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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/11/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 439/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice
AT LA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 439/2024 R.G., promossa da
• (C.F. , residente in [...] C.F._1 papaveri 3/14;
• (C.F. residente in [...]; CP_1 C.F._2
entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Giulio Sampietro sito in Trieste viale Venti Settembre n. 30 (PEC: , Email_1 che le rappresenta e difende per procura allegata al ricorso depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato;
RICORRENTI contro
• (P.IVA ) in Controparte_2 P.IVA_1
personale del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Matilde Presel sito in Trieste via Fabio Severo n. 38, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato;
INTERVENIENTE, RESISTENTE oggetto: contratto di appalto conclusioni delle parti: all'udienza del 29.10.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vicenda processuale
e hanno proposto ricorso avverso l'impresa individuale Parte_1 CP_1 al fine di ottenere la risoluzione del contratto di Controparte_3 appalto o in subordine la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno patito.
A fondamento della propria pretesa hanno sostenuto, mediante allegazioni, di aver concluso con la ditta individuale un contratto di appalto per la fornitura e posa in opera di infissi in PVC ma che il lavoro era stato compiuto sia in difformità al capitolato sia in spregio alle regole dell'arte.
Le ricorrenti deducevano altresì di aver versato, tramite due bonifici bancari, la somma di euro 11.504,72 a saldo del dovuto.
Si costituiva nel presente giudizio la in persona del Controparte_2
l.r.p.t., quale successore della omonima ditta individuale, eccependo la decadenza di cui agli art. 1667 c.c., respingendo gli addebiti nel merito ed anzi proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo e delle variazioni richieste dalle committenti in corso di progetto.
All'udienza del 17.10.2024 il Giudice invitava le parti ad avanzare una proposta conciliativa che veniva poi formalizzata dal Tribunale stesso in euro 10.000,00 trovando il consenso esclusivamente del resistente.
Con ordinanza dell'11.6.2025 il Giudice rigettava le istanze istruttorie ritenendo la causa matura per la decisione.
pag. 2/15 Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente
Giudice che avanzava nuova proposta conciliativa senza trovare, tuttavia, adesione di alcuna parte.
All'udienza del 29.10.2025 il processo era trattenuto in decisione.
Diritto
In via preliminare è opportuno trattare la questione attinente alla vocatio in ius della ed alla legittimazione passiva della Controparte_3 [...] unipersonale (P.IVA ). Controparte_2 P.IVA_1
Il tema, infatti, si pone essenzialmente perché parte ricorrente ha coinvolto nel giudizio l'appaltatore (P.IVA ) ma a Controparte_3 P.IVA_2 costituirsi è stato il diverso soggetto giuridico Controparte_2 unipersonale.
Ebbene non può tacersi che le stesse parti hanno assunto al riguardo posizioni ondivaghe: le ricorrenti nella memoria del 4.11.2024 hanno insistito per dichiarare la contumacia della salvo poi, con memoria del Controparte_3
21.11.2024, depositare la visura camerale della citata ditta individuale per evidenziarne la cessazione e cancellazione dal registro delle imprese insistendo affinché la pronuncia giurisdizionale esplicasse effetti nei confronti di CP_3 persona fisica.
Di contro, la nella comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta, ha solo genericamente sostenuto di proseguire l'attività della ditta individuale nella forma societaria senza però allegare la visura camerale di quest'ultima.
E' dunque necessario ordinare le argomentazioni e correttamente inquadrare le rispettive posizioni processuali.
pag. 3/15 Come documentato dall'allegato n. 1 del fascicolo di parte resistente, in data
17.5.2022 è stata costituita la menzionata società a responsabilità limitata unipersonale con amministratore unico nato a [...] il [...]. CP_3
All'art. 5 dell'atto notarile di costituzione è indicato espressamente che
“intendendo proseguire la propria attività in forma societaria effettua il conferimento della piena proprietà della ditta individuale di sua titolarità Controparte_3
CORRENTE IN Triste Strada per Longera numero 199, Iscritta al Registro delle Imprese
Venezia Giulia numero d'iscrizione, codice fiscale , Partita I.V.A. CodiceFiscale_3
numero R.E.A. TS-200286 (…) il compartente dà atto che il P.IVA_2 CP_3 presente conferimento è funzionale alla prosecuzione della propria attività. Esercitata fino ad oggi quale impresa individuale, in forma societaria, con continuità dei requisiti tecnici ed economici e
l'identità del legale rappresentante e direzione tecnica nella persona di esso . (cfr. CP_3 pagina 2 all. 1 fascicolo di parte resistente).
La ditta individuale Ecouhouse di IC IN, come da visura agli atti, risultava aver cessato l'attività il 16.5.2022 (in pratica contestualmente alla costituzione della società a responsabilità limitata) e poi cancellata dal registro delle imprese il successivo 31.10.2022.
In primo luogo rileva il tribunale che il mutamento, pur in continuità, di un'impresa individuale in una società a responsabilità limitata non è riconducibile all'istituto della trasformazione societaria, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all'ambito delle società.
La vicenda va invece più correttamente inquadrata nel trasferimento a titolo particolare, nel caso di specie nella forma del conferimento, dell'impresa individuale all'impresa di capitali per atto tra vivi o, ancor più precisamente, della cessione dell'azienda nelle forme del conferimento societario (Cass., 13 settembre 2016, n.
17959; Cass., 2 luglio 2013, n. 16556).
Ne consegue che nonostante nell'atto costitutivo della la Controparte_2 ditta individuale conferita fosse indicata come “universitas juris”, non può affermarsi che per effetto di detto conferimento alla società di capitali quest'ultima si pag. 4/15 sostituisca «ipso iure» al conferente nel rapporto controverso dovendo trovare applicazione il consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti e del relativo provvedimento giudiziale, la estromissione del dante causa” (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 24901 del 2023).
In secondo luogo va ricordato che “la disciplina di cui all'art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4), secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell'ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale, sicché l'inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale” (Cass. Civ. ordinanza n. 28658/2020).
Considerato, dunque, che ha proseguito l'attività imprenditoriale CP_3
(seppur sotto altra forma) egli mantiene la capacità processuale in ordine ai rapporti giuridici all'epoca facenti capo alla sua ditta individuale.
