Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito della trattazione scritta ha pronunciato in grado di appello il giorno 11 novembre 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1308/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
(cod.fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.11.1960 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in
Benevento alla Via Leonardo Bianchi n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Paolo De Iorio
(cod.fisc. ) del Foro di Benevento, che lo rappresenta ed assiste in C.F._2 forza e virtù di procura in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c. al seguente indirizzo PEC o Email_1 al numero di Fax 0824/1730129
APPELLANTE
E
Controparte_1
N. A. I. L. ) C. F. – p.i , con Sede in Roma, via G.
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Pastore, n.6, in persona del , in carica pro-tempore, Controparte_2 giusta delibera del C.d.A. dell'Inail del 25.2.98, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito Notar di Napoli del 18/06/2014, Persona_1 rep. n. 17705 , Racc. n. 8545 , dall' avv.to Stefania Rettore (C.F. ) fax CodiceFiscale_3 server 06- 88465801 e-mail: pec: presso la Email_2 Email_3 quale ultima elettivamente domicilia in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via S. Lazzaro-
Sede I.N.A.I.L.- FAX: 081-7784663.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1392/2021, pubblicata il 7.12.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.02.2021 La premesso di avere Parte_1 svolto in qualità di lavoratore subordinato le mansioni di operaio – uomo di fatica addetto al giardinaggio, pulizia griglie stradali, manutenzione stradale, spostamento mobili nonché montaggio e smontaggio degli stessi, ecc. – lamentava di avere contratto la seguente patologia: “spinalgia alla digito-pressione in sede lombo-sacrale con limitazione dei movimento di flesso-estensione e rotazione del tronco, lasegue positivi ai primi gradi bilateralmente”. Deduceva che nella fase amministrativa l'INAIL non aveva riconosciuto il nesso eziologico tra patologia e attività lavorativa e chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare che le patologie denunciate fossero di origine professionale e, pertanto, condannare l'INAIL al relativo indennizzo o rendita, con vittoria di spese.
Si costituiva l'INAIL contestando la sussistenza del nesso eziologico.
Istruita la causa a mezzo di CTU medico-legale, la stessa veniva decisa con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale adito respingeva la domanda compensando tra le parti le spese.
Nel dettaglio, il giudice, ha escluso all'esito della ctu medico legale l'origine professionale della malattia in difetto della prova del nesso eziologico.
Con ricorso depositato il 31.05.2022 il lavoratore ha proposto appello insistendo per l'accertamento dell'origine professionale della malattia denunciata e chiedendo la riforma della decisione impugnata. In particolare, l'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe errato nello sposare il ragionamento del consulente tecnico, il quale non aveva tenuto conto del fatto che si trattava di una patologia tabellata, con conseguente inversione dell'onere probatorio circa l'eziologia della stessa.
L'appellante, inoltre, ha lamentato che il giudice di prime cure aveva omesso di valutare adeguatamente l'estratto conto previdenziale che comprovava lo svolgimento non occasionale di attività comportante la movimentazione dei carichi e che aveva disatteso le istanze di prova costituenda articolate su capitoli che avrebbero fornito adeguato riscontro probatorio circa la sussistenza del nesso eziologico.
L'Inail si è costituito tempestivamente in giudizio ed ha resistito all'impugnazione, domandandone il rigetto.
Nelle more del giudizio, poi, è stata disposta la trattazione cartolare con sostituzione dell'udienza del giorno 11.11.2024 e, all'esito della camera di consiglio è stata decisa nei termini di seguito espressi.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene che il giudice avrebbe errato nel ritenere non provata la esposizione al rischio relativamente all'intero periodo di lavoro, senza 3
considerare che -trattandosi di malattia tabellata per le lavorazioni svolte dall'istante- l'onere probatorio circa l'interruzione del nesso eziologico gravava interamente sull . CP_1
Tale rilievo non è condivisibile.
L'appellante ha dedotto di aver lavorato sin dal giorno 1.01.2005 alle dipendenze del di Paduli svolgendo l'attività di “operaio-uomo di fatica” addetto al “giardinaggio, CP_3 pulizia delle griglie stradali, manutenzione stradale, spostamento mobili nonché montaggio e smontaggio degli stessi” adottando “posture incongrue e impegno di forza”.
A riprova di ciò ha invocato l'estratto conto previdenziale, lamentando che il documento non sarebbe stato adeguatamente valorizzato.
