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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/11/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. ND Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1543 R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del
28.10.2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Amoroso;
Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Controparte_1
ND AT;
OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con decreto n. 1269/2023, emesso in data 31.12.2023, il Tribunale di Cosenza ha ingiunto a
(già , prima dell'autorizzazione prefettizia al Parte_1 Parte_2 cambiamento del cognome) il pagamento della somma di euro 36.740,01 (di cui € 15.661,18 quale residuo dovuto al momento della decadenza dal beneficio del termine ed € 21.078,83 a titolo di interessi moratori), oltre interessi e spese del procedimento, in favore dell'odierna opposta, che ha dedotto di essere cessionaria del credito riveniente dal rapporto contrattuale n. 44264774 intrattenuto dall'ingiunto con AG CA s.p.a..
Avverso tale decreto l'ingiunto ha proposto opposizione, eccependo l'inefficacia dello stesso perchè notificato oltre il termine di sessanta giorni e, nel merito, la carenza di legittimazione attiva di la mancata iscrizione dell'opposta nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B., Controparte_1
la prescrizione del diritto di credito, la carenza di documentazione posta a fondamento della pretesa creditoria, la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme richieste, la pagina 1 di 6 nullità parziale del contratto di finanziamento per nullità della clausola relativa alla pattuizione dell'interesse ultralegale per indeterminatezza del tasso corrispettivo stante la mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicato con conseguente violazione dell'art. 117
T.U.B., l'errata indicazione del tasso annuo effettivo globale e la violazione dell'art. 125 bis
T.U.B., la vessatorietà delle clausole contenute negli artt. 2, 11 e 12 delle condizioni generali di contratto, l'usurarietà degli interessi di mora.
Su tali basi ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, nonché accertare e dichiarare la nullità della clausola ex art. 2 di determinazione degli interessi e, previa compensazione delle maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento scadute, ricalcolare il tasso d'interesse al tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, t.u.b.; accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione sia degli interessi convenzionali sia degli interessi moratori ai tassi indicati in contratto e, per l'effetto, sostituire i tassi con quelli previsti ex lege;
accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di ctu contabile.
L'opposta ha contestato le avverse deduzioni, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna, in ogni caso, di al pagamento della Parte_1
somma dovuta.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato/tardivo deposito del verbale di mediazione.
Incontroverso che la procedura di mediazione sia stata effettivamente avviata dalla parte gravata dal relativo onere, deve ritenersi realizzata la condizione di procedibilità prevista dal
D.L.vo 28/10, irrilevante profilandosi la circostanza che il relativo verbale (negativo) sia stato versato in atti quando l'udienza del 25.3.25 (alla quale la causa era stata rinviata al fine di consentire l'instaurazione e lo svolgimento della procedura) era già terminata.
E' fondata invece l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo.
Il provvedimento è stato infatti depositato in data 31.12.23, mentre la notifica dello stesso è stata effettuata il 17.4.24, quando il termine di sessanta giorni ex art. 644 c.p.c era già spirato.
La tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere pagina 2 di 6 in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (cfr. Cass. 3908/16, 14910/13, 287/92).
Pertanto, dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo, cui consegue la revoca dello stesso, deve comunque procedersi all'esame della pretesa creditoria avanzata dall'odierna opposta.
Ciò premesso, la domanda è fondata.
E' riscontrata in via documentale ed è comunque incontroversa la stipulazione in data
18.7.11, con AG CA s.p.a., di contratto di finanziamento dell'importo di € 20.000,00, da restituire in n. 84 rate mensili dell'importo di € 287,50 l'una.
L'eccezione di carenza di titolarità del diritto di credito deve essere rigettata.
Al riguardo l'opponente assume il difetto di prova dell'esistenza di “titolo per subentrare validamente nei presunti ma inconcessi diritti di credito vantati dal creditore originario e da questi ceduti a . Controparte_2
Il tenore di tale deduzione consente di ritenere che la contestazione riguardi unicamente la seconda vicenda traslativa, ossia la cessione da ad CP_2 CP_1
Ciò posto, l'eccezione è infondata.
La titolarità del credito in capo all'odierna opposta può infatti ritenersi provata sulla base della documentazione prodotta già in fase monitoria, rappresentata non solo dal contratto di cessione e dall'estratto della Gazzetta Ufficiale sulla quale è stato pubblicato l'avviso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., recante indicazione dei criteri per la individuazione dei crediti ceduti (rispetto ai quali nulla di specifico ha dedotto l'opponente, il quale non ha preso puntualmente posizione circa la rispondenza ad essi del credito in oggetto), ma anche dalla dichiarazione proveniente dalla cedente, datata 16.1.17, “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (cfr. Cass. 10200/21), che riscontra la inclusione del credito vantato in confronto dell'opponente nella operazione di cessione.
Priva di rilevanza è poi l'eccepita omessa iscrizione dell'opposta nell'albo di cui all'art. 106
t.u.b.
A prescindere da ogni considerazione circa l'inclusione della cessione del credito nell'attività di finanziamento soggetta alla disciplina dell'art. 106 cit., si osserva, in linea con recente giurisprudenza della S.C., che detta norma non ha alcuna valenza civilistica, ma attiene alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per pagina 3 di 6 trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata" (cfr. Cass.
7243/24).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione.
Il relativo termine decennale decorre infatti non già dalla data dell'ultimo pagamento eseguito dal debitore, ma, piuttosto, dalla data di scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. 17798/11,
4232/23), nella specie 15.7.18, ovvero da quella, antecedente, di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, trattandosi di vicende determinanti l'immediata esigibilità dell'intero credito residuo.
Nell'estratto conto versato in atti è indicata, quale data di decadenza dal beneficio del termine, il 30.4.14, sicchè, al momento della notifica del decreto ingiuntivo (17.4.24), il termine decennale non era ancora spirato.
Pertanto, non avendo l'opponente, onerato della prova del fatto che determina l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione (cfr., tra le altre, Cass. 17534/25), nemmeno indicato una diversa ed eventualmente più risalente data di decadenza dal beneficio del termine,
l'eccezione deve essere rigettata.
Irrilevante si profila poi la dissertazione dell'opponente riguardo al valore probatorio dell'estratto conto in atti, posto che il credito trae origine non già da un rapporto di conto corrente, bensì da contratto di finanziamento, il quale delinea esattamente la portata dell'obbligo restitutorio, prevedendo, come già detto, la restituzione dell'importo erogato in n.
84 rate mensili di € 287,50 l'una.
La erogazione del finanziamento non ha formato oggetto di specifica contestazione, tale non potendosi ritenere la deduzione del “difetto di prova in ordine alla effettiva erogazione”, non equiparabile, in assenza di negazione del fatto storico (nel caso in esame rientrante nella sfera di conoscenza della parte), alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. 17889/20, 15640/25).
Infondata è anche l'eccezione di nullità parziale del contratto per indeterminatezza del tasso corrispettivo, “dovuta alla mancata indicazione del metodo di sviluppo del piano di ammortamento e del regime finanziario, non risultando indicato il regime di capitalizzazione, semplice o composto, utilizzato per il calcolo degli interessi”.
pagina 4 di 6 Nella specie, l'art. 2 delle condizioni generali di contratto chiarisce che gli interessi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese, con rate costanti, con quota interessi decrescente e quota capitale crescente.
In ogni caso, la mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi non incide negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale e neanche integra causa di nullità per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (cfr.
Cass., Sez. Un., 15130/24).
L'applicazione di un tasso di interesse maggiore rispetto a quello concordato e l'addebito di spese non pattuite sono dedotti in termini meramente generici, senza menzione di indici di concreto riscontro.
Per quanto attiene alla dedotta erronea indicazione del taeg, l'opponente afferma che esso
“risulta pari a 5,86% e dunque inferiore rispetto a quello effettivamente praticato ed indicato in contratto pari a 5,883%
Ove l'opponente abbia inteso con ciò denunciare uno scarto tra taeg indicato in contratto e taeg reale, la doglianza sarebbe indimostrata e, in quanto neanche specificamente argomentata, insuscettibile di approfondimento a mezzo ctu contabile, che assumerebbe una inammissibile portata esplorativa.
Generica e dunque parimenti insuscettibile di approfondimento istruttorio è la eccezione di usurarietà degli interessi di mora.