Venendo alle declinazioni processuali delle sopra esposte argomentazioni va evidenziato come nel caso in esame, il conferimento della ditta individuale sia avvenuto contestualmente alla costituzione della società a responsabilità limitata ed ha data certa ovvero quella risultante dall'atto notarile 17.5.2022.
Sia l'atto di disposizione particolare inter vivos che la cancellazione della ditta individuale di si sono verificati prima della pendenza della CP_2 CP_3 lite.
Ne consegue che parte ricorrente, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, avrebbe dovuto rivolgere la propria domanda non già nei confronti di un soggetto estinto bensì verso la persona fisica che tuttavia non CP_3 risulta mai essere stata chiamata formalmente nel presente giudizio.
pag. 5/15 Per detti motivi non può essere dichiarata la contumacia della Controparte_3 perché figura estinta né quella di persona fisica perché il
[...] CP_3 contraddittorio non è stato mai integrato nei suoi confronti.
La assume invece la qualifica di interveniente ex Controparte_2 art. 111 comma 3 c.p.c. visto che “il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione;
pertanto il suo intervento è regolato dall'art. 111 c.p.c. […] (Cass. Civ. Sez. 3 -
, Sentenza n. 18767 del 28/07/2017 (Rv. 645486 - 01).
Tanto premesso la domanda del ricorrente è fondata e va accolta nella misura di seguito indicata.
Gli artt. 1667 ss c.c. dettano un particolare regime di responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera tendenzialmente improntata in senso favorevole alla manutenzione del contratto relegando ai casi di maggiore gravità lo scioglimento degli effetti negoziali.
Infatti, nell'ipotesi in cui i vizi dell'opera siano eliminabili, l'art. 1668 c.c. consente al committente di esercitare, a sua scelta, uno dei rimedi previsti dal primo comma della norma ovvero l'eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Diverso il discorso per il caso della presenza di vizi che incidano sulla stessa funzionalità dell'opera purché siano tali da renderla “inadatta alla destinazione” cui è preposta.
Per essi soltanto l'art. 1668 comma 2 c.c. consente la proposizione di un'azione caducatoria del contratto di appalto.
Tale ultima norma, dunque, si pone in rapporto di specialità rispetto alla generale disciplina dell'azione di risoluzione contrattuale per inadempimento di cui agli artt. 1453 ss c.c. (che rimane azionabile in tutti i casi di opera non realizzata, non ultimata o non consegnata) e consente al committente di sciogliere il vincolo pag. 6/15 contrattuale nella diversa e residua ipotesi in cui l'appaltatore abbia in effetti portato a termine l'opera commissionata ma la stessa si presenti macroscopicamente viziata.
E' ancora il caso di evidenziare come l'azione di risoluzione di cui all'art. 1668 comma 2 c.c. presenta un campo applicativo ridotto a quei soli casi in cui il vizio dell'opera sia di tale gravità da incidere significativamente sul suo profilo funzionale senza quindi che la situazione possa essere riequilibrata con i rimedi manutentivi già supra evocati.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ha precisato che “la risoluzione del contratto d'appalto può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione e che la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è, pertanto, ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, laddove, al contrario, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili (...)il committente può solo ottenere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dall'art. 1668., comma 1, c.c. e cioè che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore ovvero che il prezzo sia proporzionalmente ridotto” (Cass.
n. 5250/2004; Cass. n. 9295/2006; Cass. n. 26965/2011; Cass. n. 4366/2015; Cass.
n. 18578/2018).
Così giuridicamente inquadrata la questione ritiene il Tribunale che il procedimento può quindi essere definito sulla base del compendio probatorio in atti e che l'opera fornita dalla sia gravemente viziata e che la sostanziale Controparte_3 impossibilità di provvedere ad un suo recupero, se non tramite la sostituzione degli infissi, imponga di ritenere fondata la domanda di risoluzione contrattuale.
In primo luogo va respinta l'eccezione di parte resistente in ordine alla decadenza di cui all'art. 1667 c.c. con cui il legislatore il quale ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione.
pag. 7/15 Infatti, salvo diverso accordo tra le parti la denuncia dei vizi è atto a forma libera e dalla documentazione allegata al ricorso, segnatamente dalla messaggistica intercorsa con il è evidente come le committenti avessero tempestivamente segnalato i CP_3 vizi dell'opera non omettendo neppure di avvisare l'appaltatore in ordine alle infiltrazioni d'acqua occorse all'immobile (cfr. all. 2 fascicolo parte ricorrente).
In realtà il significato inequivoco di dette conversazioni porterebbe ad escludere che le ricorrenti abbiano mai accettato l'opera previo collaudo di talché opererebbe anche il principio per cui “il committente che non abbia accettato l'opera medesima non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore”
(Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 18409 del 2025).
Tanto chiarito, le parti ricorrenti hanno dimostrato:
- di aver stipulato con la un contratto di Controparte_3 appalto per la fornitura e posa in opera di n. 10 infissi in PVC SCHUCO oltre a n. 6 veneziane e n. 3 zanzariere (di cui due in omaggio) presso l'immobile sinto in Trieste via Cividale n. 25 immobiliari p.c.n. 100/18 sub 1 al seminterrato e sub 2 al 1° piano, circostanza peraltro non contestata;
- di aver versato all'appaltatore la somma di euro 11.504,72 come da bonifici del 26.8.2020 e del 19.10.2022 rispettivamente di euro 5752,36 e 5752,36 per le fatture 34/2020 e 45/2020;
- che la fornitura e la posa in opera delle finestre era effettivamente realizzata dalla anch'essa circostanza non contestata;
Controparte_3
- che emergevano evidenti problematiche afferenti ai predetti infissi tra cui: infiltrazioni di acqua e condensa, difformità di alcuni serramenti rispetto al progetto originale, criticità rispetto alle necessarie autorizzazioni paesaggistiche, difetto nella sigillatura delle vetrate e del telaio, dimensioni errate degli infissi ecc.), ragioni per cui venivano avanzate doglianze dapprima a mezzo messaggistica
Whatsapp già nel novembre e dicembre 2020 e poi formalmente mediante lettera di invito alla negoziazione assistita (all. 4 fascicolo di parte ricorrente).
