TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/05/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 972/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. MANTOVANI ANDREA Parte_1
e
TI RR, con l'Avv. GIOVANNINI ELEONORA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Il Sig. e la Sig.ra RR NA, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Giovo (TN), in data 15.10.2011, atto trascritto nel registro di stato civile del Comune di Giovo al n.7, parte 2, serie A, anno 2011, e che dalla loro unione sono nate tre figlie: , il 18.05.2013 e Per_1 le gemelle ed OR, in data 05.11.2015. Per_2
Le parti, con ricorso del 18.02.2025, depositato l'01.03.2025, esponevano che il
Tribunale di Trento con provvedimento del 15.12.2022, R.G.2260/2022, aveva omologato la separazione personale alle condizioni loro concordate.
I ricorrenti esponevano che a far tempo dell'udienza presidenziale non vi è più stata riconciliazione e, pertanto, ricorrendo i presupposti di legge chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione di seguito trascritte:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e NA TT, celebrato a Giovo (TN) in data 15 ottobre 2011;
[...]
2. affidare le figlie , e OR ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 loro collocazione prevalente e residenza presso la madre in Mezzolombardo
(TN) - Via dei Molini n.27;
3. assegnare la casa coniugale in Mezzolombardo (TN) - Via dei Molini n.27 a
NA TT;
4. stabilire che frequenterà le figlie come segue: Parte_1
i. a weekend alterni, da sabato alle ore 18 fino a domenica alle ore 20, con ritorno a casa della madre dopo cena;
ii. nel corso della settimana il martedì e il giovedì dalle ore 19 alle ore 20.30, presso la madre;
iii. in estate per due o tre settimane, da comunicare entro il giorno 30 maggio, per periodi non superiori ad una settimana (salvo diversi accordi da prendere di volta in volta); iv. nelle vacanze natalizie dal giorno 1^ gennaio al giorno 6 gennaio incluso;
v. nelle vacanze pasquali per metà del periodo di sospensione scolastica con possibilità d'un genitore di trascorrere con le figlie l'intero periodo, salvo il diritto dell'altro di trascorrere l'intero periodo con loro l'anno successivo;
vi. i giorni festivi nel corso dell'anno scolastico saranno suddivisi in misura paritaria tra i genitori, che concorderanno di volta in volta ed a seconda dei rispettivi impegni lavorativi la frequentazione delle figlie;
5. i genitori si dichiarano disposti a supportarsi reciprocamente nella gestione della prole ove sorgessero difficoltà lavorative o di altro tipo del genitore che in quel momento avrà la custodia delle figlie;
6. verserà alla moglie un assegno mensile di € 500 per ogni Parte_1 figlia quale contributo nel loro mantenimento entro il giorno 10 del mese, da aumentare anno per anno secondo indici Istat;
7. le spese straordinarie, da individuare e regolare secondo le Linee Guida del
C.N.F. 29 novembre 2017, saranno sostenute in pari misura dai genitori;
8. l'assegno unico universale e qualsiasi altro sussidio pubblico erogato in favore delle figlie spetterà interamente a NA TT;
9. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non formulano richiesta di assegno ex art.5/6 L. n.898/70;
10. sosterrà per intero i costi d'assistenza legale del giudizio. Parte_1
Pag. 2 di 4 Ai sensi dell'art.14/1 D.P.R. n.115/02 si dichiara che, trattandosi di divorzio congiunto, il contributo unificato è di € 43.
Il Sig. e la Sig.ra TT NA dichiaravano di non volersi Parte_1 riconciliare e di voler sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 05.03.2025, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c. I ricorrenti, con note depositate rispettivamente il 29.03.2025 e l'01.04.2025, dichiaravano di non volersi riconciliare e di aver rinunciato alla comparizione personale nonché confermavano integralmente le condizioni rassegnate in ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti si evince il passaggio in giudicato della separazione omologata dal Tribunale di Trento in data 15.12.2022, nel procedimento rubricato al n.2260/2022 R.G Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato l'01.03.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 898/70.
È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente;
che non vi è mai stata riconciliazione;
che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e RR NA, in Parte_1
Giovo (TN), in data 15.10.2011, atto di matrimonio trascritto nel registro di stato civile del Comune di Giovo al n.7, parte 2, serie A, anno 2011. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità, atteso che l'affido condiviso con collocazione prevalentemente presso la madre delle minori , ed OR, non risulta Per_1 Per_2 contrastare con l'interesse delle stesse, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della prole, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e RR NA, in Giovo (TN), in data 15.10.2011, Parte_1 atto di matrimonio trascritto nel registro di stato civile del Comune di Giovo al n.7, parte 2, serie A, anno 2011 alle condizioni riportate nel ricorso congiunto e recepite nella sentenza di omologa della separazione;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 972/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. MANTOVANI ANDREA Parte_1
e
TI RR, con l'Avv. GIOVANNINI ELEONORA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Il Sig. e la Sig.ra RR NA, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Giovo (TN), in data 15.10.2011, atto trascritto nel registro di stato civile del Comune di Giovo al n.7, parte 2, serie A, anno 2011, e che dalla loro unione sono nate tre figlie: , il 18.05.2013 e Per_1 le gemelle ed OR, in data 05.11.2015. Per_2
Le parti, con ricorso del 18.02.2025, depositato l'01.03.2025, esponevano che il
Tribunale di Trento con provvedimento del 15.12.2022, R.G.2260/2022, aveva omologato la separazione personale alle condizioni loro concordate.