Non risulta infatti indicato alcuno dei parametri, come il teg e il tegm di riferimento, utili al fine di valutare la violazione della L. 108/96.
Si evidenzia al riguardo che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del tegm nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (cfr. Cass., Sez. Un.,
19597/20).
Va disattesa anche l'eccezione di vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 2, 11 e 12 delle condizioni generali di contratto.
Al riguardo l'opponente deduce che dette clausole, “le quali impongono al debitore inadempiente l'immediato pagamento di tutte le rate scadute ed a scadere, comprensive d'interessi, nonché dell'ulteriore interesse di mora al tasso dell'1,5% mensile (18% annuo),
pagina 5 di 6 risultano inefficaci ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett. f), e art. 36, comma 1 codice del consumo di cui al D.L.gs. n 206 del 2005”.
Anche in questo caso l'eccezione è generica, non avendo l'opponente indicato alcun parametro utile ai fini della valutazione della manifesta eccessività ai sensi del richiamato art. 33, comma 2 lett. f).
Peraltro, non risulta che la pretesa abbia ad oggetto anche gli interessi corrispettivi inglobati nelle rate non ancora scadute al momento della decadenza dal beneficio del termine, il contrario evincendosi dall'allegato estratto conto dal quale emerge che a partire dalla rata n.
34 la quota interessi delle singole rate è stata scorporata (“DBT:STORNO INT.CLIENTE”) dal dovuto e non concorre, dunque, alla composizione del debito complessivo.
In definitiva, dunque, provato dall'opposta il titolo da cui discende il credito ed allegato l'inadempimento dell'obbligato, rilevato altresì che l'opponente non ha fornito la prova, della quale era gravato secondo i consolidati principi che disciplinano la distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, di eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi, e che neanche ha specificamente contestato l'importo del credito azionato (nella composizione indicata nel ricorso per ingiunzione), previa revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente medesimo deve essere condannato al pagamento, in favore della opposta, della somma di €
36.740,01, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale, come da domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 36.740,01, oltre interessi legali sulla sorte capitale, come da domanda;
- condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Cosenza, 31.10.2025
Il giudice dott. ND Palma
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. ND Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1543 R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del
28.10.2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Amoroso;
Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Controparte_1
ND AT;
OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con decreto n. 1269/2023, emesso in data 31.12.2023, il Tribunale di Cosenza ha ingiunto a
(già , prima dell'autorizzazione prefettizia al Parte_1 Parte_2 cambiamento del cognome) il pagamento della somma di euro 36.740,01 (di cui € 15.661,18 quale residuo dovuto al momento della decadenza dal beneficio del termine ed € 21.078,83 a titolo di interessi moratori), oltre interessi e spese del procedimento, in favore dell'odierna opposta, che ha dedotto di essere cessionaria del credito riveniente dal rapporto contrattuale n. 44264774 intrattenuto dall'ingiunto con AG CA s.p.a..
Avverso tale decreto l'ingiunto ha proposto opposizione, eccependo l'inefficacia dello stesso perchè notificato oltre il termine di sessanta giorni e, nel merito, la carenza di legittimazione attiva di la mancata iscrizione dell'opposta nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B., Controparte_1
la prescrizione del diritto di credito, la carenza di documentazione posta a fondamento della pretesa creditoria, la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme richieste, la pagina 1 di 6 nullità parziale del contratto di finanziamento per nullità della clausola relativa alla pattuizione dell'interesse ultralegale per indeterminatezza del tasso corrispettivo stante la mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicato con conseguente violazione dell'art. 117
T.U.B., l'errata indicazione del tasso annuo effettivo globale e la violazione dell'art. 125 bis
T.U.B., la vessatorietà delle clausole contenute negli artt. 2, 11 e 12 delle condizioni generali di contratto, l'usurarietà degli interessi di mora.
Su tali basi ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, nonché accertare e dichiarare la nullità della clausola ex art. 2 di determinazione degli interessi e, previa compensazione delle maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento scadute, ricalcolare il tasso d'interesse al tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, t.u.b.; accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione sia degli interessi convenzionali sia degli interessi moratori ai tassi indicati in contratto e, per l'effetto, sostituire i tassi con quelli previsti ex lege;
accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di ctu contabile.