pag. 8/15 Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e adivano l'intestato Tribunale e veniva Pt_1 CP_1 svolto un accertamento tecnico preventivo che si concludeva con il deposito della consulenza da parte CTU il quale concludeva: “Il quadro riscontrato Persona_1 dallo scrivente in sede di sopralluogo delinea l'intervento di sostituzione di parte dei serramenti dell'alloggio delle Ricorrenti eseguito secondo standard qualitativi estremamente bassi (quasi tutti al di sotto della “regola d'arte”) e verosimilmente svolto “di fretta” da personale non specializzato e senza l'utilizzo di alcune componenti fondamentali quali, solo a citare il caso della bussola, gli specifici “profili d'angolo” ed in generale in assenza della benché minima cura dei particolari e dei dettagli (…) Il quadro tratteggiato rende la quasi totalità degli elementi forniti dalla Resistente non accettabili (eccezion fatta per la piccola finestrella adiacente alla veranda), e comunque non conformi alla “regola d'arte”, nella maggior parte dei casi non apparendo possibile eliminare i vizi riscontrati mediante interventi di manutenzione/aggiustamento”.
Ritiene il Tribunale che le conclusioni dell'ausiliario possano essere integralmente recepite atteso che appaiono logicamente argomentate, basate su analitici riscontri, verificabili anche mediante semplice riscontro documentale nell'elaborato grafico e nel raffronto con il preventivo dell'appaltatore.
Alla luce dell'accertamento è emerso:
- che la “bussola” a protezione della porta d'ingresso presentava una difformità rispetto allo schema grafico ed alle misurazioni indicate nel preventivo, le misure del manufatto divergevano con quelle prestabilite, erano utilizzati spessori dei profili differenti o diversi rispetto a quelli utilizzati per l'analoga struttura a “bussola” del piano sottostante, sotto l'aspetto tecnico ed esecutivo era evidenziata l'assoluta approssimazione della posa in opera connotata da montaggio privo di precisione e contrario alle regole dell'arte (presenza di fessurazione del tratto finale del profilo di appoggio a terra della parete frontale della bussola sommariamente sistemata con del silicone, mancanza di raccordo e collegamento tra la guarnizione verticale “di battuta” della porta della bussola e il tratto di guarnizione orizzontale, gli spigoli verticali formati dall'accostamento delle pareti della bussola si presentavano “aperti”
e non completamente accostati, gli stessi venivano chiusi da larghi profili a “L” per pag. 9/15 evitare l'ingresso di agenti esterni (vento e pioggia) soluzione che si poneva completamente al di fuori della “regola d'arte”, venivano realizzati fori per il passaggio della linea elettrica per l'alimentazione di una lampada esterna e per il deflusso dell'acqua di condensa fatti a mano);
- l'infisso del seminterrato al primo piano non veniva ricompreso nell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, lo stesso era realizzato in alluminio anziché in PVC, risultava mancante di alcune viti di fissaggio, la guarnizione era apposta in modo non corretto perché debordante, la maniglia risultava montata eccessivamente a sfioro rispetto alla battuta dell'anta sinistra;
- la veranda in PVC presso il seminterrato risultava sporgente rispetto alla muratura superiore, tanto da fuoriuscirne in corrispondenza dello spigolo ed obbligare alla messa in opera di un complicato – ed antiestetico – sistema di converse e coperture, anche la porta della veranda presentava una larghezza di 70 cm anziché 90 cm e presentava segni di condensa all'interno;
- accanto alla porta della veranda era applicato un pannello pieno anziché una sezione vetrata come previsto nel preventivo;
- la porta d'ingresso in alluminio alla veranda presente al piano seminterrato si presentava realizzata in maniera sommaria, con il taglio dell'alluminio eseguito a mano perfettamente visibile sia al piede del montante sinistro della porta che di quello destro, parimenti difettosa era la chiusura che lasciava le zone di fondo
“aperte” e quindi sede di accumulo di polvere/detriti/sporcizia;
- la finestra in PVC di nuova installazione al piano seminterrato presenta dimensioni
(1360x1270 mm.) inferiori rispetto a quelle del foro di inserimento tanto che lo spazio residuo era riempito con sovrabbondante schiuma né la posa in opera presenta alcuna rifinitura (profili, scatolati di mascheramento della cassa in legno, ecc.);
- La portafinestra laterale del piano cantina seminterrato dotata di zanzariera “a scorrimento orizzontale” presenta criticità nella chiusura essendo stato giunto un tratto del binario di scorrimento.
pag. 10/15 In sostanza l'unico elemento che non presenta osservazioni critiche rimane la finestra “lato veranda”, di dimensioni 570x570 mm.
In conclusione, parte attrice ha assolto agli oneri probatori alla stessa spettanti, avendo provato il titolo e l'esistenza del vizio in continuità con i principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Va anche evidenziato che i vizi dell'opera sono tali da impedire la loro rimozione se non per mezzo della sostituzione completa degli infissi atteso che per la quasi totalità degli stessi si manifestano criticità di struttura o perchè errate le misure o per diversità del materiale rispetto a quanto pattuito (alluminio anziché
PVC) o per errata posa in opera del serramento.
Inoltre tutte le finestre appaiono malamente o per nulla rifinite con ripercussioni non solamente sull'estetica del prodotto ma anche sulla sua funzionalità atteso che taluni infissi lasciano passare aria ed acqua con conseguente infiltrazione anche della zona muraria circostante.
Tali argomentazioni sono suffragate dalle considerazioni tecniche per cui
“nella maggior parte dei casi non appare possibile eliminare i vizi riscontrati mediante interventi di manutenzione/aggiustamento” (cfr. pag. 15 CTU) impedendosi così ogni tipo di rimedio manutentivo e dovendosi quindi ritenere sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto.
Basti precisare, ad esempio che la bussola di ingresso, quand'anche possibile, andrebbe dotata di profili angolari costringendo tuttavia gli operai a disancorare tutta la struttura dal muro, la veranda del piano cantina non potrebbe in alcun modo essere modificata per seguire correttamente il “tratto verticale leggermente curvilineo ove dovrebbe venire inserita”, la portafinestra a protezione del serramento in legno del soggiorno andrebbe sostituita perché realizzata in alluminio anziché in PVC
(circostanza che pregiudica anche la possibilità di ottenimento della compatibilità paesaggistica stante proprio la disomogeneità dei materiali impiegati).
Allo scioglimento degli effetti negoziali segue l'obbligo restitutorio del corrispettivo percepito.
pag. 11/15 Quanto all'oggetto della domanda riconvenzionale non possono non essere evidenziate alcune incongruità negli scritti difensivi di parte ricorrente che sostiene come il corrispettivo finale dell'appalto andasse individuato in euro 11.504,72
(importo fatturato e bonificato vedi supra) per poi però affermare di aver versato anche una cospicua somma contante “in nero” indirettamente suffragando la tesi di parte resistente per cui il prezzo totale dell'appalto era quello indicato nel preventivo di euro 13.700,00 oltre IVA.
Ad ogni buon conto la domanda avanzata dalla Controparte_2 unipersonale di saldo della fattura deve essere respinta perché sostanzialmente assorbita nella declaratoria di risoluzione contrattuale.
Venendo al risarcimento del danno le resistenti hanno chiesto che sia liquidato equitativamente.
Al riguardo va evidenziato che in tema risarcitorio, con riguardo all'onere della prova, vige il principio secondo il quale anche per la liquidazione secondo equità, la parte interessata deve aver compiutamente dimostrato, oltre che l'an anche di avere subito un effettivo danno.
Nel caso di specie voci di danno patrimoniale, che verosimilmente potranno essere sostenute dalle ricorrente attengono allo smontaggio e smantellamento degli infissi irrecuperabili, esborso che tuttavia non risulta che la parte abbia ad oggi subito e quindi si pone come danno futuro oltre che ipotetico perciò non liquidabile.
Il richiamo all'equità sembrerebbe piuttosto evocare il risarcimento di danni non patrimoniali derivanti dall'inadempimento contrattuale, nel caso di specie, il disagio subito dalle ricorrenti per essere incorse in una simile vicenda;
eppure non sembra che il fatto si sia tradotto in una lesione concreta ai diritti inviolabili della persona con conseguente impossibilità di accogliere una richiesta generica.
Neppure può essere risarcito l'importo documentato di euro 712,75 per la
“redazione del progetto e domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata per la sostituzione di serramenti presso l'immobile di Via del Cividale 25 a Trieste” (cfr. doc. 20 fascicolo di parte ricorrente) atteso che l'esborso non ha alcun collegamento causale con pag. 12/15 l'inadempimento dell'appalto riguardando invece la regolarità amministrativa dei lavori.
Va invece riconosciuto il risarcimento del danno perché debitamente provato corrispondente all'esborso di euro 300,00 per la riparazione della porzione muraria interessata dall'infiltrazione di acqua derivante dall'infisso (cfr. all. 5) documentati dalla relazione del Geom. e comunque immediatamente apprezzabili anche dal Pt_2 fascicolo fotografico acquisito agli atti.
Deve essere qualificato danno emergente e quindi riconosciuto il risarcimento ex art. 1223 c.c. in favore delle ricorrenti anche la spesa stragiudiziale per la negoziazione assistita pari ad euro 1.040,00 (Cass. Civ. sent. n. 26368/2022).
Le stesse hanno infatti allegato e provato di aver invitato alla procedura stragiudiziale di componimento l'appaltante che tuttavia non partecipava (doc. 4 fascicolo parte ricorrente).
Null'altro è stato dedotto come, a titolo meramente esemplificativo: danno per mancato godimento dell'immobile o mancato guadagno per l'ipotesi in cui l'immobile dovesse essere messo a reddito ecc.
Parte ricorrente ha chiesto infine la refusione delle spese tecniche e di difesa sopportate anche in considerazione dello svolgimento dell'ATP con esito a sé favorevole.
In merito si richiami il principio proprio di recente espresso dalla Corte di legittimità per cui: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto. (Cass. n. 15672/2005; n. 14268/2017) del 27/07/2005). In altre parole, i costi sostenuti nella fase dell'ATP, comprensive di quelle per le prove ed indagini e quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti, costituiscono spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del
pag. 13/15 principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione” (Cass. Civ.
Sez. 2, Ordinanza n. 13154 del 2025).
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che deve essere riconosciuto il ristoro degli esborsi subiti in fase di ATP sia quanto all'esborso per la CTU pari ad euro
1.633,81 sia quanto alla CTP per l'importo di euro 1.031,21 (cfr. doc. 13 fascicolo ricorrente).
Non possono invece essere riconosciuti gli importi versati per l'ulteriore consulenza svolta dal Geom. (doc. 12) e per le parcelle del difensore Pt_2 trattandosi di esborsi non strettamente attinenti all'attività processuale e rimessi alla scelta della parte.
Peraltro, le parcelle del difensore riguarderebbero attività da porsi in stretta connessione e complementarietà con l'attività giudiziale successiva e dunque ben possono ritenersi coperte dalla liquidazione di cui infra.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e possono essere liquidate con riconoscimento tuttavia dei valori minimi stante la limitata attività difensiva svolta sostanziatesi nel deposito di memorie, e quindi in complessivi €
2.540,00 per compensi, oltre spese, 15% ex art. 2 comma secondo, DM n. 55/2014,
CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, dichiara la risoluzione del contratto di appalto oggetto del giudizio e per l'effetto condanna unipersonale in persona del l.r.p.t. alla restituzione in Controparte_2 favore delle ricorrenti della somma di euro 11.504,72 oltre rivalutazione e interessi compensativi sulla somma via via rivalutata e sino al saldo;
pag. 14/15 - condanna in persona del l.r.p.t. al Controparte_2 risarcimento del danno in favore delle ricorrenti che si liquida in euro 1.340,00 oltre rivalutazione e interessi compensativi sulla somma via via rivalutata e sino al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale di Controparte_2 unipersonale;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- condanna unipersonale in persona del Controparte_2
l.r.p.t. a rimborsare alle ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre spese al 15 % ex art. 2 comma secondo, D.M. n. 55/2014, CPA e
IVA come per legge oltre alle spese di ATP di euro 1.633,81 per CTU ed euro
1.031,21 per CTP;
Trieste, 9 novembre 2025 il Giudice
AT LA
pag. 15/15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice
AT LA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 439/2024 R.G., promossa da
• (C.F. , residente in [...] C.F._1 papaveri 3/14;
• (C.F. residente in [...]; CP_1 C.F._2
entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Giulio Sampietro sito in Trieste viale Venti Settembre n. 30 (PEC: , Email_1 che le rappresenta e difende per procura allegata al ricorso depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato;
RICORRENTI contro
• (P.IVA ) in Controparte_2 P.IVA_1
personale del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Matilde Presel sito in Trieste via Fabio Severo n. 38, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato;
INTERVENIENTE, RESISTENTE oggetto: contratto di appalto conclusioni delle parti: all'udienza del 29.10.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vicenda processuale
e hanno proposto ricorso avverso l'impresa individuale Parte_1 CP_1 al fine di ottenere la risoluzione del contratto di Controparte_3 appalto o in subordine la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno patito.
