2/2021,
Redazione Giuffrè 2021; conf.: Trib. Catania, IV, 12/10/2020, n. 3233; Trib. Siena,
21/11/2020, n. 780; Trib. L'Aquila, 01/12/2020, n. 549); sicché <l'omessa o erronea Pa indicazione dell' non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 t.u.b., ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale>> (Trib. Verona, III, 8/2/2021, cit.; Trib. L'Aquila, 01/12/2020, cit.;
Trib. OD -Pagliani- 4/6/2024, n. 1039); <La mancata indicazione nel contratto dell'SC (indicatore sintetico di costo) non rileva ai fini della validità del negozio non trattandosi di una vera e propria clausola contrattuale ma di un mero indice avente carattere informativo, tale da evidenziare il costo totale dell'operazione di finanziamento, ma non idoneo a incidere sul contenuto dell'accordo negoziale>>
(Trib. OD -Pagliani- 17/2/2023, n. 258).
Nel caso in esame non vi è prova della configurabilità di un danno effettivo, che non è stato fatto oggetto non soltanto di deduzioni istruttorie, ma nemmeno di specifica allegazione;
anzi, al riguardo parte opponente non indica di aver subito alcuna conseguenza lesiva risarcibile, e ancor prima, non allega alcun elemento per far ritenere di aver potuto accedere al credito a condizioni migliori.
5. Con un quinto motivo di opposizione, parte attrice allega la nullità negoziale sotto un profilo apparentemente diverso, ma sostanzialmente riconducibile alle allegazioni relative ai medesimi elementi sopra indicati, in quanto prospetta un difetto di elemento volitivo del contatto, connesso alla mancanza della formazione di una effettiva e corretta volontà di parte attrice, per effetto degli elementi di indeterminatezza sopra indicati. In sintesi, allega che nel contratto di finanziamento in questione manca il requisito fondamentale dell'accordo delle parti, inteso dalla dottrina come “il reciproco consenso delle parti in ordine alla vicenda contrattuale”, perché gli elementi di incertezza contenuti nel contratto, specie per il calcolo degli interessi, hanno impedito all'opponente di prestare il proprio consenso in maniera informata.
12 Al riguardo, oltre alle considerazioni di parte convenuta, che rileva che la documentazione prodotta smentisce questo assunto giacché risulta che al momento della sottoscrizione del contratto l'opponente ha espressamente dichiarato di aver ricevuto copia completa della richiesta di finanziamento, compilata in ogni sua parte e corredata di “Documento di sintesi”, va osservato che l'infondatezza dell'eccezione di nullità discende dai medesimi elementi e dalle medesime considerazioni di cui al paragrafo precedente, circa l'assenza di effettivi e rilevanti profili di indeterminatezza nell'oggetto del contratto e in particolare nel calcolo degli interessi, il che riverbera, inevitabilmente, anche sul piano dell'eccepito elemento volitivo del negozio: al riguardo non sarebbe logicamente possibile una conclusione diversa per i due piani, sdoppiati dalla prospettazione dell'opponente ma in realtà esprimenti una entità unitaria.
6. In conclusione, da un lato non sono pertinenti le questioni di nullità negoziale relative a tutte le questioni indicate da parte opponente -anche in tutte le formule subordinate proposte- con riferimento ai contratti bancari intercorsi tra le parti, le contestazioni d'ordine sostanziale sono risultate infondate, e non sono provate le questioni di fatto sull'inesattezza dei conteggi del dovuto;
d'altro lato, in questo caso il credito deriva, matematicamente, dall'esistenza di insoluti in riferimento alle somme mutuate dalla finanziaria, ed è calcolabile e riscontrabile sulla base della documentazione prodotta.
Documentazione che non è contestata -se non ai fini e nei termini già esaminati- da parte attrice opponente.
7. A fronte, quindi, della prova documentale fornita dall'attore sostanziale del proprio credito, l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio liberatorio.
Non sussiste, pertanto, alcun dubbio sul fatto che la somma richiesta spetti all'opposto; l'opposizione appare quindi esclusivamente volta a procrastinare il dovuto pagamento e va respinta in quanto infondata.
13 Le spese processuali del presente giudizio di opposizione -per il valore dichiarato a complessità bassa, importi medi- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda respinta, respinge l'opposizione di e avverso il decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n° 2275 del 9/10/2023 del Tribunale di OD e per l'effetto conferma il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuti e condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_1
. le spese processuali che liquida nella misura di Controparte_1 CP_2 complessivi € 4.380,35, di cui € 571,35 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in OD, il giorno 7/3/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
14