I ricorrenti esponevano che a far tempo dell'udienza presidenziale non vi è più stata riconciliazione e, pertanto, ricorrendo i presupposti di legge chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione di seguito trascritte:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e NA TT, celebrato a Giovo (TN) in data 15 ottobre 2011;
[...]
2. affidare le figlie , e OR ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 loro collocazione prevalente e residenza presso la madre in Mezzolombardo
(TN) - Via dei Molini n.27;
3. assegnare la casa coniugale in Mezzolombardo (TN) - Via dei Molini n.27 a
NA TT;
4. stabilire che frequenterà le figlie come segue: Parte_1
i. a weekend alterni, da sabato alle ore 18 fino a domenica alle ore 20, con ritorno a casa della madre dopo cena;
ii. nel corso della settimana il martedì e il giovedì dalle ore 19 alle ore 20.30, presso la madre;
iii. in estate per due o tre settimane, da comunicare entro il giorno 30 maggio, per periodi non superiori ad una settimana (salvo diversi accordi da prendere di volta in volta); iv. nelle vacanze natalizie dal giorno 1^ gennaio al giorno 6 gennaio incluso;
v. nelle vacanze pasquali per metà del periodo di sospensione scolastica con possibilità d'un genitore di trascorrere con le figlie l'intero periodo, salvo il diritto dell'altro di trascorrere l'intero periodo con loro l'anno successivo;
vi. i giorni festivi nel corso dell'anno scolastico saranno suddivisi in misura paritaria tra i genitori, che concorderanno di volta in volta ed a seconda dei rispettivi impegni lavorativi la frequentazione delle figlie;
5. i genitori si dichiarano disposti a supportarsi reciprocamente nella gestione della prole ove sorgessero difficoltà lavorative o di altro tipo del genitore che in quel momento avrà la custodia delle figlie;
6. verserà alla moglie un assegno mensile di € 500 per ogni Parte_1 figlia quale contributo nel loro mantenimento entro il giorno 10 del mese, da aumentare anno per anno secondo indici Istat;
7. le spese straordinarie, da individuare e regolare secondo le Linee Guida del
C.N.F. 29 novembre 2017, saranno sostenute in pari misura dai genitori;
8. l'assegno unico universale e qualsiasi altro sussidio pubblico erogato in favore delle figlie spetterà interamente a NA TT;
9. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non formulano richiesta di assegno ex art.5/6 L. n.898/70;
10. sosterrà per intero i costi d'assistenza legale del giudizio. Parte_1
Pag. 2 di 4 Ai sensi dell'art.14/1 D.P.R. n.115/02 si dichiara che, trattandosi di divorzio congiunto, il contributo unificato è di € 43.
Il Sig. e la Sig.ra TT NA dichiaravano di non volersi Parte_1 riconciliare e di voler sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 05.03.2025, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c. I ricorrenti, con note depositate rispettivamente il 29.03.2025 e l'01.04.2025, dichiaravano di non volersi riconciliare e di aver rinunciato alla comparizione personale nonché confermavano integralmente le condizioni rassegnate in ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti si evince il passaggio in giudicato della separazione omologata dal Tribunale di Trento in data 15.12.2022, nel procedimento rubricato al n.2260/2022 R.G Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato l'01.03.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 898/70.
È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente;
che non vi è mai stata riconciliazione;
che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e RR NA, in Parte_1
Giovo (TN), in data 15.10.2011, atto di matrimonio trascritto nel registro di stato civile del Comune di Giovo al n.7, parte 2, serie A, anno 2011. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità, atteso che l'affido condiviso con collocazione prevalentemente presso la madre delle minori , ed OR, non risulta Per_1 Per_2 contrastare con l'interesse delle stesse, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della prole, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e RR NA, in Giovo (TN), in data 15.10.2011, Parte_1 atto di matrimonio trascritto nel registro di stato civile del Comune di Giovo al n.7, parte 2, serie A, anno 2011 alle condizioni riportate nel ricorso congiunto e recepite nella sentenza di omologa della separazione;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 4 di 4