A fondamento della propria pretesa hanno sostenuto, mediante allegazioni, di aver concluso con la ditta individuale un contratto di appalto per la fornitura e posa in opera di infissi in PVC ma che il lavoro era stato compiuto sia in difformità al capitolato sia in spregio alle regole dell'arte.
Le ricorrenti deducevano altresì di aver versato, tramite due bonifici bancari, la somma di euro 11.504,72 a saldo del dovuto.
Si costituiva nel presente giudizio la in persona del Controparte_2
l.r.p.t., quale successore della omonima ditta individuale, eccependo la decadenza di cui agli art. 1667 c.c., respingendo gli addebiti nel merito ed anzi proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo e delle variazioni richieste dalle committenti in corso di progetto.
All'udienza del 17.10.2024 il Giudice invitava le parti ad avanzare una proposta conciliativa che veniva poi formalizzata dal Tribunale stesso in euro 10.000,00 trovando il consenso esclusivamente del resistente.
Con ordinanza dell'11.6.2025 il Giudice rigettava le istanze istruttorie ritenendo la causa matura per la decisione.
pag. 2/15 Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente
Giudice che avanzava nuova proposta conciliativa senza trovare, tuttavia, adesione di alcuna parte.
All'udienza del 29.10.2025 il processo era trattenuto in decisione.
Diritto
In via preliminare è opportuno trattare la questione attinente alla vocatio in ius della ed alla legittimazione passiva della Controparte_3 [...] unipersonale (P.IVA ). Controparte_2 P.IVA_1
Il tema, infatti, si pone essenzialmente perché parte ricorrente ha coinvolto nel giudizio l'appaltatore (P.IVA ) ma a Controparte_3 P.IVA_2 costituirsi è stato il diverso soggetto giuridico Controparte_2 unipersonale.
Ebbene non può tacersi che le stesse parti hanno assunto al riguardo posizioni ondivaghe: le ricorrenti nella memoria del 4.11.2024 hanno insistito per dichiarare la contumacia della salvo poi, con memoria del Controparte_3
21.11.2024, depositare la visura camerale della citata ditta individuale per evidenziarne la cessazione e cancellazione dal registro delle imprese insistendo affinché la pronuncia giurisdizionale esplicasse effetti nei confronti di CP_3 persona fisica.
Di contro, la nella comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta, ha solo genericamente sostenuto di proseguire l'attività della ditta individuale nella forma societaria senza però allegare la visura camerale di quest'ultima.
E' dunque necessario ordinare le argomentazioni e correttamente inquadrare le rispettive posizioni processuali.
pag. 3/15 Come documentato dall'allegato n. 1 del fascicolo di parte resistente, in data
17.5.2022 è stata costituita la menzionata società a responsabilità limitata unipersonale con amministratore unico nato a [...] il [...]. CP_3
All'art. 5 dell'atto notarile di costituzione è indicato espressamente che
“intendendo proseguire la propria attività in forma societaria effettua il conferimento della piena proprietà della ditta individuale di sua titolarità Controparte_3
CORRENTE IN Triste Strada per Longera numero 199, Iscritta al Registro delle Imprese
Venezia Giulia numero d'iscrizione, codice fiscale , Partita I.V.A. CodiceFiscale_3
numero R.E.A. TS-200286 (…) il compartente dà atto che il P.IVA_2 CP_3 presente conferimento è funzionale alla prosecuzione della propria attività. Esercitata fino ad oggi quale impresa individuale, in forma societaria, con continuità dei requisiti tecnici ed economici e
l'identità del legale rappresentante e direzione tecnica nella persona di esso . (cfr. CP_3 pagina 2 all. 1 fascicolo di parte resistente).
La ditta individuale Ecouhouse di IC IN, come da visura agli atti, risultava aver cessato l'attività il 16.5.2022 (in pratica contestualmente alla costituzione della società a responsabilità limitata) e poi cancellata dal registro delle imprese il successivo 31.10.2022.
In primo luogo rileva il tribunale che il mutamento, pur in continuità, di un'impresa individuale in una società a responsabilità limitata non è riconducibile all'istituto della trasformazione societaria, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all'ambito delle società.
La vicenda va invece più correttamente inquadrata nel trasferimento a titolo particolare, nel caso di specie nella forma del conferimento, dell'impresa individuale all'impresa di capitali per atto tra vivi o, ancor più precisamente, della cessione dell'azienda nelle forme del conferimento societario (Cass., 13 settembre 2016, n.
17959; Cass., 2 luglio 2013, n. 16556).
Ne consegue che nonostante nell'atto costitutivo della la Controparte_2 ditta individuale conferita fosse indicata come “universitas juris”, non può affermarsi che per effetto di detto conferimento alla società di capitali quest'ultima si pag. 4/15 sostituisca «ipso iure» al conferente nel rapporto controverso dovendo trovare applicazione il consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti e del relativo provvedimento giudiziale, la estromissione del dante causa” (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 24901 del 2023).
In secondo luogo va ricordato che “la disciplina di cui all'art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4), secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell'ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale, sicché l'inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale” (Cass. Civ. ordinanza n. 28658/2020).
Considerato, dunque, che ha proseguito l'attività imprenditoriale CP_3
(seppur sotto altra forma) egli mantiene la capacità processuale in ordine ai rapporti giuridici all'epoca facenti capo alla sua ditta individuale.
