Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 31/03/2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza e previdenza in primo grado iscritta al n. 1028 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, avv. PANZARINO ANGELA GIOVANNA Parte_1
- ricorrente -
E
avv. BORRELLI GIUSEPPE CP_1
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis comma 6 cpc per il riconoscimento del requisito sanitario relativo al diritto a conseguire la pensione d'invalidità civile nonché lo status di portatrice di CP_ handicap grave ex art. 3, co. 3 l. 104/1992. Si costituiva in giudizio il convenuto resistendo alla domanda. Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa veniva discussa ed il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che oggetto del procedimento di accertamento tecnico preventivo, così come l'eventuale successivo giudizio di merito previsti dall'art. 445 bis cpc, hanno ad oggetto soltanto l'accertamento delle condizioni medico-legali riguardanti il riconoscimento delle prestazioni previdenziali o assistenziali corrispondenti (cfr. in termini Cass. civ. Sez. VI,
14-03-2014, n. 6084).
2. Ciò chiarito, passando ad esaminare il merito della presente controversia, osserva il Giudicante che la domanda è fondata e merita di essere accolta. A tal fine determinante è il rilievo che il CTU incaricato di esaminare la parte ricorrente ha rilevato (con considerazioni condivisibili perché scevre da vizi logico giuridici) che questa è afflitta da un complesso
3. Le spese di causa per le fasi del giudizio esperite, nella misura individuata in dispositivo, vanno poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza. CP_1
Rimangono definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica già liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra domanda, eccezione ed istanza, così provvede: accerta nei confronti dell' che l'istante è in possesso del requisito sanitario per godere CP_1 della pensione d'invalidità civile nonché dello status di portatrice di handicap grave ex art. 3, co. 3 l. 104/1992 a decorrere dal 19/11/2021; condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente nella CP_1 misura complessiva di euro 5.300,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato CP_1 decreto.
Bari 31/03/2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini