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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/10/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa OS Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 30.09.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3678/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv.to Cesarano Maria Parte_1
Grazia, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Agostino Di CP_1
Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.08.23 parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'indennità di accompagnamento, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni raggiunte in sede amministrativa. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 18.06.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi il riconoscimento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del requisito sanitario, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con particolare riferimento all'incapacità per la ricorrente di deambulare e compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. E' stata quindi disposta un'integrazione della consulenza medico legale anche alla luce della nuova documentazione medica prodotta in atti. Il CTU, ha quindi reso ulteriore parere medico legale, integrativo del precedente elaborato peritale ed ha riscontrato, all'esito dell'attenta analisi della documentazione prodotta nel presente giudizio, quanto segue:
“...All'accesso peritale del giorno 01-03-2024, il signor è stato Pt_1 collaborativo alla raccolta anamnestica, al proprio stato di salute ,a come trascorre la giornata. E' apparso lucido, vigile, discretamente orientato nei parametri T/S. Ha risposto a tutte le domande . Assume senza difficoltà la stazione eretta. Ha deambulato autonomamente . I passaggi posturali avvengono in autonomia senza ricerca di appoggio. All'obiettività clinica Non si è evidenziata una condizione di dipendenza da terzi per il soddisfacimento delle basilari esigenze della vita quotidiana, essendo in grado di deambulare, vestirsi, svestirsi, cura dell'igiene personale, nutrizione ,ecc. La malattia di Alzheimer è caratterizzata da un processo degenerativo progressivo che causa un deterioramento irreversibile delle funzioni cognitive fino a compromettere l'autonomia e la capacità di compiere le normali attività quotidiane Gli esperti hanno sviluppato delle tappe (7 fasi) per descrivere come le abilità di una persona affetta da tale patologia cambiano, rispetto alla normale funzionalità Il signor
è in fase iniziale e l'idonea terapia con PE , con buona Parte_1 risposta da parte del paziente rallenta il decorso della malattia. In questo stadio non si trova in una condizione di dipendenza da terzi. ...”. Ha quindi escluso che il ricorrente si trovi nelle condizioni di Parte_1 usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap in situazione di gravità. Le valutazioni dell'ausiliario complessivamente rese nel corso dell' intero giudizio, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche sviluppato in modo coerente e logico, possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento delle prestazioni qui controverse. Ebbene, anche sulla base dei chiarimenti resi dal CTU deve confermarsi l'insussistenza dei requisiti sanitari fondanti le pretese qui azionate. Si evidenzia che la peculiare natura del beneficio assistenziale invocato non può che trovare un determinante riscontro probatorio nell'esame diretto ed obiettivo del paziente, del cui esito, nella specie, è stata data compiuta risposta da parte dell'ausiliario. In definitiva, le censure reiterate dalla difesa dall'istante, traducendosi sostanzialmente in un dissenso diagnostico, debbono essere disattese, non ravvisandosi elementi idonei e sufficienti ad addivenire ad una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale o a rendere opportuno il rinnovo delle operazioni peritali. L'opposizione va dunque respinta. Nulla per le spese ex art. 152 disp.att.cpc.. Le spese della consulenza sono poste definitivamente a carico dell' e CP_1 liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Nulla pel le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 30.09.25
Il Giudice del lavoro
.
dott.ssa OS Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa OS Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 30.09.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3678/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv.to Cesarano Maria Parte_1
Grazia, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Agostino Di CP_1
Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.08.23 parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'indennità di accompagnamento, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni raggiunte in sede amministrativa. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 18.06.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi il riconoscimento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del requisito sanitario, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con particolare riferimento all'incapacità per la ricorrente di deambulare e compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. E' stata quindi disposta un'integrazione della consulenza medico legale anche alla luce della nuova documentazione medica prodotta in atti. Il CTU, ha quindi reso ulteriore parere medico legale, integrativo del precedente elaborato peritale ed ha riscontrato, all'esito dell'attenta analisi della documentazione prodotta nel presente giudizio, quanto segue:
“...All'accesso peritale del giorno 01-03-2024, il signor è stato Pt_1 collaborativo alla raccolta anamnestica, al proprio stato di salute ,a come trascorre la giornata. E' apparso lucido, vigile, discretamente orientato nei parametri T/S. Ha risposto a tutte le domande . Assume senza difficoltà la stazione eretta. Ha deambulato autonomamente . I passaggi posturali avvengono in autonomia senza ricerca di appoggio. All'obiettività clinica Non si è evidenziata una condizione di dipendenza da terzi per il soddisfacimento delle basilari esigenze della vita quotidiana, essendo in grado di deambulare, vestirsi, svestirsi, cura dell'igiene personale, nutrizione ,ecc. La malattia di Alzheimer è caratterizzata da un processo degenerativo progressivo che causa un deterioramento irreversibile delle funzioni cognitive fino a compromettere l'autonomia e la capacità di compiere le normali attività quotidiane Gli esperti hanno sviluppato delle tappe (7 fasi) per descrivere come le abilità di una persona affetta da tale patologia cambiano, rispetto alla normale funzionalità Il signor
è in fase iniziale e l'idonea terapia con PE , con buona Parte_1 risposta da parte del paziente rallenta il decorso della malattia. In questo stadio non si trova in una condizione di dipendenza da terzi. ...”. Ha quindi escluso che il ricorrente si trovi nelle condizioni di Parte_1 usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap in situazione di gravità. Le valutazioni dell'ausiliario complessivamente rese nel corso dell' intero giudizio, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche sviluppato in modo coerente e logico, possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento delle prestazioni qui controverse. Ebbene, anche sulla base dei chiarimenti resi dal CTU deve confermarsi l'insussistenza dei requisiti sanitari fondanti le pretese qui azionate. Si evidenzia che la peculiare natura del beneficio assistenziale invocato non può che trovare un determinante riscontro probatorio nell'esame diretto ed obiettivo del paziente, del cui esito, nella specie, è stata data compiuta risposta da parte dell'ausiliario. In definitiva, le censure reiterate dalla difesa dall'istante, traducendosi sostanzialmente in un dissenso diagnostico, debbono essere disattese, non ravvisandosi elementi idonei e sufficienti ad addivenire ad una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale o a rendere opportuno il rinnovo delle operazioni peritali. L'opposizione va dunque respinta. Nulla per le spese ex art. 152 disp.att.cpc.. Le spese della consulenza sono poste definitivamente a carico dell' e CP_1 liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Nulla pel le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 30.09.25
Il Giudice del lavoro
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dott.ssa OS Molè