Venendo alle declinazioni processuali delle sopra esposte argomentazioni va evidenziato come nel caso in esame, il conferimento della ditta individuale sia avvenuto contestualmente alla costituzione della società a responsabilità limitata ed ha data certa ovvero quella risultante dall'atto notarile 17.5.2022.
Sia l'atto di disposizione particolare inter vivos che la cancellazione della ditta individuale di si sono verificati prima della pendenza della CP_2 CP_3 lite.
Ne consegue che parte ricorrente, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, avrebbe dovuto rivolgere la propria domanda non già nei confronti di un soggetto estinto bensì verso la persona fisica che tuttavia non CP_3 risulta mai essere stata chiamata formalmente nel presente giudizio.
pag. 5/15 Per detti motivi non può essere dichiarata la contumacia della Controparte_3 perché figura estinta né quella di persona fisica perché il
[...] CP_3 contraddittorio non è stato mai integrato nei suoi confronti.
La assume invece la qualifica di interveniente ex Controparte_2 art. 111 comma 3 c.p.c. visto che “il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione;
pertanto il suo intervento è regolato dall'art. 111 c.p.c. […] (Cass. Civ. Sez. 3 -
, Sentenza n. 18767 del 28/07/2017 (Rv. 645486 - 01).
Tanto premesso la domanda del ricorrente è fondata e va accolta nella misura di seguito indicata.
Gli artt. 1667 ss c.c. dettano un particolare regime di responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera tendenzialmente improntata in senso favorevole alla manutenzione del contratto relegando ai casi di maggiore gravità lo scioglimento degli effetti negoziali.
Infatti, nell'ipotesi in cui i vizi dell'opera siano eliminabili, l'art. 1668 c.c. consente al committente di esercitare, a sua scelta, uno dei rimedi previsti dal primo comma della norma ovvero l'eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Diverso il discorso per il caso della presenza di vizi che incidano sulla stessa funzionalità dell'opera purché siano tali da renderla “inadatta alla destinazione” cui è preposta.
Per essi soltanto l'art. 1668 comma 2 c.c. consente la proposizione di un'azione caducatoria del contratto di appalto.
Tale ultima norma, dunque, si pone in rapporto di specialità rispetto alla generale disciplina dell'azione di risoluzione contrattuale per inadempimento di cui agli artt. 1453 ss c.c. (che rimane azionabile in tutti i casi di opera non realizzata, non ultimata o non consegnata) e consente al committente di sciogliere il vincolo pag. 6/15 contrattuale nella diversa e residua ipotesi in cui l'appaltatore abbia in effetti portato a termine l'opera commissionata ma la stessa si presenti macroscopicamente viziata.
E' ancora il caso di evidenziare come l'azione di risoluzione di cui all'art. 1668 comma 2 c.c. presenta un campo applicativo ridotto a quei soli casi in cui il vizio dell'opera sia di tale gravità da incidere significativamente sul suo profilo funzionale senza quindi che la situazione possa essere riequilibrata con i rimedi manutentivi già supra evocati.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ha precisato che “la risoluzione del contratto d'appalto può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione e che la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è, pertanto, ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, laddove, al contrario, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili (...)il committente può solo ottenere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dall'art. 1668., comma 1, c.c. e cioè che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore ovvero che il prezzo sia proporzionalmente ridotto” (Cass.
n. 5250/2004; Cass. n. 9295/2006; Cass. n. 26965/2011; Cass. n. 4366/2015; Cass.
n. 18578/2018).
Così giuridicamente inquadrata la questione ritiene il Tribunale che il procedimento può quindi essere definito sulla base del compendio probatorio in atti e che l'opera fornita dalla sia gravemente viziata e che la sostanziale Controparte_3 impossibilità di provvedere ad un suo recupero, se non tramite la sostituzione degli infissi, imponga di ritenere fondata la domanda di risoluzione contrattuale.
In primo luogo va respinta l'eccezione di parte resistente in ordine alla decadenza di cui all'art. 1667 c.c. con cui il legislatore il quale ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione.
pag. 7/15 Infatti, salvo diverso accordo tra le parti la denuncia dei vizi è atto a forma libera e dalla documentazione allegata al ricorso, segnatamente dalla messaggistica intercorsa con il è evidente come le committenti avessero tempestivamente segnalato i CP_3 vizi dell'opera non omettendo neppure di avvisare l'appaltatore in ordine alle infiltrazioni d'acqua occorse all'immobile (cfr. all. 2 fascicolo parte ricorrente).
In realtà il significato inequivoco di dette conversazioni porterebbe ad escludere che le ricorrenti abbiano mai accettato l'opera previo collaudo di talché opererebbe anche il principio per cui “il committente che non abbia accettato l'opera medesima non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore”
(Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 18409 del 2025).
Tanto chiarito, le parti ricorrenti hanno dimostrato:
- di aver stipulato con la un contratto di Controparte_3 appalto per la fornitura e posa in opera di n. 10 infissi in PVC SCHUCO oltre a n. 6 veneziane e n. 3 zanzariere (di cui due in omaggio) presso l'immobile sinto in Trieste via Cividale n. 25 immobiliari p.c.n. 100/18 sub 1 al seminterrato e sub 2 al 1° piano, circostanza peraltro non contestata;
- di aver versato all'appaltatore la somma di euro 11.504,72 come da bonifici del 26.8.2020 e del 19.10.2022 rispettivamente di euro 5752,36 e 5752,36 per le fatture 34/2020 e 45/2020;
- che la fornitura e la posa in opera delle finestre era effettivamente realizzata dalla anch'essa circostanza non contestata;
Controparte_3
- che emergevano evidenti problematiche afferenti ai predetti infissi tra cui: infiltrazioni di acqua e condensa, difformità di alcuni serramenti rispetto al progetto originale, criticità rispetto alle necessarie autorizzazioni paesaggistiche, difetto nella sigillatura delle vetrate e del telaio, dimensioni errate degli infissi ecc.), ragioni per cui venivano avanzate doglianze dapprima a mezzo messaggistica
Whatsapp già nel novembre e dicembre 2020 e poi formalmente mediante lettera di invito alla negoziazione assistita (all. 4 fascicolo di parte ricorrente).
