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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/07/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 496/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 496/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra:
(partita i.v.a.: Parte_1
), in persona del socio accomandatario, P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa, come da mandato posto a margine dell'atto di citazione
[...] in appello, dall'avv. Eugenio Battaglia, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito a Catanzaro, in vico I, piazza Roma, n. 7, con indirizzo di posta elettronica certificata: numero di fax: Email_1
0961.726461
Appellante
e
1 (codice fiscale: , società con socio unico, soggetta a Controparte_1 P.IVA_2 direzione e vigilanza da parte di in persona del suo procuratore, avv. Maria CP_1
Tacconelli, avente sede legale a Roma, in viale Regina Margherita, n. 125, rappresentata e difesa, come da procura posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Maurizio Arabia, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito a Catanzaro, in via A. Turco, n. 83, con indirizzo di posta elettronica certificata: e Email_2 numero di fax: 0961.702272
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante Parte_1 chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, respinta ogni avversaria
[...] istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: nel merito, 1) in riforma della sentenza
n° 1454/2018 del 9.7.2018 emessa dal giudice unico onorario del Tribunale di
Catanzaro dott. Rocco Sciarrone, revocare, annullare ovvero dichiarare nullo o inefficace, per i motivi di appello, il decreto ingiuntivo n. 773/2013 oggetto di opposizione con spiegata domanda riconvenzionale di restituzione somme;
2) gradatamente, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, e giusti motivi di appello, accertato e dichiarato che nessun contratto è stata posto in essere tra le parti
e Parte_3 CP_1
dichiarare che nessuna somma è debenda da parte attrice a parte convenuta a
[...] titolo di fornitura di energia elettrica nell'anno 2008 per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre, oggetto di unica fatturazione nel mese di dicembre 2008, con conseguente condanna di alla restituzione in Controparte_1 favore di della Parte_3 somma di euro 208.289,67 al netto di I.V.A., pagata da parte attrice per non subire
l'interruzione della produzione industriale, come da fatture e relativi bonifici versati in atti, ovvero quell'altra maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia e di equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza come per legge;
3) in via meramente subordinata alla domanda di cui al predetto punto 2), dichiarare, comunque,
2 illegittima la fatturazione operata da nell'anno 2008 al costo di euro Controparte_1
0,1180 Kwh anziché al costo di euro 0,1035 Kwh per come applicato da (oggi CP_2
con il passaggio di CP_3 Parte_3 al mercato libero a seguito di disdetta del 30.11.2007, nel
[...] periodo di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre dell'anno
2008, e conseguentemente condannare alla restituzione della somma Controparte_1 di euro 54.202,44 in favore di parte attrice pari alla differenza di costo dell'energia nel predetto periodo, ovvero di quell'altra maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia e di equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza come per legge;
4) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si insiste, ove ritenuta occorrente, nella già richiesta C.T.U. ai fini del calcolo delle differenze di costo dell'energia fornita da a Controparte_1 [...] rispetto a quella di Parte_3 fornitura da parte di (oggi sulla base delle fatture emesse da CP_2 CP_3 [...]
per come versate in atti, e relative al periodo maggio, giugno, luglio, CP_1 agosto, settembre, ottobre e novembre dell'anno 2008, a seguito della disdetta del contratto con NE IO S.p.A. per il passaggio al mercato libero avvenuta in data 30.11.2007”;
il procuratore dell'appellata chiede: “Il rigetto dell'atto di appello. Controparte_1
Con vittoria di spese”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione notificato il 2.12.2013 ad la società Controparte_1 [...]
(d'ora in poi, in breve, anche solo Parte_3 [...]
), ha proposto opposizione, con annessa domanda riconvenzionale, Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 773/2013, notificatole in data
22.10.2013, con cui le era stato ingiunto il pagamento, nei confronti della predetta società opposta, del credito di euro 29.799,08 (comprensivo di interessi di mora e spese del giudizio monitorio), concernente il corrispettivo di forniture di energia elettrica per
3 l'anno 2008, alcune delle quali erano rimaste in parte insolute (in particolare, era rimasta insoluta, per l'importo di euro 29.799,08, la fattura n. 1914505718 del 7.12.2018, dell'importo complessivo di euro 32.620,68).
L'opponente ha chiesto: a) la revoca, l'annullamento o la declaratoria di nullità o di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
b) in via subordinata, l'accertamento della insussistenza di un rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica che la vincolava ad nei periodi di fatturazione, afferenti ai mesi da maggio fino a Controparte_1 novembre dell'anno 2008; c) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, la condanna di a restituirle la somma di euro 25.030,44 (o la diversa Controparte_1 somma, maggiore o minore, che sarebbe risultata all'esito del giudizio), illegittimamente percepita dalla società opposta, oltre interessi;
d) l'accertamento della circostanza che non vantava più alcun credito nei propri riguardi. Controparte_1
In particolare, a fondamento dell'opposizione, la ha Parte_3 affermato che: 1) non era più vincolata da alcun rapporto contrattuale con CP_1
avendo disdetto il precedente contratto di somministrazione di energia elettrica con
[...] la suddetta società, a far data dal mese di gennaio 2008; 2) peraltro, con la società opposta era in corso un altro giudizio, per l'accertamento delle responsabilità di quest'ultima, per averle ceduto l'energia elettrica a una tariffa più elevata rispetto a quella offerta, sul mercato libero, da altro fornitore e per averle richiesto, altresì, il pagamento di somme non dovute;
3) una volta disdetto il contratto con CP_1
aveva stipulato un nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica con la
[...] società (oggi , ma NE IO s.p.a. non aveva CP_4 CP_3 concesso alla predetta la connessione alla rete elettrica, avendo modificato CP_4 il codice POD (“Point Of Delivery”, codice alfanumerico univoco che identifica il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata al cliente finale) e le aveva, così, impedito, di fatto, di poter accedere al mercato libero dell'energia elettrica a partire dal
1°.1.2008; 4) pertanto, la fattura su cui si fondava il decreto ingiuntivo opposto era da considerarsi illegittima e, pertanto, la richiesta di pagamento era indebita, giacché, nel periodo successivo al 1°.1.2008, l'attrice non era vincolata da alcun rapporto contrattuale con 5) peraltro, a fronte della pretesa di Controparte_1 Controparte_1 dell'integrale pagamento delle forniture di cui alle fatture relative ai mesi da maggio a novembre del 2008, per un importo complessivo di euro 257.868,94, la società attrice aveva pagato alla convenuta la somma complessiva di euro 232.030,44 e, pertanto, la
4 società opposta non poteva pretendere il pagamento dell'ulteriore somma (che, del resto, dal punto di vista contabile ammontava ad euro 25.030,44 e non già 29.799,08), giacché dal 1°.1.2008, non intercorreva alcun rapporto contrattuale fra le parti;
6) Parte_3
inoltre, aveva subito un danno dal comportamento illegittimo posto in
[...] essere dalla società opposta, avendo quest'ultima continuato ad erogarle l'energia elettrica ad un costo maggiore rispetto a quello offerto dal nuovo fornitore prescelto
( poi ed il danno era quantificabile nella somma complessiva CP_4 CP_3 di euro 54.202,44, con la conseguenza che dove va essere condannata Controparte_1
a restituirle la somma di euro 25.030,44, pari alla differenza fra l'importo del danno arrecatole, di euro 54.202,44, e la somma pretesa dalla società opposta, pari ad euro
29.799,08.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 1°.2.2016, si è costituita in giudizio eccependo: I) in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'avversa domanda riconvenzionale, in mancanza di connessione fra il credito ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto (per il mancato pagamento dei canoni di somministrazione di energia elettrica) e la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno spiegata dall'opponente; II) nel merito, l'infondatezza dell'avversa opposizione, perché - malgrado la società opponente avesse comunicato la disdetta dal contratto di somministrazione di energia elettrica, stipulato con NE
IO s.p.a., a far data dal mese di gennaio 2008 - la società opposta le aveva erogato l'energia elettrica, in regime di salvaguardia, nel periodo dal 1°.
5.2008 fino al
31.12.2008 (ossia finché la società opponente non aveva fruito del servizio elettrico offerto da altra società), atteso che era stata individuata, sul territorio Controparte_1 di riferimento, quale esercente incaricata di fornire l'energia elettrica in regime di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 4°, della legge n. 125/2007, per garantire la continuità della fornitura a clienti che non avevano effettuato la scelta di un fornitore nel mercato libero (come, del resto, era stato spiegato alla società opponente con la nota del
13.8.2019); III) l'infondatezza dell'opposizione, anche perché l'esistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto era dimostrata dalla stessa documentazione allegata dalla società opponente, da cui si evinceva che la stessa aveva effettuato pagamenti saltuari ed in acconto per i consumi fino al mese di novembre del 2008. Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita con i documenti depositati dalle parti.
5 All'udienza del 6.2.2018, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (v. verbale in atti).
2. La sentenza n. 1454/2018 del Tribunale di Catanzaro, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 1454/2018 del 9.7.2018, pubblicata l'8.8.2018, il Tribunale di
Catanzaro: 1) ha rigettato l'opposizione proposta dalla
[...]
e, per l'effetto, ha confermato il decreto Parte_3 ingiuntivo opposto;
2) ha rigettato, altresì, la domanda riconvenzionale spiegata dalla società opponente, diretta a chiedere la restituzione, da parte della società opposta (
[...]
, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 25.030,44; 3) ha CP_1 condannato al Parte_3 rimborso delle spese di lite nei confronti della Controparte_1
In sintesi, il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione, perché, pur avendo la società opponente dimostrato di aver disdettato, a far data dal 1°.1.2008, il precedente contratto di somministrazione di energia elettrica in relazione alla presa n.
79752000100201, sita a Girifalco (CZ), in contrada Monte Covello, tuttavia: a) nel periodo indicato nelle fatture per cui è causa, la società opposta aveva erogato alla società opponente energia elettrica in regime di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 4°, della legge 125/2007 e, pertanto, aveva diritto al pagamento del corrispettivo per l'energia erogata, avendo garantito all'opponente il servizio nella fase di cambio dal precedente al nuovo fornitore, in un periodo in cui si sarebbe venuta a trovare priva della somministrazione (peraltro, di tale circostanze l'opponente era stata informata dalla
[...] con la nota del 13.8.2009); b) inoltre, la società opponente non aveva CP_1 contestato il quantum delle avverse pretese, ma si era limitata a chiedere la dilazione del pagamento preteso dalla società opposta;
c) infine, doveva essere rigettata anche la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, tesa a ottenere il risarcimento del danno per avere la società opposta applicato delle tariffe maggiorate rispetto a quelle applicate da giacché l'opponente non aveva subito alcun danno, atteso che CP_4 era stata l'unica società ad averle erogato, nel periodo di riferimento, Controparte_1
6 energia elettrica, come l'attrice aveva confermato all'atto della richiesta del piano di rateizzazione dei pagamenti.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione portato alla notifica in data 28.2.2019, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , affidandosi a due motivi, con cui Parte_3 ha lamentato: 1) l'errore, commesso dal Tribunale, nel riconoscere il diritto di
[...]
a ottenere il pagamento dei corrispettivi per l'energia elettrica nel periodo CP_1 successivo alla disdetta dal contratto per cui è causa (con efficacia dal 1°.1.2008), giacché, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal giudice, non sussistevano i presupposti per erogarle energia elettrica in esecuzione del regime di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 4°, della legge n. 125/2007, poiché Parte_3
aveva comunicato ad nella stessa lettera di disdetta, il nuovo
[...] Controparte_1 fornitore né poteva attribuirsi rilevanza di riconoscimento del rapporto contrattuale alla richiesta di dilazione del pagamento del servizio, in quanto motivata dalla volontà di evitare l'interruzione della erogazione e, quindi, gravissimi danni gravi alla produzione;
2) l'erroneo rigetto della propria domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere il risarcimento del danno causatole da per averle, da un lato, impedito Controparte_1 di rivolgersi ad un nuovo fornitore e, dall'altro, per avere continuato ad erogarle energia elettrica ad un costo maggiore rispetto a quello offerto dal nuovo fornitore prescelto ed in regime di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 4°, della legge n. 125/2007, malgrado non ve ne fossero i presupposti, poiché l'appellante aveva disdetto il contratto, per come, del resto, ritenuto dal Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1721/2017, passata in giudicato, con cui era stata accolta l'opposizione di Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale, n. 84/2011, relativamente ai compensi per la somministrazione di energia elettrica nel 2008 da parte di
[...]
Quindi, ha concluso come trascritto in epigrafe. Controparte_5
Con ordinanza resa il 17.6.2019, la Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione dell'appello alla società appellata, non costituitasi in giudizio. Avendo, successivamente, il procuratore di parte appellante depositato documentazione volta a dimostrare l'avvenuto perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione in appello già in data 15.3.2019 ad la Corte, con ordinanza del 13.10.2020, ha Controparte_1
7 disposto, nuovamente, la rinnovazione della notifica dell'appello, rilevando che erano stati violati i termini di comparizione.
Quindi, effettuata la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione il 3.12.2020 ed acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, si è costituita nel giudizio di appello, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 24.4.2021,
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'appello e Controparte_1
l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 291, comma 3° e 307, comma 3°, c.p.c., per violazione del termine perentorio, concesso con ordinanza del 17.6.2019, per la rinnovazione della notifica dell'appello.
Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'appello, giacché: a) come rilevato dal
Tribunale, aveva comunicato all'odierna appellante, con nota del Controparte_1
13.8.2009, che l'energia elettrica le veniva fornita in regime di salvaguardia e che avrebbe continuato a fornirla secondo tale regime, mentre la società appellante non aveva mai contestato tale circostanza e, anzi, aveva chiesto una dilazione del pagamento dei
[... corrispettivi dovuti;
b) era soggetto autonomo e distinto rispetto Controparte_1
e, quindi, estraneo al rapporto contrattuale intercorso fra Controparte_6 [...]
e essendo, quindi del tutto irrilevante che la CP_6 Parte_3 società appellante avesse comunicato la disdetta dal contratto di somministrazione di energia elettrica con E-distribuzione s.p.a., essendo subentrata alla stessa quale mero gestore del regime di salvaguardia;
c) ad ogni modo, non risultava dagli atti se NE- distribuzione s.p.a. avesse o meno concesso la connessione a terze società, né se fosse stata la società a non perfezionare la richiesta di connessione;
d) la CP_3 domanda riconvenzionale era infondata, giacché l'esistenza ed efficacia di un contratto con la che avrebbe erogato energia elettrica a costi più bassi, non erano CP_3 state mai documentate e, anzi, l'appellante stessa aveva confermato che il contratto con la società suddetta non risultava essersi perfezionato e che aveva Controparte_1 somministrato l'energia richiesta nella piena consapevolezza della società appellante, che se ne era giovata;
e) ad ogni modo, si trattava di domanda inammissibile, perché
l'appellante aveva proposto una domanda che non era dipendente né dall'oggetto, né dal titolo della domanda principale e la cui inammissibilità era rilevabile d'ufficio.
L'appellata, quindi, ha concluso come trascritto in epigrafe.
La causa è stata aggiornata, più volte, per la precisazione delle conclusioni e, in particolare, la Corte di appello ha rigettato l'istanza della società appellante di
8 ammissione di una c.t.u. diretta a calcolare le differenze di costo dell'energia elettrica fornitale da rispetto a quella che le avrebbe fornito (oggi Controparte_1 CP_4
, nel periodo compreso tra i mesi di maggio e novembre del 2008 (v. CP_3
l'ordinanza del 26.4.2024).
A seguito della soppressione della III sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro, disposta con decreto della Presidente della Corte n. 57/2024, la causa è stata assegnata alla seconda sezione della Corte di Appello e la nuova udienza di precisazione delle conclusioni è stata fissata al 22.1.2025, anticipando quella fissata per il 12.5.2026.
Con ordinanza adottata all'esito della trattazione dell'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamata l'ordinanza con cui era stata rigettata l'istanza dell'appellante di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
Entrambe le parti, quindi, hanno depositato la comparsa conclusionale, mentre, nel successivo termine, ha depositato la memoria di replica soltanto la società appellante.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi di appello proposti da e, dall'altro, delle difese e delle eccezioni di Parte_3
appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto, le Controparte_1 valutazioni circa: a) l'eccezione di improcedibilità dell'appello e di conseguente estinzione del giudizio, avanzata dall'appellata, ai sensi degli artt. 291, comma 3° e 307, comma 3°, c.p.c.; b) l'istanza della società appellante di ammissione di una c.t.u. diretta a calcolare le differenze di costo dell'energia elettrica fornitale da Controparte_1 rispetto a quella che le avrebbe fornito (oggi , nel periodo CP_4 CP_3 compreso tra i mesi di maggio e novembre del 2008 (istanza che era stata rigettata con le ordinanze del 26.4.2024, confermata con l'ordinanza del 27.1.2025, ma che è stata riproposta dall'appellante nella comparsa conclusionale); c) in caso di rigetto della
9 predetta eccezione di improcedibilità, la fondatezza o meno del motivo di appello, con cui la società appellante ha lamentato che non aveva titolo per Controparte_1 erogarle energia elettrica in regime di salvaguardia e per ottenerne il pagamento;
d)
l'ammissibilità (contestata dall'appellata) e la fondatezza della domanda riconvenzionale, reiterata, nel presente giudizio di appello, dalla società appellante, con cui ha richiesto il risarcimento dei danni subiti per effetto del comportamento illegittimo posto in essere dalla società opposta, avendole, quest'ultima, impedito l'instaurazione del contratto di fornitura con il nuovo fornitore e avendole causato un danno patrimoniale pari alla differenza fra il maggior costo dell'energia che era stata costretta a pagare;
e) la regolamentazione delle spese di lite.
