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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 254/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata a [...] il [...], c.f.: ; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv. Sergio Capasso;
appellante
CONTRO
, con sede in Palermo, P.I.: ; Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Antonino Aricò;
E
nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], c.f..: Controparte_3
; C.F._3
non costituiti in giudizio;
appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta . di agiva innanzi al Tribunale di Palermo, ai CP_4 Controparte_1 sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., per la revocazione dell'atto di cessione della nuda proprietà, con riserva di usufrutto, dell'immobile sito in Palermo, Via Apollo n. 37, da a La CE IA e atto in notar CP_5 Parte_1 Per_1
di Palermo, trascritto a Palermo il 15 maggio 2009 ai nn. 42550/30051.
[...]
La La CE IA non si costituivano in giudizio e in conseguenza del CP_6 loro decesso il giudizio era dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 300 c.p.c. e poi riassunto collettivamente e impersonalmente nei confronti degli eredi della cedente e personalmente ai due chiamati all'eredità della convenuta acquirente, Controparte_2
e Controparte_7
Costituitisi in giudizio, questi ultimi, figli di La CE IA, dichiaravano di voler rinunciare, come in effetti in corso di causa formalmente rinunciavano, all'eredità della madre.
Istruita la causa con prova documentale e testimoniale, il Tribunale, con sentenza n.
220 del 16.01.2020, dichiarava inefficace, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 del c.c., l'atto di cessione della nuda proprietà dell'immobile sito in Palermo, via Apollo, 37 (in catasto al foglio 4, part. 1427/4 – 1428, PS1 – T 1, Cat. a/7, Cl.6, vani 9,5, R.C.
€.735,95), e condannava a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
e non si sono costituiti. Controparte_2 Controparte_7
costituitasi, ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione. CP_1
Precisate le conclusioni con il deposito di note scritte, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di legge a decorrere dal 17.4.2024.
MOTIVAZIONE
Il giudizio, interrotto per il decesso di CE IA, è stato riassunto mediante notificazione personalmente eseguita nei confronti dei figli di lei e Controparte_2
Controparte_7
Costoro, costituitisi, hanno formalmente rinunciato all'eredità della madre.
A seguito di ciò sarebbe stato necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei pag. 2/3 chiamati in subordine alla successione della cessionaria defunta, al pari di questa litisconsorti necessari (Cass. 6598/2023) ma neppure individuati nel giudizio, o procedere, sussistendone i presupposti, alla richiesta di nomina e alla successiva evocazione nel processo di un curatore dell'eredità giacente (Cass. Civ. 3959/2025).
In difetto, la sentenza deve considerarsi viziata di nullità per violazione dell'art. 102, co.1, c.p.c., questione rilevabile d'ufficio senza necessità di stimolare preventivamente il contraddittorio, dal momento che il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di mero rito scaturenti dall'applicazione di norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo e che le parti, con una minima diligenza, avrebbero potuto e dovuto prefigurarsi (cfr. Cass. 6483/2025, S.U. 30883/2024, 7356/2022).
Segue la rimessione della causa al primo Giudice, ai sensi dell'art. 354, co. 1, c.p.c., con integrale compensazione delle spese di appello, stante l'ascrivibilità della causa di nullità a tutte le parti costituite.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di e che dichiara;
Controparte_2 Controparte_7
dichiara la nullità, per difetto di contraddittorio, della sentenza del Tribunale di Palermo
n. 220 del 16.01.2020;
rimette la causa davanti al Tribunale di Palermo e assegna alle parti il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione;
compensa interamente le spese di appello.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della seconda sezione della Corte di
Appello, in data 8 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario est.
Gabriele Strano Il Presidente
Giuseppe Lupo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 254/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata a [...] il [...], c.f.: ; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv. Sergio Capasso;
appellante
CONTRO
, con sede in Palermo, P.I.: ; Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Antonino Aricò;
E
nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], c.f..: Controparte_3
; C.F._3
non costituiti in giudizio;
appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta . di agiva innanzi al Tribunale di Palermo, ai CP_4 Controparte_1 sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., per la revocazione dell'atto di cessione della nuda proprietà, con riserva di usufrutto, dell'immobile sito in Palermo, Via Apollo n. 37, da a La CE IA e atto in notar CP_5 Parte_1 Per_1
di Palermo, trascritto a Palermo il 15 maggio 2009 ai nn. 42550/30051.
[...]
La La CE IA non si costituivano in giudizio e in conseguenza del CP_6 loro decesso il giudizio era dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 300 c.p.c. e poi riassunto collettivamente e impersonalmente nei confronti degli eredi della cedente e personalmente ai due chiamati all'eredità della convenuta acquirente, Controparte_2
e Controparte_7
Costituitisi in giudizio, questi ultimi, figli di La CE IA, dichiaravano di voler rinunciare, come in effetti in corso di causa formalmente rinunciavano, all'eredità della madre.
Istruita la causa con prova documentale e testimoniale, il Tribunale, con sentenza n.
220 del 16.01.2020, dichiarava inefficace, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 del c.c., l'atto di cessione della nuda proprietà dell'immobile sito in Palermo, via Apollo, 37 (in catasto al foglio 4, part. 1427/4 – 1428, PS1 – T 1, Cat. a/7, Cl.6, vani 9,5, R.C.
€.735,95), e condannava a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
e non si sono costituiti. Controparte_2 Controparte_7
costituitasi, ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione. CP_1
Precisate le conclusioni con il deposito di note scritte, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di legge a decorrere dal 17.4.2024.
MOTIVAZIONE
Il giudizio, interrotto per il decesso di CE IA, è stato riassunto mediante notificazione personalmente eseguita nei confronti dei figli di lei e Controparte_2
Controparte_7
Costoro, costituitisi, hanno formalmente rinunciato all'eredità della madre.
A seguito di ciò sarebbe stato necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei pag. 2/3 chiamati in subordine alla successione della cessionaria defunta, al pari di questa litisconsorti necessari (Cass. 6598/2023) ma neppure individuati nel giudizio, o procedere, sussistendone i presupposti, alla richiesta di nomina e alla successiva evocazione nel processo di un curatore dell'eredità giacente (Cass. Civ. 3959/2025).
In difetto, la sentenza deve considerarsi viziata di nullità per violazione dell'art. 102, co.1, c.p.c., questione rilevabile d'ufficio senza necessità di stimolare preventivamente il contraddittorio, dal momento che il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di mero rito scaturenti dall'applicazione di norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo e che le parti, con una minima diligenza, avrebbero potuto e dovuto prefigurarsi (cfr. Cass. 6483/2025, S.U. 30883/2024, 7356/2022).
Segue la rimessione della causa al primo Giudice, ai sensi dell'art. 354, co. 1, c.p.c., con integrale compensazione delle spese di appello, stante l'ascrivibilità della causa di nullità a tutte le parti costituite.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di e che dichiara;
Controparte_2 Controparte_7
dichiara la nullità, per difetto di contraddittorio, della sentenza del Tribunale di Palermo
n. 220 del 16.01.2020;
rimette la causa davanti al Tribunale di Palermo e assegna alle parti il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione;
compensa interamente le spese di appello.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della seconda sezione della Corte di
Appello, in data 8 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario est.
Gabriele Strano Il Presidente
Giuseppe Lupo
pag. 3/3