pag. 8/15 Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e adivano l'intestato Tribunale e veniva Pt_1 CP_1 svolto un accertamento tecnico preventivo che si concludeva con il deposito della consulenza da parte CTU il quale concludeva: “Il quadro riscontrato Persona_1 dallo scrivente in sede di sopralluogo delinea l'intervento di sostituzione di parte dei serramenti dell'alloggio delle Ricorrenti eseguito secondo standard qualitativi estremamente bassi (quasi tutti al di sotto della “regola d'arte”) e verosimilmente svolto “di fretta” da personale non specializzato e senza l'utilizzo di alcune componenti fondamentali quali, solo a citare il caso della bussola, gli specifici “profili d'angolo” ed in generale in assenza della benché minima cura dei particolari e dei dettagli (…) Il quadro tratteggiato rende la quasi totalità degli elementi forniti dalla Resistente non accettabili (eccezion fatta per la piccola finestrella adiacente alla veranda), e comunque non conformi alla “regola d'arte”, nella maggior parte dei casi non apparendo possibile eliminare i vizi riscontrati mediante interventi di manutenzione/aggiustamento”.
Ritiene il Tribunale che le conclusioni dell'ausiliario possano essere integralmente recepite atteso che appaiono logicamente argomentate, basate su analitici riscontri, verificabili anche mediante semplice riscontro documentale nell'elaborato grafico e nel raffronto con il preventivo dell'appaltatore.
Alla luce dell'accertamento è emerso:
- che la “bussola” a protezione della porta d'ingresso presentava una difformità rispetto allo schema grafico ed alle misurazioni indicate nel preventivo, le misure del manufatto divergevano con quelle prestabilite, erano utilizzati spessori dei profili differenti o diversi rispetto a quelli utilizzati per l'analoga struttura a “bussola” del piano sottostante, sotto l'aspetto tecnico ed esecutivo era evidenziata l'assoluta approssimazione della posa in opera connotata da montaggio privo di precisione e contrario alle regole dell'arte (presenza di fessurazione del tratto finale del profilo di appoggio a terra della parete frontale della bussola sommariamente sistemata con del silicone, mancanza di raccordo e collegamento tra la guarnizione verticale “di battuta” della porta della bussola e il tratto di guarnizione orizzontale, gli spigoli verticali formati dall'accostamento delle pareti della bussola si presentavano “aperti”
e non completamente accostati, gli stessi venivano chiusi da larghi profili a “L” per pag. 9/15 evitare l'ingresso di agenti esterni (vento e pioggia) soluzione che si poneva completamente al di fuori della “regola d'arte”, venivano realizzati fori per il passaggio della linea elettrica per l'alimentazione di una lampada esterna e per il deflusso dell'acqua di condensa fatti a mano);
- l'infisso del seminterrato al primo piano non veniva ricompreso nell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, lo stesso era realizzato in alluminio anziché in PVC, risultava mancante di alcune viti di fissaggio, la guarnizione era apposta in modo non corretto perché debordante, la maniglia risultava montata eccessivamente a sfioro rispetto alla battuta dell'anta sinistra;
- la veranda in PVC presso il seminterrato risultava sporgente rispetto alla muratura superiore, tanto da fuoriuscirne in corrispondenza dello spigolo ed obbligare alla messa in opera di un complicato – ed antiestetico – sistema di converse e coperture, anche la porta della veranda presentava una larghezza di 70 cm anziché 90 cm e presentava segni di condensa all'interno;
- accanto alla porta della veranda era applicato un pannello pieno anziché una sezione vetrata come previsto nel preventivo;
- la porta d'ingresso in alluminio alla veranda presente al piano seminterrato si presentava realizzata in maniera sommaria, con il taglio dell'alluminio eseguito a mano perfettamente visibile sia al piede del montante sinistro della porta che di quello destro, parimenti difettosa era la chiusura che lasciava le zone di fondo
“aperte” e quindi sede di accumulo di polvere/detriti/sporcizia;
- la finestra in PVC di nuova installazione al piano seminterrato presenta dimensioni
(1360x1270 mm.) inferiori rispetto a quelle del foro di inserimento tanto che lo spazio residuo era riempito con sovrabbondante schiuma né la posa in opera presenta alcuna rifinitura (profili, scatolati di mascheramento della cassa in legno, ecc.);
- La portafinestra laterale del piano cantina seminterrato dotata di zanzariera “a scorrimento orizzontale” presenta criticità nella chiusura essendo stato giunto un tratto del binario di scorrimento.
pag. 10/15 In sostanza l'unico elemento che non presenta osservazioni critiche rimane la finestra “lato veranda”, di dimensioni 570x570 mm.
In conclusione, parte attrice ha assolto agli oneri probatori alla stessa spettanti, avendo provato il titolo e l'esistenza del vizio in continuità con i principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Va anche evidenziato che i vizi dell'opera sono tali da impedire la loro rimozione se non per mezzo della sostituzione completa degli infissi atteso che per la quasi totalità degli stessi si manifestano criticità di struttura o perchè errate le misure o per diversità del materiale rispetto a quanto pattuito (alluminio anziché
PVC) o per errata posa in opera del serramento.
Inoltre tutte le finestre appaiono malamente o per nulla rifinite con ripercussioni non solamente sull'estetica del prodotto ma anche sulla sua funzionalità atteso che taluni infissi lasciano passare aria ed acqua con conseguente infiltrazione anche della zona muraria circostante.
Tali argomentazioni sono suffragate dalle considerazioni tecniche per cui
“nella maggior parte dei casi non appare possibile eliminare i vizi riscontrati mediante interventi di manutenzione/aggiustamento” (cfr. pag. 15 CTU) impedendosi così ogni tipo di rimedio manutentivo e dovendosi quindi ritenere sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto.
Basti precisare, ad esempio che la bussola di ingresso, quand'anche possibile, andrebbe dotata di profili angolari costringendo tuttavia gli operai a disancorare tutta la struttura dal muro, la veranda del piano cantina non potrebbe in alcun modo essere modificata per seguire correttamente il “tratto verticale leggermente curvilineo ove dovrebbe venire inserita”, la portafinestra a protezione del serramento in legno del soggiorno andrebbe sostituita perché realizzata in alluminio anziché in PVC
(circostanza che pregiudica anche la possibilità di ottenimento della compatibilità paesaggistica stante proprio la disomogeneità dei materiali impiegati).