2. L'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalla Controparte_1
l'istanza di ammissione di c.t.u. avanzata dall'appellante
Come visto (v. il paragrafo sullo svolgimento del processo), ha Controparte_1 eccepito la improcedibilità dell'appello e la conseguente estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 291, comma 3° e 307, comma 3°, c.p.c., giacché, con ordinanza del 17.6.2019, la Corte di Appello, non essendosi costituita in giudizio la società appellata, aveva concesso all'appellante un termine perentorio per la rinnovazione della notifica dell'appello nei suoi confronti (termine fissato entro il 30.9.2019), che, tuttavia, non era stato rispettato, in quanto alle udienze del 28.1.2020 e del 10.3.2020, l'appellante non si era presentata e non aveva depositato prova della rinnovazione della notifica entro il termine assegnato, salvo, poi, presentarsi all'udienza del 13.10.2020, dichiarando di aver ricevuto un duplicato da da cui risultava che il procuratore Controparte_7 dell'appellata aveva ricevuto la notifica dell'appello, a mezzo del servizio postale, già il
15.3.2019, cosicché la Corte aveva disposto, erroneamente, una seconda rinnovazione della notifica dell'appello, giacché, invece, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, non avendo l'appellante rinnovato la notifica nel termine perentorio fissato nell'ordinanza del 17.6.2019.
L'eccezione è infondata.
Occorre, in breve, ricostruire l'iter procedimentale della vicenda.
Alla prima udienza dell'11.6.2019, il procuratore di parte appellante ha depositato la copia di una comunicazione di da cui risultava l'avvenuta consegna Controparte_7
10 al destinatario dell'atto di citazione in appello (il procuratore di Controparte_1 costituito in primo grado di giudizio) il 15.3.2019, ma, non costituendo la predetta documentazione prova sufficiente dell'avvenuto perfezionamento della notifica e non essendosi costituita in giudizio l'appellata, ha chiesto alla Corte un termine per la rinnovazione della notifica (v. verbale di udienza e relativa documentazione allegata).
Con ordinanza del 17.6.2019, sciogliendo la riserva presa all'udienza suddetta, la Corte ha assegnato all'appellante termine fino al 30.9.2019 per la rinnovazione della notifica dell'atto di appello (v. ordinanza in atti).
La successiva udienza del 28.1.2020 è stata rinviata a quella del 13.10.2020, per la mancata comparizione delle parti, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. (v. il verbale di udienza in atti).
Quindi, con le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 8.10.2020, in sostituzione dell'udienza del 13.10.2020 (ai sensi dell'art. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020), il procuratore dell'appellante: a) ha evidenziato che, nelle more del termine concesso dalla Corte per effettuare la rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei confronti di gli era stato trasmesso da Controparte_1 Controparte_7 il duplicato dell'originale dell'avviso di ricevimento relativo all'atto giudiziario spedito con raccomandata n. 787651539803, da cui risultava l'avvenuta consegna, in data
15.3.2019, della prima e originaria notifica all'odierna appellata, perfezionatasi con la consegna di copia dell'atto nei confronti dell'avv. Maurizio Arabia, procuratore domiciliatario di nel primo grado di giudizio (v. il file denominato Controparte_1
“avviso di ricevimento notifica atto di appello unitamente ad esito spedizione di avvenuta consegna.pdf.p7m”, depositato telematicamente dall'avv. Battaglia, in data 8.10.2020);
b) ha chiesto fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni.
La Corte, tuttavia, con ordinanza del 13.10.2020, adottata all'esito della trattazione scritta dell'udienza tenutasi in pari data – preso atto della notificazione perfezionatasi il
15.3.2019, ma rilevato che emergeva la violazione dei termini di comparizione e vista la mancata costituzione in giudizio di parte appellata – ha disposto, nuovamente, la rinnovazione della notifica dell'appello nei confronti di per l'udienza Controparte_1 del 23.3.2021, con l'osservanza dei termini di comparizione (v. ordinanza in atti).
Pertanto, con le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 9.3.2021, in sostituzione dell'udienza del 23.3.2021 (sempre ai sensi dell'art. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020), il procuratore dell'appellante ha depositato la prova di
11 avvenuto perfezionamento della nuova notifica, nell'osservanza del termine fissato dalla
Corte con l'ordinanza del 13.10.2020, presso il procuratore domiciliatario dell'odierna appellata (avv. Maurizio Arabia), eseguita a mezzo p.e.c. in data 3.12.2020 (v. ricevute di Cont accettazione e consegna, in formato . allegate dall'avv. Battaglia il 9.3.2021).
Quindi, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 24.4.2021, si è costituita nel presente giudizio di appello, eccependo la Controparte_1 violazione del termine concesso dalla Corte di Appello con l'ordinanza del 17.6.2019.
Ritiene la Corte che l'avvenuto deposito della prova del perfezionamento (il 15.3.2019) della prima notificazione dell'appello ed il perfezionamento della ulteriore notificazione eseguita dall'appellante in osservanza dell'ordinanza del 13.10.2020, seguita dalla regolare costituzione in giudizio della società appellata, escludano i presupposti della inammissibilità o della improcedibilità dell'appello.
La Corte di Cassazione, infatti, in relazione ad un caso analogo, ha affermato che: a) la sanzione di improcedibilità ex art. 371-bis c.p.c. non potesse trovare applicazione, quando il medesimo scopo per il quale era stato concesso il termine per rinnovare la notificazione ex art. 291 c.p.c. - cioè, instaurare regolarmente il contraddittorio - era già stato raggiunto con l'originaria notificazione, sebbene di tanto fosse data la prova soltanto dopo l'emanazione dell'ordine di rinnovazione;
né la mancata produzione iniziale della prova della notifica poteva condurre all'inammissibilità del ricorso dopo la concessione del menzionato termine ex art. 291 c.p.c.: b) nel contempo, era preclusa la declaratoria di improcedibilità per la tardività della prova dell'ottemperanza all'ordine di rinnovazione, giacché, diversamente opinando – e, cioè, non considerando l'originaria sussistenza del contraddittorio tra tutte le parti e soltanto il tardivo deposito – si sarebbe dovuto sostenere che il rinvio concesso per salvaguardare il principio costituzionale del contraddittorio avrebbe condotto, comunque, alla chiusura in rito del giudizio, soltanto perché la regolare convocazione delle parti ab initio era stata “scoperta” dopo un rinvio dato dal giudice stesso, ma si sarebbe trattato di un'evidente aporia logica e di un eccesso di formalismo, incompatibile con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
CEDU (Cass., sez. III, n. 34128/2024).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che l'ordine di rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (disposto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e, per il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che si verifichi la
12 situazione normativamente considerata, con la conseguenza che: a) l'atto che dispone la rinnovazione della notifica, quando una rituale notifica vi sia già stata, deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., perché non riconducibile al relativo modello processuale, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo, consistente nella valida instaurazione del contraddittorio, essendo tale scopo già stato raggiunto per la ritualità della notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione;
b) la nullità del suddetto atto si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l'interesse ad affermare che l'ordine di rinnovazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite, in chi, destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze della propria inottemperanza (cfr. Cass., sez. lavoro, n. 35471/2022; n. 22032/2010).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi regolare l'instaurazione del contraddittorio, avendo l'appellante fornito la prova, prima della definitiva verifica della regolarità del contraddittorio, del perfezionamento della originaria notificazione (il 15.3.2019), cosicché l'ordinanza della Corte di Appello del 17.6.2019 di rinnovazione della notificazione, fondata sul falso presupposto della mancanza di tale perfezionamento, deve ritenersi inefficace.
Né varrebbe rilevare, in senso contrario, che, comunque, l'originaria notificazione, per quanto perfezionatasi con la consegna di copia dell'atto al destinatario, non era regolare per insufficienza del termine di comparizione, poiché si tratta di presupposto del tutto diverso da quello valutato dalla Corte nell'ordinanza in questione (mancanza di prova del perfezionamento), cosicché valgono i principi sopra illustrati.
Deve essere rigettata, inoltre, l'istanza, avanzata dalla società appellante, di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio diretta a calcolare le differenze di costo dell'energia elettrica fornitale da rispetto a quella che le avrebbe erogato il Controparte_1 fornitore (oggi , a cui si era rivolta, relativamente ai mesi da CP_4 CP_3 maggio a novembre del 2008.
L'istanza, che era già stata rigettata con le ordinanze del 26.4.2024 e del 27.1.2025, da intendersi richiamate, è stata riproposta dall'appellante nella comparsa conclusionale e deve essere rigettata, in quanto l'accertamento richiesto è volto a quantificare un danno che, come ci si accinge a illustrare, non è risarcibile, non avendo l'appellante provato l'avvenuta stipulazione di un contratto con nei mesi da gennaio a novembre CP_4 del 2008 a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle offerte da
[...]
[...]
[...] né che esso sia stato impedito dalla condotta illecita o abusiva dell'odierna CP_9 appellata (v. infra).
3. Il merito. Le valutazioni della Corte
È possibile venire, a questo punto, all'esame dei motivi di appello, con la sola precisazione che è inammissibile l'eccezione, sollevata da di Controparte_1 inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di primo grado dall'odierna appellante, dato che, essendo stata rigetta dal Tribunale nel merito e, quindi, con implicita valutazione di ammissibilità, l'eccezione avrebbe dovuto essere sollevata con apposito motivo di appello incidentale (nel caso in esame manca una censura specifica censura alla sentenza del Tribunale e, ad ogni modo, l'appello incidentale sarebbe intempestivo).