L'opposta ha contestato le avverse deduzioni, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna, in ogni caso, di al pagamento della Parte_1
somma dovuta.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato/tardivo deposito del verbale di mediazione.
Incontroverso che la procedura di mediazione sia stata effettivamente avviata dalla parte gravata dal relativo onere, deve ritenersi realizzata la condizione di procedibilità prevista dal
D.L.vo 28/10, irrilevante profilandosi la circostanza che il relativo verbale (negativo) sia stato versato in atti quando l'udienza del 25.3.25 (alla quale la causa era stata rinviata al fine di consentire l'instaurazione e lo svolgimento della procedura) era già terminata.
E' fondata invece l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo.
Il provvedimento è stato infatti depositato in data 31.12.23, mentre la notifica dello stesso è stata effettuata il 17.4.24, quando il termine di sessanta giorni ex art. 644 c.p.c era già spirato.
La tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere pagina 2 di 6 in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (cfr. Cass. 3908/16, 14910/13, 287/92).
Pertanto, dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo, cui consegue la revoca dello stesso, deve comunque procedersi all'esame della pretesa creditoria avanzata dall'odierna opposta.
Ciò premesso, la domanda è fondata.
E' riscontrata in via documentale ed è comunque incontroversa la stipulazione in data
18.7.11, con AG CA s.p.a., di contratto di finanziamento dell'importo di € 20.000,00, da restituire in n. 84 rate mensili dell'importo di € 287,50 l'una.
L'eccezione di carenza di titolarità del diritto di credito deve essere rigettata.
Al riguardo l'opponente assume il difetto di prova dell'esistenza di “titolo per subentrare validamente nei presunti ma inconcessi diritti di credito vantati dal creditore originario e da questi ceduti a . Controparte_2
Il tenore di tale deduzione consente di ritenere che la contestazione riguardi unicamente la seconda vicenda traslativa, ossia la cessione da ad CP_2 CP_1
Ciò posto, l'eccezione è infondata.
La titolarità del credito in capo all'odierna opposta può infatti ritenersi provata sulla base della documentazione prodotta già in fase monitoria, rappresentata non solo dal contratto di cessione e dall'estratto della Gazzetta Ufficiale sulla quale è stato pubblicato l'avviso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., recante indicazione dei criteri per la individuazione dei crediti ceduti (rispetto ai quali nulla di specifico ha dedotto l'opponente, il quale non ha preso puntualmente posizione circa la rispondenza ad essi del credito in oggetto), ma anche dalla dichiarazione proveniente dalla cedente, datata 16.1.17, “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (cfr. Cass. 10200/21), che riscontra la inclusione del credito vantato in confronto dell'opponente nella operazione di cessione.
Priva di rilevanza è poi l'eccepita omessa iscrizione dell'opposta nell'albo di cui all'art. 106
t.u.b.
A prescindere da ogni considerazione circa l'inclusione della cessione del credito nell'attività di finanziamento soggetta alla disciplina dell'art. 106 cit., si osserva, in linea con recente giurisprudenza della S.C., che detta norma non ha alcuna valenza civilistica, ma attiene alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per pagina 3 di 6 trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata" (cfr. Cass.
7243/24).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione.
Il relativo termine decennale decorre infatti non già dalla data dell'ultimo pagamento eseguito dal debitore, ma, piuttosto, dalla data di scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. 17798/11,
4232/23), nella specie 15.7.18, ovvero da quella, antecedente, di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, trattandosi di vicende determinanti l'immediata esigibilità dell'intero credito residuo.
Nell'estratto conto versato in atti è indicata, quale data di decadenza dal beneficio del termine, il 30.4.14, sicchè, al momento della notifica del decreto ingiuntivo (17.4.24), il termine decennale non era ancora spirato.
Pertanto, non avendo l'opponente, onerato della prova del fatto che determina l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione (cfr., tra le altre, Cass. 17534/25), nemmeno indicato una diversa ed eventualmente più risalente data di decadenza dal beneficio del termine,
l'eccezione deve essere rigettata.
Irrilevante si profila poi la dissertazione dell'opponente riguardo al valore probatorio dell'estratto conto in atti, posto che il credito trae origine non già da un rapporto di conto corrente, bensì da contratto di finanziamento, il quale delinea esattamente la portata dell'obbligo restitutorio, prevedendo, come già detto, la restituzione dell'importo erogato in n.
84 rate mensili di € 287,50 l'una.
La erogazione del finanziamento non ha formato oggetto di specifica contestazione, tale non potendosi ritenere la deduzione del “difetto di prova in ordine alla effettiva erogazione”, non equiparabile, in assenza di negazione del fatto storico (nel caso in esame rientrante nella sfera di conoscenza della parte), alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. 17889/20, 15640/25).
Infondata è anche l'eccezione di nullità parziale del contratto per indeterminatezza del tasso corrispettivo, “dovuta alla mancata indicazione del metodo di sviluppo del piano di ammortamento e del regime finanziario, non risultando indicato il regime di capitalizzazione, semplice o composto, utilizzato per il calcolo degli interessi”.
pagina 4 di 6 Nella specie, l'art. 2 delle condizioni generali di contratto chiarisce che gli interessi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese, con rate costanti, con quota interessi decrescente e quota capitale crescente.
In ogni caso, la mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi non incide negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale e neanche integra causa di nullità per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (cfr.
Cass., Sez. Un., 15130/24).
L'applicazione di un tasso di interesse maggiore rispetto a quello concordato e l'addebito di spese non pattuite sono dedotti in termini meramente generici, senza menzione di indici di concreto riscontro.
Per quanto attiene alla dedotta erronea indicazione del taeg, l'opponente afferma che esso
“risulta pari a 5,86% e dunque inferiore rispetto a quello effettivamente praticato ed indicato in contratto pari a 5,883%
Ove l'opponente abbia inteso con ciò denunciare uno scarto tra taeg indicato in contratto e taeg reale, la doglianza sarebbe indimostrata e, in quanto neanche specificamente argomentata, insuscettibile di approfondimento a mezzo ctu contabile, che assumerebbe una inammissibile portata esplorativa.
Generica e dunque parimenti insuscettibile di approfondimento istruttorio è la eccezione di usurarietà degli interessi di mora.
Non risulta infatti indicato alcuno dei parametri, come il teg e il tegm di riferimento, utili al fine di valutare la violazione della L. 108/96.
Si evidenzia al riguardo che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del tegm nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (cfr. Cass., Sez. Un.,
19597/20).
Va disattesa anche l'eccezione di vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 2, 11 e 12 delle condizioni generali di contratto.
Al riguardo l'opponente deduce che dette clausole, “le quali impongono al debitore inadempiente l'immediato pagamento di tutte le rate scadute ed a scadere, comprensive d'interessi, nonché dell'ulteriore interesse di mora al tasso dell'1,5% mensile (18% annuo),
pagina 5 di 6 risultano inefficaci ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett. f), e art. 36, comma 1 codice del consumo di cui al D.L.gs. n 206 del 2005”.
Anche in questo caso l'eccezione è generica, non avendo l'opponente indicato alcun parametro utile ai fini della valutazione della manifesta eccessività ai sensi del richiamato art. 33, comma 2 lett. f).
Peraltro, non risulta che la pretesa abbia ad oggetto anche gli interessi corrispettivi inglobati nelle rate non ancora scadute al momento della decadenza dal beneficio del termine, il contrario evincendosi dall'allegato estratto conto dal quale emerge che a partire dalla rata n.
34 la quota interessi delle singole rate è stata scorporata (“DBT:STORNO INT.CLIENTE”) dal dovuto e non concorre, dunque, alla composizione del debito complessivo.
In definitiva, dunque, provato dall'opposta il titolo da cui discende il credito ed allegato l'inadempimento dell'obbligato, rilevato altresì che l'opponente non ha fornito la prova, della quale era gravato secondo i consolidati principi che disciplinano la distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, di eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi, e che neanche ha specificamente contestato l'importo del credito azionato (nella composizione indicata nel ricorso per ingiunzione), previa revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente medesimo deve essere condannato al pagamento, in favore della opposta, della somma di €
36.740,01, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale, come da domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 36.740,01, oltre interessi legali sulla sorte capitale, come da domanda;
- condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Cosenza, 31.10.2025
Il giudice dott. ND Palma
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