Allo scioglimento degli effetti negoziali segue l'obbligo restitutorio del corrispettivo percepito.
pag. 11/15 Quanto all'oggetto della domanda riconvenzionale non possono non essere evidenziate alcune incongruità negli scritti difensivi di parte ricorrente che sostiene come il corrispettivo finale dell'appalto andasse individuato in euro 11.504,72
(importo fatturato e bonificato vedi supra) per poi però affermare di aver versato anche una cospicua somma contante “in nero” indirettamente suffragando la tesi di parte resistente per cui il prezzo totale dell'appalto era quello indicato nel preventivo di euro 13.700,00 oltre IVA.
Ad ogni buon conto la domanda avanzata dalla Controparte_2 unipersonale di saldo della fattura deve essere respinta perché sostanzialmente assorbita nella declaratoria di risoluzione contrattuale.
Venendo al risarcimento del danno le resistenti hanno chiesto che sia liquidato equitativamente.
Al riguardo va evidenziato che in tema risarcitorio, con riguardo all'onere della prova, vige il principio secondo il quale anche per la liquidazione secondo equità, la parte interessata deve aver compiutamente dimostrato, oltre che l'an anche di avere subito un effettivo danno.
Nel caso di specie voci di danno patrimoniale, che verosimilmente potranno essere sostenute dalle ricorrente attengono allo smontaggio e smantellamento degli infissi irrecuperabili, esborso che tuttavia non risulta che la parte abbia ad oggi subito e quindi si pone come danno futuro oltre che ipotetico perciò non liquidabile.
Il richiamo all'equità sembrerebbe piuttosto evocare il risarcimento di danni non patrimoniali derivanti dall'inadempimento contrattuale, nel caso di specie, il disagio subito dalle ricorrenti per essere incorse in una simile vicenda;
eppure non sembra che il fatto si sia tradotto in una lesione concreta ai diritti inviolabili della persona con conseguente impossibilità di accogliere una richiesta generica.
Neppure può essere risarcito l'importo documentato di euro 712,75 per la
“redazione del progetto e domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata per la sostituzione di serramenti presso l'immobile di Via del Cividale 25 a Trieste” (cfr. doc. 20 fascicolo di parte ricorrente) atteso che l'esborso non ha alcun collegamento causale con pag. 12/15 l'inadempimento dell'appalto riguardando invece la regolarità amministrativa dei lavori.
Va invece riconosciuto il risarcimento del danno perché debitamente provato corrispondente all'esborso di euro 300,00 per la riparazione della porzione muraria interessata dall'infiltrazione di acqua derivante dall'infisso (cfr. all. 5) documentati dalla relazione del Geom. e comunque immediatamente apprezzabili anche dal Pt_2 fascicolo fotografico acquisito agli atti.
Deve essere qualificato danno emergente e quindi riconosciuto il risarcimento ex art. 1223 c.c. in favore delle ricorrenti anche la spesa stragiudiziale per la negoziazione assistita pari ad euro 1.040,00 (Cass. Civ. sent. n. 26368/2022).
Le stesse hanno infatti allegato e provato di aver invitato alla procedura stragiudiziale di componimento l'appaltante che tuttavia non partecipava (doc. 4 fascicolo parte ricorrente).
Null'altro è stato dedotto come, a titolo meramente esemplificativo: danno per mancato godimento dell'immobile o mancato guadagno per l'ipotesi in cui l'immobile dovesse essere messo a reddito ecc.
Parte ricorrente ha chiesto infine la refusione delle spese tecniche e di difesa sopportate anche in considerazione dello svolgimento dell'ATP con esito a sé favorevole.
In merito si richiami il principio proprio di recente espresso dalla Corte di legittimità per cui: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto. (Cass. n. 15672/2005; n. 14268/2017) del 27/07/2005). In altre parole, i costi sostenuti nella fase dell'ATP, comprensive di quelle per le prove ed indagini e quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti, costituiscono spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del
pag. 13/15 principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione” (Cass. Civ.
Sez. 2, Ordinanza n. 13154 del 2025).
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che deve essere riconosciuto il ristoro degli esborsi subiti in fase di ATP sia quanto all'esborso per la CTU pari ad euro
1.633,81 sia quanto alla CTP per l'importo di euro 1.031,21 (cfr. doc. 13 fascicolo ricorrente).
Non possono invece essere riconosciuti gli importi versati per l'ulteriore consulenza svolta dal Geom. (doc. 12) e per le parcelle del difensore Pt_2 trattandosi di esborsi non strettamente attinenti all'attività processuale e rimessi alla scelta della parte.
Peraltro, le parcelle del difensore riguarderebbero attività da porsi in stretta connessione e complementarietà con l'attività giudiziale successiva e dunque ben possono ritenersi coperte dalla liquidazione di cui infra.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e possono essere liquidate con riconoscimento tuttavia dei valori minimi stante la limitata attività difensiva svolta sostanziatesi nel deposito di memorie, e quindi in complessivi €
2.540,00 per compensi, oltre spese, 15% ex art. 2 comma secondo, DM n. 55/2014,
CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, dichiara la risoluzione del contratto di appalto oggetto del giudizio e per l'effetto condanna unipersonale in persona del l.r.p.t. alla restituzione in Controparte_2 favore delle ricorrenti della somma di euro 11.504,72 oltre rivalutazione e interessi compensativi sulla somma via via rivalutata e sino al saldo;
pag. 14/15 - condanna in persona del l.r.p.t. al Controparte_2 risarcimento del danno in favore delle ricorrenti che si liquida in euro 1.340,00 oltre rivalutazione e interessi compensativi sulla somma via via rivalutata e sino al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale di Controparte_2 unipersonale;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- condanna unipersonale in persona del Controparte_2
l.r.p.t. a rimborsare alle ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre spese al 15 % ex art. 2 comma secondo, D.M. n. 55/2014, CPA e
IVA come per legge oltre alle spese di ATP di euro 1.633,81 per CTU ed euro
1.031,21 per CTP;
Trieste, 9 novembre 2025 il Giudice
AT LA
pag. 15/15