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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2810/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 2810/2024, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, la prima rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Tagarelli e il secondo C.F._2 dall'avv. Sandra Cesari, procuratore domiciliatario;
Ricorrenti
Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto depositato il 24.06.2024, le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Cursi il 13.03.2010 e che dalla loro unione nasceva (9.11.2005); - che era stata pronunciata la separazione con decreto di omologa reso dal Per_1
Tribunale di Lecce in data 3.04.2023; - che dalla data di deposito del ricorso per separazione avevano sempre vissuto separatamente e non vi erano possibilità di riprendere la convivenza. Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, riportando solo quelle attuali, in ragione dell'intervenuta maggiore età della figlia Per_1 ossia:
- lo verserà in favore della , a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_2 Parte_1 figlia non ancora autonoma dal punto di vista economico, la somma mensile di € 150,00, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10, altre alle spese straordinarie al
50%;
- i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
- spese compensate.
Con decreto dell'11.07.2024 il Giudice relatore fissava l'udienza del 17.09.2024, da svolgersi con il deposito di note scritte. All'udienza predetta le parti provvedevano al deposito di note di trattazione scritta con le quali insistevano nelle richieste.
In via preliminare, occorre evidenziare che risulta integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla l. n. 55/2015 essendo decorsi più di sei mesi dalla data di separazione, risultando d'altra parte acclarato – per concorde dichiarazione della parti – che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non abbiano mai ripreso la convivenza né si sia tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale.
Sussistono, dunque, i presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le condizioni richieste dalle parti possono essere ratificate in quanto conformi all'interesse delle parti e della figlia maggiorenne ma non autonoma. Le condizioni concordate tra le parti devono essere integrate con il richiamo al Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie per i figli, onde scongiurare possibili contrasti tra i genitori quanto alla regolamentazione delle stesse.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da nata a [...] il [...], e Parte_1 nato a [...] il [...], ogni diversa istanza, eccezione e Parte_2 deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
contratto a Cursi il 13.03.2010 alle condizioni indicate in parte motiva;
[...]
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
3) Nulla per le spese.
Lecce, 21.02.2025
Il giudice rel. La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Francesca CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 2810/2024, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, la prima rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Tagarelli e il secondo C.F._2 dall'avv. Sandra Cesari, procuratore domiciliatario;
Ricorrenti
Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto depositato il 24.06.2024, le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Cursi il 13.03.2010 e che dalla loro unione nasceva (9.11.2005); - che era stata pronunciata la separazione con decreto di omologa reso dal Per_1
Tribunale di Lecce in data 3.04.2023; - che dalla data di deposito del ricorso per separazione avevano sempre vissuto separatamente e non vi erano possibilità di riprendere la convivenza. Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, riportando solo quelle attuali, in ragione dell'intervenuta maggiore età della figlia Per_1 ossia:
- lo verserà in favore della , a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_2 Parte_1 figlia non ancora autonoma dal punto di vista economico, la somma mensile di € 150,00, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10, altre alle spese straordinarie al
50%;
- i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
- spese compensate.
Con decreto dell'11.07.2024 il Giudice relatore fissava l'udienza del 17.09.2024, da svolgersi con il deposito di note scritte. All'udienza predetta le parti provvedevano al deposito di note di trattazione scritta con le quali insistevano nelle richieste.
In via preliminare, occorre evidenziare che risulta integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla l. n. 55/2015 essendo decorsi più di sei mesi dalla data di separazione, risultando d'altra parte acclarato – per concorde dichiarazione della parti – che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non abbiano mai ripreso la convivenza né si sia tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale.
Sussistono, dunque, i presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le condizioni richieste dalle parti possono essere ratificate in quanto conformi all'interesse delle parti e della figlia maggiorenne ma non autonoma. Le condizioni concordate tra le parti devono essere integrate con il richiamo al Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie per i figli, onde scongiurare possibili contrasti tra i genitori quanto alla regolamentazione delle stesse.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da nata a [...] il [...], e Parte_1 nato a [...] il [...], ogni diversa istanza, eccezione e Parte_2 deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
contratto a Cursi il 13.03.2010 alle condizioni indicate in parte motiva;
[...]
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
3) Nulla per le spese.
Lecce, 21.02.2025
Il giudice rel. La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Francesca CAPUTO