Con un primo motivo (rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 4,
l. n° 125/2007”), la società appellante ha censurato l'errore, commesso dal Tribunale, nel riconoscere il diritto di ad ottenere il pagamento dei corrispettivi per Controparte_1
l'energia elettrica nel periodo successivo alla disdetta dal contratto per cui è causa, effettuata con lettera del 30.11.2007 e con efficacia dal 1°.1.2008, giacché, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal primo giudice, non sussistevano i presupposti per erogarle energia elettrica in esecuzione del regime di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 4°, della legge n. 125/2007, poiché aveva Parte_3 comunicato ad nella stessa lettera di disdetta, il nuovo fornitore né Controparte_1 avrebbe potuto attribuirsi rilevanza di riconoscimento del rapporto contrattuale alla richiesta della società appellante di dilazione del pagamento del corrispettivo per le forniture rese nel periodo in questione, in quanto motivata soltanto dalla volontà di evitare l'interruzione della erogazione e, quindi, gravissimi danni gravi alla produzione.
In particolare, quanto alla disciplina di cui all'art. 1, comma 4°, della legge n. 125/2007, sulla erogazione di energia elettrica in regime di salvaguardia, ha sostenuto l'appellante che essa presupponeva che il cliente non avesse scelto, dopo aver disdettato il precedente contratto, il nuovo fornitore oppure che ne fosse rimasto privo, mentre, al contrario, nella fattispecie per cui è causa, aveva alla Parte_3 Parte_4 [...]
nella stessa lettera di disdetta, il nuovo fornitore ( oggi CP_1 CP_4
. CP_3
14 Il motivo è infondato, poiché il diritto di al pagamento delle forniture Controparte_1 trova titolo nel regime di salvaguardia sopra indicato.
Deve premettersi che dalla documentazione prodotta atti emerge quanto segue: a) la società aveva stipulato con la NE Parte_5
IO s.p.a. (soggetto del tutto distinto da un “Contratto di Controparte_1 fornitura di energia elettrica per usi diversi dall'abitazione e dalla illuminazione pubblica – Fornitura in media tensione con misura di potenza prelevata opzione tariffaria M2”, con decorrenza dal 1°.3.2005, che si rinnovava tacitamente di anno in anno, se non disdettato con raccomandata almeno un mese prima di ogni scadenza, con ubicazione della fornitura a Girifalco (CZ), in Contrada Monte Covello, n. cliente 887-
660-310, n. presa 79752-000-10-020-1 (v. il contratto allegato alle pagg. 43 e ss. del file denominato “Digitalizzato PNRR fasc. di parte avv. Battaglia 496-2019”); b) con lettera raccomandata spedita in data 30.11.2007, Parte_5 ha inoltrato alla la disdetta dal contratto di fornitura in questione, da
[...] CP_1 valere a far data dal 1°.1.2008, tuttavia, contrariamente all'assunto dell'appellante, senza indicare un nuovo fornitore, ma soltanto l'intenzione, del tutto generica, di accedere al mercato libero (“per passaggio di fornitura al mercato libero”, giudicato v. pag. 49 della suddetta produzione documentale); c) a far data dal 1°.1.2008, quindi, la società odierna appellante, per come comunicato con la disdetta inviata a del 30.11.2007, era CP_1 priva di un contratto di fornitura di energia elettrica, poiché non risultava avere concluso un accordo con altro fornitore né l'indicazione di un nuovo specifico fornitore era stata comunicata né ad NE IO s.p.a. né all'odierna appellata.
Ne consegue che - essendo, per come non contestato, la società Controparte_1 incaricata, a seguito di apposita gara, di fornire energia elettrica in regime di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 4°, del decreto legge n. 73/2007, convertito nella legge n. 125/2007, ai clienti che avessero disdettato i precedenti contratti di somministrazione di energia elettrica, senza scegliere il nuovo fornitore (cfr., anche, la sentenza del Tribunale, rimasta sul punto del tutto incensurata) - ha erogato, correttamente, l'energia elettrica a essendovi, del resto, Parte_3 obbligata.
In effetti, l'art. 1, comma 2°, della citata legge, dispone che “A decorrere dal 1° luglio
2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite
15 dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al presente comma”; il comma 4°, invece, chiarisce che: “Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi
e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali
e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all'operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori”.
Tanto chiarito, deve ribadirsi che, nella disdetta del 30.11.2007, l'odierna appellante si era limitata ad affermare di voler risolvere il contratto “per passaggio di fornitura al mercato libero”, senza specificare di aver individuato un nuovo fornitore che le garantisse il servizio elettrico, essenziale al funzionamento dell'azienda, per i mesi da gennaio a dicembre dell'anno 2008, sicché doveva ritenersi operante, in suo favore, il regime di salvaguardia di cui alla disciplina sopra riportata.
Del resto, in atti vi è solo la fattura emessa, in favore dell'appellante, dalla società
[...]
peraltro, relativamente al mese di dicembre del 2008 (v. pagg. 80 e ss. del CP_10 file denominato “Digitalizzato PNRR fasc. di parte avv. Battaglia 496-2019”), ma non vi
è prova che l'appellante avesse stipulato un contratto di fornitura, con la predetta società, operante nel mercato libero, per i mesi da gennaio a novembre del 2008, né, tantomeno, sia che di tale contratto fosse stata informata sia che la sua Controparte_1 conclusione fosse stata impedita dall'odierna appellante.
Con un secondo motivo (rubricato: “Mancata e/o errata motivazione circa il rigetto della domanda ovvero eccezione riconvenzionale”), la società appellante ha censurato
16 l'errore commesso dal Tribunale nel rigettare la sua domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere il risarcimento del danno causatole da per averle, da un lato, Controparte_1 impedito di rivolgersi ad un nuovo fornitore e, dall'altro, per avere continuato ad erogarle energia elettrica, in regime di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 4°, della legge n.
125/2007, ad un costo maggiore rispetto a quello offerto dal nuovo fornitore prescelto, malgrado non ve ne fossero i presupposti, poiché l'appellante aveva disdettato il contratto, per come, del resto, ritenuto dal Tribunale di Catanzaro, con sentenza n.
1721/2017, passata in giudicato, con cui era stata accolta l'opposizione di
[...] avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale, n. Parte_3
84/2011, relativamente ai compensi per la somministrazione di energia elettrica nel 2008 da parte di Controparte_5
Anche tale motivo è infondato.
Valgono le valutazioni e le considerazioni sopra svolte, circa il fatto che: a) non è in contestazione che fosse la società incaricata, a seguito di apposita Controparte_1 gara, di fornire energia elettrica in regime di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 4°, del decreto legge n. 73/2007, convertito nella legge n. 125/2007, ai clienti che avessero disdetto i precedenti contratti di somministrazione di energia elettrica, senza scegliere il nuovo fornitore;
b) nella disdetta del 30.11.2007, non è stato indicato alcun nuovo fornitore di energia elettrica, ma solo la generica intenzione di accedere al mercato libero;
c) non vi è prova in atti di un contratto, a condizioni economiche più vantaggiose, che l'appellante avrebbe stipulato con la (oggi per il periodo CP_4 CP_3 compreso tra i mesi di gennaio e di novembre del 2008 (in cui la le ha Controparte_1 erogato energia elettrica in regime di salvaguardia), a condizioni economiche più vantaggiose;
d) nessuna prova è stata fornita circa il fatto che sarebbe stata proprio l'odierna appellata, con il proprio comportamento illecito, ad impedire alla società appellante di stipulare il contratto con e di accedere al mercato libero, a CP_4 condizioni economiche più vantaggiose, fin dal mese di gennaio 2008; e) al contrario, secondo quanto affermato dalla stessa nell'atto di Parte_3 opposizione a decreto ingiuntivo, la condotta illecita sarebbe addebitabile alla diversa società NE IO s.p.a. (originaria fornitrice) che avrebbe cambiato il codice
POD, impedendo, di fatto, la costituzione nel nuovo rapporto di fornitura con CP_4
[...]
17 Non è decisiva, in senso contrario, la pronuncia del Tribunale di Catanzaro n. 1721/2017, resa tra parti diverse ( e Parte_3 Controparte_5 soggetto distinto da e fondata, peraltro, sulla prova della avvenuta Controparte_1 scelta (prima dell'erogazione dell'energia elettrica da parte della società controparte) di un nuovo fornitore, non riscontrata, tuttavia, nel presente giudizio.
4. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza di
[...]
in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_1 [...]
e si liquidano in complessivi euro 8.469,00 (euro 2.058,00 per lo studio CP_1 della controversia;
euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 3.407,00 per la fase decisoria), tenuto conto dei parametri medi dello scaglione per le cause di valore da euro 26.001 ad euro 52.000 (secondo il valore dichiarato della controversia, pari ad euro 29.799,08), fatta eccezione per la fase istruttoria e di trattazione, consistita nella mera rivalutazione delle prove acquisite in primo grado, da liquidarsi secondo i parametri minimi, e considerata l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e l'effettiva attività difensiva espletata.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello (integrale rigetto per infondatezza), inoltre, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in Parte_1 persona del l.r.p.t., , avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Catanzaro n. 1454/2018 del 9.7.2018, pubblicata l'8.8.2018 e non notificata, così provvede:
18 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna in persona del Parte_1
l.r.p.t., al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di appello nei confronti di in persona del l.r.p.t., liquidate in complessivi euro 8.469,00, oltre Controparte_1
i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
19
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 496/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 496/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra:
(partita i.v.a.: Parte_1
), in persona del socio accomandatario, P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa, come da mandato posto a margine dell'atto di citazione
[...] in appello, dall'avv. Eugenio Battaglia, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito a Catanzaro, in vico I, piazza Roma, n. 7, con indirizzo di posta elettronica certificata: numero di fax: Email_1
0961.726461
Appellante
e
1 (codice fiscale: , società con socio unico, soggetta a Controparte_1 P.IVA_2 direzione e vigilanza da parte di in persona del suo procuratore, avv. Maria CP_1
Tacconelli, avente sede legale a Roma, in viale Regina Margherita, n. 125, rappresentata e difesa, come da procura posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Maurizio Arabia, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito a Catanzaro, in via A. Turco, n. 83, con indirizzo di posta elettronica certificata: e Email_2 numero di fax: 0961.702272
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante Parte_1 chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, respinta ogni avversaria
[...] istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: nel merito, 1) in riforma della sentenza
n° 1454/2018 del 9.7.2018 emessa dal giudice unico onorario del Tribunale di
Catanzaro dott. Rocco Sciarrone, revocare, annullare ovvero dichiarare nullo o inefficace, per i motivi di appello, il decreto ingiuntivo n. 773/2013 oggetto di opposizione con spiegata domanda riconvenzionale di restituzione somme;
2) gradatamente, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, e giusti motivi di appello, accertato e dichiarato che nessun contratto è stata posto in essere tra le parti
e Parte_3 CP_1
dichiarare che nessuna somma è debenda da parte attrice a parte convenuta a
[...] titolo di fornitura di energia elettrica nell'anno 2008 per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre, oggetto di unica fatturazione nel mese di dicembre 2008, con conseguente condanna di alla restituzione in Controparte_1 favore di della Parte_3 somma di euro 208.289,67 al netto di I.V.A., pagata da parte attrice per non subire
l'interruzione della produzione industriale, come da fatture e relativi bonifici versati in atti, ovvero quell'altra maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia e di equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza come per legge;
3) in via meramente subordinata alla domanda di cui al predetto punto 2), dichiarare, comunque,
2 illegittima la fatturazione operata da nell'anno 2008 al costo di euro Controparte_1
0,1180 Kwh anziché al costo di euro 0,1035 Kwh per come applicato da (oggi CP_2
con il passaggio di CP_3 Parte_3 al mercato libero a seguito di disdetta del 30.11.2007, nel
[...] periodo di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre dell'anno
2008, e conseguentemente condannare alla restituzione della somma Controparte_1 di euro 54.202,44 in favore di parte attrice pari alla differenza di costo dell'energia nel predetto periodo, ovvero di quell'altra maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia e di equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza come per legge;
4) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si insiste, ove ritenuta occorrente, nella già richiesta C.T.U. ai fini del calcolo delle differenze di costo dell'energia fornita da a Controparte_1 [...] rispetto a quella di Parte_3 fornitura da parte di (oggi sulla base delle fatture emesse da CP_2 CP_3 [...]
per come versate in atti, e relative al periodo maggio, giugno, luglio, CP_1 agosto, settembre, ottobre e novembre dell'anno 2008, a seguito della disdetta del contratto con NE IO S.p.A. per il passaggio al mercato libero avvenuta in data 30.11.2007”;
il procuratore dell'appellata chiede: “Il rigetto dell'atto di appello. Controparte_1
Con vittoria di spese”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione notificato il 2.12.2013 ad la società Controparte_1 [...]
(d'ora in poi, in breve, anche solo Parte_3 [...]
), ha proposto opposizione, con annessa domanda riconvenzionale, Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 773/2013, notificatole in data
22.10.2013, con cui le era stato ingiunto il pagamento, nei confronti della predetta società opposta, del credito di euro 29.799,08 (comprensivo di interessi di mora e spese del giudizio monitorio), concernente il corrispettivo di forniture di energia elettrica per
3 l'anno 2008, alcune delle quali erano rimaste in parte insolute (in particolare, era rimasta insoluta, per l'importo di euro 29.799,08, la fattura n. 1914505718 del 7.12.2018, dell'importo complessivo di euro 32.620,68).
L'opponente ha chiesto: a) la revoca, l'annullamento o la declaratoria di nullità o di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
b) in via subordinata, l'accertamento della insussistenza di un rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica che la vincolava ad nei periodi di fatturazione, afferenti ai mesi da maggio fino a Controparte_1 novembre dell'anno 2008; c) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, la condanna di a restituirle la somma di euro 25.030,44 (o la diversa Controparte_1 somma, maggiore o minore, che sarebbe risultata all'esito del giudizio), illegittimamente percepita dalla società opposta, oltre interessi;
d) l'accertamento della circostanza che non vantava più alcun credito nei propri riguardi. Controparte_1
In particolare, a fondamento dell'opposizione, la ha Parte_3 affermato che: 1) non era più vincolata da alcun rapporto contrattuale con CP_1
avendo disdetto il precedente contratto di somministrazione di energia elettrica con
[...] la suddetta società, a far data dal mese di gennaio 2008; 2) peraltro, con la società opposta era in corso un altro giudizio, per l'accertamento delle responsabilità di quest'ultima, per averle ceduto l'energia elettrica a una tariffa più elevata rispetto a quella offerta, sul mercato libero, da altro fornitore e per averle richiesto, altresì, il pagamento di somme non dovute;
3) una volta disdetto il contratto con CP_1
aveva stipulato un nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica con la
[...] società (oggi , ma NE IO s.p.a. non aveva CP_4 CP_3 concesso alla predetta la connessione alla rete elettrica, avendo modificato CP_4 il codice POD (“Point Of Delivery”, codice alfanumerico univoco che identifica il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata al cliente finale) e le aveva, così, impedito, di fatto, di poter accedere al mercato libero dell'energia elettrica a partire dal
1°.1.2008; 4) pertanto, la fattura su cui si fondava il decreto ingiuntivo opposto era da considerarsi illegittima e, pertanto, la richiesta di pagamento era indebita, giacché, nel periodo successivo al 1°.1.2008, l'attrice non era vincolata da alcun rapporto contrattuale con 5) peraltro, a fronte della pretesa di Controparte_1 Controparte_1 dell'integrale pagamento delle forniture di cui alle fatture relative ai mesi da maggio a novembre del 2008, per un importo complessivo di euro 257.868,94, la società attrice aveva pagato alla convenuta la somma complessiva di euro 232.030,44 e, pertanto, la
4 società opposta non poteva pretendere il pagamento dell'ulteriore somma (che, del resto, dal punto di vista contabile ammontava ad euro 25.030,44 e non già 29.799,08), giacché dal 1°.1.2008, non intercorreva alcun rapporto contrattuale fra le parti;
6) Parte_3
inoltre, aveva subito un danno dal comportamento illegittimo posto in
[...] essere dalla società opposta, avendo quest'ultima continuato ad erogarle l'energia elettrica ad un costo maggiore rispetto a quello offerto dal nuovo fornitore prescelto
( poi ed il danno era quantificabile nella somma complessiva CP_4 CP_3 di euro 54.202,44, con la conseguenza che dove va essere condannata Controparte_1
a restituirle la somma di euro 25.030,44, pari alla differenza fra l'importo del danno arrecatole, di euro 54.202,44, e la somma pretesa dalla società opposta, pari ad euro
29.799,08.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 1°.2.2016, si è costituita in giudizio eccependo: I) in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'avversa domanda riconvenzionale, in mancanza di connessione fra il credito ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto (per il mancato pagamento dei canoni di somministrazione di energia elettrica) e la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno spiegata dall'opponente; II) nel merito, l'infondatezza dell'avversa opposizione, perché - malgrado la società opponente avesse comunicato la disdetta dal contratto di somministrazione di energia elettrica, stipulato con NE
IO s.p.a., a far data dal mese di gennaio 2008 - la società opposta le aveva erogato l'energia elettrica, in regime di salvaguardia, nel periodo dal 1°.
5.2008 fino al
31.12.2008 (ossia finché la società opponente non aveva fruito del servizio elettrico offerto da altra società), atteso che era stata individuata, sul territorio Controparte_1 di riferimento, quale esercente incaricata di fornire l'energia elettrica in regime di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 4°, della legge n. 125/2007, per garantire la continuità della fornitura a clienti che non avevano effettuato la scelta di un fornitore nel mercato libero (come, del resto, era stato spiegato alla società opponente con la nota del
13.8.2019); III) l'infondatezza dell'opposizione, anche perché l'esistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto era dimostrata dalla stessa documentazione allegata dalla società opponente, da cui si evinceva che la stessa aveva effettuato pagamenti saltuari ed in acconto per i consumi fino al mese di novembre del 2008. Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita con i documenti depositati dalle parti.
5 All'udienza del 6.2.2018, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (v. verbale in atti).
2. La sentenza n. 1454/2018 del Tribunale di Catanzaro, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 1454/2018 del 9.7.2018, pubblicata l'8.8.2018, il Tribunale di
Catanzaro: 1) ha rigettato l'opposizione proposta dalla
[...]
e, per l'effetto, ha confermato il decreto Parte_3 ingiuntivo opposto;
2) ha rigettato, altresì, la domanda riconvenzionale spiegata dalla società opponente, diretta a chiedere la restituzione, da parte della società opposta (
[...]
, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 25.030,44; 3) ha CP_1 condannato al Parte_3 rimborso delle spese di lite nei confronti della Controparte_1
In sintesi, il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione, perché, pur avendo la società opponente dimostrato di aver disdettato, a far data dal 1°.1.2008, il precedente contratto di somministrazione di energia elettrica in relazione alla presa n.
79752000100201, sita a Girifalco (CZ), in contrada Monte Covello, tuttavia: a) nel periodo indicato nelle fatture per cui è causa, la società opposta aveva erogato alla società opponente energia elettrica in regime di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 4°, della legge 125/2007 e, pertanto, aveva diritto al pagamento del corrispettivo per l'energia erogata, avendo garantito all'opponente il servizio nella fase di cambio dal precedente al nuovo fornitore, in un periodo in cui si sarebbe venuta a trovare priva della somministrazione (peraltro, di tale circostanze l'opponente era stata informata dalla
[...] con la nota del 13.8.2009); b) inoltre, la società opponente non aveva CP_1 contestato il quantum delle avverse pretese, ma si era limitata a chiedere la dilazione del pagamento preteso dalla società opposta;
c) infine, doveva essere rigettata anche la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, tesa a ottenere il risarcimento del danno per avere la società opposta applicato delle tariffe maggiorate rispetto a quelle applicate da giacché l'opponente non aveva subito alcun danno, atteso che CP_4 era stata l'unica società ad averle erogato, nel periodo di riferimento, Controparte_1
6 energia elettrica, come l'attrice aveva confermato all'atto della richiesta del piano di rateizzazione dei pagamenti.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione portato alla notifica in data 28.2.2019, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , affidandosi a due motivi, con cui Parte_3 ha lamentato: 1) l'errore, commesso dal Tribunale, nel riconoscere il diritto di
[...]
a ottenere il pagamento dei corrispettivi per l'energia elettrica nel periodo CP_1 successivo alla disdetta dal contratto per cui è causa (con efficacia dal 1°.1.2008), giacché, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal giudice, non sussistevano i presupposti per erogarle energia elettrica in esecuzione del regime di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 4°, della legge n. 125/2007, poiché Parte_3
aveva comunicato ad nella stessa lettera di disdetta, il nuovo
[...] Controparte_1 fornitore né poteva attribuirsi rilevanza di riconoscimento del rapporto contrattuale alla richiesta di dilazione del pagamento del servizio, in quanto motivata dalla volontà di evitare l'interruzione della erogazione e, quindi, gravissimi danni gravi alla produzione;
2) l'erroneo rigetto della propria domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere il risarcimento del danno causatole da per averle, da un lato, impedito Controparte_1 di rivolgersi ad un nuovo fornitore e, dall'altro, per avere continuato ad erogarle energia elettrica ad un costo maggiore rispetto a quello offerto dal nuovo fornitore prescelto ed in regime di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 4°, della legge n. 125/2007, malgrado non ve ne fossero i presupposti, poiché l'appellante aveva disdetto il contratto, per come, del resto, ritenuto dal Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1721/2017, passata in giudicato, con cui era stata accolta l'opposizione di Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale, n. 84/2011, relativamente ai compensi per la somministrazione di energia elettrica nel 2008 da parte di
[...]
Quindi, ha concluso come trascritto in epigrafe. Controparte_5
Con ordinanza resa il 17.6.2019, la Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione dell'appello alla società appellata, non costituitasi in giudizio. Avendo, successivamente, il procuratore di parte appellante depositato documentazione volta a dimostrare l'avvenuto perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione in appello già in data 15.3.2019 ad la Corte, con ordinanza del 13.10.2020, ha Controparte_1
7 disposto, nuovamente, la rinnovazione della notifica dell'appello, rilevando che erano stati violati i termini di comparizione.
Quindi, effettuata la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione il 3.12.2020 ed acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, si è costituita nel giudizio di appello, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 24.4.2021,
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'appello e Controparte_1
l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 291, comma 3° e 307, comma 3°, c.p.c., per violazione del termine perentorio, concesso con ordinanza del 17.6.2019, per la rinnovazione della notifica dell'appello.
Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'appello, giacché: a) come rilevato dal
Tribunale, aveva comunicato all'odierna appellante, con nota del Controparte_1
13.8.2009, che l'energia elettrica le veniva fornita in regime di salvaguardia e che avrebbe continuato a fornirla secondo tale regime, mentre la società appellante non aveva mai contestato tale circostanza e, anzi, aveva chiesto una dilazione del pagamento dei
[... corrispettivi dovuti;
b) era soggetto autonomo e distinto rispetto Controparte_1
e, quindi, estraneo al rapporto contrattuale intercorso fra Controparte_6 [...]
e essendo, quindi del tutto irrilevante che la CP_6 Parte_3 società appellante avesse comunicato la disdetta dal contratto di somministrazione di energia elettrica con E-distribuzione s.p.a., essendo subentrata alla stessa quale mero gestore del regime di salvaguardia;
c) ad ogni modo, non risultava dagli atti se NE- distribuzione s.p.a. avesse o meno concesso la connessione a terze società, né se fosse stata la società a non perfezionare la richiesta di connessione;
d) la CP_3 domanda riconvenzionale era infondata, giacché l'esistenza ed efficacia di un contratto con la che avrebbe erogato energia elettrica a costi più bassi, non erano CP_3 state mai documentate e, anzi, l'appellante stessa aveva confermato che il contratto con la società suddetta non risultava essersi perfezionato e che aveva Controparte_1 somministrato l'energia richiesta nella piena consapevolezza della società appellante, che se ne era giovata;
e) ad ogni modo, si trattava di domanda inammissibile, perché
l'appellante aveva proposto una domanda che non era dipendente né dall'oggetto, né dal titolo della domanda principale e la cui inammissibilità era rilevabile d'ufficio.
L'appellata, quindi, ha concluso come trascritto in epigrafe.
La causa è stata aggiornata, più volte, per la precisazione delle conclusioni e, in particolare, la Corte di appello ha rigettato l'istanza della società appellante di
8 ammissione di una c.t.u. diretta a calcolare le differenze di costo dell'energia elettrica fornitale da rispetto a quella che le avrebbe fornito (oggi Controparte_1 CP_4
, nel periodo compreso tra i mesi di maggio e novembre del 2008 (v. CP_3
l'ordinanza del 26.4.2024).
A seguito della soppressione della III sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro, disposta con decreto della Presidente della Corte n. 57/2024, la causa è stata assegnata alla seconda sezione della Corte di Appello e la nuova udienza di precisazione delle conclusioni è stata fissata al 22.1.2025, anticipando quella fissata per il 12.5.2026.
Con ordinanza adottata all'esito della trattazione dell'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamata l'ordinanza con cui era stata rigettata l'istanza dell'appellante di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
Entrambe le parti, quindi, hanno depositato la comparsa conclusionale, mentre, nel successivo termine, ha depositato la memoria di replica soltanto la società appellante.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi di appello proposti da e, dall'altro, delle difese e delle eccezioni di Parte_3
appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto, le Controparte_1 valutazioni circa: a) l'eccezione di improcedibilità dell'appello e di conseguente estinzione del giudizio, avanzata dall'appellata, ai sensi degli artt. 291, comma 3° e 307, comma 3°, c.p.c.; b) l'istanza della società appellante di ammissione di una c.t.u. diretta a calcolare le differenze di costo dell'energia elettrica fornitale da Controparte_1 rispetto a quella che le avrebbe fornito (oggi , nel periodo CP_4 CP_3 compreso tra i mesi di maggio e novembre del 2008 (istanza che era stata rigettata con le ordinanze del 26.4.2024, confermata con l'ordinanza del 27.1.2025, ma che è stata riproposta dall'appellante nella comparsa conclusionale); c) in caso di rigetto della
9 predetta eccezione di improcedibilità, la fondatezza o meno del motivo di appello, con cui la società appellante ha lamentato che non aveva titolo per Controparte_1 erogarle energia elettrica in regime di salvaguardia e per ottenerne il pagamento;
d)
l'ammissibilità (contestata dall'appellata) e la fondatezza della domanda riconvenzionale, reiterata, nel presente giudizio di appello, dalla società appellante, con cui ha richiesto il risarcimento dei danni subiti per effetto del comportamento illegittimo posto in essere dalla società opposta, avendole, quest'ultima, impedito l'instaurazione del contratto di fornitura con il nuovo fornitore e avendole causato un danno patrimoniale pari alla differenza fra il maggior costo dell'energia che era stata costretta a pagare;
e) la regolamentazione delle spese di lite.
2. L'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalla Controparte_1
l'istanza di ammissione di c.t.u. avanzata dall'appellante
Come visto (v. il paragrafo sullo svolgimento del processo), ha Controparte_1 eccepito la improcedibilità dell'appello e la conseguente estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 291, comma 3° e 307, comma 3°, c.p.c., giacché, con ordinanza del 17.6.2019, la Corte di Appello, non essendosi costituita in giudizio la società appellata, aveva concesso all'appellante un termine perentorio per la rinnovazione della notifica dell'appello nei suoi confronti (termine fissato entro il 30.9.2019), che, tuttavia, non era stato rispettato, in quanto alle udienze del 28.1.2020 e del 10.3.2020, l'appellante non si era presentata e non aveva depositato prova della rinnovazione della notifica entro il termine assegnato, salvo, poi, presentarsi all'udienza del 13.10.2020, dichiarando di aver ricevuto un duplicato da da cui risultava che il procuratore Controparte_7 dell'appellata aveva ricevuto la notifica dell'appello, a mezzo del servizio postale, già il
15.3.2019, cosicché la Corte aveva disposto, erroneamente, una seconda rinnovazione della notifica dell'appello, giacché, invece, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, non avendo l'appellante rinnovato la notifica nel termine perentorio fissato nell'ordinanza del 17.6.2019.
L'eccezione è infondata.
Occorre, in breve, ricostruire l'iter procedimentale della vicenda.
Alla prima udienza dell'11.6.2019, il procuratore di parte appellante ha depositato la copia di una comunicazione di da cui risultava l'avvenuta consegna Controparte_7
10 al destinatario dell'atto di citazione in appello (il procuratore di Controparte_1 costituito in primo grado di giudizio) il 15.3.2019, ma, non costituendo la predetta documentazione prova sufficiente dell'avvenuto perfezionamento della notifica e non essendosi costituita in giudizio l'appellata, ha chiesto alla Corte un termine per la rinnovazione della notifica (v. verbale di udienza e relativa documentazione allegata).
Con ordinanza del 17.6.2019, sciogliendo la riserva presa all'udienza suddetta, la Corte ha assegnato all'appellante termine fino al 30.9.2019 per la rinnovazione della notifica dell'atto di appello (v. ordinanza in atti).
La successiva udienza del 28.1.2020 è stata rinviata a quella del 13.10.2020, per la mancata comparizione delle parti, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. (v. il verbale di udienza in atti).
Quindi, con le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 8.10.2020, in sostituzione dell'udienza del 13.10.2020 (ai sensi dell'art. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020), il procuratore dell'appellante: a) ha evidenziato che, nelle more del termine concesso dalla Corte per effettuare la rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei confronti di gli era stato trasmesso da Controparte_1 Controparte_7 il duplicato dell'originale dell'avviso di ricevimento relativo all'atto giudiziario spedito con raccomandata n. 787651539803, da cui risultava l'avvenuta consegna, in data
15.3.2019, della prima e originaria notifica all'odierna appellata, perfezionatasi con la consegna di copia dell'atto nei confronti dell'avv. Maurizio Arabia, procuratore domiciliatario di nel primo grado di giudizio (v. il file denominato Controparte_1
“avviso di ricevimento notifica atto di appello unitamente ad esito spedizione di avvenuta consegna.pdf.p7m”, depositato telematicamente dall'avv. Battaglia, in data 8.10.2020);
b) ha chiesto fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni.
La Corte, tuttavia, con ordinanza del 13.10.2020, adottata all'esito della trattazione scritta dell'udienza tenutasi in pari data – preso atto della notificazione perfezionatasi il
15.3.2019, ma rilevato che emergeva la violazione dei termini di comparizione e vista la mancata costituzione in giudizio di parte appellata – ha disposto, nuovamente, la rinnovazione della notifica dell'appello nei confronti di per l'udienza Controparte_1 del 23.3.2021, con l'osservanza dei termini di comparizione (v. ordinanza in atti).
Pertanto, con le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 9.3.2021, in sostituzione dell'udienza del 23.3.2021 (sempre ai sensi dell'art. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020), il procuratore dell'appellante ha depositato la prova di
11 avvenuto perfezionamento della nuova notifica, nell'osservanza del termine fissato dalla
Corte con l'ordinanza del 13.10.2020, presso il procuratore domiciliatario dell'odierna appellata (avv. Maurizio Arabia), eseguita a mezzo p.e.c. in data 3.12.2020 (v. ricevute di Cont accettazione e consegna, in formato . allegate dall'avv. Battaglia il 9.3.2021).
Quindi, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 24.4.2021, si è costituita nel presente giudizio di appello, eccependo la Controparte_1 violazione del termine concesso dalla Corte di Appello con l'ordinanza del 17.6.2019.
Ritiene la Corte che l'avvenuto deposito della prova del perfezionamento (il 15.3.2019) della prima notificazione dell'appello ed il perfezionamento della ulteriore notificazione eseguita dall'appellante in osservanza dell'ordinanza del 13.10.2020, seguita dalla regolare costituzione in giudizio della società appellata, escludano i presupposti della inammissibilità o della improcedibilità dell'appello.
La Corte di Cassazione, infatti, in relazione ad un caso analogo, ha affermato che: a) la sanzione di improcedibilità ex art. 371-bis c.p.c. non potesse trovare applicazione, quando il medesimo scopo per il quale era stato concesso il termine per rinnovare la notificazione ex art. 291 c.p.c. - cioè, instaurare regolarmente il contraddittorio - era già stato raggiunto con l'originaria notificazione, sebbene di tanto fosse data la prova soltanto dopo l'emanazione dell'ordine di rinnovazione;
né la mancata produzione iniziale della prova della notifica poteva condurre all'inammissibilità del ricorso dopo la concessione del menzionato termine ex art. 291 c.p.c.: b) nel contempo, era preclusa la declaratoria di improcedibilità per la tardività della prova dell'ottemperanza all'ordine di rinnovazione, giacché, diversamente opinando – e, cioè, non considerando l'originaria sussistenza del contraddittorio tra tutte le parti e soltanto il tardivo deposito – si sarebbe dovuto sostenere che il rinvio concesso per salvaguardare il principio costituzionale del contraddittorio avrebbe condotto, comunque, alla chiusura in rito del giudizio, soltanto perché la regolare convocazione delle parti ab initio era stata “scoperta” dopo un rinvio dato dal giudice stesso, ma si sarebbe trattato di un'evidente aporia logica e di un eccesso di formalismo, incompatibile con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
CEDU (Cass., sez. III, n. 34128/2024).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che l'ordine di rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (disposto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e, per il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che si verifichi la
12 situazione normativamente considerata, con la conseguenza che: a) l'atto che dispone la rinnovazione della notifica, quando una rituale notifica vi sia già stata, deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., perché non riconducibile al relativo modello processuale, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo, consistente nella valida instaurazione del contraddittorio, essendo tale scopo già stato raggiunto per la ritualità della notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione;
b) la nullità del suddetto atto si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l'interesse ad affermare che l'ordine di rinnovazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite, in chi, destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze della propria inottemperanza (cfr. Cass., sez. lavoro, n. 35471/2022; n. 22032/2010).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi regolare l'instaurazione del contraddittorio, avendo l'appellante fornito la prova, prima della definitiva verifica della regolarità del contraddittorio, del perfezionamento della originaria notificazione (il 15.3.2019), cosicché l'ordinanza della Corte di Appello del 17.6.2019 di rinnovazione della notificazione, fondata sul falso presupposto della mancanza di tale perfezionamento, deve ritenersi inefficace.
Né varrebbe rilevare, in senso contrario, che, comunque, l'originaria notificazione, per quanto perfezionatasi con la consegna di copia dell'atto al destinatario, non era regolare per insufficienza del termine di comparizione, poiché si tratta di presupposto del tutto diverso da quello valutato dalla Corte nell'ordinanza in questione (mancanza di prova del perfezionamento), cosicché valgono i principi sopra illustrati.
Deve essere rigettata, inoltre, l'istanza, avanzata dalla società appellante, di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio diretta a calcolare le differenze di costo dell'energia elettrica fornitale da rispetto a quella che le avrebbe erogato il Controparte_1 fornitore (oggi , a cui si era rivolta, relativamente ai mesi da CP_4 CP_3 maggio a novembre del 2008.
L'istanza, che era già stata rigettata con le ordinanze del 26.4.2024 e del 27.1.2025, da intendersi richiamate, è stata riproposta dall'appellante nella comparsa conclusionale e deve essere rigettata, in quanto l'accertamento richiesto è volto a quantificare un danno che, come ci si accinge a illustrare, non è risarcibile, non avendo l'appellante provato l'avvenuta stipulazione di un contratto con nei mesi da gennaio a novembre CP_4 del 2008 a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle offerte da
[...]
[...]
[...] né che esso sia stato impedito dalla condotta illecita o abusiva dell'odierna CP_9 appellata (v. infra).
3. Il merito. Le valutazioni della Corte
È possibile venire, a questo punto, all'esame dei motivi di appello, con la sola precisazione che è inammissibile l'eccezione, sollevata da di Controparte_1 inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di primo grado dall'odierna appellante, dato che, essendo stata rigetta dal Tribunale nel merito e, quindi, con implicita valutazione di ammissibilità, l'eccezione avrebbe dovuto essere sollevata con apposito motivo di appello incidentale (nel caso in esame manca una censura specifica censura alla sentenza del Tribunale e, ad ogni modo, l'appello incidentale sarebbe intempestivo).
Con un primo motivo (rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 4,
l. n° 125/2007”), la società appellante ha censurato l'errore, commesso dal Tribunale, nel riconoscere il diritto di ad ottenere il pagamento dei corrispettivi per Controparte_1
l'energia elettrica nel periodo successivo alla disdetta dal contratto per cui è causa, effettuata con lettera del 30.11.2007 e con efficacia dal 1°.1.2008, giacché, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal primo giudice, non sussistevano i presupposti per erogarle energia elettrica in esecuzione del regime di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 4°, della legge n. 125/2007, poiché aveva Parte_3 comunicato ad nella stessa lettera di disdetta, il nuovo fornitore né Controparte_1 avrebbe potuto attribuirsi rilevanza di riconoscimento del rapporto contrattuale alla richiesta della società appellante di dilazione del pagamento del corrispettivo per le forniture rese nel periodo in questione, in quanto motivata soltanto dalla volontà di evitare l'interruzione della erogazione e, quindi, gravissimi danni gravi alla produzione.
In particolare, quanto alla disciplina di cui all'art. 1, comma 4°, della legge n. 125/2007, sulla erogazione di energia elettrica in regime di salvaguardia, ha sostenuto l'appellante che essa presupponeva che il cliente non avesse scelto, dopo aver disdettato il precedente contratto, il nuovo fornitore oppure che ne fosse rimasto privo, mentre, al contrario, nella fattispecie per cui è causa, aveva alla Parte_3 Parte_4 [...]
nella stessa lettera di disdetta, il nuovo fornitore ( oggi CP_1 CP_4
. CP_3
14 Il motivo è infondato, poiché il diritto di al pagamento delle forniture Controparte_1 trova titolo nel regime di salvaguardia sopra indicato.
Deve premettersi che dalla documentazione prodotta atti emerge quanto segue: a) la società aveva stipulato con la NE Parte_5
IO s.p.a. (soggetto del tutto distinto da un “Contratto di Controparte_1 fornitura di energia elettrica per usi diversi dall'abitazione e dalla illuminazione pubblica – Fornitura in media tensione con misura di potenza prelevata opzione tariffaria M2”, con decorrenza dal 1°.3.2005, che si rinnovava tacitamente di anno in anno, se non disdettato con raccomandata almeno un mese prima di ogni scadenza, con ubicazione della fornitura a Girifalco (CZ), in Contrada Monte Covello, n. cliente 887-
660-310, n. presa 79752-000-10-020-1 (v. il contratto allegato alle pagg. 43 e ss. del file denominato “Digitalizzato PNRR fasc. di parte avv. Battaglia 496-2019”); b) con lettera raccomandata spedita in data 30.11.2007, Parte_5 ha inoltrato alla la disdetta dal contratto di fornitura in questione, da
[...] CP_1 valere a far data dal 1°.1.2008, tuttavia, contrariamente all'assunto dell'appellante, senza indicare un nuovo fornitore, ma soltanto l'intenzione, del tutto generica, di accedere al mercato libero (“per passaggio di fornitura al mercato libero”, giudicato v. pag. 49 della suddetta produzione documentale); c) a far data dal 1°.1.2008, quindi, la società odierna appellante, per come comunicato con la disdetta inviata a del 30.11.2007, era CP_1 priva di un contratto di fornitura di energia elettrica, poiché non risultava avere concluso un accordo con altro fornitore né l'indicazione di un nuovo specifico fornitore era stata comunicata né ad NE IO s.p.a. né all'odierna appellata.
Ne consegue che - essendo, per come non contestato, la società Controparte_1 incaricata, a seguito di apposita gara, di fornire energia elettrica in regime di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 4°, del decreto legge n. 73/2007, convertito nella legge n. 125/2007, ai clienti che avessero disdettato i precedenti contratti di somministrazione di energia elettrica, senza scegliere il nuovo fornitore (cfr., anche, la sentenza del Tribunale, rimasta sul punto del tutto incensurata) - ha erogato, correttamente, l'energia elettrica a essendovi, del resto, Parte_3 obbligata.
In effetti, l'art. 1, comma 2°, della citata legge, dispone che “A decorrere dal 1° luglio
2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite
15 dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al presente comma”; il comma 4°, invece, chiarisce che: “Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi
e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali
e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all'operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori”.
Tanto chiarito, deve ribadirsi che, nella disdetta del 30.11.2007, l'odierna appellante si era limitata ad affermare di voler risolvere il contratto “per passaggio di fornitura al mercato libero”, senza specificare di aver individuato un nuovo fornitore che le garantisse il servizio elettrico, essenziale al funzionamento dell'azienda, per i mesi da gennaio a dicembre dell'anno 2008, sicché doveva ritenersi operante, in suo favore, il regime di salvaguardia di cui alla disciplina sopra riportata.
Del resto, in atti vi è solo la fattura emessa, in favore dell'appellante, dalla società
[...]
peraltro, relativamente al mese di dicembre del 2008 (v. pagg. 80 e ss. del CP_10 file denominato “Digitalizzato PNRR fasc. di parte avv. Battaglia 496-2019”), ma non vi
è prova che l'appellante avesse stipulato un contratto di fornitura, con la predetta società, operante nel mercato libero, per i mesi da gennaio a novembre del 2008, né, tantomeno, sia che di tale contratto fosse stata informata sia che la sua Controparte_1 conclusione fosse stata impedita dall'odierna appellante.
Con un secondo motivo (rubricato: “Mancata e/o errata motivazione circa il rigetto della domanda ovvero eccezione riconvenzionale”), la società appellante ha censurato
16 l'errore commesso dal Tribunale nel rigettare la sua domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere il risarcimento del danno causatole da per averle, da un lato, Controparte_1 impedito di rivolgersi ad un nuovo fornitore e, dall'altro, per avere continuato ad erogarle energia elettrica, in regime di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 4°, della legge n.
125/2007, ad un costo maggiore rispetto a quello offerto dal nuovo fornitore prescelto, malgrado non ve ne fossero i presupposti, poiché l'appellante aveva disdettato il contratto, per come, del resto, ritenuto dal Tribunale di Catanzaro, con sentenza n.
1721/2017, passata in giudicato, con cui era stata accolta l'opposizione di
[...] avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale, n. Parte_3
84/2011, relativamente ai compensi per la somministrazione di energia elettrica nel 2008 da parte di Controparte_5
Anche tale motivo è infondato.
Valgono le valutazioni e le considerazioni sopra svolte, circa il fatto che: a) non è in contestazione che fosse la società incaricata, a seguito di apposita Controparte_1 gara, di fornire energia elettrica in regime di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 4°, del decreto legge n. 73/2007, convertito nella legge n. 125/2007, ai clienti che avessero disdetto i precedenti contratti di somministrazione di energia elettrica, senza scegliere il nuovo fornitore;
b) nella disdetta del 30.11.2007, non è stato indicato alcun nuovo fornitore di energia elettrica, ma solo la generica intenzione di accedere al mercato libero;
c) non vi è prova in atti di un contratto, a condizioni economiche più vantaggiose, che l'appellante avrebbe stipulato con la (oggi per il periodo CP_4 CP_3 compreso tra i mesi di gennaio e di novembre del 2008 (in cui la le ha Controparte_1 erogato energia elettrica in regime di salvaguardia), a condizioni economiche più vantaggiose;
d) nessuna prova è stata fornita circa il fatto che sarebbe stata proprio l'odierna appellata, con il proprio comportamento illecito, ad impedire alla società appellante di stipulare il contratto con e di accedere al mercato libero, a CP_4 condizioni economiche più vantaggiose, fin dal mese di gennaio 2008; e) al contrario, secondo quanto affermato dalla stessa nell'atto di Parte_3 opposizione a decreto ingiuntivo, la condotta illecita sarebbe addebitabile alla diversa società NE IO s.p.a. (originaria fornitrice) che avrebbe cambiato il codice
POD, impedendo, di fatto, la costituzione nel nuovo rapporto di fornitura con CP_4
[...]
17 Non è decisiva, in senso contrario, la pronuncia del Tribunale di Catanzaro n. 1721/2017, resa tra parti diverse ( e Parte_3 Controparte_5 soggetto distinto da e fondata, peraltro, sulla prova della avvenuta Controparte_1 scelta (prima dell'erogazione dell'energia elettrica da parte della società controparte) di un nuovo fornitore, non riscontrata, tuttavia, nel presente giudizio.
4. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza di
[...]
in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_1 [...]
e si liquidano in complessivi euro 8.469,00 (euro 2.058,00 per lo studio CP_1 della controversia;
euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 3.407,00 per la fase decisoria), tenuto conto dei parametri medi dello scaglione per le cause di valore da euro 26.001 ad euro 52.000 (secondo il valore dichiarato della controversia, pari ad euro 29.799,08), fatta eccezione per la fase istruttoria e di trattazione, consistita nella mera rivalutazione delle prove acquisite in primo grado, da liquidarsi secondo i parametri minimi, e considerata l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e l'effettiva attività difensiva espletata.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello (integrale rigetto per infondatezza), inoltre, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in Parte_1 persona del l.r.p.t., , avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Catanzaro n. 1454/2018 del 9.7.2018, pubblicata l'8.8.2018 e non notificata, così provvede:
18 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna in persona del Parte_1
l.r.p.t., al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di appello nei confronti di in persona del l.r.p.t., liquidate in complessivi euro 8.469,00, oltre Controparte_1
i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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