Ordinanza collegiale 2 luglio 2025
Sentenza breve 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 03/12/2025, n. 21770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21770 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21770/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00967/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Rizzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del provvedimento di diniego di visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad il 12 giugno 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. AN ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che, alla luce del fascicolo processuale, il ricorrente non risulta aver ottemperato all’ordinanza n. 13061del 2 luglio 2025, non avendo il predetto depositato in giudizio, nei termini previsti nella suddetta ordinanza, una procura alle liti dotata dei requisiti formali necessari per essere fatta valere nello Stato italiano;
Ritenuto pertanto – in disparte ogni altra questione – che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per l’assenza di una procura alle liti dotata dei requisiti per essere fatta valere nello Stato italiano e che le spese processuali, in considerazione della peculiarità della fattispecie, debbano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN ZI, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
AN ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ON | AN ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.