Articolo 4 della Legge 3 ottobre 2016, n. 188
Articolo 3
Versione
19 ottobre 2016
Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 19 ottobre 2016