Ebbene, le deduzioni difensive del tutto generiche non sono state corroborate da una prova adeguata, atteso che i documenti invocati dalla parte istante (in particolare l'estratto previdenziale) non sono utili a dimostrare come in concreto si svolgesse la prestazione resa dall'appellante alle dipendenze dell'ente territoriale, soprattutto in considerazione del fatto che le mansioni descritte sono promiscue e del tutto aspecifiche (con conseguente impossibilità di effettuare il necessario inquadramento nelle tabelle di cui al DM 10.06.2014).
In sostanza, diversamente da quanto affermato dall'appellante, già sotto il profilo delle allegazioni difensive manca un'esplicita e netta descrizione che possa consentire di inferire il nesso eziologico con la patologia denunciata.
Risulta, come già detto, irrilevante al fine dell'accertamento dell'esposizione al rischio lavorativo l'estratto contributivo allegato al ricorso che, più che attestare lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'appellante alle dipendenze del di Paduli, nulla può CP_3 dire sulle concrete modalità di esecuzione delle attività lavorative del ricorrente e sulla intensità e durata dell'eventuale esposizione al rischio di contrarre la patologia alla colonna vertebrale denunciata.
La giurisprudenza costante di legittimità in tema di malattia professionale ha affermato che spetta al lavoratore, che deduca l'origine professionale della malattia, provare sia di essere stato esposto in maniera non occasionale al rischio che il nesso causale tra la malattia e l'attività lavorativa.
Quand'anche, dunque, sia provato lo svolgimento di un'attività comportante la movimentazione manuale di carichi senza ausili efficaci, affinchè venga riconosciuta l'origine tecnopatica della malattia detta attività deve essere svolta in modo non occasionale, in maniera prolungata o comunque per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia.
Alla luce di queste considerazioni, quindi, risulta del tutto condivisibile il ragionamento condotto dal giudice di prime cure che -rifacendosi anche alle considerazioni del consulente nominato in quella sede- ha escluso la sussistenza del nesso eziologico, 4
Quanto alla doglianza del fatto che il giudice, male interpretando la distinzione tra malattie tabellate e non tabellate, avrebbe errato nell'applicazione del principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. ed avrebbe omesso di dare rilevanza alla previsione tabellare della patologia lamentata, la quale, ricollegando presuntivamente la patologia a carico del rachide alle attività lavorative implicanti la movimentazione manuale di carichi, esonera il lavoratore dall'obbligo di dimostrare il nesso causale tra l'attività svolta e la patologia insorta la Corte osserva che l'assunto non coglie nel segno.
Come noto, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria vi è una distinzione tra malattie comprese nelle tabelle Inail e malattie non comprese, in quanto l'inclusione nella tabella della malattia e della lavorazione comporta l'applicazione della presunzione dell'origine professionale della malattia;
in tal caso, secondo la giurisprudenza costante di legittimità, al lavoratore è sufficiente dimostrare di essere affetto dalla malattia tabellata e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella.
Il sistema tabellare descritto, tuttavia, non esonera il lavoratore dall'onere di dimostrare di esser stato addetto alle lavorazioni nocive per un tempo ragionevole a causare la patologia;
in altre parole, affinchè possa operare la presunzione di malattia professionale occorre la prova che l'attività lavorativa svolta in concreto corrisponda alla specifica lavorazione cui secondo le tabelle Inail è correlata la malattia.Tale onere, tuttavia, per tutto quanto sopra esposto, non è stato assolto da parte dell'appellante in mancanza della prova di una esposizione "non occasionale" del medesimo al rischio lamentato, come richiesto dalle tabelle.
In proposito, poi -affrontando il secondo motivo di gravame- la Corte osserva che la prova testimoniale richiesta dall'appellante non può essere ammessa. Da un lato, infatti, i capitoli a-b-c-f-g-h risultano privi di ogni riferimento cronologico e sono generici, in quanto non consentono di ricostruire le modalità concrete di svolgimento della prestazione (la frequenza della movimentazione dei carichi;
peso degli strumenti di lavoro;
attività prevalente tra giardiniere e manutentore di strade o traslocatore); dall'altro il capitolo d) risulta inammissibile perché diretto a provocare valutazioni che non competono ai testi.
In conclusione, quindi, non essendo possibile ricostruire in termini sufficientemente precisi l'attività lavorativa del ricorrente, l'appello risulta infondato in relazione a tutti i motivi.
Ne deriva la conferma della sentenza.
Le spese del grado risultano irripetibili in considerazione della dichiarazione resa in calce al ricorso.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, L. n.
228 del 2012, che l'appello è stato respinto. 5
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Dichiara irripetibili le spese del grado;
- dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 11 novembre 2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano